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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 06.01.2004 U 2003 98

6 gennaio 2004·Italiano·Grigioni·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·3,997 parole·~20 min·6

Riassunto

multa (erogazione acqua potabile) | Bussverfügung (Hunde, Kehricht, etc.)

Testo integrale

U 03 98 1a Camera SENTENZA del 6 gennaio 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente multa (erogazione acqua potabile) 1. Il 12 giugno 2003, il Municipio di … emanava il seguente decreto urgente: “La persistente mancanza di precipitazioni delle ultime settimane ed il forte consumo determinano le prime difficoltà in merito all’erogazione d’acqua potabile nel nostro Comune. Il Municipio, dopo aver analizzato e valutato la situazione, ha deciso di porre delle limitazioni nell’uso dell’acqua potabile. Sono in particolare vietati l’innaffiamento di orti, giardini, prati, vigneti, piazzali, impianti d’irrigazione automatici e con gomme, il lavaggio di autovetture e il riempimento di piscine. Qualora con queste misure precauzionali non si otterranno i risultati sperati, ci si vedrà eventualmente costretti, tenor regolamento comunale, a ridurre la fornitura d’acqua a tutti gli utenti mediante appropriati accorgimenti (sospensione della fornitura di acqua, a rotazione tra le singole frazioni).” 2. La sera dell’11 luglio 2003, la polizia comunale accertava che la piscina di proprietà di …, ancora vuota il mattino, era nel frattempo stata riempita e che il giardino era stato annaffiato con la gomma dell’acqua. Il 23 luglio 2003, … veniva invitata a determinarsi sull’eventuale violazione del decreto urgente in materia di acqua potabile. L’interessata spiegava allora di aver riempito il pozzo del giardino al rientro dalle vacanze, dopo averlo pulito e di aver utilizzato l’acqua sporca per l’irrigazione nei giorni successivi dell’orto e delle piante da frutta.

3. Con decisione 25 agosto 2003, il Comune di … infliggeva a … una multa di fr. 300.-- per aver riempito la piscina e per aver innaffiato l’orto con la gomma e le accollava le spese amministrative per un importo di fr. 100.--. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 16 settembre 2003, … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata. Per la ricorrente, il comune non avrebbe esperito i necessari accertamenti sulla sua situazione finanziaria, prima di infliggerle la multa, e a livello comunale non esisterebbe comunque una base legale sufficiente per l’emanazione di un decreto come quello in oggetto, non essendo neppure possibile far appello nella concreta situazione alla clausola generale di polizia. 5. Dal canto suo, il comune convenuto postulava la reiezione del ricorso. La situazione quanto alla scarsità d’acqua avrebbe giustificato la misura decretata, provvedimento che avrebbe del resto permesso di avere la situazione sotto controllo durante praticamente tutta l’estate. Nella propria presa di posizione, l’istante ammetterebbe del resto l’infrazione commessa e se ne scuserebbe. Vista poi l’esiguità dell’ammontare della multa, il comune convenuto considera che un’indagine sulla situazione economica della ricorrente non si sarebbe nell’evenienza giustificata. 6. Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte che, per quanto utili ai fini del giudizio, verranno riprese nelle considerazioni che seguono. In particolare, la ricorrente si considerava vittima di una disparità di trattamento, giacché sarebbe stato lecito innaffiare l’orto tramite annaffiatoio, ma non con la gomma. Con questo, verrebbero però trattate diversamente due fattispecie invece simili. Considerando in diritto: 1. a) Dal profilo formale, la ricorrente invoca una violazione del diritto di audizione giacché l’autorità comunale non avrebbe debitamente chiarito la sua situazione finanziaria prima di accollarle la multa in parola. Inoltre, non avendo

chiarito le condizioni pecuniarie della ricorrente, il decreto di multa non motiverebbe in alcun modo l’importo della contravvenzione. Secondo la costante giurisprudenza, natura e limiti del diritto di essere sentiti sono determinati in primo luogo dalla normativa cantonale. Solo quando le disposizioni cantonali sono insufficienti, o assenti, tornano applicabili i principi che la prassi ha dedotto dall’art. 4 della vecchia Costituzione federale (vCF; DTF 126 I 15 cons. 2a). Del resto, il diritto di essere sentiti quale garanzia procedurale generale è ora espressamente sancito all’art. 29 cpv. 2 CF (per la sua concretizzazione nella procedura penale vedi art. 32 cpv. 2 CF). Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessata di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferimenti). Anche se in riferimento al diritto di audizione la ricorrente adduce soltanto la carente motivazione della decisione, ben più problematica appare sotto il profilo delle garanzie minime costituzionali la previa audizione dell’interessata, questione che questo Giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio (cfr. DTF 115 Ia 96 cons. 1b e 105 Ia 196) e quindi indipendentemente dal fatto che la censura sia stata sollevata o meno. Infatti, l’informazione che spetta all’accusata vuole propriamente garantire alla stessa il pieno esercizio dei diritti di difesa che le spettano. E’ pertanto in questo contesto indispensabile analizzare se la sollecitazione del 24 luglio 2003 riguardo la richiesta di una presa di posizione sulla presunta infrazione soddisfi a questo presupposto. b) Una parte deve essere orientata sulle disposizioni a suo scapito che l’autorità intende prendere, in modo tale da potersi determinare sugli aspetti essenziali della questione, prima che venga emanato il provvedimento. Nell’ambito della procedura penale, intesa in senso ampio e quindi comprendente anche le procedure per contravvenzioni, multe d’ordine, diritto penale fiscale ed edilizio ecc. (B. Ehrenzeller/Ph. Mastronardi/R.J. Schweizer/K.A. Vallender, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, art. 29 marginale 27) questo

particolare aspetto dei diritti della difesa viene ripreso sia dalla della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sia dalla nuova CF. Giusta l’art. 6 cpv. 3 lett. a CEDU, ogni accusata ha diritto ad essere informata della natura e dei singoli motivi dell’accusa elevata a suo carico (PTA 1993 no. 4). L’art. 32 cpv. 2 CF precisa che l’accusata ha il diritto di essere informata il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestatele. In primo luogo, l’informazione deve riguardare concretamente quale atteggiamento viene rimproverato all’accusata e la sua qualifica giuridica (B. Ehrenzeller/Ph. Mastronardi/R.J. Schweizer/K.A. Vallender, op. cit. art. 32 cpv. 2 marginale 17). La prassi di questo Giudice non ha finora espressamente precisato la questione di sapere se nell’ambito del diritto di audizione vada pure resa nota l’entità della pena, nella quale la persona interessata al provvedimento rischia di incorrere. Per la dottrina relativa all’art. 6 CEDU, l’informazione del colpito deve comprendere anche il genere dell’imputazione, a sapere quale disposizione penale potrebbe trovare nel caso concreto applicazione (M.E. Villiger, Handbuch der Eruropäischen Menschenrechtskonvention, 2. edizione, art. 6 EMRK marginale 507). Per il Tribunale amministrativo, l’audizione nell’ambito di una procedura di diritto penale amministrativo dovrebbe parimenti soddisfare a questa esigenza. Con l’audizione dell’interessata si vuole, infatti, evitare che la persona colpita da un provvedimento si veda imputare fatti, si trovi confrontata con considerazioni giuridiche o incorra in una sanzione che non le erano stati resi noti e sui quali non aveva pertanto previamente potuto determinarsi (cfr. sulla questione J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. edizione, pag. 521 e J. Meyer-Ladewig, Handkommentar zur EMRK, art. 6 marginale 89). Poiché il fatto di sapere sin dall’inizio quali siano gli estremi della pena nella quale si rischia di incorrere o con quale pena si verrà verosimilmente confrontati è da considerarsi come un diritto della difesa si giustifica una precisazione della prassi di questo Giudice nel senso che tale aspetto va reputato costituire un elemento essenziale dell’audizione, sul quale l’interessata deve avere la possibilità di determinarsi. c) Le garanzie costituzionali minime di cui sopra quanto all’informazione dell’interessata sono riprese anche dalla legislazione cantonale. Giusta l’art.

