Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 06.01.2026 SBK 2025 84

6 gennaio 2026·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·3,312 parole·~17 min·5

Riassunto

rigetto dell'opposizione | Rechtsöffnung

Testo integrale

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 6 gennaio 2026 comunicata il 7 gennaio 2026 N. d'incarto SBK 25 84 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Togni, attuario Parti A._____ reclamante contro B._____ resistente patrocinato dall’avv. Paolo Tamagni Oggetto rigetto dell’opposizione Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Maloja del 29 agosto 2025, comunicata il 10 settembre 2025 (n. d'incarto 335-2025-7)

2 / 10 Ritenuto in fatto: A. Su domanda di B._____, l’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja ha emesso il 15 ottobre 2024 il precetto esecutivo n. Z.1._____ nei confronti di A._____ per l’incasso di CHF 282’000.00 oltre interessi annui del 5% dall’11 ottobre 2025 e spese esecutive, con la menzione, quale titolo del credito, "prestito del 7 luglio 2023 con rimborso previsto entro 90 giorni dal versamento (10.07.2023) per Euro 300'000.00 al cambio di 0.94 del 02.10.2024 CHF 282’000.00". Tale atto è stato notificato a A._____ il 23 ottobre 2024, il quale vi ha interposto, in medesima data, opposizione totale. B. Con decisione del 29 agosto 2025, il Tribunale regionale Maloja, giudice unico, ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata da B._____ il 15 gennaio 2025 per l’importo di CHF 282'000.00 oltre interessi annui del 5% a partire dall’11 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, del 2.5% dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e del 2% dal 1° gennaio 2025 (n. d'incarto 335-2025-7). C. Con reclamo, datato 25 settembre 2025 e depositato il giorno seguente alla direzione del carcere presso il quale egli si trova in carcerazione preventiva, A._____ (in seguito: reclamante) ha impugnato tale decisione dinnanzi al Tribunale d'appello chiedendo, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo e, nel merito, che il reclamo venga accolto e la decisione impugnata annullata o riformata, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza. D. Con risposta del 29 ottobre 2025, B._____ (in seguito: resistente) ha chiesto, in via preliminare, il respingimento della domanda di concessione dell’effetto sospensivo e, nel merito, la reiezione del reclamo. E. Con osservazioni del 7 novembre e del 9 dicembre 2025, il reclamante ha ripresentato la propria domanda di concessione dell’effetto sospensivo e precisato le proprie argomentazioni. F. Con disposizione ordinatoria del 12 dicembre 2025, il Tribunale d’appello ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. G. Con osservazioni del 12 dicembre 2025, il resistente ha chiesto, in sostanza, la reiezione del reclamo. Il reclamante non ha preso posizione in merito entro il termine a lui assegnato.

3 / 10 Considerando in diritto: 1.1. La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b cifra 3 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo, indipendentemente dal valore litigioso (art. 319 lett. a CPC), dinanzi alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 della Legge d’applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero [LACPC; CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 2 dell’Ordinanza concernente l’organizzazione e la gestione del Tribunale d’appello [OOGTA; CSC 173.010]). 1.2. Il reclamo contro una decisione pronunciata in procedura sommaria dev’essere presentato entro dieci giorni dalla sua notificazione (artt. 251 lett. a, 321 cpv. 2 CPC). La decisione è stata notificata al Ministero pubblico del Cantone Ticino l’11 settembre 2025 (cfr. tracciamento dell’invio; act. TR IV/9) ma presa in consegna dal reclamante, in carcerazione preventiva, solamente il 16 settembre 2025 (act. A.1). Il termine d’impugnazione ha quindi iniziato a decorrere solamente da quest’ultima data ed è giunto a scadenza il 26 settembre 2025. Il reclamo, depositato entro il termine alla direzione del carcere, è pertanto tempestivo (art. 91 cpv. 2 CPP per analogia). 1.3. Il giudice del reclamo decide, di principio, sulla base degli atti di causa dell’istanza inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il proprio esame alle censure motivate contenute nel gravame, fatte salve carenze manifeste (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), fermo restando che non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). 2. Nella decisione impugnata, l’istanza inferiore, chiamata a pronunciarsi sull’eccezione d’incompetenza sollevata dal reclamante, l’ha ritenuta intempestiva, poiché formulata unicamente in sede di duplica spontanea del 17 febbraio 2025. La censura è stata ritenuta a prescindere infondata, atteso che la competenza del giudice del luogo di domicilio del debitore avrebbe carattere imperativo in applicazione dell’art. 84 cpv. 1 LEF in combinato disposto con l’art. 46 cpv. 1 LEF (act. B.2 consid. 1). Per quanto concerne l’esistenza di un valido riconoscimento di debito, l’autorità inferiore ha riconosciuto che il contratto di mutuo del 7 luglio 2023, unitamente al bonifico bancario del 10 luglio 2023 e allo scritto del reclamante del 10 dicembre 2024, costituisce un valido titolo per il rigetto provvisorio

