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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 30.06.2005 ZB 2005 28

30 giugno 2005·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·2,833 parole·~14 min·3

Riassunto

traduzione di una sentenza | Prozessrecht 232 Ziff. 1-8 ZPO

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 30 giugno 2005 Comunicata per iscritto il: ZB 05 28 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer e Riesen-Bienz Attuario ad hoc Hitz —————— Visto il ricorso civile di Z., convenuto e ricorrente contro la sentenza del Presidente del Circolo Sur Tasna de 29 aprile 2005, comunicata il 12 maggio 2005, in re X., attore e opponente al ricorso, contro il convenuto e ricorrente, concernente traduzione di una sentenza, è risultato:

2 A. X. e Z. sono dal 1989 comproprietari di una casa bifamiliare a H. (comune di Zernez). In base ad una convenzione rispettivamente ad un patto ogni parte ha assunto il disbrigo di certi compiti e il pagamento dei rispettivi costi e delle rispettive spese. Il 27 novembre 2003 X. e Z. hanno regolarizzato la spartizione dei compiti in una convenzione scritta. Nella versione tedesca, sottoscritta da X., quanto alle modalità di liquidazione dei conti si legge soltanto che ambedue le parti rendono conto periodicamente (p. es. annualmente). Nella versione italiana, firmata da Z., a questo proposito sta scritto: “Tutte e 2 le parti forniscono periodicamente (per esempio annualmente) un conteggio-deduzione”. Il 31 dicembre 2003 X. ha fatto riempire il serbatoio dell’olio combustibile dalla E. AG (Pontresina). La fattura del 31 dicembre 2003 per questa fornitura d’olio ammontava a fr. 1'675.35. In base alla lettura del contatore termico (dipendente dal consumo), fatta da Z. il 30 dicembre 2003, il 31 dicembre 2003 X. ha emesso il conto dei costi di riscaldamento. Conformemente a questo conto la parte di Z. ammontava a fr. 956.60 (57.10 % di fr. 1'675.35). Con scritto dell’8 gennaio 2004 X. ha messo in conto questo importo a Z., compiegando la rispettiva liquidazione per l’olio combustibile e fissando un termine di pagamento di 10 giorni. Z. era dell’opinione che l’olio era da pagare soltanto dopo averlo consumato e malgrado più diffide non ha pagato la fattura. Ha fatto valere che negli anni scorsi, quando aveva pagato lui le fatture dell’olio combustibile, non aveva mai chiesto degli anticipi a X.. B. Su domanda del 17 settembre 2004 di X., l’Uffi-cio d’esecuzione di G., il 27 settembre 2004, ha notificato a Z. il precetto esecutivo no. 620476, a cui questi lo stesso giorno ha fatto opposizione. In seguito, il 21 gennaio 2005, X. ha proposto azione creditoria contro Z. all’Ufficio di circolo Sur Tasna col seguente petito: „1. Die Gegenpartei sei zu verpflichten, die Forderung in der Höhe von Fr. 956.60.- zuzüglich 5 % Zins seit 15. Februar 2004 zu bezahlen. 2. Der Rechtsvorschlag in der Betreibungs-Nr. 620476 sei zu beseitigen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Gesuchsgegners.“ C. Nel frattempo, il 23 dicembre 2004, X. aveva provveduto ad un nuovo acquisto di olio combustibile (fattura del 23 dicembre 2004 di fr. 1'978.50) e l’8 gennaio 2005 aveva messo in conto a Z. la sua parte (in base al rilevamento dal contatore termico del 1° novembre 2004). Z. ha corretto questa fattura nel senso che ha messo alla sua base il conto dell’olio del 31 dicembre 2003 e la lettura del contatore del 30 dicembre 2003. Il 27 gennaio 2005 ha trasmesso l’importo da lui calcolato di fr. 581.20 a X..