178 cpv. 2 della legge sulla giustizia penale (LGP), il diritto di essere uditi è tutelato, se si dà modo all’imputata di presentare le proprie osservazioni - orali o per iscritto - prima dell’applicazione della multa oppure alla multata di inoltrare opposizione. Nella decisione si devono precisare il reato e le disposizioni penali applicabili (art. 178 cpv. 3 LGP). Da questo disposto emerge chiaramente come il diritto di audizione possa essere esercitato prima dell’emanazione della decisione o in sede di opposizione (PTA 1991 no. 31). Durante quest’ultima procedura, l’opponente già conosce grazie alla decisione che impugna il reato che le viene imputato e le disposizioni penali applicabili. Evidentemente, pur ammettendo che i due procedimenti non possano essere in tutto e per tutto equivalenti, l’essenza stessa del diritto di audizione non può essere sminuita in misura essenziale a seconda della questione di sapere se un comune conosca o meno la procedura di opposizione a livello comunale. Dove è data la possibilità di opposizione, la persona colpita dal provvedimento conosce infatti tramite la decisione la fattispecie, le violazioni e la pena che le vengono imputati. Per contro, pur ammettendo che dando all’interessata il diritto di determinarsi su di una presunta infrazione a suo carico, l’autorità comunale non sia tenuta a redigere già un progetto di decisione, è però indispensabile che la destinataria possa rendersi concretamente conto: a quale infrazione è reputata essere contravvenuta (cons. 1. d) e in che pena rischia di incorrere (cons. 1 e) in conseguenza del suo atteggiamento, avendo riguardo alla sua situazione personale (cons. 1 f). d) Quanto alla qualifica dell’infrazione o del reato commesso, l’essenziale è che la persona colpita sappia con precisione di che cosa viene singolarmente accusata e quindi quali norme è presunta aver disatteso. Per questo, occorre un accenno al comportamento assunto ed alla normativa così presuntamene violata. In questo senso è dato prescindere dall’esigenza di citare esplicitamente la disposizione che viene reputata violata solo quando deve per l’accusato essere chiaro a quale normativa l’autorità si riferisca (es. altezza constatata della costruzione di 10 m e conseguente violazione delle disposizioni sull’altezza dei fabbricati). Nell’evenienza concreta, nella comunicazione del 24 luglio 2003 veniva chiaramente indicato il

comportamento che l’autorità riteneva riprovevole (riempimento della piscina e innaffiamento del giardino con la gomma) e la norma che veniva reputata violata (divieto del 12 giungo 2003 di innaffiare giardini e orti con la gomma e di riempire piscine). e) Anche riguardo la pena nella quale l’accusata rischia di incorrere, è determinante che la persona colpita sappia con quale sanzione verrà probabilmente confrontata. In quest’ottica, all’autorità comunale resta aperta la possibilità di citare per esteso la disposizione penale, fare semplicemente riferimento alla stessa o indicare almeno gli estremi della sanzione prevista. Nella concreta fattispecie, la base legale per accollare all’istante una multa è contenuta all’art. 26 del regolamento acqua potabile (RA). Vada precisato che per questo Giudice tale norma generale, accanto alla violazione delle norme materiali, costituisce una base legale sufficiente per la pronuncia della sanzione (PTA 2001 no. 32). Nella sollecitazione a voler prendere posizione sulle presunte infrazioni, l’autorità comunale si è limitata a comminare alla ricorrente dei provvedimenti, senza però specificare quale fosse la base legale, il tipo di sanzione (multa) che avrebbe potuto entrare in linea di conto e il possibile ammontare della stessa. In questo senso il diritto di audizione accordato all’istante si rivela carente. f) Nella procedura penale davanti ad autorità amministrative, l’importo della multa deve essere fissato secondo la condizione della rea in modo che la perdita che questa subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per la determinazione della sanzione penale vanno tenuti in considerazione la colpa, i motivi che hanno condotto all’infrazione, la vita anteriore della persona interessata e le sue condizioni personali (PTA 1995 no. 26). Per condizione personale va intesa anche la situazione di reddito e di sostanza dalla multata (PTA 1997 no. 55). Affinché possa essere tenuta in considerazione anche la situazione finanziaria della persona che si intende punire, è indispensabile che l’autorità ottenga ragguagli sulla situazione finanziaria prima dell’emanazione della decisione di multa. Per questo, quando all’interessata viene concesso il diritto di audizione, l’autorità è tenuta a chiedere pure parallelamente informazioni sulla situazione di reddito e di

sostanza dell’amministrata, onde poter poi vagliare la pena da infliggere. Anche in questo senso la comunicazione del 24 luglio 2003 non soddisfa in ottima forma le esigenze legali minime nel rispetto del diritto di audizione. Resta pertanto da stabilire quali siano le conseguenze di simili manchevolezze. 2. a) Il diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 CF è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso (DTF 121 I 330 cons. 2a). Questa prassi era pure stata consacrata dal Tribunale amministrativo in PTA 1987 no. 84 e veniva poi precisata in PTA 1996 no. 107 e 1997 no. 7, nel senso che il Tribunale amministrativo ha considerato necessario ponderare nell’ambito di tale problematica anche il principio dell’economia procedurale. Se la ricorrente ha la possibilità di proporre i propri argomenti davanti ad un’istanza che gode di piena cognizione, non ha subito lesioni essenziali dei propri diritti di difesa e dal ritorno degli atti all’autorità inferiore non è dato attendersi che un dispendio procedurale fine a se stesso, il Tribunale amministrativo considera sanabile in questa sede il vizio formale (cfr. anche DTA 508/98, 452/98). b) Nell’evenienza, la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi sulla disposizione penale concretamente applicabile davanti a un Tribunale che gode di pieno potere cognitivo e nell’ambito di un procedimento che le ha garantito un doppio scambio di scritti processuali. Dal fatto che la ricorrente non sia stata sufficientemente informata sulla sanzione nella quale avrebbe potuto incorrente, all’istante non ne è pertanto derivato svantaggio alcuno, come del resto la diretta interessata neppure pretende, non avendo neppure sollevata tale questione. Su questo aspetto il vizio può conseguentemente essere considerato eccezionalmente sanato. c) Per quanto riguarda il mancato chiarimento della situazione economica va rilevato che l’entità della multa in oggetto può effettivamente giustificare la mancata assunzione di dati specifici sulla situazione di reddito e di sostanza della persona colpita. Analogamente a quanto è previsto per le multe

disciplinari giusta la legislazione federale (LMD), è dato anche in questo caso considerare che per un ammontare della multa fino a fr. 300.- non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale della contravventrice (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 LMD). In questo senso anche la pretesa violazione dell’obbligo di una motivazione riguardo allo specifico ammontare della multa non si rivela tale. L’esigenza di una motivazione è rispettata non appena gli interessati possono, attraverso la decisione o sulla scorta di altri elementi della causa a loro noti, rendersi conto sufficientemente delle ragioni che stanno alla base del provvedimento preso (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c). Per contro, la prassi non esige che l’autorità debba prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati (DTF 121 I 57 cons. 2c e riferimenti), ma basta che si limiti alle questioni rilevanti ed essenziali (DTF 127 I 84, cons. 3 non pubblicato; 126 I 102 cons. 2b e 124 V 181 cons. 1a e riferimenti). In definitiva, l’insieme dei motivi deve permettere all’interessata di afferrare le ragioni a fondamento del provvedimento per poterlo eventualmente deferire, con piena cognizione di causa, all’istanza superiore (DTF 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d). Come è stato esposto, l’esiguità della multa non imponeva imperativamente un’indagine sulla situazione di reddito e di sostanza della rea e quindi all’autorità non poteva spettare il dovere di giustificare la sanzione con argomenti di carattere economico. Per il resto, tenendo in considerazione l’ammontare massimo della multa previsto all’art. 26 RA e pari a fr. 1'000.--, l’accenno alle due contravvenzioni commesse dalla ricorrente è reputato soddisfare l’esigenza minima di una motivazione anche per quanto si riferisce all’entità della sanzione. 3. a) Materialmente, la ricorrente contesta che il decreto urgente emanato dall’esecutivo comunale abbia una sufficiente base legale. Giusta quanto previsto all’art. 7 cpv. 4 RA, in caso di scarsità d’acqua, il municipio può ridurre la fornitura d’acqua a tutti gli utenti mediante appropriati accorgimenti e obbligare l’uso di fontane pubbliche. L’art. 7 cpv. 4 RA costituisce indubbiamente la necessaria base legale per l’emanazione del decreto municipale del giugno 2003. Tale disposto dà, infatti, al municipio la competenza di ridurre la fornitura di acqua a tutti gli utenti con gli accorgimenti che l’esecutivo riterrà utili. Il decreto urgente in parola limita la fornitura di

