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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 19.10.2005 PZ 2005 185

19 ottobre 2005·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·3,129 parole·~16 min·2

Riassunto

misure a protezione dell'unione coniugale | Familienrecht

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 19 ottobre 2005 Comunicata per iscritto il: PZ 05 185 (Eine gegen diese Entscheidung erhobene staatsrechtliche Beschwerde hat das Bundesgericht mit Urteil vom 03. Mai 2006 (5P.17/2006) abgewiesen.) Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Attuario Crameri —————— Visto il ricorso di B., opponente all'istanza e ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Ursula Imberti, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 24 agosto 2005, comunicata il 24 agosto 2005, in re A., istante e resistente, rappresentata dall’avv. Attilio Rampini, casella postale 6327, Piazza Cioccaro 4, 6901 Lugano, contro l’opponente all'istanza e il ricorrente, concernente misure a protezione dell'unione coniugale, è risultato:

2 A. A., nata il 21 novembre 1973, e B., nato il 27 dicembre 1973, si sono uniti in matrimonio il 4 dicembre 1998 a C.. Dalla loro unione sono nate le figlie D. (il 10 maggio 1999) e E. (il 17 gennaio 2002). B. Turbatisi i rapporti tra i coniugi, con istanza del 25 aprile 2005 la moglie ha chiesto al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa che siano prese le seguenti misure a protezione dell’unione coniugale: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza: 1.1 È autorizzata la sospensione della comunione domestica fra i coniugi A. e B.. 1.2 L’abitazione coniugale di C. è attribuita pendente la separazione al signor B., ad eccezione della camera da letto di E., nonché di due armadi di proprietà dell’istante. 1.3 Le figlie D. e E. vengono affidate alle cure della madre signora A., ritenuto che D. rimarrà affidata al signor B. sino al 15 giugno 2005 per consentire alla bambina di terminare l’asilo a C.. 1.4 Il signor B. verserà alla figlia E., nelle mani della signora A., la somma di fr. 1'095.-- a titolo di contributo alimentare a decorrere dal 1° aprile 2005 sino al 31 maggio 2005. Il signor B. verserà nelle mani della signora A., a titolo di contributo alimentare per il mantenimento delle figlie D. e E., anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la prima volta il 5 giugno 2005, la somma di fr. 2'190.-- (assegni per i figli inclusi). 1.5 Al signor B. viene riconosciuto il più ampio diritto di visita sulle figlie D. e E., ritenuto che in caso di litigio costui potrà esercitare questo diritto un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 18.00. 1.6 Il signor B. viene diffidato dal Presidente di questo Tribunale a voler ossequiare il principio di lealtà fra le sue figlie e la signora A. ai sensi dell’art. 307 CC. 1.7 Il signor B. verserà alla moglie signora A. retroattivamente al 1° aprile 2005 e così di seguito entro il 5 di ogni mese la somma di fr. 1'000.--. 2. Protestate le spese e le ripetibili.” C. Con decreto provvisionale del 4 maggio 2005 il Presidente del Tribunale distrettuale ha autorizzato le parti a vivere separate ed ha assegnato al marito l’abitazione coniugale a C.. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2005 ha affidato, per la cura e l’educazione, E. alla madre e D. al padre. I diritti di visita sono stati regolati dai genitori. I contributi alimentari mensili dovuti dal marito sono stati stabiliti in fr. 1'500.--, assegni familiari compresi, per E. e in fr. 2'000.-- per la moglie. Con decreto cautelare del 31 maggio 2005 per il periodo dal 17 giugno al 31 agosto 2005 le figlie sono state attribuite alla madre per la cura e l’educazione ed il padre

