Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 16.08.2004 PZ 2004 108

16 agosto 2004·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·2,262 parole·~11 min·4

Riassunto

diritto di vicinato | Amtsbefehl/Amtsverbot (ZPO 152/154)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 agosto 2004 Comunicata per iscritto il: PZ 04 108 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Attuario Crameri —————— Visto il ricorso di X., , istante e ricorrente, rappresentato dalla lic. iur. Ursula Imberti, presso studio legale Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro il precetto giudiziario del Presidente del Circolo di Roveredo del 29 giugno 2004, comunicato il 29 giugno 2004, nella causa contro Z., opponente all’istanza ed al ricorso, concernente diritto di vicinato, è risultato:

2 A. X. è proprietario di una casa d’abitazione sita sulla particella no. A. nella frazione di B., su territorio del Comune di C.. A Z. appartiene l’adiacente fondo non edificato no. D.. Su questo in primavera del 2002 il proprietario ha piantato 10 cipressi ad una distanza di circa 60 cm dal confine colla particella del vicino. Con scritto del 27 settembre 2002 X., per il tramite del suo rappresentante, s’è rivolto a Z. rammentandogli che per i cipressi devono essere osservate distanze dal confine di 6 m, se gli alberi sono reputati di alto fusto, oppure di 50 cm, se essi sono reputati piante piccole da giardino o arbusti o siepi, che vengono tagliati ad un’altezza di 3 m, rispettivamente di 1,5 m. Questo scritto non è stato ritirato dal destinatario, per cui gli è stato recapitato una seconda volta. Il 21 ottobre 2002 Z. ha risposto contestando in particolare il mancato rispetto della distanza da confine per le siepi vive. Con scritto dell’8 novembre 2002 X. ha comunicato al vicino che non accettava la presenza di alberi ad alto fusto ad una distanza inferiore di 6 m dal confine e l’ha invitato a eliminare i cipressi entro un congruo termine. A questa ingiunzione Z. non ha dato seguito. B. In data 7 aprile 2003 X. ha adito il Presidente del Circolo di Roveredo con istanza di precetto giudiziario ed ha chiesto: “1. L’istanza è accolta. 1.1 È emanato un precetto giudiziario con il quale viene ordinato al signor Z. quanto segue: Gli alberi ad alto fusto (cipressi) piantati sulla particella no. D. ad una distanza di circa 50 - 60 cm dal confine della particella no. A. di proprietà del signor X. devono essere eliminati o spostati ad una distanza di 6 m dal fondo del signor X., entro il termine di 60 giorni. 1.2 L’ordine è impartito sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, che recita: “Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”. 2. Protestate spese, tasse e ripetibili.” Con risposta del 20 maggio 2003 Z. ha reputato che i cipressi formavano una siepe, che poteva essere posta a 60 cm dal confine. C. Con precetto giudiziario del 29 giugno 2004, comunicato lo stesso giorno, il Presidente del Circolo di Roveredo ha respinto l’istanza del 7 aprile 2003. La tassa di giustizia di fr. 350.-- e le spese di scritturazione di fr. 150.--, quindi per un totale di fr. 500.--, sono state messe a carico dell’istante. Indennità a titolo di ripetibili non sono state assegnate.