3 D. Una copia dell’azione di X. è stata recapitata il 24 gennaio 2005 al convenuto Z. coll’invito di inoltrare entro 20 giorni una risposta processuale scritta all’Ufficio del Circolo Sur Tasna. Nella sua presa di posizione del 14 febbraio 2005 Z. ha fatto valere che l’azione di X. era assurda, inutile e insensata. Il conto l’aveva pagato già il 27 gennaio 2005 colla liquidazione del 2004. Nel 2003 le parti avevano convenuto per iscritto che tutti i costi pagati dalle parti erano liquidati e compensati all’inizio dell’anno. In fondo X. in anticipo aveva pagato unicamente l’olio combustibile per l’anno 2003. Durante gli anni precedenti aveva però sempre pagato lui (Z.) le fatture dell’olio combustibile senza chiedere degli acconti a X.. Erano sempre stati fatti i conti soltanto alla fine dell’anno, in base all’effettivo consumo. E. Il 24/28 febbraio 2005 il Presidente di circolo ha emanato il decreto sulle prove e il 29 marzo 2005 ha invitato le parti a comparire all’udienza principale. Ad essa, fissata per il 29 aprile 2005 alle ore 15.15 a Susch, erano presenti ambedue le parti personalmente. Da traduttore fungeva F., Susch. Mentre l’attore X. persisteva nel suo petito, il convenuto Z. ha in sostanza proposto la reiezione dell’azione. X. non s’è dichiarato disposto ad attendere il suo credito di fr. 956.60 (la parte dei costi di fr. 1'675.35 derivanti dal riempimento del serbatoio dell’olio, avvenuto il 30 dicembre 2003) nei confronti di Z. fino alla fine dell’anno 2004. Z. era del parere che conformemente alla convenzione del 27 novembre 2003 i costi e le spese erano da liquidare annualmente. Segnatamente i costi erano da spartire in base all’effettivo consumo d’olio combustibile dell’anno trascorso secondo il rilevamento dal contatore. F. Con sentenza del 29 aprile 2005, comunicata il 12 maggio 2005, il Presidente del Circolo Sur Tasna ha giudicato: „1. Die Klage wird gutgeheissen und der Beklagte Z. wird verpflichtet, dem Kläger X. Fr. 956.60 zuzüglich 5% Zins seit 15. Februar 2004 und zuzüglich Betreibungskosten im Betrage von Fr. 50.00.-, abzüglich der vom Beklagten geleisteten Teilzahlung vom 27. Januar 2005 über Fr. 581.20.- zu bezahlen. 2. Der in der Betreibung Nr. 620476 des Betreibungsamtes G., Zahlungsbefehl vom 21. September 2004, erhobene Rechtsvorschlag wird im Umfang der in Ziffer 1 gutgeheissenen Forderung aufgehoben. 3. Die Kosten des Verfahrens, bestehend aus: Gerichtsgebühr Fr. 160.00 Schreibgebühren Fr. 200.00 Barauslagen Fr. 120.00 Total Fr. 480.00

4 gehen zu Lasten des Beklagten Z. und werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 200.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 280.- ist innert 30 Tagen der Kreiskasse Sur Tasna zu überweisen. Der von X. geleistete Kostenvorschuss von Fr. 200.- wird erstattet, sobald dem Kreisamt eine entsprechende Bankverbindung bekannt gegeben wird. 4. Der Beklagte Z. wird verpflichtet, dem Kläger X. eine ausseramtliche Entschädigung von Fr. 640.00 zu bezahlen. 5. (Rechtsmittelbelehrung) 6. (Mitteilungen).“ A motivo il Presidente di circolo ha esposto che l’ampiamente estesa formulazione nella convenzione del 27 novembre 2003 quanto al termine della liquidazione, rispettivamente compensazione dei costi lasciava aperte diverse possibilità. In ogni caso con questa formulazione non erano regolarizzati, rispettivamente stabiliti né l’esatto termine né la frequenza o periodicità della(e) liquidazione(i). Non era quindi imperativo che la liquidazione poteva, rispettivamente doveva essere fatta unicamente una volta all’anno e soltanto alla fine, rispettivamente all’inizio dell’anno. Di conseguenza a X. non poteva essere negato il diritto di mettere subito in conto le spese da lui pagate per l’olio combustibile al comproprietario Z., dal momento che la convenzione scritta del 27 novembre 2003 non escludeva un procedere del genere. G. Con scritto del 13 maggio 2005 Z. ha chiesto all’Ufficio di circolo Sur Tasna la traduzione in italiano della sentenza del 29 aprile 2005. La richiesta di traduzione della sentenza è stata respinta. A motivo è stato addotto che in pratiche civili l’ufficio di circolo non era obbligato a tradurre una decisione o un decreto in un'altra lingua nazionale. Inoltre che l’ufficio di circolo era andato molto incontro a Z. nel senso che aveva tradotto in parte, rispettivamente per estratto la deduzione delle prove e la citazione e per l’udienza principale era stato organizzato un traduttore. Infine l’ufficio di circolo ha accennato al termine per proporre ricorso ai sensi dell’art. 232 CPC, che scadeva il 2 giugno 2005. H. Con istanza del 4 giugno 2005 Z. ha inoltrato ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale. A motivo ha addotto che la sentenza dell’Ufficio di circolo Sur Tasna del 29 aprile 2005 in lingua tedesca era per lui completamente incomprensibile.

