Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 29 novembre 2004 Comunicata per iscritto il: ZB 04 40 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Rehli e Sutter-Ambühl Attuario Crameri —————— Visto il ricorso civile della Comunione ereditaria fu X., (F., A., e G.,), istante e ricorrente, rappresentata dal lic. iur. Luca Albertoni, presso avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro la decisione relativa alle spese del Presidente del Circolo di Mesocco del 7 settembre 2004, comunicata il 7 settembre 2004, in re dell’istante e ricorrente contro E. e D. nonchè Z., tutti A., opponenti all’istanza ed al ricorso, quest’ultimo rappresentato dall’avv. Paola Bottinelli Raveglia, Casa Moesa, 6535 Roveredo, concernente spese processuali e ripetibili, è risultato:
2 A. La Comunione ereditaria fu X. è proprietaria della PPP no. B., sita sulla particella no. C. del registro fondiario del Comune di A.. A D. e E. appartiene una PPP sullo stesso fondo. La casa sull’adiacente parcella è di proprietà di Z.. Con istanza di precetto giudiziario del 26 giugno 2002 F. e G. hanno chiesto al Presidente del Circolo di Mesocco, giusta gli art. 928 – 929 CC, l’impartizione a E. e D. nonché a Z. dell’ordine di eliminare l’infiltrazione d’acqua proveniente dalle loro canalizzazioni e i danni da essa causati alle cantine della PPP no. B.. Audite le parti l’8 luglio 2002, D. e Z. non hanno contestato l’istanza ed hanno accettato gli interventi di riparazione richiesti. Con decreto del 24 settembre 2002 il Presidente di circolo ha stralciato dai ruoli la richiesta di manutenzione (cifra 1 del decreto). La ripartizione delle tasse e ripetibili nonché le spese della prova a futura memoria sono state sospese e le parti sono state invitate a notificare al giudice entro 20 giorni eventuali accordi in merito al loro addossamento. È altresì stato evidenziato che, in caso di mancato accordo, il Presidente di circolo avrebbe emesso il decreto sulle spese (cifra 2). Con scritto del 25 aprile 2003 la comunione ereditaria X. ha sollecitato il Presidente di circolo ad emanare il decreto sulle spese, poiché era impossibile trovare un’intesa fra le parti. Questa richiesta è stata reiterata il 25 agosto 2004. Con decreto del 7 settembre 2004 il Presidente di circolo non ha assegnato delle indennità a titolo di ripetibili (cifra 1) ed ha messo a carico dell’istante le spese e tasse di giustizia dell’importo di fr. 500.--, anticipate dall’istante (cifra 2). B. Contro questo decreto, comunicato lo stesso giorno, il 28 settembre 2004 la comunione ereditaria ha proposto ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Il ricorso è accolto. La decisione del 7 settembre 2004 è annullata e l’incarto è rinviato all’autorità inferiore per nuova decisione con spese processuali a carico in solido del signor Z. e dei signori D. e E., tutti in A., e il riconoscimento di un’indennità per spese ripetibili di CHF 2'116.50 a carico dei convenuti in ricorso in solido. 2. Spese, tasse di giustizia e ripetibili protestate.” E. e D. nonché il Presidente di circolo, questo conforme al senso della sua presa di posizione, hanno proposto la reiezione del ricorso. Z. ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, in via preliminare che la causa sia sospesa, nel merito che il ricorso sia integralmente respinto.
3 La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. La Comunione ereditaria di X. ha interposto ricorso contro il decreto sulle spese del Presidente del Circolo di Mesocco del 7 settembre 2004 in applicazione dell’art. 13 dell’Ordinanza sulle spese di procedura e sulle indennità delle procedure giudiziarie civili (CSC 320.070) – detta appresso ordinanza - senza curarsi dell’oggetto d’impugnazione. Infatti se è impugnato un decreto sulle spese è da distinguere se l’impugnativa è rivolta contro la ripartizione dei costi o contro il calcolo degli stessi. È la ripartizione dei costi oggetto d’impugnazione, è per costante prassi del Tribunale cantonale da scegliere quel rimedio legale, che è dato anche per la causa principale. Ciò in base alla riflessione, che il decreto sulle spese è parte integrante della sentenza (art. 121 cifra 5 CPC), e come tale sottostà alle medesime possibilità d’impugnazione della stessa. A seconda dell’istanza precedente e dell’oggetto della controversia entrano quindi in considerazione diversi rimedi legali, come p. es. l’appello al Tribunale cantonale (art. 218 segg. CPC), il ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale (art. 232 segg. CPC), il ricorso al Presidente del Tribunale cantonale (art. 152 cpv. 1, 212 cpv. 2 CPC e art. 12 cpv. 1 LICC) ecc. Un’eccezione della massima secondo cui il decreto sulle spese soggiace alle stesse possibilità d’impugnazione della decisione principale è statuita dall’art. 13 dell’ordinanza quanto al calcolo delle spese di procedura. In tal caso in analoga applicazione degli art. 232 segg. CPC può essere interposto ricorso per inosservanza della Tariffa delle procedure giudiziarie civili (CSC 320.075) alla Commissione del Tribunale cantonale (PTC 1996 no. 21). 2. a) Nella misura in cui la comunione ereditaria chiede l’annullamento dell’impugnato decreto ed il rinvio della causa al giudice inferiore per nuova decisione con spese processuali a carico in solido di E. e D. nonchè di Z., ciò che è la parte principale dell’impugnativa, essa censura la ripartizione dei costi, vale a dire il carico degli stessi, che, come testè esposto, non è suscettibile di ricorso ai sensi dell’art. 232 segg. CPC. Il decreto del 7 settembre 2004, con cui sono state messe a carico dell’istante spese e tasse dell’importo di fr. 500.--, già da lei anticipate, e non sono state assegnate indennità a titolo di ripetibili altro non è che la conseguenza del problematico agire del Presidente di circolo, che con decreto del 24 settembre 2002 ha stralciato dai ruoli la procedura per turbativa di possesso promossa dall’istante, ma non ha preso una decisione relativa alle spese ed alle indennità a titolo di ripetibili. A questa mancanza il primo giudice ha dovuto provvedere quasi due anni dopo coll’impugnato decreto, mettendo a carico dell’istante l’importo suesposto di spese e tasse di giustizia e rinunciando all’assegnazione di indennità a