4 / 10 dell’opposizione, ritenendo superfluo accertare se il contratto fosse stato effettivamente sottoscritto di proprio pugno dal reclamante (act. B.2 consid. 2). Per quanto riguarda invece le eccezioni sollevate da quest’ultimo, ha ritenuto che egli non abbia fornito alcun indizio oppure mezzo di prova idoneo a dimostrare l’asserito rimborso parziale del debito, per un importo di EUR 30'000.00 (act. B.2 consid. 3.1), o la pretesa concessione di una proroga del termine di rimborso del mutuo (act. B.2 consid. 3.2). L’autorità inferiore ha in definitiva accolto la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di CHF 282'000.00, oltre interessi annui del 5% dall’11 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, del 2.5% dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e del 2% dal 1° gennaio 2025 in applicazione dell’art. 1224 del Codice civile italiano, ritenendo il contratto di mutuo soggetto a tale diritto sostanziale (act. B.2 consid. 4, 5 e 6). Essa ha infine posto spese processuali e ripetibili a carico del reclamante, considerata la sua pressoché totale soccombenza (act. B.2 consid. 9). 3.1. Nella propria impugnativa, il reclamante ripropone, in primo luogo – come già fatto in prima istanza – l’eccezione d’incompetenza dell’istanza inferiore sostenendo che, siccome il mutuo sarebbe stato concesso in Italia, il contratto di mutuo sottoscritto in Italia e le banche coinvolte nel trasferimento delle somme istituti italiani, la competenza territoriale per statuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione interposta contro il precetto esecutivo n. Z.1._____ spetterebbe ad un tribunale italiano (act. A.1, ad 1.1). 3.2.1. Giusta l’art. 60 CPC il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali. Per quanto concerne la competenza territoriale, in presenza di un foro imperativo, l’esame del giudice dev’essere fatto d’ufficio, indipendentemente dalle allegazioni delle parti. In questi casi, infatti, diversamente dai fori non imperativi (art. 9 CPC), nei quali può essere prevista una proroga di foro o è possibile costituirsi in giudizio senza sollevare alcuna eccezione (cfr. art. 18 CPC), i presupposti processuali non sono a loro disposizione. In tali ipotesi, il difetto di competenza non può essere rilevato d’ufficio se non in presenza di una specifica censura da parte del convenuto (DTF 141 III 294 consid. 5.1; 137 III 32 consid. 2.3; 134 III 27 consid. 6.2.1; 133 II 295 consid. 6.2; 131 III 153 consid. 5.1; 122 III 249 consid. 3/bb/cc; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni KSK 17 70 del 21 dicembre 2017 consid. 4.1 e rinvii). 3.2.2. Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito posto in esecuzione è fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Secondo l’art. 84 cpv. 1 LEF il giudice del luogo d’esecuzione è competente per pronunciarsi sulla domanda

