Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 31 gennaio 2005 Comunicata per iscritto il: ZB 05 2 (Eine gegen diese Entscheidung erhobene staatsrechtliche Beschwerde wurde vom Bundesgericht mit Urteil vom 09. Januar 2006 (4P.158/2005) abgewiesen.) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Sutter-Ambühl e Tomaschett Attuario Crameri —————— Visto il ricorso civile della Z. SA, convenuta e ricorrente, rappresentata dall’avv. Paola Bottinelli Raveglia, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro la sentenza della Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa del 23 dicembre 2004, comunicata il 23 dicembre 2004, in re X., attore e opponente al ricorso, rappresentato dal Sindacato UNIA, Via Canonica 3, 6901 Lugano, contro la convenuta e ricorrente, concernente pretese salariali,
2 è risultato: A. X. era alle dipendenze della Z. SA dal 1° luglio al 30 novembre 2003 quale autista. Il rapporto tra la datrice di lavoro e il dipendente è stato regolato con contratto di lavoro scritto del 1° luglio 2003, concluso a tempo indeterminato, con diritto ad un salario mensile lordo di fr. 4'099.-- più tredicesima mensilità. Il 17 ottobre 2003 X. ha trasportato beton da A. al cantiere della strada del B. della C. SA, D.. Dopo uno dei sei viaggi e dopo aver scaricato il beton nonchè pulito il contenitore, ha omesso di chiudere il rubinetto del serbatoio dell’acqua di pulizia dell’autocarro. Di conseguenza il successivo carico di beton è stato annacquato, sicchè era inutilizzabile ed ha dovuto essere smaltito. A titolo di rimborso del danno preteso dalla C. SA e dalla Z. SA, quest’ultima ha trattenuto l’importo di fr. 1'430.-dal salario del mese di novembre 2003 del suo dipendente. Ritenuto che questa somma gli era stata indebitamente dedotta dalla paga, con scritti del 19 dicembre 2003 e 19 gennaio 2004 X. ne ha chiesto il pagamento. Alla sua richiesta la datrice di lavoro non ha dato seguito. B. All’inizio di febbraio 2004 X. ha proposto azione creditoria nei confronti della Z. SA dinanzi al Presidente del Circolo di D. ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che sia condannata a pagargli l’importo di fr. 1'430.--, oltre interesse al 5% dal 31 dicembre 2003. La convenuta ha postulato che l’azione sia respinta, protestando pure spese e ripetibili. Fallito il tentativo di conciliazione, il 24 marzo 2004 è stato rilasciato il libello e con istanza processuale del 31 marzo 2004 l’attore ha proseguito la causa cogli stessi petiti al Presidente del Tribunale del Distretto Moesa. Le stesse richieste sono state riproposte anche dalla convenuta con risposta del 10 maggio 2004. C. Con sentenza del 23 dicembre 2004 la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato: “1. L’istanza processuale del 31 marzo/1° aprile 2004 è accolta. § Di conseguenza la Z. SA, E., è condannata a versare al signor X., D., la somma di fr. 1'430.--oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2003. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.--, quella di scritturazione di fr. 270.-- e le spese diverse di fr. 162.--, per complessivi fr. 932.--, restano a carico del Tribunale distrettuale Moesa. La convenuta è obbligata a versare all’istante l’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili. 3. (Comunicazione a).”
