Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 03.06.2008 U 2007 107

3 giugno 2008·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,914 parole·~10 min·5

Riassunto

divieto di transito | Bussverfügung (Hunde, Kehricht, etc.)

Testo integrale

U 07 107 1a Camera SENTENZA del 3 giugno 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente divieto di transito 1. … è proprietario sul territorio del Comune di … della particella boschiva no. 31. Durante l’estate del 2007 il proprietario scaricava dei materiali su questo mappale utilizzando per il trasporto degli autocarri da due o tre assi e transitando per accedere al suo fondo sull’ex tracciato della … (FR). A seguito del transito con mezzi pesanti, il 26 settembre 2007, l’autorità comunale scriveva a … di ritenerlo responsabile per eventuali danni causati al collettore … (DAAM) o ai pozzetti di controllo rivestiti di calcestruzzo con chiusini dalla portata di 5 t. 2. Nella sua seduta del 23 ottobre 2007, la … (CDAAM) discuteva la questione dei passaggi di automezzi pesanti sul tracciato dove era stata messa la rete della canalizzazione e - poiché al controllo con le telecamere risultavano già dei danni al collettore principale - invitava i Comuni di … e di … a voler intervenire per evitare il transito di mezzi pesanti sulle tratte dove correvano le loro infrastrutture. 3. Con decisione 6 novembre 2007 il Comune di … vietava a … ed all’impresa impegnata sul cantiere ai mappali ni. 306, 307 e 308 di transitare con autocarri pesanti sul sedime dell’ex FR sulla tratta da … a ... Il provvedimento era motivato dalla richiesta d’intervento fatta dal CDAAM al comune per vietare il passaggio di automezzi pesanti sulla tratta menzionata. 4. Nello scritto del 22 novembre 2007, … rendeva attenta l’autorità comunale che i chiusini della portata di 5 t verrebbero previsti per quasi tutte le strade

carrozzabili, mentre per le tratte chiuse al traffico verrebbero impiegati dei tombini con carico di rottura di 300 kg. Un autocarro due assi con un carico massimo di 15 t avrebbe un peso specifico per ruota di 3.75 t e un tre assi con 26 t arriverebbe a 2.6 t per ruota. Tecnicamente pertanto un danneggiamento nel senso prospettato dal comune sarebbe escluso. Il destinatario del provvedimento si riteneva poi vittima di una disparità di trattamento. Per i lavori di rivitalizzazione della zona alla foce del riale …, un bagger di 36 t sarebbe transitato su tutta la tratta da … a … e per il trasporto di massi di gneiss verrebbero utilizzati dei camion a quattro assi che attraverserebbero la condotta DAAM più a nord. Per poter opporre un simile divieto ad un singolo privato il comune avrebbe, come qualsiasi altro proprietario privato, dovuto chiedere l’intervento del Presidente di Circolo. La tratta non sarebbe comunque di esclusiva proprietà del comune politico, ma anche in parte del comune patriziale. Per questi motivi, all’autorità comunale veniva chiesto lo stralcio del provvedimento. 5. Poiché il Comune di … non reagiva alla sollecitazione, in data 7 dicembre 2007, … adiva tempestivamente il Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. Un divieto di circolazione nei confronti di una sola persona e dell’impresa da questa incaricata del trasporto di materiali sarebbe del tutto arbitrario e contravverrebbe al principio della parità di trattamento, essendo indiscussa la possibilità - per il resto degli interessati - di usufruire a piacimento di questa tratta. Il provvedimento sarebbe poi stato preso in manifesto dispregio del diritto di essere sentito dell’istante. Materialmente poi la decisione sarebbe sprovvista di una base legale e come dimostrerebbero i dati tecnici forniti dall’istante, il transito con il tonnellaggio in oggetto non sarebbe proprio ad arrecare danni all’infrastruttura. 6. Nella propria presa di posizione il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso. Il tratto di strada in questione non sarebbe un tratto carrabile bensì un sentiero pedonale del fondovalle, inserito come tale nel piano generale d’urbanizzazione. Per questo, il transito con qualsiasi tipo di veicolo sarebbe escluso. Essendo la tratta libera da traffico, sarebbe stata decisa la posa del

collettore DAAM ad una profondità più ridotta e senza particolari accorgimenti di protezione. La posa di alcune staccionate più a nord dimostrerebbe poi la chiusura al traffico dell’ex tracciato della FR. Per la tratta qui in discussione, che conterebbe solo 200 m e si restringerebbe in prossimità di un ponte di legno della larghezza di 80 cm, non si sarebbe intravista la necessità di posare una barriera, poiché nessun altro utente, eccetto l’istante e proprietario del mappale no. 31, transiterebbe sul sedime. La base legale sarebbe già data dalla clausola generale di polizia in considerazione del fatto che il dimensionamento statico della struttura DAAM non terrebbe conto dei carichi dovuti al traffico pesante. Il vizio formale della mancata audizione dovrebbe essere considerato sanato, poiché il Tribunale amministrativo godrebbe della piena cognizione a statuire sulla quesitone sollevata. 7. Replicando l’istante insisteva sul carattere di strada carrabile della tratta - che conterebbe 500 m di lunghezza, 4 m di larghezza e sarebbe l’unica via d’acceso ai fondi ni. 31 dell’istante e 780 del comune patriziale – confermato dall’utilizzazione del sedime stradale, più a nord, come strada di accesso per il deposito di legname e la manutenzione della cabina dell’azienda elettrica e, a sud, come circonvallazione di un tratto della strada cantonale. 8. In sede di duplica, il comune convenuto contestava il carattere di strada della tratta in oggetto e non riteneva sussistere alcun diritto ad un accesso carrabile per la zona boschiva. Gli esempi proposti a comprova della disparità di trattamento e dell’’utilizzazione della tratta anche da parte di altri utenti non sarebbero infine pertinenti. Considerando in diritto: 1. Prima di esaminare materialmente il ricorso occorre valutare le conseguenze della violazione del diritto di audizione invocato dal ricorrente e sull’esistenza del quale l’autorità comunale sembrerebbe almeno parzialmente concordare con parte attrice.