3 è stato condannato a versare contributi alimentari mensili di fr. 925.-- per D., fr. 775.- - per E. e fr. 1'000.-- per la moglie. Il 14 luglio 2005 il marito ha presentato un’istanza di mutazione, postulando dei contributi alimentari mensili di fr. 556.50 per D., fr. 460.80 per E. e fr. 500.-- per la moglie. Nel corso dell’udienza indetta per discutere tale istanza, la moglie ha chiesto, a decorrere dal 1° settembre 2005, contributi alimentari mensili di fr. 1'245.-per D., fr. 1'095.-- per E. e al minimo fr. 610.-- per sé. D. Con sentenza del 24 agosto 2005, comunicata lo stesso giorno, il Presidente del Tribunale distrettuale ha giudicato: “1. L’istanza 25 aprile 2005 di misure a protezione dell’unione coniugale è parzialmente accolta. Di conseguenza: 1.1 Le parti sono autorizzate a sospendere la comunione domestica. 1.2 La dimora coniugale a C. è assegnata in uso al convenuto. 1.3 la custodia delle figlie D. e E. è attribuita all’istante. 1.4 Il convenuto avrà la facoltà di esercitare il diritto di visita, che potrà essere concordato direttamente tra le parti. In caso di mancato accordo restano tuttavia fissati i seguenti limiti minimi: a) un fine settimana ogni due (alternativamente con l’istante) dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 alla domenica pomeriggio ore 18.00; b) alternativamente una settimana a Natale o una a Pasqua incluso anche il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua; c) due settimane consecutive nel corso del periodo estivo. 1.5 Il convenuto è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente all’istante, a titolo di contributi alimentari per le figlie, i seguenti importi: fr. 1’245.-- per D. e fr. 1'095.-- per E., la prima volta per il mese di settembre 2005, assegni familiari compresi. 1.6 Il convenuto è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente all’istante, a titolo di contributi alimentari per sé, l’importo di fr. 430.--, la prima volta per il mese di settembre 2005. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.--, di scritturazione di fr. 375.--, le spese diverse di fr. 55.-- e i costi per l’ascolto della figlia di fr. 600.--, per complessivi fr. 2'230.--, sono a carico dell’istante in ragione di 1/5 e per i restanti 4/5 a carico del convenuto, con l’obbligo di versare all’istante l’importo di fr. 880.-- a titolo di ripetibili ridotte. 3. (Comunicazione).” E. In data 14 settembre 2005 B. ha impugnato questo giudizio con ricorso alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto:

4 “1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo. Di conseguenza nelle more della causa viene decretata la seguente regolamentazione: “B. è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente a A., a titolo di contributi alimentari in favore delle figlie i seguenti contributi: fr. 804.00 per D. e fr. 670.00 per E., la prima volta per il mese di settembre 2005, assegni familiari compresi. In favore della moglie il marito non deve versare alcun contributo alimentare”. 2. Il ricorso è accolto. Di conseguenza i dispositivi no. 1.4, 1.5, 1.6 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati: 1.4 Il convenuto avrà la facoltà di esercitare il diritto di visita, che potrà essere concordato direttamente tra le parti. In caso di mancato accordo restano tuttavia fissati i seguenti limiti minimi: a) un fine settimana ogni due (alternativamente con l’istante) dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 alla domenica pomeriggio ore 18.00; b) alternativamente una settimana a Natale o una a Pasqua incluso anche il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua; c) tre settimane, di cui due consecutive, nel corso del periodo estivo. 1.5 Il convenuto è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente all’istante, a titolo di contributi alimentari per le figlie, i seguenti importi: fr. 804.00 per D. e fr. 670.00 per E., la prima volta per il mese di settembre 2005, assegni familiari compresi. 1.6 Il marito non è obbligato a versare alcun contributo alimentare in favore della moglie. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.00, di scritturazione di fr. 375.00, le spese diverse di fr. 55.00 e i costi per l’ascolto della figlia di fr. 600.00, per complessivi fr. 2'230.00, sono a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna. 3. Protestate spese, tasse e ripetibili.” Con risposta del 5 ottobre 2005 A. ha proposto, con protesta di spese e ripetibili, che il ricorso sia respinto. F. Con ordinanza del 29 settembre 2005 al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo per l’importo che supera la somma di fr.1'550.-- più assegni familiari (fr. 800.-- più assegni familiari per D., fr. 750.-- più assegni familiari per E.). La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 14 settembre 2005 contro la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 24 agosto 2005,

5 comunicata lo stesso giorno, e debitamente motivato, il ricorso adempie i requisiti formali giusta l’art. 12 cpv. 1 LICC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Ai sensi dell’art. 273 CC i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni. Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato. Nel concreto caso colla sentenza impugnata del 24 agosto 2005 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha regolato il diritto di visita del padre nel seguente modo (cfr. pag. 6): “Un fine settimana ogni due (alternativamente con l’istante) dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 alla domenica pomeriggio alle ore 18.00; alternativamente una settimana a Natale o una a Pasqua incluso anche il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua; tre settimane, di cui due consecutive, nel corso del periodo estivo.” Negli ultimi anni la prassi mostra una chiara tendenza ad estendere il diritto di visita. Nella Svizzera francese vale già da lungo la regola che fanciulli in età scolare trascorrono la metà delle vacanze ed ogni secondo fine settimana coll’avente del diritto di visita. Anche nella Svizzera tedesca valgono nel frattempo simili principi, da due a tre settimane durante le vacanze ed un fine settimana al mese (Schwenzer, Basler Kommentar, ZGB I, Basel 2002, art. 273 n. 15). Può quindi essere ammesso che il giudice precedente, dirimpetto a quest’invalsa prassi, ha esteso il diritto di visita a tre settimane durante le vacanze estive, come ha esposto nei motivi della querelata sentenza e non l’ha limitato a due settimane, come è stato indicato nel dispositivo dell’impugnato giudizio. Quanto ivi è stato scritto, è da imputare ad un errore. 3. Per la determinazione dei contributi alimentari, richiesti dall’istante per le figlie e per sé, il Presidente del Tribunale distrettuale ha tenuto conto di un reddito mensile del marito di fr. 5'975.--, assegni familiari inclusi, e della moglie di fr. 2'549.-- . Il reddito della moglie non è oggetto di ricorso. Il ricorrente contesta il suo reddito, sostenendo che attualmente è di soli fr. 4'389.--.

6 Non sempre il reddito effettivo è determinante e a seconda dei casi si deve prendere in considerazione il reddito ipotetico più elevato che l’interessato potrebbe ragionevolmente percepire dando prova di buona volontà (Rep. 1994, pag. 141). Omette un coniuge in mala fede, per trascuratezza o per sua libera scelta di conseguire un guadagno sufficiente per il mantenimento della famiglia deve esser tenuto conto del reddito che egli potrebbe conseguire dimostrando buona volontà. Criteri per la determinazione del reddito ipotetico sono la qualificazione professionale (la formazione, l’attività sinora esercitata rispettivamente l’esperienza professionale), l’età, lo stato di salute e il mercato del lavoro (Bräm/Hasenböhler, Kommentar zum ZGB, Teilband II 1c, 3. Aufl., Zürich 1993, art. 163 CC n. 83; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, art. 125 CC n. 47 segg.). Il diritto di ridurre un'attività trova il suo limite nel dovere di provvedere adeguatamente al mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Il ricorrente invoca a torto il suo reddito attuale di fr. 4'389.--. Il dovere di sostenere in adeguata misura le figlie e la moglie ha però la precedenza sulla sua libertà d’occupazione, se queste non hanno sufficienti mezzi a disposizione. Segnatamente ciò vale se l’attività finora esercitata potrebbe garantire il pagamento di adeguati contributi alimentari. Il ricorrente che è alle dipendenze della F. SA, C., del cui consiglio d’amministrazione egli è membro e suo padre presidente, dal gennaio del 2003 riveste la carica di municipale del Comune di C.. L’assunzione di quest’attività pubblica non è stata allora motivo per ridurre del 20% la sua occupazione. Sorprende pertanto che al ricorrente non sia più possibile esercitare a tempo pieno la sua professione e contemporaneamente occuparsi degli affari comunali, dal momento che per due anni e mezzo ha sopportato il doppio peso ed ora non ha addotto validi motivi, p. es. di salute, che gli hanno imposto la riduzione della sua attività professionale. Ne viene che il reddito attuale non può esser considerato, ma al ricorrente va imputato quello ipotetico, che, computato in base allo stipendio netto di fr. 18'710.-- percepito da gennaio ad aprile 2005, ammonta a fr. 4'677.50, ossia, dedotti i fr. 370.-- di assegni familiari, a fr. 4'307.50 al mese (atti 3.1), a cui va aggiunta la quota parte della tredicesima mensilità. Va quindi tenuto conto di un salario mensile netto di fr 4'666.-- (fr. 4'307.50 x 13 : 12). In considerazione deve poi esser presa l’indennità media per la carica pubblica di fr. 929.-- al mese (atti 3.2). Il reddito totale mensile del ricorrente è quindi di fr. 5'595.--. 4. il giudice precedente ha fissato un fabbisogno di fr. 2'610.-- mensili per il marito. Il ricorrente pretende che a questo importo siano aggiunti fr. 305.--, pari ai costi che deve sopportare per l’esercizio del diritto di visita nei confronti delle figlie