acqua essenzialmente al fabbisogno delle economie domestiche, lasciando aperta la possibilità di usufruire limitatamente di acqua anche per altri scopi. In questo senso, la portata del decreto urgente impugnato non esula certamente dalla delega lasciata all’esecutivo dall’art. 7 cpv. 4 RA. b) Per la ricorrente, non sarebbe stato possibile emanare un decreto come quello in parola, non essendovi alcun caso di “scarsità” d’acqua. La ricorrente, appellandosi all’interpretazione letteraria del termine scarsità, reputa infatti che l’autorità avrebbe potuto prendere delle misure solo a partire dal momento in cui l’acqua scarseggiasse e non fosse conseguentemente più bastata a rifornire il paese. Questa interpretazione dell’art. 7 cpv. 4 RA non merita protezione. Scarseggiare può infatti significare essere insufficiente, ma anche ridursi quanto a disponibilità (cfr. G. Devoto e G. C. Oli, Dizionario della lingua italiana). Prendendo come riferimento la sola riduzione di disponibilità, le cifre fornite a questo proposito dal comune convenuto non lasciano sussistere dubbi sul fatto che nel corso del mese di maggio 2003, la portata dei serbatoi comunali (1928 m3) era di un terzo inferiore alla portata riscontrata l’anno precedente (2916 m3). Se poi si considera che il 12 giugno 2003 la portata era scesa a 1687 m3 (57% in meno rispetto al maggio 2002) e che il fabbisogno per lo stesso giorno era di ben 1665 m3, è dato concludere che la situazione dell’acqua era scarsa e che le preoccupazioni dell’autorità comunale erano del tutto atte a giustificare il provvedimento preso lo stesso giorno. Del resto, il senso della norma è evidentemente quello di voler garantire, anche in periodi di siccità, una continuata erogazione di acqua potabile. Tale scopo è però raggiungibile solo meditante un intervento tempestivo e già a partire dal momento in cui le risorse di acqua vengano a calare rispetto alla situazione normale (scarsità intesa come disponibilità ridotta rispetto alla convenienza) e non certamente quando la situazione sia già compromessa o quando addirittura si dovesse dar inizio al consumo delle riserve. Il 13 giugno poi, dopo l’adozione delle misure decretate, nel comune veniva consumata tanta acqua quanta era la portata dell’acquedotto comunale, con una differenza di un solo m3. Una simile situazione non permette evidentemente di far fronte a nessun imprevisto e conferma il ben fondato dei provvedimenti presi in precedenza, senza i quali la situazione sarebbe già divenuta critica all’inizio

del lungo periodo di siccità che ha conosciuto in particolare anche la Svizzera italiana. Ne risulta che le censure quanto alla mancanza di una base legale o comunque dei presupposti legali per l’emanazione del decreto urgente in oggetto non meritano protezione. 4. a) A norma del decreto urgente, sul territorio comunale era vietato annaffiare orti e giardini con la gomma e riempire piscine. Secondo il rapporto steso dalla polizia comunale, la mattina dell’11 luglio 2003 la piscina della ricorrente era ancora vuota, mentre la sera era stata riempita. Inoltre in tarda serata alle ore 22:50 l’incaricato comunale costatava che la canna dell’acqua era stata aperta per innaffiare piante e giardino anche se la casa era già chiusa e tutto era spento. Chiamata a determinarsi su queste due infrazioni, la ricorrente ammetteva esplicitamente di aver riempito il “pozzo” in giardino e cosciente di aver agito contro il regolamento chiedeva scusa per l’accaduto, mentre non prendeva neppure posizione sulla seconda infrazione. Le contestazioni avanzate solo in sede di ricorso quanto all’uso della gomma per annaffiare sono da reputare semplici affermazioni per la sola autodifesa. Se infatti la ricorrente non avesse usato la gomma, mal si comprende perché non abbia contestato l’infrazione immediatamente. Relativamente all’uso della canna per annaffiare, l’istante si considera vittima di una disparità di trattamento rispetto all’uso permesso dell’annaffiatoio. b) Anche la normativa comunale è evidentemente vincolata al principio posto all’art. 8 cpv. 1 CF e stando al quale tutti sono uguali davanti alla legge. Orbene, questo principio non vieta che vengano fatte delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da ragioni serie e oggettive. Detto in altri termini, esso impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e che fattispecie giuridicamente diverse lo siano in modo diverso (DTF 121 I 100 cons. 3a e riferimenti). Nell’evenienza le due situazioni invocate dalla ricorrente sono diverse. Bagnare giardini ed orti con l’annaffiatoio è un sistema che permette un uso parsimonioso dell’acqua, nel rispetto di quelle che erano propriamente le finalità del decreto urgente comunale. Permettendo l’uso dell’annaffiatoio l’autorità comunale era cosciente che il dispendio d’acqua sarebbe restato entro limiti accettabili,