4 titolo di ripetibili. Il querelato decreto relativo alle spese è quindi stato emanato in una procedura di precetto giudiziario giusta gli art. 145 segg. CPC e contro tali decreti può essere presentato ricorso al Presidente del Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla loro comunicazione (art. 152 cpv. 1 CPC). Dato che la causa principale, in concreto il decreto di stralcio, è suscettibile di ricorso al Presidente del Tribunale cantonale, la ricorrente è manifestamente malvenuta a censurare la ripartizione dei costi e delle indennità a titolo di ripetibili dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale. Come è stato esposto, se l’oggetto d’impugnazione è la ripartizione dei costi, essa avrebbe dovuto inoltrare il rimedio legale dato anche per la causa principale, quindi il ricorso al Presidente del Tribunale cantonale. Di conseguenza in quanto sia censurata la ripartizione dei costi e delle indennità a titolo di ripetibili, il ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale ai sensi degli art. 232 segg. CPC è irricevibile. Un trasferimento dello stesso al Presidente del Tribunale cantonale conformemente all’art. 93 cpv. 4 CPC per intempestività non entra in linea di conto, poiché il ricorso avrebbe dovuto essere interposto entro 10 giorni dalla comunicazione dell’impugnato decreto. b) Stando alla cifra 1 del petito la censura della comunione ereditaria è rivolta unicamente contro la ripartizione delle spese processuali e delle indennità a titolo di ripetibili. Alla pag. 8 dell’istanza di ricorso essa fa però anche valere la violazione dell’art. 12 cpv. 1 dell’ordinanza e dell’art. 6 della Tariffa delle procedure giudiziarie civili. Queste eccezioni hanno quindi per oggetto il calcolo delle spese di procedura, che, come è stato esposto, è suscettibile di ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 dell’ordinanza l’importo delle spese, che deve essere versato dalla parte obbligata ad assumerlo, deve essere indicato specificando le tasse e le spese in contanti. Coll’impugnato decreto il Presidente di circolo non ha osservato questo disposto, poiché a messo a carico dell’istante fr. 500.-- di spese e tasse di giustizia, senza spiegare esattamente in che consisteva tale importo. Nella presa di posizione alla Commissione del Tribunale cantonale ha indicato che i costi di procedura consistevano nella tassa giudiziaria di fr. 300.-- e in quella di scritturazione di fr. 200.--. Sennonché quanto alla determinazione della tassa di scritturazione il giudice di prima istanza è incorso in un manifesto errore, poiché ai sensi dell’art. 8 della Tariffa delle procedure giudiziarie civili le tasse di scritturazione per la compilazione di decisioni, il verbale di trattamento, le disposizioni nonché la corrispondenza relativa al processo e le citazioni ammontano a fr. 15.-- per ogni pagina iniziata. La tassa di scritturazione richiesta dal giudice precedente – stando
5 all’importo preteso per 13 1/3 di pagine - non è giustificata, già per il motivo che anche le pagine redatte solo parzialmente sono reputate pagine complete. A ciò s’aggiunge poi che dall’incarto non risulta che siano state compilate in tutto 14 pagine. Comunque sia, anche se la tassa di scritturazione non è stata calcolata correttamente, una tassa complessiva dell’importo di fr. 500.--(inclusa quella di scritturazione) si situa al limite inferiore dell’ambito che va da fr. 50.-- a fr. 3'500.-- per le procedure di precetto giudiziario (cfr. l’art. 4 lett. a della Tariffa delle procedure giudiziarie civili), può essere messa a carico per la concreta procedura di precetto giudiziario e di conseguenza non può essere criticata. Per il dispendio del Presidente di circolo l’importo di fr. 500.-- è nel concreto caso giustificato, anche se fosse ritenuto unicamente quale tassa giudiziaria. Ne viene che su questo punto la critica ricorsuale è infondata, ragione per cui il ricorso deve essere respinto. c) In simili circostanze nella misura in cui è ricevibile il ricorso va reietto. 3. La decisione nel merito rende priva d’oggetto la richiesta di sospensione della procedura di Z.. 4. La spese di procedura seguono la soccombenza; l’opponente al ricorso Z., assistito da un avvocato, ha diritto ad una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).
6 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. I costi di procedura, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.-- ed in quella di scritturazione di fr. 90.--, quindi dell’importo totale di fr. 1090.--vanno a carico della ricorrente, che rifonde a Z. un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario