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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 08.04.2008 PZ 2008 36

8 aprile 2008·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,654 parole·~8 min·5

Riassunto

protezione del possesso (ripetibili) | Amtsbefehl/Amtsverbot (ZPO 152/154)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 08 aprile 2008 Comunicata per iscritto il: PZ 08 36 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Attuario Crameri —————— Visto il ricorso di X., istante e ricorrente, contro la sentenza del Vicepresidente del Circolo di A. del 14 febbraio 2008, comunicata il 14 febbraio 2008, in re dell'istante e ricorrente contro Y., opponente e resistente, rappresentata dall'avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, concernente protezione del possesso (indennità a titolo di ripetibili), è risultato:

2 A. Avendo costatato nel suo garage delle infiltrazioni d'acqua piovana, che probabilmente provenivano da altri locali della casa, di cui sua madre Y. gode del diritto d'usufrutto, con istanza di precetto giudiziario del 26 giugno 2006, X. ha adito il Presidente del Circolo di A. e chiesto che sia ordinato all'usufruttuaria d'eliminare, rispettivamente di lasciar eliminare la turbativa del possesso. A ciò sua madre s'è opposta ed ha proposto che l'istanza sia respinta. B. Con precetto giudiziario del 14 febbraio 2008 il Vicepresidente di circolo ha ordinato: "1. L'istanza di precetto giudiziario del 26/27 giugno 2006, con precisazione del 25/26 settembre 2006 è accolta. 2. Alla parte convenuta, signora Y., A., è ordinato di consegnare all'istante entro venerdì 29 febbraio 2008 la chiave d'accesso del portone dell'edificio no. B. ICAI sito a A. in zona C. per permettere all'istante d'effettuare i lavori di manutenzione/conservazione con eliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana. 2.1 I lavori di manutenzione/conservazione dell'oggetto che verranno effettuati sono i seguenti: Costruzione di una "canaletta" in cemento (della lunghezza di circa 3-4 metri e della larghezza di circa 30-50 centimetri) davanti al muro maestro e alla porta che dà al garage. 2.2 Per l'esecuzione dei lavori l'istante è autorizzato ad occupare parte del terreno antistante l'edificio in usufrutto della convenuta e più precisamente circa 4 metri di lunghezza per una larghezza di 3-4 metri. 2.3 I lavori dovranno essere terminati dall'istante entro martedì 25 marzo 2008, data in cui dovrà essere ritornata alla parte convenuta la chiave d'accesso. 2.4 Se i lavori non dovessero esser terminati entro martedì 25 marzo 2008 la convenuta é autorizzata a ordinare l'esecuzione dei lavori con la messa a carico delle spese all'istante. 3. Le spese di scrittura di fr. 150.-- e la tassa di fr. 200.-- relative alla presente procedura, per un totale di fr. 350.--, sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili. Il deposito di fr. 500.-- prestato dall'istante può essere restituito. La rimanenza di fr. 150.-- del deposito di fr. 500.-- versato dalla convenuta può essere restituito alla stessa. 4. (Rimedio legale). 5. (Comunicazione)." C. Con ricorso del 28 febbraio 2008, impostato il 3 marzo successivo, al Presidente del Tribunale cantonale dei Grigioni l'istante postula, con protesta di spese e ripetibili, l'annullamento della cifra 3 cpv. 2 e 3 del dispositivo del precetto

3 giudiziario, il riconoscimento di un'indennità a titolo di ripetibili e il rimborso anche del deposito legale di fr. 600.--, versato il 27 agosto 2007. L'opponente e l'istanza precedente, entrambi protestando le spese, quella pure le ripetibili, propongono la reiezione del ricorso. La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 CPC contro decreti del presidente di circolo emanati mediante precetto giudiziario si può ricorrere al giudice unico del Tribunale cantonale entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso inoltrato il 3 marzo 2008 contro il precetto giudiziario del Vicepresidente del Circolo di A. del 14 febbraio 2008, comunicato lo stesso giorno e ricevuto il 22 febbraio 2008, è tempestivo e di conseguenza ricevibile in ordine. 2. Il Vicepresidente di circolo ha accolto la petizione di precetto giudiziario dell'istante senza assegnargli un'indennità a titolo di ripetibili. A motivo ha addotto che l'istante non era patrocinato e le udienze ed i sopralluoghi erano avvenuti dopo gli orari di lavoro. Il ricorrente fa per contro valere che per la procedura dinanzi all'istanza precedente ha dovuto affrontare diverse spese, per cui ha diritto a delle ripetibili. 2.1 Quanto all'indennità a titolo di ripetibili per la procedura di precetto giudiziario fanno stato per analogia le stesse disposizioni come per la procedura ordinaria (art. 151 in unione coll'art. 137 cifra 14 in unione coll'art. 138 in unione coll'art. 136 cpv. 2 CPC), quindi l'art. 122 cpv. 2 CPC, secondo cui di regola la parte soccombente viene obbligata a rifondere alla parte vincente tutte le spese necessarie derivanti a quest'ultima dalla controversia giudiziaria. Diritto ad un'indennità ha perciò la parte vincente. Il giudice precedente ha accolto la petizione dell'istante. Se ciò è avvenuto a ragione o a torto non deve essere vagliato in questa procedura (vedi la presa di posizione della resistente pag. 2). In concreto è perciò da partire dal presupposto che l'istante è parte vincente. Il diritto al risarcimento delle spese riguarda tutte le spese necessarie derivanti alla parte vincente dalla controversia giudiziaria. La vertenza volge innanzitutto attorno al quesito di sapere che spese devono essere indennizzate. Intanto, contrariamente all'assunto del primo giudice, il diritto al risarcimento non è limitato alle spese di patrocinio, vale a dire a quelle derivanti dall'ausilio di un rappresentante. Una tale limitazione non è sorretta né dalla legge nè dalla prassi. Anche la parte

4 non rappresentata da un avvocato può avere delle spese e di conseguenza il diritto al risarcimento delle stesse. Ciò basa sulla considerazione che a chi sostiene la propria causa da solo - in particolare al libero professionista - il processo può causare un danno, ossia un mancato guadagno, che va indenniz-zato (sentenza della Commissione del Tribunale cantonale del 19 febbraio 2007, ZB 06 26 cons 3a; sentenza della Camera civile del 10 febbraio 2003, ZF 02 76 cons. 7c). Di principio l'istante avrebbe avuto diritto a delle ripetibili, anche se non era rappresentato da un avvocato. Ma la premessa indispensabile per l'indennizzo è - come per tutte le pretese di risarcimento del danno - che vi sia effettivamente un danno e che il danneggiato lo faccia valere dinanzi al giudice; in mancanza di un danno e di una richiesta di risarcimento dello stesso - il sacrificio del tempo libero per sostenere una propria causa giudiziaria non è reputato un danno (vedi la sentenza ZB 06 26 cons. 3b) - il giudice non può, per es. d'ufficio, assegnare un'indennità a titolo di ripetibili. 2.2 Stando ai copiosi atti, dinanzi al giudice precedente l'istante non ha per niente menzionato un danno derivante dalla procedura di precetto giudiziario ed una richiesta di risarcimento dello stesso; già per questo motivo a ragione non gli sono state assegnate delle ripetibili. A ciò s'aggiunge che anche col ricorso egli non spende una parola per determinare il preteso danno. In primo luogo il ricorrente fa genericamente valere che più volte ha dovuto intervenire per sollecitare che la pratica sia portata avanti, che è stato rappresentato da sua moglie nonché che egli e sua consorte hanno dovuto assentarsi dal lavoro per sopralluoghi o altre riunioni (recte: unicamente per l'ispezione del luogo del 28 settembre 2006, che ha avuto luogo durante l'antimeriggio di una giornata lavorativa [vedi atto 12], non per le udienze e gli altri sopralluoghi, che si sono svolti durante il tempo libero [cfr. gli atti 4, 37, 22 e 26]), ma che queste attività abbiano avuto per lui, che è impiegato delle FFS, e per sua moglie, che è impiegata di banca, come conseguenza delle perdite di guadagno non è stato da lui né sostenuto, né documentato. In secondo luogo egli pretende d'aver avuto spese per consulenza legale e per una perizia (atto 8), ma di queste spese parimenti non ha fornito le prove. Infine egli censura la lunga durata della procedura di precetto giudiziario, che, come lui assevera, grazie all'intervento del vicepresidente non s'è protratta più a lungo. Ma il ricorrente non sostiene che la lunga durata del procedimento gli abbia causato un danno. Di principio una lunga durata della procedura non porta ad un danno patrimoniale ed un indennizzo nel senso di un risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe escluso.

5 2.3 Da quanto esposto risulta che la pretesa del ricorrente è manifestamente infondata. L'impugnata cifra 3 cpv. 2 del precetto giudiziario merita perciò d'essere confermata. Il ricorso va pertanto respinto. 3. Il ricorrente chiede altresì che gli venga rimborsato anche il deposito legale di fr. 600.--, versato il 27 agosto 2007 (atto 23). Che all'istante sia stato restituito unicamente l'anticipo sulle spese di fr. 500.--, pagato il 5 febbraio 2008 (atti 41, 01/2 e 42) e non anche quello di fr. 600.-- è da ascrivere ad una dimenticanza del segretario, a cui sarà posto rimedio, come ha assicurato il primo giudice nelle sue osservazioni al ricorso. A tal riguardo per il giudice cantonale non v'è quindi motivo d'intervenire. 4. L'esito della procedura di ricorso comporta l'addossamento delle spese e dell'indennità a titolo di ripetibili alla parte soccombente (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).

6 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina: 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 1'000.-- (tassa di scritturazione inclusa) vanno a carico del ricorrente, che rifonde alla resistente un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 400.--. 3. Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di meno di fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lit. a LTF al Tribunale federale, se si pone una questione di diritto d’importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta gli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura dei ricorsi fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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