3 D. Contro questo giudizio l’11 gennaio 2005 la Z. SA ha proposto ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo in applicazione dell’art. 234 CPC. 2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è così riformata nei punti 1 e 2 del suo dispositivo: 1. L’istanza inoltrata da X. il 31 marzo 2004 è integralmente respinta. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili. 3. Protestate tasse, spese e ripetibili.” La Vicepresidente del Tribunale di distretto ha rinunciato a prendere posizione. X. ha proposto la reiezione del ricorso. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Interposto l’11 gennaio 2005 contro la sentenza inappellabile della Vicepresidente del Tribunale del Distretto Moesa del 23 dicembre 2004, censurate delle violazioni di diritto, tempestivo e motivato, il ricorso è ricevibile in ordine (art. 232 e 233 CPC). 2. A sensi dell’art. 234 cpv. 3 CPC il ricorso per violazione di legge ha per legge effetto sospensivo. L’esplicita richiesta della ricorrente di concederlo è quindi superflua. 3. Il giudice precedente ha in sostanza addotto che la convenuta era venuta meno al suo onere probatorio. Essa non aveva minimamente dimostrato d’aver subito un danno dell’importo di fr. 1'430.--. Da un canto non era stato documentato che essa aveva in realtà versato alla C. SA l’importo di fr. 1’170.-- per 6 m3 di beton inutilizzabile e al gestore della discarica fr. 120.-- per lo smaltimento dello stesso, dall’altro che ad essa non erano stati pagati fr. 140.-- per un’ora in meno di lavoro col camion. Inoltre non erano state fornite le prove che il prezzo del beton era di fr. 195.-- al m3, che l’ammontare della tassa di discarica era di fr. 20.-il m3 e che i costi d’impiego dell’autocarro erano di fr. 140.-- l’ora. Di conseguenza non essendo stato provato il preteso danno, non era d’esaminare l’eventuale violazione d’obblighi contrattuali da parte dell’ex dipendente. 4. La ricorrente fa innanzitutto valere una violazione del diritto di essere sentito. A suo dire l’importo di fr. 1'430.-- non è stato dedotto dallo stipendio, ma
4 dalla tredicesima mensilità, a cui il dipendente giusta l’art. 6 cifra 2 cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del Canton Ticino non aveva diritto, poiché il rapporto di lavoro ha durato solo cinque mesi (atto no. 3.2). Secondo la ricorrente questa circostanza, fatta valere colla risposta processuale, non è stata vagliata dall’istanza precedente. Nell’ambito di un ricorso per violazione di legge ai sensi degli art. 232 segg. CPC la Commissione del Tribunale cantonale esamina se l’impugnata sentenza o la procedura che l’ha preceduta viola disposizioni legali essenziali per il giudizio della questione controversa (art. 235 cpv. 1 CPC). L’esame è quindi limitato a questioni di diritto determinanti per la sentenza. In concreto il quesito di sapere se la violazione di diritto fatta valere dalla ricorrente è essenziale per il giudizio può rimanere indecisa, poiché il diritto alla tredicesima mensilità è una questione di diritto, che è vagliata con piena cognizione dall’istanza di ricorso. Di conseguenza la pretesa violazione del diritto d’essere sentito è in questa procedura sanata. 5. a) Conformemente al conteggio del salario del mese di novembre 2003 del 3 dicembre 2003 a X. è stata versata la tredicesima mensilità pro rata temporis ed indi è stato sottratto il preteso danno di fr. 1'430.-- (atto no. 2.2.). Il diritto alla tredicesima mensilità è stato pattuito col contratto di lavoro scritto del 1° luglio 2003, che quanto alle questioni ivi non regolarizzate rinvia al summenzionato Contratto collettivo di lavoro (atto no. 3.1). Ai sensi dell’art. 6 cifra 2 di questo contratto la tredicesima mensilità viene versata pro rata temporis se il rapporto di lavoro ha inizio e termina nel corso dell’anno. Questo diritto viene a cadere per il dipendente che termina il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro (atto no. 3.2). In concreto il rapporto di lavoro dell’opponente al ricorso ha iniziato il 1° luglio 2003 ed è stato sciolto per disdetta, data il 27 ottobre 2003, per il 30 novembre 2003 (atto no. 3.3). Di massima il dipendente non avrebbe diritto alla tredicesima mensilità pro rata temporis, poiché il rapporto di lavoro è stato rescisso dopo cinque mesi. Se non che stando al conteggio del salario del mese di novembre 2003 la tredicesima mensilità pro rata temporis è stata effettivamente pagata (atto no. 2.2). Se quindi la datrice di lavoro, malgrado non fossero ancora trascorsi sei mesi, ha volontariamente concesso la tredicesima mensilità pro rata temporis, ciò che è anche stato testimoniato da G., amministratore della ricorrente, il dipendente ha diritto alla stessa, indipendentemente dal fatto che essa, conformemente all’art. 6 cifra 2 cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro, può essere corrisposta solo se il rapporto di lavoro ha durato almeno sei mesi. Alla datrice di lavoro era senz’altro possibile concederla pur non essendo obbligata dal Contratto collettivo di lavoro. La