7 D. e E.. Sennonché per prassi e dottrina, di principio è il detentore del diritto di visita che deve assumere i costi per l’esercizio delle relazioni personali, poiché esse sono stabilite nel suo interesse. Certo, il diritto di visita esiste anche nell’interesse del figlio e persino del detentore della custodia. L’assunzione dei costi da parte del beneficiario del diritto di visita appare ciononostante corretta se costui è in condizioni economiche simili, o magari migliori, rispetto al detentore della custodia. Unicamente nel caso che il titolare del diritto di visita si trova in condizioni più sfavorevoli, gli oneri possono essere addossati, interamente o in parte, al genitore detentore del diritto di custodia, se è in grado di sopportarli (Hegnauer, Berner Kommentar, Band II/2/2/1, Bern 1997, art. 273 n. 146 segg.; Schwenzer, op. cit., art. 273 n. 20; FAMPRA.ch 4/2003, pag. 957). A torto il ricorrente contesta il mancato inserimento nel proprio fabbisogno dell’importo di fr. 305.-- per l’esercizio del diritto di visita. Dato che egli si trova in condizioni economiche migliori (reddito mensile fr. 5'595.-- dirimpetto a fr. 2'549.-- della moglie) nel suo fabbisogno dei costi per l’esercizio del diritto di visita non può esser tenuto conto. Nel fabbisogno della famiglia il primo giudice non ha inserito gli oneri fiscali. A motivo ha addotto che le ridotte risorse finanziarie dei coniugi non permettevano di considerarli. Sennonché per costante prassi i debiti non possono essere inseriti nel fabbisogno unicamente se ci si trova di fronte a ristrettezze economiche, vale a dire se non è almeno garantito il fabbisogno minimo della famiglia (Rep. 1994 pag. 147; FAMPRA 4/2001, no. 102; Pra 8/2001, no. 134; DTF 126 III 353). Nel concreto caso, come si vedrà di seguito, non si può parlare di ristrettezze economiche. Infatti i redditi dei coniugi garantiscono il fabbisogno minimo della famiglia, sicchè le imposte devono essere considerate. Ne viene che per quel che concerne i fabbisogni dei coniugi dev’essere tenuto conto di fr. 2'910.-- per il marito (importo incontestato stabilito dal giudice precedente fr. 2’610.--, imposte fr. 300.--) e di fr. 4'082.-- per la moglie (importo base del minimo vitale fr. 1'250.--, importo base per il mantenimento di D. fr. 350.--, importo base per il mantenimento di E. fr. 250.--, pigione fr. 1'550.--, premio cassa malati per la moglie fr. 254.50, premio cassa malati per D. 74.80, premio cassa malati per E. 74.80 [atto 2.11], assicurazione responsabilità civile auto e imposta di circolazione fr. 78.50 [la metà di fr. 157.--, atti 2.12 e 2.13], imposte fr. 200.--). 5. Dedotti dai redditi complessivi dei coniugi di fr. 8'144.-- (fr. 5'595.-- più fr. 2'549.--) i loro fabbisogni di fr. 6'992.-- (fr. 2'910.-- più fr. 4'082.--) risulta un’eccedenza di fr. 1'152.--, che va in ragione di un terzo al marito (fr. 384.--) e di

8 due terzi alla moglie (fr. 768.--). Sottratti dal reddito del marito di fr. 5'595.-- il suo fabbisogno di fr. 2'910.-- e la parte del saldo (fr. 384.--), è garantito il pagamento di contributi alimentari dell’importo di fr. 2'301.--. Di conseguenza si accordano contributi alimentari di fr. 800.-- più gli assegni familiari a ciascuna delle figlie e di fr. 701.-- alla moglie. 6. Per costante prassi in questioni di diritto di famiglia per ciò che attiene alla ripartizione dei costi il giudice non deve di massima tenersi strettamente al principio della soccombenza, ma gode di un ampio potere discrezionale. Considerato l’esito della procedura di ricorso – dirimpetto alle loro richieste di contributi alimentari fatte al Presidente del Tribunale distrettuale l’opponente all’istanza soccombe in misura maggiore dell’istante – non v’è motivo per scostarsi dal carico dei costi e dell’indennità a titolo di ripetibili stabilito dal giudice precedente. Del pari dicasi per il carico delle spese della procedura di ricorso, che sono addossate per tre quarti al ricorrente e per un quarto alla resistente, che ha diritto ad una ridotta indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale.

9 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è parzialmente accolto e le cifre 1.4, 1.5 e 1.6 dell’impugnata sentenza sono annullate. 2. Il ricorrente ha la facoltà di esercitare il diritto di visita, che può essere concordato direttamente tra le parti. In caso di mancato accordo restano tuttavia fissati i seguenti limiti minimi: a) un fine settimana ogni due (alternativamente colla resistente) dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 alla domenica pomeriggio alle ore 18.00; b) alternativamente una settimana a Natale o una a Pasqua incluso anche il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua; c) tre settimane, di cui due consecutive, nel corso del periodo estivo. 3. Il padre è obbligato a versare, mensilmente ed anticipatamente alla resistente, a titolo di contributi alimentari per le figlie, l’importo di fr. 1'600.-più gli assegni familiari, la prima volta per il mese di settembre 2005. 4. Il marito è obbligato a versare, mensilmente ed anticipatamente alla moglie, a titolo di contributo alimentare per sé, l’importo di fr. 701.--, la prima volta per il mese di settembre 2005. 5. I costi della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.-- ed in quella di scritturazione di fr. 150.--, quindi dell’importo totale di fr. 1'150.--, vanno per un quarto a carico della resistente e per tre quarti a carico del ricorrente, che paga alla resistente una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 750.--. 6. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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