5 Con risposta del 14 giugno 2005 l’Ufficio di circolo Sur Tasna ha proposto, con protesta di spese e ripetibili, che il ricorso sia dichiarato irricevibile, rispettivamente che sia respinto. Con presa di posizione del 26 giugno 2005 X. ha postulato la traduzione di tutti i documenti in tedesco, se la richiesta di Z. fosse accolta. Dei motivi posti a fondamento delle richieste degli scritti processuali e delle considerazioni dell’impugnato giudizio si dirà, in quanto necessario, nei seguenti considerandi. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 232 del Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni (CPC; CSC 320.000) si può ricorrere alla Commissione del Tribunale cantonale per violazione di legge contro sentenze inappellabili nonché decisioni concludenti la causa dei giudici unici, della commissione del tribunale distrettuale e del tribunale distrettuale, come pure contro decisioni di queste istanze ai sensi dell’art. 232 cifre 1 a 8 CPC. Il ricorso deve essere presentato per iscritto, allegando la decisione impugnata ed i documenti di prova già restituiti al ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. Inoltre nel ricorso si deve dare una breve motivazione, indicando i punti impugnati della decisione e le proposte per la loro modifica; sono esclusi nuovi petiti e nuovi mezzi di prova (cfr. art. 233 CPC). Il presente ricorso del 3 giugno 2005 ha per oggetto la sentenza inappellabile del Presidente del Circolo Sur Tasna. Giusta l’art. 232 CPC il ricorso è di massima possibile. Dal ricorso non può però essere desunto che punti del giudizio sono impugnati e manifestamente manca anche una motivazione ai sensi dell’art. 233 cpv. 2 CPC. Non si può quindi fare a meno di rilevare che non è compito del giudice di ricercare ciò che il ricorrente vuole. Egli stesso deve esporre esattamente cosa esige e ciò deve motivarlo brevemente. È il ricorso manifestamente non motivato, il presidente del tribunale non entra nel merito dello stesso o lo respinge tralasciando ulteriori atti procedurali (art. 234 cpv. 1 CPC). 2. La sentenza del Presidente di circolo Sur Tasna del 29 aprile 2005, comunicata il 12 maggio 2005, è stata presa in consegna dal ricorrente il 13 maggio 2005. Il termine di 20 giorni cominciava quindi a decorrere il 14 maggio 2005. Il ricorso avrebbe quindi dovuto essere inoltrato alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni al più tardi il 2 giugno 2005 (data del timbro postale). Il ricorso è invece stato impostato il 4 giugno 2005 e ricevuto il 7 giugno 2005. Di conseguenza il termine perentorio di 20 giorni conformemente all’art. 233 cpv. 1

6 CPC non è stato rispettato. Giusta l’art. 234 cpv. 1 CPC il Presidente del Tribunale cantonale non entra nel merito di ricorsi tardivi. Anche lo scritto del ricorrente del 25 giugno 2005 è stato inoltrato tardivamente e non può essere considerato. Da quanto esposto risulta che il ricorso del 3 giugno 2005 non è stato inoltrato tempestivamente ed è di conseguenza irricevibile. Ma quand’anche esso fosse ricevibile, dovrebbe essere respinto, poiché è infondato. 3. a) Col ricorso il ricorrente censura in sostanza unicamente che la sentenza del Presidente di circolo Sur Tasna è redatta in lingua tedesca, che egli non padroneggia. Egli chiede la traduzione in italiano. Ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 della Costituzione della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) i cantoni designano le loro lingue ufficiali. Essi rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. Giusta l’art. 3 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 14 settembre 2003 (Cost c; CSC 110.100) il tedesco, il romancio e l’italiano sono le equivalenti lingue cantonali e ufficiali dei Grigioni. Lingue ufficiali sono quelle che sono usate nei rapporti tra stato e cittadini. Questo principio della lingua ufficiale ha per conseguenza che il singolo non può rivolgersi alle autorità in un’altra lingua; segnatamente nel rapporto con autorità cantonali non può servirsi di una qualsiasi lingua delle tre lingue ufficiali federali. In cantoni con più lingue ufficiali il convenuto non può esigere che l’udienza sia tenuta nella sua lingua anche se l’attore dovesse padroneggiarla (G. Malinverni in Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, Bde. IV, hrsg. von J.F. Aubert/K. Eichenberger/J.P. Müller/R. Rhinow/D. Schindler, Basel/Zürich/Bern 1987-1996, art. 116bis, n. 16). L’art. 18 Cost garantisce per contro la libertà di lingua. Questa protegge l’uso della lingua materna rispettivamente di un’altra vicina lingua o se del caso di ogni lingua di cui qualcuno vuole servirsi. L’art. 70 cpv. 2 Cost dispone che i cantoni per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. I cantoni possono perciò prendere dei provvedimenti per mantenere i confini tradizionali delle regioni linguistiche e la loro omogeneità, anche se con ciò viene limitata la libertà del singolo di usare la sua lingua materna (cfr. Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaats-recht, 6. Aufl., Zürich 2005, n. 516 seg.; DTF 121 I 199; 106 Ia 303). Questo cosi- detto principio della territorialità sta perciò in uno stato di tensione colla libertà di lingua e limita quest’ultima. Non può quindi essere a completa discrezione dei privati stabilirsi in una regione di lingua straniera e pretendere dalle sue autorità che usino la loro lingua. Nella designazione delle lingue ufficiali è da tener conto della composizione

