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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 14.05.2003 VB 2002 18

14 maggio 2003·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·3,043 parole·~15 min·4

Riassunto

restituzione della licenza di condurre | Öffentliche Werke-Energie-Verkehr

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun Rif.: Coira, 14 maggio 2003 Comunicata per iscritto il: VB 02 18 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Vicepresidente Bochsler, giudici cantonali Heinz-Bommer e Rehli, attuario Crameri. —————— Visto l'appello amministrativo di M., appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Martino Luminati, Via Sottosassa 71, 7742 Poschiavo, contro la decisione del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni del 25 novembre 2002, comunicata il 27 novembre 2002, in re contro l’appellante, concernente restituzione della licenza di condurre, è risultato:

2 A. Nel 1994 M., quale ciclista, è rimasto vittima di un grave incidente della circolazione, le cui conseguenze sono state un trauma cerebrale. Incapace al lavoro per deficit neuropsicologici, la licenza di condurre veicoli a motore non gli è stata revocata, ma gli è stato sconsigliato di condurre gli stessi. Intenzionato nel 1999 a riprendere la guida, egli è stato sottoposto ad un esame medico, operato il 26 ottobre 1999 dal dott. C., Marin, medico di controllo del Servizio delle automobili e della navigazione del Dipartimento di giustizia, sanità e sicurezza della Repubblica e Cantone di Neuchâtel. Questo medico, fondandosi anche sul referto medico circostanziato del dott. A., La Neuveville, sul testo di Beck e sull’esame neuropsicologico della dott.ssa B., Perreux, il 27 dicembre 1999 ha redatto un certificato, in cui è affermato quanto segue: “Préavis médical: Defavorable. Sans trop entrer dans le détail, le bilan exhaustif qui a été mené relève d’un part sur le plan neuropsycologique que M. présente un important ralentissement et une incapacité à gérer plusieurs informations simultanément et un important déficit de l’attention sélective, avec une fluctuation au niveau de l’attention; cet examen montre une amélioration des performances cognitives par rapport aux précédents examens neuropsychologiques, le précédent remontant au mois d’avril 1998, restant cepedant encore trop déficitaire pour autoriser la conduite d’un véhicule à moteur en toute sécurité. Ceci est d’ailleurs confirmé par le test psychotechnique de Beck du 10 novembre 1999 échoué avec 12 points, l’échec portant principalement sur l’épreuve de l’attention et de la dispersion, confirmant ainsi les résultats de l’examen neuropsychologique. En conclusion, l’état de santé ne permet pas encore à l’intéressé de conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. Vu l’évolution plutôt favorable aux épreuves neuropsychologiques, avec un résultat au test de Beck plutôt moyen, je pense qu’on peut proposer à l’intéressé s’il le souhaite toujours, de refaire une domande de restitution du permis dans 1 an avec bilan neuropsychologique récent qui permettra déjà de determiner s’il a fait oui ou non encore des progrès.” Con decisione del 19 gennaio 2000 il Servizio delle automobili e della navigazione ha comunicato a M. che altro non poteva fare che seguire il consiglio medico. L’ha quindi invitato a depositare la licenza di condurre veicoli a motore entro 30 giorni. L’ha inoltre orientato che, vista l’evoluzione favorevole, una eventuale restituzione della licenza di condurre poteva essere presa in considerazione su domanda scritta, corredata da un referto neuropsicologico favorevole al più presto entro un anno. La licenza di condurre è stata depositata il 28 gennaio 2000.

3 Statuendo su una nuova domanda del 3 gennaio 2001 intesa ad ottenere la licenza di condurre, nel suo referto del 26 aprile 2001 il dott. C. ha nuovamente espresso un parere sfavorevole e per la restituzione dell’autorizzazione ha esatto un certificato favorevole di uno psichiatra. A motivo ha addotto che il test neuropsicologico era di poco migliorato dirimpetto a quello precedente, che persisteva una marcata disfunzione delle funzioni esecutive ed anche delle cognizioni psichiche, quali il giudizio, la capacità di rispettare le regole, l’attenzione e la flessibilità mentale. Tanto il lato cognitivo psichico quanto quello esecutivo dimostrava quindi che M. non era atto a condurre un veicolo a motore in tutta sicurezza. Con decisione del 30 aprile 2001 il Servizio delle automobili e della navigazione ha fatto suo il preavviso sfavorevole del medico di controllo ed ha negato la restituzione della licenza di condurre. Ha altresì comunicato all’interessato che una domanda di restituzione era subordinata all’inoltro di un certificato favorevole di uno psichiatra. Questa decisione è stata confermata nei confronti del medico curante dell’interessato con lettera del 30 novembre 2001. B. Domiciliato a partire dal 1° aprile 2002 a O., il 19 agosto 2002 M. ha adito l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni chiedendo nuovamente la restituzione della licenza di condurre. Nel suo certificato del 16 agosto 2002 il dott. E., medico generico, D., ha esposto che lo stato di salute del paziente era migliorato, che quest’ultimo era più armonico, che non necessitava più di medicamenti e che faceva molto sport. A dire di questo medico non v’era più motivo per privarlo della postulata licenza. Quanto alla capacità di condurre veicoli a motore non v’erano delle controindicazioni. Con decreto del 25 settembre 2002 l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha annullato la decisione del Servizio delle automobili e della navigazione del Cantone Neuchâtel (cifra 1 del decreto), ha imposto all’interessato un nuovo esame di guida teorico - incluso un corso di sensibilizzazione ai problemi del traffico - e pratico (cifra 2) ed ha disposto che poteva esser chiesto il rilascio di una licenza per allievo conducente (cifra 3). Il ricorso presentato da M. contro questo decreto è stato respinto dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni con decisione del 25 novembre 2002, comunicata il 27 novembre 2002. C. Con appello amministrativo del 17 dicembre 2002 M. è insorto contro la decisione d’imposizione di un nuovo esame di conducente ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che essa sia integralmente annullata e che gli sia riconsegnata la licenza di condurre.

4 Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha proposto la reiezione dell’appello. Su richiesta dell’appellante, che aveva deciso di sottoporsi ad un esame peritale al fine di provare la sua attitudine alla guida di veicoli a motore, con ordinanza del 21 gennaio 2003 la procedura d’appello è stata sospesa fino al recapito di un referto peritale. Dopo l’esame neuropsicologico operato il 13 marzo 2003 presso la Clinica Valens, Valens, l’appellante ha fatto pervenire alla Commissione del Tribunale cantonale un referto del 2 aprile 2003, in cui gli psicologi F. e dott. G. hanno affermato: “Aufmerksamkeit und visuelle Orientierung In der gerichteten Aufmerksamkeit (Deux Barrages) arbeitet der Patient mit leicht verlangsamten Arbeitstempo, aber genügender Fehlerkontrolle. Die Bearbeitungszeiten sind in der Resistenz gegenüber Störreizen sowie in der flexiblen visuellen Orientierung leicht erhöht. In der geteilten Aufmerksamkeit (Tracking) reagiert M. mit genügender Anzahl an richtigen Reaktionen, ausreichenden Reaktionszeiten und genügender Fehlerkontrolle. Beim Spurhalten liegen 7 Auszeiten (Verlassen der Spur) vor. Umstellfähigkeit, Wesentl./Unwesentl. Unterscheiden In der figurativen Umstellfähigkeit (5-Punkte-Test) erreicht der Patient 26 von 32 geforderten Muster und macht keinen Fehler. Die verbale Umstellfähigkeit (Stroop) ist in der Interferenzbedingung (3. Durchgang) leicht erhöht. Der Patient macht einen Fehler. Das Resultat beim Unterscheiden von Wesentlichem und Unwesentlichem ist ausreichend. Visuo-perzeptive und -konstruktive Funktionen/Figuratives Gedächtnis Beim Kopieren einer komplexen geometrischen Figur wird die Grobstruktur ausreichend erfasst und die Einzelelemente korrekt eingezeichnet. Es ergeben sich leichte Ungenauigkeiten und eine knapp erhöhte Bearbeitungszeit. Beim freien Wiedergeben wird die Grobstruktur erinnert. Mühe hat M. mit der richtigen inneren Einteilung des Rechteckes und damit korrekten Plazierung von einzelnen Elementen. Überprüfung am Fahrsimulator M. führt nach einer Probefahrt zwei Testfahrten am Smart (Fahrsimulator) durch. Die bei der ersten Testfahrt aufgetretenen Fehler (1 mal Fahrbahn verlassen, 1 mal Verkehrsteilnehmer gefährdet, 1 mal nicht reagiert), kann der Patient in der 2. Testfahrt berücksichtigen. Er macht keine Fehler mehr, ist insgesamt jedoch noch zu langsam in der Geschwindigkeitsgestaltung.

5 Beurteilung: Das neuropsychologische Leistungsprofil der Teiluntersuchung mit den Schwerpunkten auf den verkehrspsychologischen Parametern zeigt ein leicht beeinträchtigtes Leistungsprofil mit Hauptschwierigkeiten in der gerichteten Aufmerksamkeit, im Antrieb, in der Umstellfähigkeit, in der flexiblen visuellen Orientierung, in der Resistenz gegenüber Störreizen, im figurativen Gedächtnis sowie beim Abzeichnen einer komplexen geometrischen Figur. Aus unserer Sicht ist weder eine theoretische noch praktische Fahrprüfung erforderlich. Wir empfehlen aus neuropsychologischer und verkehrspsychologischer Sicht eine praktische Kontrollfahrt beim Strassenverkehrsamt. M. zeigte in den Testfahrten am Fahrsimulator zu Beginn noch Fehler und ist zu langsam, konnte sich aber in der zweiten Testfahrt bereits steigern ohne Fehler.“ Col secondo scambio di scritti il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha mantenuto il suo petito, mentre che l’appellante ha postulato che gli sia riconsegnata la licenza di condurre, eventualmente che gli venga imposto l’obbligo di assolvere una corsa di controllo. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Contro decisioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni concernenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale l’interessato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale giusta gli art. 141 segg. LGP (art. 19 cpv. 2 OLCS). L'appello è da inoltrare entro 20 giorni dalla ricezione scritta della decisione alla Commissione del Tribunale cantonale. Esso dev'essere motivato con indicazione dei vizi di merito e/o d'ordine e se il decreto è impugnato totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello interposto a questa commissione contro la confermata imposizione di sostenere un nuovo esame di conducente da parte del suddetto dipartimento è tempestivo e motivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b LCS la licenza di condurre non può essere rilasciata se il richiedente è affetto da malattie o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore. Se più tardi è costatato che le premesse legali per il rilascio non sono più adempite, la licenza di condurre va revocata giusta l’art. 16 cpv. 1 LCS. Conformemente all’art. 30 cpv. 1 OAC una tale revoca a scopo di sicurezza serve a proteggere la circolazione contro conducenti non idonei. Segnatamente essa è ordinata se il conducente non è ido-

6 neo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche. In casi di questo genere la licenza è revocata per una durata indeterminata e non vi è un periodo di prova (art. 17 cpv. 1bis LCS. L’art. 30 cpv. 3 OAC dispone poi che se la licenza di condurre è restituita volontariamente all’autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l’autorità deve dare conferma per iscritto. Premessa per la revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza ai sensi degli art. 14 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 1bis LCS è l’esistenza - fra l’altro - di un’infermità psichica. Stando al dott. C. (cfr. il suo referto del 27 dicembre 1999) M. presentava un importante rallentamento ed un’incapacità ad amministrare simultaneamente parecchie informazioni nonchè un importante deficit dell’attenzione selettiva con una fluttuazione a livello della stessa, che non permettevano di autorizzare la condotta di un veicolo. Fondandosi su questo referto, il Servizio delle automobili e della navigazione del Cantone Neuchâtel ha invitato l’interessato a depositare la licenza di condurre, ciò che è stato fatto in data 28 gennaio 2000. È la revoca ordinata a scopo di sicurezza per una ragione medica, può esser chiesto il rilascio della licenza di condurre appena l’inidoneità scompare (art. 33 cpv. 1 OAC). Dopo che era stata richiesta la riconsegna della licenza, il dott. C. ha nuovamente visitato l’interessato e il 26 aprile 2001 ha di nuovo attestato l’inabilità di quest’ultimo a condurre un veicolo a motore in tutta sicurezza. Ha inoltre rilevato che la domanda di restituzione doveva essere subordinata alla presentazione di un certificato favorevole di un psichiatra. Su questa base il 30 aprile 2001 è stato deciso che licenza di condurre non poteva essere restituita e che un nuovo esame dell’idoneità era vincolato alla condizione posta dal medico di controllo. 3. a) L’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha ordinato un nuovo esame di conducente. Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha considerato la gravità delle lesioni e le loro conseguenze di cui è affetto M. nonchè i 2 anni e 8 mesi d’interruzione della pratica di guida ed ha protetto l’ordine dell’istanza precedente. Confrontato col referto neuropsicologico della Clinica Valens, ha ritenuto che i deficit dell’appellante erano importanti nell’ambito della circolazione stradale e che una corsa di controllo non garantiva un accertamento esauriente dell’idoneità alla guida. L’appellante fa invece valere che le premesse per un nuovo esame di conducente non sono date. b) L’art. 24 cpv. 1 OAC dispone che un nuovo esame di guida dev’essere ordinato se il conducente ha commesso infrazioni che permettono di dubitare delle

7 sue conoscenze delle norme della circolazione, della loro applicazione o della tecnica di guida. L’art. 24a cpv. 1 OAC stabilisce che se esistono dei dubbi sull’idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari. Queste disposizioni servono alla sicurezza del traffico, stanno in relazione coll’art. 14 cpv. 3 LCS e lo concretizzano. Ai sensi dell’art. 14 cpv. 3 LCS l’autorità può imporre al conducente un nuovo esame se esistono dei dubbi sulla sua idoneità alla guida. Sono state commesse delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale e sussistono di conseguenza dei dubbi quanto alle conoscenze delle norme della circolazione, alla loro applicazione ed alla tecnica di guida, va ordinato, giusta l’art. 24 cpv. 1 OAC, un nuovo esame di conducente. È invece da dubitare, per altri motivi, che il conducente sia idoneo alla guida, l’autorità può imporre, conformemente all’art. 24a cpv. 1 OAC, una corsa di controllo. Una corsa di controllo può quindi essere ordinata se i dubbi sull’idoneità alla guida si fondano, per esempio, su disturbi psichici del conducente, mentre che un nuovo esame va imposto se alla base di questi dubbi stanno l’ignoranza delle norme della circolazione, la capacità di applicare le stesse o la capacità tecnica di guida. Le direttive relative ai provvedimenti amministrativi nell’ambito della circolazione stradale, emanate il 25 febbraio 1993 e riviste il 12 luglio 1996 dalla Commissione intercantonale per la circolazione stradale descrivono più in dettaglio le premesse per un nuovo esame di conducente e per una corsa di controllo. Queste direttive non sono norme giuridiche, ma possono essere considerate poichè espongono il parere di esperti riguardo all’interpretazione della legge e servono ad applicarla uniformemente e secondo criteri oggettivi. Così secondo la cifra 2.1 delle direttive un nuovo esame di conducente dev’essere ordinato se il sospetto si fonda su violazioni delle norme della circolazione stradale, che mettono in pericolo gli utenti della strada, se sono scoperte delle mancanze, che devono essere attribuite ad insufficienti conoscenze delle norme della circolazione e/o alla pratica applicazione delle stesse e se dopo un lungo periodo di revoca della licenza di condurre è da ammettere che le regole della circolazione stradale non sono più note e gli automatismi della guida sono andati persi in rilevante misura. Per contro conformemente alla cifra 2.2 delle direttive una corsa di controllo può essere ordinata se sussistono dei dubbi sull’idoneità alla guida, che non sono particolarmente gravi, segnatamente dopo malattie ed infortuni con conseguenze durevoli, che possono impedire la condotta di un veicolo a motore in tutta sicurezza. c) Già con decisione del 30 aprile 2001 il Servizio delle automobili e della navigazione del Cantone Neuchâtel ha reso edotto M. che una domanda di restitu-

8 zione della licenza di condurre era subordinata all’inoltro di un certificato favorevole di uno psichiatra. È appunto prendendo in considerazione questo parere che l’appellante ha deciso di sottoporsi ad un esame peritale, dopo che di nuovo aveva chiesto la riconsegna della licenza, l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni aveva ordinato un nuovo esame di conducente e questo provvedimento era stato protetto dal Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità. Ora, stando al referto della Clinica Valens del 2 aprile 2003, egli mostra delle prestazioni leggermente ridotte con difficoltà principali per quanto attiene all’attenzione selettiva, all’impulso, alla capacità d’adattamento, all’orientamento visivo flessibile, alla resistenza dirimpetto a stimoli disturbanti, alla memoria figurativa come pure al disegno di una figura geometrica complessa. I dubbi, non particolarmente gravi, sull’idoneità alla guida dell’appellante si fondano quindi sul momentaneo stato della sua salute psichica e non su commesse infrazioni a norme della circolazione stradale o su mancanze da attribuire ad insufficiente conoscenza di queste regole e/o all’applicazione delle stesse o addirittura sul sospetto che le norme della circolazione stradale non gli sono più note e gli automatismi della guida gli sono andati persi in rilevante misura a causa di un lungo periodo di revoca della licenza di condurre. Ne viene che in tal caso l’art. 24 cpv. 1 OAC non è applicabile. Gli psicologi della Clinica Valens hanno costatato un lieve deficit della salute psichica dell’appellante le cui conseguenze erano all’inizio lentezza e sbagli al simulatore di guida, che successivamente non venivano più commessi. È perciò lecito dubitare che egli sappia superare tutte le difficoltà che la circolazione pone. Se questi dubbi sono fondati dev’essere accertato con una corsa di controllo. Sarà compito dell’esperto della circolazione d’esaminare il comportamento dell’appellante in situazioni stradali complesse, in particolare se le sa valutare e reagire correttamente, come è stato esposto nel referto neuropsicologico. In simili circostanze l’appello dev’essere parzialmente accolto e l’impugnata decisione del Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità annullata. Ne va da se che l’annullamento di questa decisione comporta anche quello del decreto dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni. 4. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico dell’appellante e del Cantone dei Grigioni in ragione della metà cadauno (art. 160 cpv. 3 LGP). L’appellante ha diritto ad una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.-- per le procedure dinanzi ad ambedue le istanze (art. 160 cpv. 4 LGP).

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10 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è parzialmente accolto e l’impugnata decisione del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni del 25 novembre 2002 come pure il decreto dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni del 25 settembre 2002 sono annullati. 2. M. è obbligato ad assolvere una corsa di controllo ai sensi dell’art. 24a OAC. 3. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno per metà a carico dell’appellante e per metà a carico del Cantone dei Grigioni, che per le procedure dinanzi ad ambedue le istanze rifonde all’appellante una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--. 4. Questa sentenza può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG al Tribunale federale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. 5. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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