2. Il diritto di essere sentiti, quale garanzia procedurale generale, è espressamente sancito all’art. 29 cpv. 2 CF. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per gli interessati di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei loro confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferimenti, STA U 07 76). In quanto garanzia costituzionale di natura formale, la sua violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso (DTF 121 I 330 cons. 2a). Questa prassi era pure stata consacrata dal Tribunale amministrativo in PTA 1987 no. 84 e veniva poi precisata in PTA 1996 no. 107 e 1997 no. 7, nel senso che il Tribunale amministrativo ha considerato necessario ponderare nell’ambito di tale problematica anche il principio dell’economia procedurale. Se il ricorrente ha la possibilità di proporre i propri argomenti davanti ad un’istanza che gode di piena cognizione, non ha subito lesioni essenziali dei propri diritti di difesa e dal ritorno degli atti all’autorità inferiore non è dato attendersi che un dispendio procedurale fine a se stesso, il Tribunale amministrativo considera sanabile in questa sede il vizio formale (STA U 03 98 e riferimenti). 3. Nell’evenienza in esame l’istante è stato reso attento dall’autorità comunale che il transito sulla tratta in oggetto causava probabilmente dei danni all’infrastruttura e che veniva ritenuto responsabile per questo. Accenni ad un divieto di circolazione non ne venivano fatti, per cui è evidente che l’amministrato non ha potuto previamente determinarsi sul provvedimento in seguito preso nei suoi confronti. Vi è pertanto indubbiamente una violazione del diritto di audizione. Che questa violazione possa essere sanata in questa sede grazie alla piena cognizione di cui godrebbe il sottoscritto tribunale, come vorrebbe il comune convenuto, è escluso. Le motivazioni che l’istante ha addotto nel proprio scritto del 22 novembre 2007 sono del tutto proprie a mettere in forse la fondatezza del provvedimento preso. Altrimenti detto, se l’autorità comunale avesse preso conoscenza delle argomentazioni del

ricorrente prima di emanare un divieto individuale, certamente si sarebbe per la stessa palesata la necessità di vagliare meglio la misura che intendeva scegliere e magari anche di prendere un provvedimento diverso. Infatti, come giustamente detto dall’istante, il divieto individuale deciso non permette indubbiamente di risolvere che parzialmente la problematica che era stata segnalata al comune dagli organi del CDAAM. Del resto che il divieto imposto all’istante ed alla relativa impresa non costituisca una soluzione al problema, poiché ogni altro detentore di un veicolo pesante potrebbe percorrere la stessa tratta, è un argomento al quale l’autorità comunale non poteva sottrarsi di rispondere prima di emanare il provvedimento preso. Non è conseguentemente dato concludere che dal ritorno degli atti all’autorità comunale non ci si debba aspettare un diverso risultato di quello nell’evenienza ottenuto. Già per questo il ricorso va accolto. 4. Obiter dicendo è forse al riguardo bene ricordare che il piano generale d’urbanizzazione del comune convenuto non è stato approvato dal Governo cantonale e che, avendo l’approvazione effetto costitutivo, esso non è pertanto entrato in vigore formalmente. Ne consegue che la qualificazione legale della tratta in oggetto quale “sentiero” è per il momento ancora priva di base legale. In principio per dei divieti di circolazione vale la prassi che questo Giudice ha stabilito in PTA 1999 no. 53. E’ vero che l’ordinanza cantonale di attuazione della legge federale sulla circolazione stradale (OLCS) conosce anche dei divieti legali di circolazione. L’art. 12 OLCS sancisce che le vie non adatte alla circolazione di veicoli a motore o di biciclette o evidentemente non destinate ad essa, per esempio i sentieri per pedoni, i sentieri di montagna e d'escursione, non possono essere percorse da simili veicoli. Non è necessaria una segnalazione particolare. Nel caso di specie, considerata l’utilizzazione effettiva almeno di parte del presunto “sentiero” sia più a nord che a sud della tratta qui in discussione e considerate le dimensioni dell’impianto, non è senz’altro deducibile l’applicazione di un tale disposto, che comunque dovrebbe poi valere indistintamente per tutti. Il principio della parità di trattamento non permette poi di trattare diversamente situazioni oggettivamente uguali, per questo per quanto il carattere della tratta in parola sia uguale, anche gli utenti vanno trattati allo stesso modo. Infine, è palese

che la soluzione nell’evenienza scelta non permette di garantire il fine perseguito dalla CDAAM, essendo ad altri utenti possibile far uso della via carrozzabile anche con mezzi pesanti. Nel provvedimento che intenderà prendere, l’autorità comunale è pertanto tenuta a voler considerare seriamente tutte le problematiche che nell’evenienza si pongono e non solo una parte di esse. 5. In conclusione, il ricorso è accolto e la decisione impugnata viene annullata per vizio formale. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 1 LGA prevede che la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura. Nell’evenienza, l’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento al comune soccombente, il quale è pure tenuto a rifondere al ricorrente, che si è avvalso della collaborazione di un patrocinatore legale, fr. 2’730.35 a titolo di ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata viene annullata. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2’500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 194.-totale fr. 2'694.-il cui importo sarà versato dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di … versa a … fr. 2’730.35 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

U 2007 107 — Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 03.06.2008 U 2007 107 — Swissrulings