5 / 10 di rigetto dell’opposizione. Ciò anche in presenza di eventuali elementi di estraneità, siccome la competenza del giudice svizzero del foro esecutivo è esclusiva ed imperativa (PTC 2021 8 consid. 4.3; 2019 12 consid. 3; 1999 19 consid. 1). L’art. 22 cifra 5 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) attribuisce invero competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio delle parti, ai giudici dello Stato nel cui territorio deve avvenire l’esecuzione. Non vi è dunque alcuna possibilità di proroga di foro (DTF 136 III 566 consid. 3.3). La competenza territoriale spetta dunque, di principio, al giudice del domicilio del debitore (art. 84 cpv. 1 LEF in combinato disposto con l’art. 46 cpv. 1 LEF), mentre quella materiale è determinata dal diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC). 3.3. Nel caso in esame, la competenza territoriale e materiale per statuire sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione spettava, esclusivamente e imperativamente, al Tribunale regionale Maloja, poiché il domicilio del debitore è situato in tale circondario territoriale (art. 5 cpv. 2 lett. a LACPC, art. 1 cpv. 1 della Legge d’applicazione della legge federale sulla esecuzioni e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000] e art. 1 cpv. 1 cifra 6 lett. a della Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni [CSC 110.200]). Ne consegue che il Tribunale regionale Maloja era competente per pronunciarsi sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 15 gennaio 2025, come correttamente ritenuto dall’istanza inferiore (act. B.2 consid. 1), e ciò a prescindere dalla tempestività della censura d’incompetenza territoriale fatta valere dal reclamante con la duplica spontanea del 17 febbraio 2025 (act. B.2 pag. 3). 3.4. La censura formulata dal reclamante si rivela pertanto infondata. 4.1. Il reclamante sostiene, in secondo luogo, che la firma a lui riferibile, apposta sul contratto di mutuo del 7 luglio 2023, non sarebbe stata apposta di propria mano conformemente all’art. 14 cpv. 1 CO. Egli sostiene che si tratterebbe di una firma elettronica non qualificata. Il credito menzionato nel documento non sarebbe inoltre esigibile, poiché il resistente avrebbe acconsentito ad una dilazione del rimborso del mutuo. Egli afferma infine di aver parzialmente rimborsato quest’ultimo per l’importo di EUR 30'000.00 (act. A.1, ad 1.2). A sostegno delle proprie allegazioni, egli fa riferimento a mezzi probatori in possesso del Ministero pubblico di O.1._____ (act. A.1, ad 1.4). Per l’insieme di questi motivi, ritiene che il contratto di mutuo non possa essere considerato un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF e della relativa giurisprudenza. Egli ribadisce tuttavia – come già fatto nella duplica spontanea del 17 febbraio 2025 (act. TR I/4) – di non contestare

6 / 10 l’esistenza stessa del contratto di mutuo concluso con il resistente (act. A.1, ad 1.2 e 1.3). 4.2.1. La procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura documentale (Aktenprozess) il cui scopo non è quello di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì unicamente di verificare l’esistenza di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata), la cui prova incombe al creditore (art. 8 CC; DTF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Il giudice deve quindi limitarsi a verificare la forza probante del titolo prodotto e conferirgli forza esecutiva se il debitore non rende immediatamente verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (art. 82 cpv. 2 LEF; DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). Il debitore deve rendere immediatamente verosimile la propria liberazione dall’obbligazione, di principio mediante documenti ai sensi dell’art. 177 CPC (cfr. anche art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). A tal fine, egli non può di principio chiedere alla controparte o a terzi di cooperare all’assunzione delle prove (art. 160 CPC). La procedura di rigetto, di natura sommaria, presuppone infatti la possibilità di una produzione immediata, ad opera delle parti, dei documenti già a loro disposizione (Realproduktion). Tale limitazione è giustificata dal fatto che la decisione di rigetto provvisorio dispiega solamente effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Essa non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2). 4.2.2. La legge non definisce la nozione di “riconoscimento di debito” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo la giurisprudenza, essa consiste in una dichiarazione di volontà del debitore con cui riconosce di essere tenuto verso il creditore al pagamento di una somma determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2), la quale può risultare anche da un insieme di documenti (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La giurisprudenza ammette che un contratto di mutuo possa costituire un titolo esecutivo per l’importo da rimborsare, purché il debitore non ne contesti il pagamento (DTF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 consid. 3.3). 4.2.3. Il riconoscimento di debito dev’essere firmato dal debitore e la firma deve soddisfare i requisiti degli artt. 14 e 15 CO. La firma dev’essere apposta di propria mano (art. 14 cpv. 1 CO); è tuttavia ammessa anche la firma elettronica qualificata

7 / 10 (art. 14 cpv. 2bis CO; sentenza del Tribunale federale 5A_849/2012 del 25 giugno 2013 consid. 2.1). Se l’escusso contesta l’autenticità della firma, deve renderne verosimile l’invalidità, a meno che il titolo prodotto dal creditore non sollevi dall’inizio dei sospetti, cosa che il giudice verifica d’ufficio. In caso contrario, il titolo beneficia della presunzione (di fatto) che i fatti ivi constatati siano esatti e che le firme apposte siano autentiche (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2). 4.2.4. Se l’escusso riconosce il debito in uno scritto di causa, l’opposizione dev’essere rigettata in via provvisoria per l’importo riconosciuto (sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni KSK 23 10 del 1° maggio 2023 consid. 5.3; KSK 09 41 del 21 ottobre 2009 consid. 3d e 3e; sentenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino 14.2011.61 del 16 giugno 2011 consid. 5). 4.2.5. L’art. 18 LDIP impone l’applicazione imperativa dell’art. 82 segg. LEF anche in presenza di eventuali elementi di estraneità. La nozione e i requisiti del titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione – in particolare la definizione di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF – sono così determinati esclusivamente dalla lex fori svizzera, anche qualora il diritto straniero non conosca un istituto equivalente. Il diritto applicabile al rapporto obbligatorio sottostante è invece designato dalle norme svizzere di diritto internazionale privato e, se del caso, dal diritto scelto dalle parti, purché esse ne abbiano dimostrato il contenuto (lex causae; cfr. art. 116 LDIP). Tale legge straniera non incide dunque sul titolo di rigetto, bensì unicamente sulle eccezioni sostanziali opponibili ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, segnatamente l’esistenza, la validità, l’esigibilità o la prescrizione della pretesa, nonché l’eventuale vizio della volontà, in conformità alla giurisprudenza federale (DTF 145 III 213 consid. 6.1.1; 140 III 456 consid. 2.2.1). 4.3. Nel caso concreto, il contratto di mutuo del 7 luglio 2023 attesta che il resistente ha concesso al reclamante l’importo di EUR 300.000.00 a titolo di mutuo, da restituire entro 90 giorni dal ricevimento del relativo bonifico bancario (act. TR II/1). Ritenuto che il bonifico è stato eseguito il 10 luglio 2023 (act. TR II/4), occorre determinare, in applicazione del diritto italiano quale diritto sostanziale, il momento in cui l’obbligazione è divenuta esigibile. Il reclamante non ha tuttavia indicato alcuna norma eventualmente applicabile a tal fine. Il che renderebbe già per questo motivo la censura inammissibile. In ogni caso, l’art. 1816 del Codice civile italiano prevede che “il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario”. Le parti sono libere di determinare la scadenza del mutuo, anche subordinandola al verificarsi di un determinato evento (CIAN, in: Cian/Trabucchi [edit.], Commentario breve al Codice civile, 14a ed. Milano, art. 1816 e 1817 n. 1 segg.). Avendo le parti previsto un

8 / 10 termine di 90 giorni dal ricevimento del bonifico bancario, avvenuto il 10 luglio 2023 (act. TR II/4), la scadenza è intervenuta l’8 ottobre 2023 e il credito è divenuto esigibile il giorno successivo, ovvero il 9 ottobre 2023 (art. 1184 Codice civile italiano; CIAN, op. cit., art. 1184 n. 1 segg.), dunque anteriormente all’emissione del precetto esecutivo n. Z.1._____ del 15 ottobre 2024. A quel momento, il credito posto in esecuzione era dunque esigibile. La firma apposta sul contratto riferita al reclamante è visibilmente un facsimile della firma originale. Essa non è stata apposta di propria mano (art. 14 cpv. 1 CO), non soddisfa i requisiti posti dall’art. 14 cpv. 2 CO e non è neppure una firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 14 cpv. 2bis CO. Il contratto non soddisfa pertanto i requisiti formali necessari per fondare, da solo, un valido titolo esecutivo. Tale carenza formale non è però decisiva nella presente procedura, poiché nella duplica spontanea del 17 febbraio 2025 – regolarmente sottoscritta di proprio pugno – il reclamante ha espressamente riconosciuto la propria obbligazione affermando che “[…] non si sta contestando l’esistenza di un credito da parte del signor B._____ […]”, limitandosi a far valere di avere ottenuto una dilazione di pagamento e di aver parzialmente rimborsato il debito (cfr. infra consid. 5; act. TR I.4). La lettera del 1° dicembre 2024, pur non consentendo di stabilire con certezza la riferibilità al medesimo rapporto giuridico, risulta comunque coerente con tale riconoscimento (act. TR III/3). Alla luce di quanto precede, la duplica spontanea del 17 febbraio 2025 (act. TR I.4), il contratto di mutuo del 7 luglio 2023 (act. TR II/1), il relativo bonifico del 10 luglio 2023 (act. TR II/4) e la lettera del 1° dicembre 2024 (act. TR III/3), considerati nel loro complesso, consentono di ritenere sufficientemente dimostrata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione ed esigibile di CHF 282'000.00 (EUR 300'000.00 al cambio di 0.94 del 2 ottobre 2024; act. TR II/2). Le eccezioni sollevate dal reclamante non soddisfano infine i requisiti posti dall’art. 82 cpv. 2 CPC per infirmare il riconoscimento di debito. Le affermazioni relative a una presunta dilazione del termine di rimborso del credito e a un preteso rimborso parziale dello stesso si riducono a mere dichiarazioni di parte: agli atti non figurano indizi né documenti idonei a renderle verosimili. Non è inoltre possibile dar seguito alla richiesta di ottenere incarti o atti in possesso del Ministero pubblico di O.1._____, poiché nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione non è ammesso far capo a tali mezzi di prova, i quali sarebbero peraltro inammissibili in quanto prodotti unicamente in sede di reclamo. 4.4. Le censure si rivelano infondate. 5. Per questi motivi, il reclamo dev’essere respinto.

9 / 10 6.1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35) in CHF 1’000.00, è posta a carico del reclamante, interamente soccombente, ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC. 6.2. Il reclamante è inoltre condannato a rifondere al resistente un’adeguata indennità per spese ripetibili. Ritenuto che agli atti non figura né un accordo sull’onorario, né una nota professionale, l’indennità a titolo di spese ripetibili viene dunque stabilita d’ufficio, tenuto in particolare conto del dispendio di tempo necessario per un adeguato patrocinio, in complessivi CHF 1’500.00 (IVA e spese incluse; artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla determinazione dell’onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250] e la relativa prassi giurisprudenziale: sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 15 43 del 13 giugno 2016 consid. 3.1, con rinvii). 7. Il reclamo è deciso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC).

10 / 10 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 1’000.00 è posta a carico di A._____. 3. A._____ versa CHF 1'500.00 ad B._____ a titolo di spese ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]

SBK 2025 84 — Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 06.01.2026 SBK 2025 84 — Swissrulings