5 prestazione accordata volontariamente è dovuta e la ricorrente è ora manifestamente malvenuta a rifiutarla. Sostenere dapprima che il dipendente ha cagionato un danno da risarcire ed indi far valere che egli non ha diritto alla tredicesima mensilità pro rata temporis, come se non avesse causato un danno, sono degli argomenti incompatibili l’uno coll’altro. b) Accertato che l’opponente al ricorso ha diritto alla tredicesima mensilità pro rata temporis volontariamente accordata, è da vagliare se le premesse per la deduzione del preteso danno da risarcire sono date. Intanto va subito rilevato che non v’è un riconoscimento del danno e dell’entità dello stesso unicamente per il fatto che l’attore negli scritti processuali non li ha esplicitamente contestati. L’attore non li ha ammessi e ciò che non viene ammesso, è considerato contestato (art. 156 cpv. 1 seconda frase CPC). Ai sensi dell’art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. Agli effetti della colpa contrattuale sono applicabili le disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti (art. 99 cpv. 3 CO) e giusta l’art. 42 cpv. 1 CO l’onere della prova del danno incombe a chi ne pretende il risarcimento. L’esame se è stato causato un danno e che danno è stato causato è una questione di fatto e il danneggiato ne deve fornire la prova, che deve includere anche l’ammontare del danno (Brehm, Berner Kommentar zum OR, 2. Aufl. 1988, n. 5 e 9 all’art. 42). Il danno dev’essere documentato con un concreto e comprovato calcolo (Schnyder, Basler Kommentar zum OR I, n. 1 e 2 all’art. 42). Com’è stato esposto l’istanza precedente ha ritenuto che la convenuta non aveva minimamente dimostrato d’aver subito un danno. È quindi da vagliare se questa costatazione, come preteso dalla ricorrente, è arbitraria (art. 235 cpv. 2 CPC). La convenuta ha prodotto una copia del rapporto di lavoro del 17 ottobre 2003 (atto no. 3.4), in cui sta scritto - fra l’altro - che 6 m3 di beton annacquato e gettato in discarica è a carico dell’autista e che le ore di lavoro col camion sono 8 anzichè 9. Questa copia è firmata da X. e F., titolare della C. SA. Dato però che trattasi di una copia del rapporto di lavoro, è possibile che queste indicazioni siano state fatte successivamente e quindi non siano coperte dalla firma dell’attore. Il calcolo del danno poi manifestamente non figura nel rapporto di lavoro. Nella copia sotto le due firme sono sì stati aggiunti il prezzo del beton (fr. 195.-- al m3), la tassa di smaltimento dello stesso (fr. 20.-- al m3) e i costi d’impiego dell’autocarro (fr. 140.-l’ora), ma questi dati di fatto non sono per niente documentati. È quindi da ritenere
6 che siano delle semplici allegazioni di parte. La convenuta che pretende dal dipendente il risarcimento del danno avrebbe dovuto produrre la fattura del fornitore del beton, quella del gestore della discarica ed inoltre quella delle ore di lavoro coll’autocarro messe in conto alla C. SA. Questi documenti, indispensabili per il calcolo dell’ammontare del preteso danno, avrebbero dovuto essere addotti all’istanza precedente. Che un danno e l’entità dello stesso non sono dimostrati risulta anche dalle testimonianze di G. ed F.. Ambedue hanno testimoniato che tanto la Z. SA quanto la C. SA emettono le fatture solo ogni due o tre anni. Segnatamente G. ha inoltre deposto che non poteva dire esattamente se erano state calcolate unicamente 8 ore di lavoro col camion. Se quindi tanto per il beton annacquato e lo smaltimento dello stesso quanto per le ore di lavoro col camion non sono ancora state emesse delle fatture, dev’essere concluso che il preteso danno e l’ammontare dello stesso al momento non sono assodati. In considerazione di quanto esposto la conclusione dell’istanza precedente, secondo cui la convenuta non ha dimostrato d’aver subito un danno, non è arbitraria. Di conseguenza il ricorso si rivela infondato e va respinto. 6. Ai sensi dell’art. 343 cpv. 3 CO in caso di controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non supera i fr. 30'000.-- alle parti non possono essere imposte né tasse, né spese giudiziarie. Le spese della procedura di ricorso vanno perciò a carico del Cantone dei Grigioni. Tenuto conto dell’esito della presente procedura si giustifica di assegnare all’opponente al ricorso, rappresentato dal Sindacato Unia, un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 100.--.
7 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso vanno a carico del Cantone dei Grigioni. La ricorrente rifonde all’opponente al ricorso un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 100.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario