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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 10.04.2026 SV2 2026 14

10 aprile 2026·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·653 parole·~3 min·6

Riassunto

20260323_111325_ANOM.docx | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 10 aprile 2026 comunicata il 17 aprile 2026 N. d'incarto SV2 26 14 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente Parti A._____ ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni Ringstrasse 10, 7001 Coira convenuto Oggetto sospensione dal diritto all'indennità

2 / 4 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: – con decisione del 23 ottobre 2025, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (di seguito convenuto), a seguito del mancato colloquio di consulenza, ha sospeso A._____ (di seguito ricorrente) dal diritto all’indennità per cinque giorni, – tale decisione, che è munita di rimedi giuridici, è stata consegnata al ricorrente il 25 ottobre 2025, – con missiva del 18 dicembre 2025, consegnata alla Posta Svizzera il 12 gennaio 2026 e pervenuta al convenuto il 13 gennaio 2026, il ricorrente ha presentato opposizione contro la summenzionata decisione, – con decisione del 4 febbraio 2026, il convenuto non è entrato nel merito dell’opposizione, in quanto ritenuta tardiva, – avverso tale decisione su opposizione, prima, con missiva non datata (timbro postale 16 febbraio 2026) e, successivamente, su ordine del Presidente della Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali, con missiva del 24 febbraio 2026, è stato presentato ricorso presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito Tribunale), – la decisione su opposizione è impugnabile mediante ricorso giusta l’art. 56 LPGA (RS 830.1) in unione con l'art. 1 cpv. 1 LADI (RS 837.0) e compete a questo Tribunale in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA (v. art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100] e art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l'art. 128 cpv. 2 OADI [RS 837.02]), – la legittimazione del ricorrente, quale destinatario della decisione impugnata, è pacifica (art. 59 LPGA), – considerato il valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00 e, oltretutto, rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, è competente il Giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. a e b LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA), – oggetto litigioso è unicamente il quesito atto a stabilire se l’opposizione datata 18 dicembre 2025 sia tempestiva o meno, – giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni, facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate,

3 / 4 – per quanto riguarda la tempestività dell’opposizione giusta l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 8 LGA), le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero, ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente, – è qui indiscusso che la decisione del 23 ottobre 2025 è stata consegnata al ricorrente il 25 ottobre 2025, motivo per il quale, considerato l’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine per presentare ricorso iniziava de lege lata il 26 ottobre 2025 e scadeva il 24 novembre 2025, – per conseguenza, l’opposizione sollevata con missiva del 18 dicembre 2025, consegnata alla Posta Svizzera unicamente il 12 gennaio 2026, è manifestamente tardiva, – dunque, il convenuto, a ragione, non è entrato nel merito dell’opposizione datata 18 dicembre 2025 a seguito di difetto dei presupposti processuali, – giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato, – nell'occorrenza, la LADI non prevede la riscossione di spese processuali e il ricorso qui in giudizio, ritenuto che è stato redatto da una persona inesperta del diritto, non può essere considerato né temerario né sconsiderato, cosicché al ricorrente non possono essere accollate spese, – non vengono concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

4 / 4 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Non vengono assegnate indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]

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