fosse solo in considerazione del tempo e dell’impegno fisico che una simile operazione comporta. Per contro è evidente che la stessa parsimonia non è garantita con l’uso della canna dell’acqua. Già solo in termini temporali la differenza è lampante, giacché è per tutti chiaro che il consumo di acqua durante un quarto d’ora con l’una o l’altra tecnica non è uguale. Potendo poi semplicemente attaccare la gomma dell’acqua al rubinetto, il consumo di acqua subisce aumenti ben più rilevanti, non solo per il fatto che durante lo stesso tempo il consumo è evidentemente superiore e che l’operazione non richiede praticamente alcuno sforzo fisico, ma soprattutto anche per il fatto che in tale modo è possibile aprire i rubinetti, piazzare la canna in giardino e poi andarsene o comunque fare altro per tutto il giorno o tutta la notte (basti ricordare che nella concreta fattispecie, la polizia comunale aveva propriamente trovato la canna dell’acqua aperta, mentre la casa era chiusa e le luci erano spente). Ne discende che, vista l’essenziale differenza tra questi due metodi di annaffiare orti o giardini, la distinzione operata dall’autorità propriamente nell’ottica del risparmio di acqua - sfugge a qualsiasi critica. 5. a) A mente dell’art. 26 RA, le infrazioni al presente regolamento vengono punite con multe fino a fr. 1'000.-- e accollando le spese. Alla ricorrente è stata inflitta una multa di fr. 300.-- per due distinte violazioni. In tale ottica l’ammontare sfugge a qualsiasi critica. Per un comune, la penuria di acqua può comportare degli svantaggi non indifferenti, non da ultimo anche in termini di igiene e sicurezza. Per questo si rivela corretto agire severamente contro coloro che non si attengono alle regole di parsimonia dettate dell’esecutivo. Simili violazioni sono poi tanto più censurabili in quanto proprie a compromettere la situazione di tutti gli altri abitanti del paese e quindi anche di coloro che, pur prendendo in considerazione delle sensibili restrizioni, si sono sempre attenuti ai regolamenti emanati. Appare pertanto del tutto giustificata l’imposizione di una multa di fr. 300.--. b) Anche l’importo delle spese giusta l’art. 26 RA accollato alla ricorrente e pari a fr. 100.-- merita conferma. In principio, tale ammontare è tenuto indennizzare il dispendio amministrativo causato al comune dal comportamento della ricorrente e non può essere posto in relazione

all’ammontare della multa. Non è del resto insolito che, in una procedura di multa al di fuori della LMD per esempio, le spese di procedura superino l’ammontare della contravvenzione. Nell’evenienza, la polizia comunale ha dovuto stendere un rapporto sull’accaduto, alla ricorrente sono state intimate le presunte imputazioni ed in seguito le è stata intimata la decisione, dopo la regolare seduta da parte del Consiglio comunale. In termini di dispendio amministrativo, è in queste condizioni evidente che l’importo che la ricorrente è tenuta a corrispondere a titolo di spese vada considerato adeguato. 6. In conclusione, il ricorso si rivela materialmente infondato e deve essere respinto. Considerato l’esito del ricorso per quanto riguarda la violazione del diritto di audizione, si giustifica un proporzionale accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento anche alla parte convenuta. Nella ripartizione dei costi e per la mancata assegnazione delle ripetibili viene tenuto conto del fatto che la ricorrente soccombe sulla questione principale. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 255.-totale fr. 1'255.-il cui importo sarà versato per ⅔ da … e per ⅓ dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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