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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 25.06.2008 SKG 2008 19

25 giugno 2008·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·4,371 parole·~22 min·7

Riassunto

moratoria concordataria | Nachlassvertrag

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 25 giugno 2008 Comunicata per iscritto il: SKG 08 19 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Sutter-Ambühl e Riesen-Bienz Attuario Conrad —————— Visto il ricorso in materia d'esecuzione e fallimento della C T . , istante e ricorrente, rappresentata dall'avv. lic. iur. Cesare Lepori, C. P. 1803, Via Parco 2, 6501 Bellinzona, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 09 maggio 2008, comunicata il 14 maggio 2008, in re dell'istante e ricorrente, concernente moratoria concordataria, è risultato:

2 A. La CT. (detta appresso CT.) con sede in AI., é attiva nell'edilizia (esercizio di un'impresa generale in tutti i campi dell'edilizia e del genio civile e della consegna chiavi in mano di immobili, case, magazzini, impianti industriali, aeroporti ed ogni altra opera di sopra e sottostruttura. L'esecuzione di lavori di scavo, casseratura, trasporti, muratura, compravendita e noleggio di ponteggi, ristrutturazione d'immobili. L'engineering (consulenza, progettazione, cessione tecnologie, assistenze, montaggi, addestramento del personale e direzione dei lavori) nei seguenti settori: industriale, agricoltura, elettronica, edilizia). Il 31.12.2006 chiudeva il bilancio in un'eccedenza passiva di fr. 462'000.-- e il conto economico dell'anno d'esercizio 2006 in una perdita di fr. 525'000.--. Il 20 novembre 2007 l'ufficio di revisione ha avvisato un'eccedenza di debiti ai sensi degli artt. 725/729c CO al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa quale giudice del fallimento, per cui questi ha aperto la relativa procedura ai sensi dell'art. 725a CO, art. 192 LEF (proc. no. 330.07.202). In questa procedura il 14 febbraio 2008 la CT., continuando la sua attività economica, ha presentato il bilancio non controllato al 31.12.2007 con un'eccedenza passiva di fr. 296'000.--; il conto economico dell'anno d'esercizio 2007 indicava un profitto di fr. 165'000.--. In seguito la CT. è stata incaricata dal giudice del fallimento, pena l'apertura del fallimento, a presentare entro il 20 aprile 2008 un bilancio ed un conto economico dell'anno 2007 come pure un bilancio intermedio ed un conto economico alla fine di marzo 2008 con rapporti dell'ufficio di revisione. A questa ingiunzione la CT. ha ottemperato il 17 aprile 2008. Secondo il bilancio intermedio ed il conto economico alla fine di marzo 2008, controllati dall'ufficio di revisione, in quel momento la CT. era ancora indebitata con fr. 93'000.--, nell'anno d'esercizio 2007 aveva però realizzato un profitto di fr. 333'000.-- e nel primo trimestre 2008 un tale di fr. 36'000.--. Quale avere al 31 marzo 2008 erano iscritti in bilancio debitori per fr. 552'000.-- e lavori iniziati per fr. 50'000.--. B. Allegando il bilancio intermedio ed il conto economico alla fine di marzo 2008 controllati, con istanza del 28 aprile 2008 la CT. ha chiesto la concessione di una moratoria concordataria per sei mesi ai sensi dell'art. 293 segg. LEF alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa (proc. no. 320.08.01). A suo dire era in grado di proporre ai suoi creditori, al posto del fallimento uno per loro favorevole concordato a percentuale con un dividendo del 20 %. In base ad una proposta della CT., fatta lo stesso giorno, il giudice dei fallimenti ha differito la sua decisione sul fallimento conformemente all'art. 173a cpv. 1 LEF ed ha tras-messo gli atti alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa quale tribunale dei concordati.

3 Udita la debitrice nella persona di TP., unico amministratore ed unico azionista, nonché del contabile della società e tenuta l'udienza, con sentenza del 09 maggio 2008 la Commissione del Tribunale distrettuale ha respinto la richiesta dilazione di pagamento della CT. e le ha addossato i costi di procedura di fr. 600.--. La reiezione è in sostanza motivata nel seguente modo: • il consiglio d'amministrazione della CT. non ha prodotto l'elenco dei suoi libri contabili (art. 293 LEF e 957 CO), • gli attivi della società evidenziati nel rapporto di revisione al 31 marzo 2008 sono con tutta probabilità inferiori alla cifra di Fr. 798'000.—, • l'indebitamento della società è con ogni verosimiglianza di gran lunga superiore all'importo di Fr. 93'000.—, ciò che fa venir meno la cosiddetta "Nachlasswürdigkeit", • nulla è stato portato a livello di garanzie per il finanziamento del dividendo proposto, dei crediti privilegiati (art. 306 LEF) e delle spese del commissario. C. Contro il rifiuto della moratoria concordataria, notificato il 14 maggio 2008, il 26 maggio 2008 la CT. ha proposto ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale coi petiti d'annullare l'impugnata sentenza e di decidere nel senso delle richieste fatte all'inferiore tribunale dei concordati. La Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha rinunciato a controproposte e -osservazioni. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. L'ammissibile ricorso, proposto tempestivamente ed in dovuta forma alla competente istanza, é ricevibile in ordine (art. 294 cpv. 3 LEF, artt. 17, 25 OE della LEF). 2. Ai sensi dell'art. 293 LEF il debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice dei concordati una domanda motivata ed una proposta di concordato. Egli deve allegarvi il bilancio ed il conto d'esercizio o documenti equivalenti, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale ed il suo reddito d'impresa, come pure l'elenco dei suoi libri di commercio, se é obbligato a tenerne (cpv.

4 1). Presentata l'istanza di moratoria concordataria o differita d'ufficio la decisione sul fallimento (art. 173a cpv. 2 LEF), il giudice dei concordati ordina senza indugio le misure necessarie alla conservazione dei beni del debitore. In casi motivati egli può concedere per il momento una moratoria provvisoria di al massimo due mesi, nominare un commissario provvisorio ed incaricarlo di esaminare lo stato patrimoniale e reddito d'impresa del debitore nonché le possibilità di risanamento. L'art. 294 LEF prescrive inoltre che, in caso di domanda di moratoria concordataria o di provvedimenti cautelari, il giudice dei concordati convoca senza indugio il debitore ed il creditore richiedente. Egli può sentire anche altri creditori oppure esigere dal debitore che produca un bilancio dettagliato, un conto d'esercizio o documenti equivalenti e l'elenco dei suoi libri di commercio (cpv. 1). Non appena in possesso dei documenti necessari, il giudice del concordato decide nel tempo più breve sulla concessione della dilazione concordataria; egli considera specialmente lo stato patrimoniale e il reddito d'impresa del debitore nonché le possibilità di concordato. Dirimpetto a queste legali disposizioni di procedura la censura della ricorrente, secondo cui l'inferiore tribunale dei concordati le ha rifiutato il diritto d'essere sentito, si rivela fondata. a. Ad una richiesta di concessione della moratoria concordataria non va dato corso solo con discrezione, vale a dire se vi sono valide ragioni. Il motivo è che di regola l'autorità dei concordati unicamente in casi lampanti ha allo stadio d'entrata in merito una così chiara visione della gestione degli affari e delle cause dell'inadempimento delle obbligazioni del debitore, sicchè la domanda dev'essere respinta fin dall'inizio. Ciò è p. es. il caso, se il contabile non tiene affatto la contabilità, se essa è in pessimo stato, che non permette di costatare la situazione patrimoniale, o se il debitore è latitante (RBOG TG 1996 no. 23 cons. 1b, con riferimento a Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Bd. II, § 72 nota marginale 11). In concreto simili circostanze non si sono verificate. b. L'indicazione dell'istanza precedente, "il fatto di non portare la documentazione é motivo per respingere la richiesta di moratoria", non è proficua. Essa contiene il rimprovero alla CT. di non aver documentato il tribunale dei concordati di propria iniziativa esaurientemente già coll'inoltro della domanda di moratoria. Anche le riflessioni che la CT. non aveva addotto nulla, che lasciava apparire credibile l'esistenza dei debitori iscritti in bilancio per un importo di fr. 552'000.—, che il consiglio d'amministrazione della CT. "non ha fornito spiegazioni plausibili sulla procedura di valutazione degli attivi" e che "i lavori in corso per Fr. 50'000.--, rimasti invariati tra