7 linguistica della popolazione (cfr. ZBl 101 (2000), pag. 611 seg.). Atti processuali devono essere compiti nella lingua ufficiale del cantone giudiziario, in cantoni plurilinguistici le parti o possono usare una lingua del cantone o devono servirsi della lingua della parte del cantone (cfr. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. Aufl., Bern 2001, 9 n. 48). Dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni le parti possono quindi usare la lingua tedesca, italiana o romancia. Il linguaggio forense delle istanze inferiori è per contro determinato dalla lingua o dalle lingue della popolazione (cfr. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, pag. 261). In base al principio della territorialità in procedure civili le autorità possono anche stabilire un linguaggio forense, che dev’essere usato pure dalla minoranza linguistica, se essa è piccola. Una violazione della libertà di lingua non può in tal caso esser fatta valere (DTF 106 Ia 305). b) Come si desume dagli atti il ricorrente abita a B. nel Canton Ticino e la sua lingua materna è l’italiano. Egli è comproprietario di una casa bifamiliare a H. nel Cantone dei Grigioni. Come già esposto, la lingua delle autorità è determinata da quella della popolazione. Le lingue ufficiali del Circolo Sur Tasna sono il romancio ed il tedesco, non però l’italiano. Anche se una minoranza della popolazione del Circolo Sur Tasna parla l’italiano, in base al principio della territorialità il ricorrente non può pretendere dalle autorità del Circolo Sur Tasna che corrispondano con lui nella sua lingua materna; ciò indipendentemente dal fatto che egli è comproprietario di una casa bifamiliare a H.. L’Ufficio di circolo Sur Tasna era quindi senz’altro autorizzato a notificare al ricorrente la corrispondenza in tedesco. Sebbene il Presidente di circolo Sur Tasna non debba né tenere le udienze in italiano né redarre le sentenze in italiano, questi, come si evince dalla documentazione, è andato in contro al ricorrente nel senso che ha parzialmente tradotto in italiano il decreto sulle prove e la citazione e per l’udienza principale ha organizzato un traduttore. Inoltre colla sentenza del 29 aprile 2005 al ricorrente è stata recapitata anche una traduzione in italiano degli art. 232 a 235 CPC del Cantone dei Grigioni concernenti la procedura di ricorso. Pronunciando la sentenza in lingua tedesca, il Presidente di circolo Sur Tasna né ha violato la libertà di lingua del ricorrente né è caduto in arbitrio. 4. Si deve perciò concludere che non v’è violazione della libertà di lingua e nella concreta procedura civile, dato che la lingua italiana non è la lingua ufficiale del Circolo Sur Tasna, il ricorrente non ha diritto ad una traduzione in italiano della

8 sentenza del 29 aprile 2005, comunicata il 12 maggio 2005, da parte dell’Ufficio di circolo Sur Tasna. In tal caso è il ricorrente stesso che deve provvedere ad una traduzione della sentenza nella sua lingua materna (a proprie spese), se vuole impedire che essa, senza conoscerne il contenuto, valga nei suoi confronti. Sia ancora accennato che la mancanza di conoscenze della lingua tedesca non avrebbe giustificato nemmeno la restituzione del termine giusta l’art. 61 CPC, poiché, come già detto, nella procedura civile il destinatario deve provvedere lui stesso alla traduzione di una sentenza per lui incomprensibile e quindi non v’è un impedimento di cui non ne ha colpa. Ciò a maggior ragione se si considera che l’Ufficio di circolo colla notificazione del giudizio ha recapitato al ricorrente anche le copie della versione italiana degli art. 232 a 235 CPC concernenti la procedura di ricorso. Ne viene che se il ricorso fosse stato ricevibile, avrebbe comunque dovuto essere respinto. 5. L’esito della procedura di ricorso ha per conseguenza che i costi vanno a carico del ricorrente. Non si assegnano delle indennità a titolo di ripetibili.

9 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 500.-- vanno a carico di Z.. 3. Non si assegnano delle indennità a titolo di ripetibili. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario ad hoc

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