U 04 79 1a Camera SENTENZA del 30 novembre 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domicilio 1. ... era domiciliato nel Comune di … dal 1. ottobre 2000 al 30 novembre 2002. Nel novembre 2002, chiedeva a … il trasferimento dei suoi atti a …, non avendo più interessi né dimora sul territorio comunale. Il 25 aprile 2003, … si annunciava a … a far stato dal 1. dicembre 2002. Dai controlli eseguiti dalla polizia comunale non era possibile considerare che il petente dimorasse sul territorio comunale. Interrogato al riguardo il diretto interessato dichiarava di dimorare da tempo a Milano. Il Comune di … trasmetteva allora l’atto di origine all’Ufficio di Stato civile del …, considerando il cittadino come uno svizzero residente all’estero. Il 14 maggio 2004, … si annunciava presso il Comune di …, chiedendo il rilascio del permesso di domicilio con effetto a partire dal 15 aprile 2004. Da tale data, il richiedente indicava di abitare con la madre anche se per ragioni di lavoro era saltuariamente assente all’estero. 2. Con decisione 14 luglio 2004, il Comune di … respingeva la richiesta, dopo che dagli accertamenti eseguiti dalla polizia comunale sarebbe risultato che il cittadino non avesse alcuna residenza effettiva sul territorio comunale. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 27 luglio 2004, … riteneva di essere domiciliato a …, abitando presso la madre. Negli ultimi tempi si sarebbe ripetutamente assentato all’estero alla ricerca di un posto di lavoro, cosa che in qualità di cittadino svizzero dovrebbe però essere perfettamente legale.
4. Nella propria presa di posizione il Comune di … difendeva il provvedimento impugnato. Dai controlli eseguiti dalla polizia comunale, il richiedente non sarebbe stato trovato all’abitazione della madre che alquanto saltuariamente. Non sarebbe pertanto già soddisfatta la condizione oggettiva del domicilio che richiederebbe una dimora effettiva in un determinato luogo. 5. Replicando e duplicando, il ricorrente e il convento 1 si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Mentre il comune insisteva sull’assenza da … del richiedente il domicilio, l’istante sosteneva di non poter restare a casa tutti i giorni, essendo impegnato a cercare lavoro all’estero. 6. a) Su richiesta del Giudice istruttore, veniva invitato a determinarsi sulla vertenza anche il precedente comune di domicilio. Il Comune di … confermava che il ricorrente non avrebbe più avuto alcun interesse né dimora nel comune già dal novembre 2002. b) Interrogata sulla concreta situazione abitativa del figlio, la madre del ricorrente confermava di disporre di un appartamento di due locali e mezzo, di aver ospitato il figlio per due mesi durante la primavera e l’estate e di ospitarlo dal 26 agosto 2004 a tuttora. In cambio dell’alloggio, … pagherebbe le bollette della luce e alcune altre spese. L’attuale situazione sarebbe però alquanto insoddisfacente, non potendo l’interessato neppure esercitare i propri diritti politici. 7. Le argomentazioni addotte nelle prese di posizione di … e del convenuto 1 sulle ulteriori indagini condotte verranno esposte, per quanto utili ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. La controversia verte sulla questione di sapere se il rifiuto di riconoscere il domicilio sul territorio comunale opposto al petente da parte del convenuto 1
resista alle censure di ricorso. Come già esposto in PTA 1999 no. 3, anche se in conformità all’art. 24 cpv. 1 Costituzione federale (CF), ogni cittadino svizzero può prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese, all’autorità comunale resta però impregiudicata la facoltà di rifiutare l’edizione o di chiedere il deposito della fede d’origine oppure di radiare una persona dalla lista dei domiciliati (DTF 110 Ia 69 cons. 3a), mediante provvedimento impugnabile, qualora consideri che la persona che si reputa domiciliata non lo sia più o che la persona che chiede di eleggere il proprio domicilio nel comune non soddisfi i relativi presupposti, come sostenuto nell’evenienza in esame. 2. a) La legge cantonale sul domicilio degli Svizzeri (LDS), considera come domiciliato chi prende domicilio in un comune di cui non è attinente con l’intenzione di stabilirvi la propria residenza. Giusta l’art. 23 del Codice Civile (CC), il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cpv. 1). Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Le norme del diritto svizzero relative al domicilio si basano prevalentemente su due importanti principi. Il primo è quello della necessità del domicilio (ogni persona deve necessariamente avere un domicilio). Il secondo impone, per ragioni pratiche, l’unità dello stesso (ogni persona non può avere più di un domicilio civile). La costituzione del domicilio presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residenza o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l’intenzione di stabilirsi in detto luogo durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presuppone allora la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e l’intenzione, non solo astratta, ma concretamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto. Il principio basilare a fondamento dell’art. 23 cpv. 1 CC è che il cittadino abbia il proprio domicilio dove mantiene il centro delle proprie relazioni personali. Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (art. 24 cpv. 1 CC).
b) E’ nell’evenienza già contestata l’esistenza di una dimora effettiva sul territorio del convenuto 1, abitando l’istante saltuariamente presso la madre in un appartamento di 2½ locali. Nella DTF 96 I 145 cons. 4c, il Tribunale federale definiva come andava intesa la nozione di dimora e precisava che la semplice presenza in un determinato luogo non costituisce dimora, per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire (disporre di una possibilità di alloggio per la notte). La stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha una camera per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). In questo senso, il fatto di abitare una camera d’albergo o un appartamento durante le vacanze è pure da intendere come dimora. Che fa difetto in tale situazione, è propriamente la condizione soggettiva, a sapere l’intenzione di stabilirsi in detto luogo in modo duraturo (Hans Michael Riemer, Personenrecht des ZGB, Berna 1995, pag. 87). c) Per il convenuto 1, il fatto di risiedere saltuariamente presso la madre, non potrebbe essere considerato come una dimora nel senso legale, giacché la presenza effettiva sul territorio comunale si limiterebbe ad alcuni giorni al mese. In principio, la residenza sussiste quando vi è soggiorno di una certa durata, non necessariamente continuo, in un luogo con il quale vengono instaurati rapporti privilegiati (Deschenaux/Tercier, Personnes physiques et tutelle, 2a edizione, marginali 372-374). Per chi trascorre il proprio tempo in più luoghi, il domicilio è di regola situato laddove l’interessato ha le relazioni più strette ed intense, ossia di principio, nel luogo in cui risiede con la famiglia. I vincoli familiari sono considerati più intensi di quelli sociali e personali. In linea di massima questi prevalgono quindi sulle relazioni economiche o professionali (RDAT II-1998 no. 1). d) Nell’evenienza, l’istante si assenta continuamente andando all’estero a cercare lavoro o facendo dei viaggi un po’ in tutto il mondo per motivi di lavoro e per vacanza. Non è contestato che egli non abbia un impiego fisso e che i
diversi spostamenti all’estero non avvengano in funzione di un piano preciso, ma a seconda del momento e delle necessità. E’ pertanto evidente che un simile stile di vita non permette a priori di applicare alla nozione di domicilio gli stessi identici parametri che valgono per una persona residente in Svizzera e che svolge anche la propria attività professionale nel nostro paese. Non si tratta neppure di decidere dell’esistenza di un domicilio tra due diversi ma ben definiti luoghi, come per esempio quello di lavoro e quello dove vive la famiglia. Concretamente si tratta di stabilire dove la persona che è frequentemente in viaggio in parte per svolgere dei lavoretti e in parte a scopo di vacanza abbia il centro dei propri interessi personali. e) Il trentunenne ricorrente, celibe, ha frequentato le scuole elementari a …, non ha attualmente un’occupazione fissa e rientra ogni tanto a …, dove abita presso la madre. I soggiorni a … dipendono essenzialmente dai saltuari impegni di lavoro che nel frattempo il ricorrente assume, recandosi nei più svariati posti. Se è chiamato a fare dei viaggi, egli si assenta da … per il tempo necessario e poi rientra. L’istante comprova, allegando i relativi biglietti di aereo, di aver soggiornato a Dubai dal 15 maggio al 2 giugno, a New York dall’11 al 25 agosto e in Tunisia dall’11 al 18 ottobre 2004. In base ai sette controlli eseguiti dalla polizia comunale per il periodo dal 19 maggio al 2 giugno 2004, il ricorrente era sempre assente. Dal 15 giugno e fino al 20 agosto del 2004 (16 controlli), l’istante era stato trovato all’indirizzo della genitrice il 18 e 19 giugno, 19 luglio, 31 luglio nonché 3 e 6 agosto 2004. Si tratta pertanto di rientri al domicilio dell’entità di una o due volte al mese e per la durata di alcuni giorni. Questo fatto viene pure confermato dalla madre dell’istante, la quale afferma che il figlio ha soggiornato presso di lei per periodi anche più lunghi (dal 26 agosto alla data della presa di posizione del 9 ottobre 2004) e che in cambio dell’alloggio egli si assuma alcune delle spese dell’economica familiare. Per questo Giudice, nella concreta situazione questo basta per giustificare l’esistenza di un domicilio sul territorio del comune in oggetto. Durante le proprie assenze all’estero, l’istante non dimora sempre nello stesso luogo. Egli non ha neppure lasciato definitivamente la Svizzera, non essendosi definitivamente assentato per oltre sei mesi. In tali condizioni non è dato, come pretende il convento 1, concludere all’elezione di un
domicilio all’estero. Anche il fatto che presso la madre, il ricorrente non possa disporre di una camera propria non è determinante, giacché nella concreta situazione, trattandosi di una persona sola e senza un lavoro fisso, alla qualità dei locali abitati non può certo essere applicato lo stesso identico criterio come per una persona che lavora e che gode di un’ampia autonomia finanziaria. Solo questo fatto non permette però di considerare che l’istante non abbia alcun rapporto con …. In effetti, considerati i diversi luoghi in cui si sposta, … va considerato come il luogo in cui l’istante mantiene comunque i legami più frequenti e stretti. La situazione del ricorrente è in questi termini paragonabile a quella di uno studente maggiorenne o di un pensionato che si assentano per settimane da casa per intraprendere dei viaggi e che mantengono però il loro domicilio presso i genitori, rispettivamente dove tornano sempre al loro rientro (vedi sentenza STA U 02 91, dove il Tribunale amministrativo ammetteva l’esistenza di un domicilio anche per una persona che abitava da tempo una semplice camera d’albergo). f) Quanto all’intenzione di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo, questa deve risultare da circostanze esteriori oggettive e riconoscibili. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo, ma occorre che l’intenzione sia suffragata dall’effettiva residenza nel luogo prescelto (RDAT II-1999 no. 3). Per durevole, ai sensi di questa disposizione si intende “fino a nuovo avviso” e non per sempre o per tutta la vita (Christian Brückner, op. cit., pag. 96, marginale no. 328). In questo senso basta la volontà di restare in un determinato luogo fino a quando circostanze non ancora definibili con certezza attualmente potrebbero giustificare una modifica della dimora (cfr. DTF 49 I 193, dove un rifugiato politico russo era stato reputato domiciliato a Parigi, dove aveva dimorato un anno, anche se intendeva soggettivamente rientrare immediatamente in Russia al cambiare della situazione politica). La sola intenzione di lasciare più tardi un determinato luogo non esclude in queste circostanze la possibilità di eleggere un domicilio nel luogo di dimora (DTF 127 V 241 cons. 2c).
g) Nell’evenienza, è indubbio che l’istante abbia anche l’intenzione di stabilirsi a … propriamente fino a quando non avrà trovato lavoro o comunque una diversa sistemazione altrove. La precedente richiesta di eleggere il proprio domicilio a … non fa del resto che confermare questa volontà. 3. a) Per il resto, le critiche promosse dal ricorrente alle indagini di polizia condotte sono prive di fondamento. L’autorità comunale è indubbiamente legittimata a indagare per accertare l’esistenza o meno di un domicilio e uno dei metodi usualmente impiegati a questo scopo è propriamente quello dei controlli di polizia all’abitazione della persona che pretende avere o non avere il domicilio in un determinato luogo. Questi indispensabili controlli non costituiscono un’inammissibile ingerenza nella sfera personale del singolo, tanto più che la persona interessata è tenuta semplicemente a rispondere ad un appello telefonico o a presentarsi alla porta della propria abitazione, onde comprovare l’effettiva presenza in un determinato luogo. Ordinando dei controlli di polizia l’autorità comunale non è pertanto incorsa in alcuna violazione dell’ordinamento legale. b) Quando al ricorrente “verrà tolto il RIPOL” non è oggetto delle decisione impugnata ed è una questione che esula manifestamente dal contesto della presente vertenza. Basti comunque ricordare all’istante che giusta quanto previsto all’art. 16 cpv. 1 dell’ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca (ordinanza RIPOL), i diritti degli interessati per quanto riguarda il diritto di informazione, rettifica e radiazione, sono retti dalle disposizioni concernenti la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. 4. In conclusione, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Nella notifica di arrivo nel comune del 14 maggio 2004, il ricorrente attestava di risiedere nel comune a partire al 15 aprile 2004. Anche se il termine per notificare il proprio arrivo nel comune è di 8 giorni, (art. 2 LDS), l’omissione di annunciarsi tempestivamente non incide sulla data di decorrenza del domicilio. L’esito della vertenza giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento al convenuto 1 (art. 75 LTA).
Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata annullata e viene giudizialmente constatato che … ha il proprio domicilio a … a partire dal 15 aprile 2004. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 600.-- - e le spese di cancelleria di fr. 180.-totale fr. 780.-il cui importo sarà versato dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.