5 il 31 dicembre 2007 e il 31 marzo 2008, sono di difficile valutazione, mancando oltretutto ogni e qualsiasi pezza giustificativa" si rivelano in questo nesso non ammissibili. Il giudice direttore del processo non ha prima sollecitato l'istante ad inoltrare ulteriori documenti. Invece avrebbe dovuto farlo. Coll'istanza di dilazione di pagamento CT. da solo ha presentato un estratto dal registro di commercio, il bilancio intermedio controllato, il conto economico coll'allegato secondo l'art. 663b CO ed il referto dell'ufficio di revisione come pure due dichiarazioni di postergazione di rango dell'azionista unico. Mancava unicamente il registro dei libri di commercio della società anonima, obbligata a tenerli. Da sè l'istante deve produrre unicamente un elenco. Soltanto l'art. 294 LEF (convocazione, decisione, impugnazione) dispone che il giudice "...può esigere dal debitore che produca un bilancio dettagliato, un conto d'esercizio o documenti equivalenti e l'elenco dei suoi libri". Se per una decisione fondata il giudice dei concordati abbisogna di tali ulteriori documenti, non può senza giri di parole procedere alla reiezione della richiesta di moratoria. Almeno una volta alla debitrice va data l'occasione di produrli. La procedura della dilazione concordataria è retta dal principio inquisitorio (Alexander Vollmar, Basler Kommentar 1998, art. 294 LEF n. 10; per la procedura di ricorso cfr. anche l'art. 25 OE della LEF). In sede d'udienza (di mattina) CT. s'é offerto di presentare i documenti relativi ai creditori ed il pomeriggio l'ha anche fatto. Malgrado quest'offerta il giudice precedente l'ha apoditticamente respinta col pretesto "la commissione decide oggi, in base ai documenti [già] forniti" (cfr. il verbale act. 1.6 cifra 16). Se così esprimendosi la prima istanza ha rivelato che per decidere la questione avrebbe avuto bisogno di più documenti, avrebbe dovuto dare alla richiedente l'occasione di completare la materia del processo (cfr. Vollmar, op. cit., art. 293 LEF n. 27 con riferimento all'art. 32 cpv. 4 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. A. Zürich 1997/2001, art. 293 n. 62 seg.). Del resto è da accennare che nella procedura secondo l'art. 725 CO dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale erano stati prodotti un bilancio dettagliato ed il conto economico 2007 (act. 04.1.2.1). Già nell'ambito della procedura di prima istanza la richiedente ha proposto di acquisire questi atti. 3. L'impugnata sentenza si rivela contrastante per ulteriori motivi. Per decidere la dilazione concordataria vanno considerati lo stato patrimoniale ed il reddito d'impresa del debitore nonché le possibilità di concordato (art. 294 cpv. 2 LEF). Il Presidente del Tribunale distrettuale quale giudice dei fallimenti ha applicato l'art. 173a cpv. 2 LEF e trasmesso la causa alla sua commissione quale tribunale dei concordati. L'art. 173 cpv. 1 e 2 LEF sono disposizioni facoltative. Premessa per la

6 sospensione della procedura di fallimento e la trasmissione al giudice dei concordati è che risultino almeno delle indicazioni per una possibilità di risanamento (cfr. Vollmar, op. cit., art. 293 LEF n. 19; Roger Giroud, Basler Kommentar 1998, art. 173a LEF n. 4 segg.). In concreto è da ammettere che il giudice dei fallimenti a ragione ha tacitamente ritenuto che c'erano tali indicazioni. Sicuramente queste esistevano coll'inoltro della richiesta ed in considerazione del suo contenuto. Da una parte esse non sono state contrastate con sufficiente convinzione dagli argomenti dell'impugnata decisione, dall'altra più indizi a favore di una capacità di risanamento non sono stati considerati: a. Contrariamente all'assunto dell'istanza precedente la CT. non ha preteso che del pendente importo debitori di fr. 552'000.—, iscritto in bilancio, si lasciavano realizzare unicamente dai 150'000.— ai 200'000.— franchi. Ciò é soltanto la sua prudente stima che una tale quota sarebbe bastata per concordarsi a percentuale con un dividendo del 20 %. Non é quindi stato affermato che il resto dei debitori in bilancio era assolutamente privo di valore. Il rimprovero che la debitrice aveva patteggiato per anni e non aveva intrapreso nulla per incassare i debiti è parzialmente invalidato. Nell'ambito della procedura di ricorso la ricorrente ha prodotto l'estratto di un conto (art. 25 cpv. 2 e 7 OE della LEF), da cui si evince che nel primo trimestre ha incassato fr. 141'000.-- da incarichi edili (act. 01.3). Tutelandole il diritto d'essere sentito, avrebbe potuto documentare questa circostanza già nell'ambito della procedura di prima istanza. b. Quanto alla considerazione dei giudici di primo grado secondo cui "gli attivi sono con tutta probabilità inferiori alla cifra di fr. 798'000.— evidenziata nel rapporto e l'indebitamento di gran lunga superiore all'importo di fr. 93'000.—" va detto che il bilancio ed il conto economico, rispettivamente i valori/le valutazioni ivi indicati, controllati da un ufficio di revisione, non possono senz'altro essere messi in dubbio dal tribunale dei concordati. A questo proposito è inoltre da rilevare che dirimpetto alla perseguita variante di concordato a percentuale, con cui la società rimane, la valutazione in base a valori di continuazione appare giusta (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., art. 293 LEF n. 31-33). c. Le riflessioni, "il materiale magazzino per Fr. 75'000.—, molto probabilmente, ha un valore di difficile realizzazione in quanto la società, pur avendo problemi di liquidità, non ha provveduto alla liquidazione dello stock di merce che, vista l'attuale attività (nessuna manodopera propria, ecc.), non è verosimilmente più necessario", devono essere respinte di fatto e di diritto. Stando al conto economico la

7 CT. opera nel senso dello scopo societario ed abbisogna quindi dei suoi attrezzi e delle sue macchine. Il sospetto dell'istanza precedente, che le voci del bilancio macchinari, attrezzature e materiale magazzino non siano state correttamente valutate, è inoltre irrilevante. Dallo stesso dall'inizio non può risultare nessun argomento per il rifiuto della moratoria, dato che è proposto un concordato a percentuale o con dividendo. La CT. deve perciò continuare ad esistere nella sua forma odierna e ad essere amministrata. Le sue scorte, i suoi fondi ecc. non sono quindi da liquidare. Essi non servono quale sostrato del prospettato dividendo del 20 %, ma rimangono conformemente alla proposta di concordato alla debitrice e da lei vanno impiegati quali mezzi di produzione. Contrariamente all'apparente assunto dei primi giudici la questione della valutazione di questi attivi non è d'importanza per la capacità di risanamento. d. In contrasto col parere dell'istanza distrettuale, conformemente al modificato diritto concordatario la (soggettiva) dignità al concordato del debitore non conta, ma esclusivamente la sua (oggettiva) capacità al concordato rispettivamente al risanamento. e. Dai documenti commerciali prodotti sono evidenti propri sforzi di risanamento della ricorrente: Dal 2006 i creditori correnti e i debiti complessivamente non sono cresciuti, bensì diminuiti (act. 04.1.1.2, 04.1.2.1). Contrariamente all'assunto della Commissione del Tribunale distrettuale oggi la CT. non presta manodopera. Al contrario, non ha più dipendenti, sicché i costi base (paghe, assicurazioni, contributi sociali ecc.) ed i relativi rischi economici diminuiscono. A seconda dello stock di lavori si fa prestare lavoratori da altri, chiama degli indipendenti a partecipare e noAI. le proprie macchine. Essa lavora quale appaltatrice o ausiliaria d'altre imprese edili ed immobiliari. Con ciò è da aspettarsi che in futuro specialmente i debiti nei confronti dei creditori privilegiati non aumenteranno, ma diminuiranno. Alla plausibilità delle allegazioni di fatto della richiedente a questo riguardo si può rispondere affermativamente in base allo sviluppo finanziario dal 2005/2006. Del resto dall'inizio del 2008 la CT. ha estinto debiti privilegiati preesistenti nella misura di circa fr. 28'000.— (contributi AVS e LPP, act. 1.6 cifra 17, act. 01.4). f. Assieme al bilancio, che indica uno stato economico nel senso del giorno X, il conto economico è un importante elemento per la valutazione delle pro-

8 spettive per un concordato, essendo l'unico che si esprime sull'attuale redditività di un'impresa. Solo quest'ultimo permette di fare una prognosi sul futuro sviluppo economico dell'impresa edile. La durevole prospettiva di risanamento dipende più dalla situazione economica che da quella di bilancio (Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Diss. Freiburg 1996, n. 608, 647 nf. 466; cfr. anche l'esplicita menzione dell'andamento reddituale nell'art. 293 cpv. 3. LEF). A torto l'istanza precedente non ha per niente considerato che la CT., dal punto di vista operativo, nel suo settore principale d'attività, nell'anno d'esercizio 2007, ha generato entrate di fr. 1'017'000.— e conseguito un'eccedenza del ricavo di fr. 333'000.— (nel primo trimestre 2008: entrate fr. 187'000.—, eccedenza del ricavo fr. 36'000.—). Questo é un indizio per la sua vitalità. Che l'utile sia stato realizzato senza propri dipendenti non c'entra. g. La considerazione dei primi giudici, secondo cui i creditori privilegiati devono essere completamente soddisfatti, quelli non privilegiati soddisfatti nella misura del 20 % e che inoltre i costi della procedura concordataria devono essere coperti, é sicuramente corretta. Nell'ambito dell'esame se la moratoria è da concedere va tuttavia mantenuto un certo riserbo. A ragione la ricorrente censura che qui l'istanza precedente ha posto severe esigenze. Il parere, secondo cui il debitore già coll'inoltro della domanda di dilazione debba fornire garanzie per il finanziamento del concordato, è esagerato. In questo momento le premesse degli artt. 305/306 LEF, in un'ottica ragionevole, devono apparire raggiungibili - non di più e non di meno. A meno che sia privo di credibilità, in questo stadio deve bastare p. es. che il debitore dichiari che per il finanziamento del dividendo concordatario sarebbero forniti mezzi in determinata misura da persone a lui vicine. Se con ciò il giudice dei concordati non è soddisfatto, deve dare l'occasione di renderlo più plausibile (ZBJV 88 (1952) pagg. 158 segg.). In sede d'audizione l'unico amministratore e l'unico azionista TP. ha dichiarato che era disposto ad immettere fr. 50'000.--. Una valida promessa di finanziamento già nell'ambito della valutazione della moratoria concordataria non può essere esatta, del pari dicasi di una garanzia di ricupero di debiti in sospeso. Tenuto conto d'estinzioni di debiti avvenute nel frattempo e delle postergazioni dell'azionista unico, occorrerebbero mezzi liquidi dell'importo di circa fr. 315'000.— per l'esecuzione del concordato proposto dalla CT.. Dirimpetto ai debiti pendenti in bilancio, ai lavori iniziati per un importo di fr. 600'000.— ed alla circostanza che quanto all'atteggiamento dei creditori nei confronti della proposta concordataria nulla è dato di sapere, la valutazione secondo cui era a priori certo che la CT. non poteva adempiere le condizioni d'omologazione giusta l'art. 306 cpv. 2

9 cifra 2 LEF si rivela un'inammissibile speculazione. Oggi non può esser detto che le premesse per la successiva conferma della transazione a percentuale manifestamente non possono essere soddisfatte. h. Di fronte ad una solvibilità dei debitori pendenti in bilancio di circa il 45 % ed al prospettato contributo del suo azionista unico dell'importo di fr. 50'000.— la stipulazione di un concordato a percentuale con un dividendo del 20 % é oggettivamente possibile. Di faccia ad una tenuta di valore dei debitori all'incirca del 57 % solo da questi potrebbe essere finanziato il concordato con dividendo. L'oggettiva possibilità di risanamento della CT. dipende quindi in modo determinante dal ricupero dei debitori in bilancio nella misura di fr. 552'000.—, per cui questa questione dev'essere chiarita profondamente. Ciò concerne specialmente il massimo dei pretesi crediti nei confronti della LPF. di fr. 330'000.—. Quest'evidente chiarificazione non è stata fatta. L'istanza precedente non era in grado di pronunciare una materialmente motivata decisione sulla dilazione. Senza motivo ha rimproverato la CT. di non aver presentato niente di propria iniziativa, che ha reso plausibile il ricupero dei debitori in sospeso. Per contro ha fatto delle infondate congetture quanto al ricupero di questi debitori pendenti. 4.a. In sintesi secondo il parere della Commissione del Tribunale cantonale si ha a che fare almeno con un "caso motivato" giusta l'art. 293 cpv. 3 (seconda frase) LEF, che in tutta coscienza avrebbe permesso, rispettivamente per una più precisa chiarificazione avrebbe richiesto di concedere una moratoria provvisoria di due mesi al massimo e di nominare un commissario provvisorio per l'ulteriore chiarificazione della capacità di risanamento. Il ricorso è perciò da accogliere in quanto alla CT. é concessa una dilazione concordataria provvisoria ai sensi dell'art. 293 cpv. 3 LEF per la durata di due mesi. b. Quanto alla nomina del commissario agli atti v'é una proposta dei primi giudici ed una della richiedente; non é però documentato che le persone proposte accetterebbero il mandato. La causa è quindi da rinviare alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa per la nomina del commissario. Conformemente alla legge il compito di un commissario provvisorio consiste anzitutto nell'esame della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della possibilità di risanamento. Deve quindi chiarire le situazioni di fatto nella misura che il tribunale dei concordati, posto su sufficiente base, possa definitivamente pronunciarsi sulla moratoria. Compiti del commissario sono in particolare la compilazione di un elenco dei crediti con i documenti dei lavori edili forniti e la chiarificazione sommaria del ricupero dei più

10 volte menzionati debitori in sospeso degli anni passati. Alla dilazione concordataria provvisoria sono applicabili per analogia gli artt. 296 - 298 LEF. La moratoria provvisoria serve quindi anche direttamente alla conservazione del patrimonio del debitore (Hunkeler, op. cit., n. 655, nf. 471). Il debitore può continuare la sua attività aziendale sotto la sorveglianza del commissario, ma generalmente senza l'autorizzazione del giudice dei concordati durante la moratoria validamente non possono essere vendute o gravate parti del patrimonio immobilizzato, costituiti pegni, prestate fideiussioni o prese delle disposizioni a titolo gratuito. Il giudice dei concordati può inoltre ordinare che anche ulteriori atti possano essere compiuti unicamente col concorso del commissario oppure autorizzare il commissario ad assumere l'amministrazione dell'azienda al posto del debitore (art. 298 cpv. 2 LEF). In quanto s'imponga, la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa dovrà prendere da sé i necessari provvedimenti alla conservazione dei beni del debitore già colla nomina del commissario (art. 293 cpv. 3 prima frase LEF). c. La concessione della moratoria è pubblicata e comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione e al registro fondiario (art. 294 cpv. 4 LEF in unione all'art. 296 LEF). L'intervento del commissario e se del caso la disposizione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio sono contenuto della pubblicazione. Dato che l'istanza precedente nomina il commissario, ad essa incombe anche la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni come pure la comunicazione all'ufficio d'esecuzione e del registro fondiario. 5. Per correttezza da ultimo è da accennare che la procedura dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa concernente l'avviso d'eccedenza di debiti/l'apertura del fallimento rimane per il momento pendente e secondo l'esito di questa procedura di moratoria è da stralciare o da proseguire. 6.a. La ricorrente propone di addossare i costi della procedura giudiziaria al Cantone dei Grigioni. Trattasi di una richiesta di dilazione concordataria, la cui autrice è la debitrice. Creditori non hanno partecipato alla procedura. I costi della procedura di prima istanza per il procedimento di moratoria di massima non contenzioso vanno - indipendentemente dall'esito - a carico della parte istante. Dato che la causa è rinviata ai giudici precedenti per ulteriori accertamenti, nella nuova decisione da pronunciare essi dovranno esprimersi di nuovo anche sui propri costi. Nella procedura di ricorso

11 la ricorrente è vincente. Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 OTLEF l'autorità giudiziaria superiore, a cui sono deferite le decisioni prese nell'ambito di una procedura sommaria in materia d'esecuzione (art. 25 cifra 2 LEF), può riscuotere una tassa che ammonta, al massimo, ad una volta e mezzo l'importo della tassa prevista per l'autorità di prima istanza (per la procedura concordataria: fr. 200.-- - 2'500.--, art. 54 OTLEF). Questa disposizione s'esprime in sostanza solo sull'ammontare dei costi giudiziari. Prescindendo da essa l'art. 37 CPC (in unione agli artt. 18 e 26 OE della LEF) dispone che i costi ufficiali e quelli giudiziari di massima vanno a carico delle parti. Restano riservate le prescrizioni speciali del diritto federale o cantonale, che prevedono una procedura gratuita come pure le norme sull'assistenza giudiziaria gratuita. Spese giudiziarie, non causate dalle parti, sono di regola sopportate dalla cassa giudiziaria. Come visto da una parte le spese ufficiali del giudizio d'impugnazione non possono essere accollate ad una controparte. La decisione dell'istanza precedente è senza dubbio scorretta e si fonda parzialmente su un diniego del diritto d'essere sentito. Intanto il suo comportamento sbagliato non é così grave, che eccezionalmente, in applicazione del principio di causalità e secondo la più recente interpretazione dell'art. 37 cpv. 2 CPC le devono essere accollate queste spese (PTC 2004 no. 11, cons. 7; cfr. anche l'analoga più recente regolarizzazione dell'art. 58 cpv. 4 LICC per il diritto tutelare). Dato che col suo ricorso la ricorrente in sostanza vince, non ha causato costi nel senso della tecnica del diritto dell'art. 37 cpv. 2 CPC. La tassa giudiziaria da stabilire in fr. 1'000.— è da mettere a carico del Cantone dei Grigioni. b. La ricorrente ha ulteriormente chiesto che il Cantone dei Grigioni sia inoltre obbligato a rifonderle una congrua indennità a titolo di ripetibili. La procedura concordataria è una causa sommaria ai sensi dell'art. 25 cifra 2 LEF. Alla sezione 5: Impugnazione e procedura di ricorso; indennità alle parti, l'art. 62 cpv. 1 OTLEF prescrive che nelle procedure sommarie in materia d'esecuzione il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un'equa indennità come risarcimento delle spese, il cui ammontare é stabilito nella sentenza. Conformemente al diritto federale quest'indennità può quindi essere messa a carico unicamente della parte soccombente. Il Cantone dei Grigioni non é né in veste della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa né in quella della Commissione del Tribunale cantonale parte di questa procedura di dilazione concordataria. Dato che in concreto una parte manca ed anche la prima istanza non ne può essere gravata, la ricorrente deve sopportare il suo danno processuale.

12 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso della CT. é parzialmente accolto e l'impugnata sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 09 maggio 2008 (proc. no. 320.08.01) é annullata. 2. Alla CT. è concessa la provvisoria dilazione concordataria per la durata di due mesi giusta l'art. 293 cpv. 3 LEF. Per il resto la causa é rinviata all'istanza precedente per la nomina del commissario provvisorio, per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi e per nuova decisione sulla moratoria definitiva. 3. I costi della procedura di ricorso di fr. 1'000.— vanno a carico del Cantone dei Grigioni. Non si assegnano delle indennità a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lit. b/74 cpv. 2 lit. d della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale. Esso è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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