2 D. Contro questo precetto giudiziario X. s’è aggravato al Presidente del Tribunale cantonale dei Grigioni con ricorso del 12 luglio 2004. Ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che esso sia annullato e che l’istanza d’emanazione del precetto giudiziario sia accolta. Il Presidente di circolo ha proposto la reiezione del ricorso. Z. non ha inoltrato osservazioni. Dei motivi posti a fondamento dell’impugnato precetto giudiziario e degli scritti processuali si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 152 CPC contro decreti del presidente di circolo emanati mediante precetto giudiziario si può presentare ricorso al Presidente del Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla comunicazione. Il ricorso inoltrato il 12 luglio 2004 contro il precetto giudiziario del Presidente del Circolo di Roveredo del 29 giugno 2004, comunicato lo stesso giorno e ricevuto il 1° luglio 2004, è tempestivo e di conseguenza ricevibile in ordine. 2. Per la protezione del possesso il soggetto interessato ha a disposizione l’azione di manutenzione (art. 928 CC) e l’istanza di precetto giudiziario (art. 145 CPC). Ai sensi dell’art. 137 cifra 14 CPC la procedura di precetto giudiziario è una procedura sommaria. Per questa fanno stato le norme sulla procedura accelerata (art. 136 cifre 1 - 5 CPC, colla riserva che la sentenza deve essere comunicata alle parti entro cinque giorni dalla conclusione dell’udienza principale (art. 138 cifra 5 CPC). È quindi a giusta ragione che in concreto è criticato il lungo periodo trascorso dall’inoltro dell’istanza di precetto giudiziario (7 aprile 2003) alla comunicazione del precetto giudiziario (29 giugno 2004). Altresì va censurato che è stato redatto un copioso precetto giudiziario con ampie considerazioni e citazioni nel senso di trattazioni di diritti reali, che non sono per niente oggetto dell’istanza di precetto giudiziario. Non si può quindi fare a meno di rilevare che in tal modo il precetto giudiziario è divenuto indecifrabile. 3. Il Presidente di circolo ha accertato che sul terreno di Z. sono piantati 10 cipressi, la cui altezza è di metri 2,00 a metri 2,10 circa. La distanza del muro di X. dal centro del ceppo è di circa 60 cm. La cima delle prime cinque piante è stata potata, tanto che ora tutti i cipressi sono all’incirca della stessa altezza. I rami degli

2 stessi escono circa 5 - 10 cm oltre il confine coll’istante (cfr. il verbale del sopralluogo del 24 aprile 2003, atto 11). Richiamandosi agli art. 928 e 929 CC, alla dottrina ed alla giurisprudenza il giudice precedente - con un copioso precetto giudiziario - ha in sostanza esposto che i cipressi sono stati piantati nella primavera del 2000, che attualmente hanno raggiunto un’altezza di 2.00 metri, che continuano a crescere e che con il passare del tempo le immissioni dagli stessi (privazione di luce, aria, visuale e umidità) aumenteranno. Sempre secondo il primo giudice queste immissioni sono determinate dal mancato rispetto delle distanze legali, quindi dall’azione di piantare i cipressi ad una distanza non conforme alla legge. Di conseguenza ha ritenuto che l’istanza non è più tempestiva, sia per l’assenza di una immediata protesta dopo la piantagione, sia per il mancato rispetto del termine di prescrizione di un anno dall’inizio della turbativa, che coincide con la piantagione (atto 17, pag. 16). Il giudice di primo grado ha altresì esaminato la questione di sapere se i cipressi piantati dall’opponente all’istanza possono essere reputati arbusti, che devono mantenere una distanza minima di 50 cm dal confine oppure se sono da reputare alberi di alto fusto che non appartengono agli alberi da frutta nonchè ai noci, per cui vige la distanza minima dal confine di 6 m. A tal proposito ha concluso che la normativa grigione sulle distanze da confine per le piante, facendo una suddivisione rispetto al tipo di pianta (ad alto fusto, di frutta alta e nana, arbusti e vigne), non sembra lasciar spazio ad un’interpretazione differente. A suo dire tutta la questione volge quindi nell’accertare se i cipressi sono veramente delle piante ad alto fusto, ciò che secondo la dottrina e la giurisprudenza è sicuramente il caso, ma che in assenza di un accordo tra le parti per la questione sollevata deve essere adito il giudice ordinario (atto 17, pagg. 17 e 19). 4. a) L’art. 688 CC contiene una riserva attributiva propria, ai sensi dell’art. 5 CC. Tale norma autorizza i cantoni non solo a stabilire le distanze che i proprietari sono tenuti a rispettare per le piantagioni, ma anche a definire le sanzioni per la violazione delle regole che essi stessi promulgano. Per l’art. 96 cpv. 1 LICC nessuno può nè piantare nè mantenere alberi di alto fusto, che non appartengono agli alberi da frutta nonchè ai noci, se non alla distanza di 6 metri (cifra 1) e piante piccole da giardino e arbusti, che vengono tagliati ad un’altezza di 3 metri, se non alla distanza di 0,50 metri dal fondo vicino. Per piante piccole da giardino e arbusti il vicino può pretendere che ogni anno in autunno essi vengano potati in questo modo; tale diritto non è soggetto a prescrizione (cifra 4). Per contro il diritto di sollevare opposizione contro la violazione delle norme sulle distanze si prescrive dopo cinque anni a contare dalla piantagione (art. 96 cpv. 3 LICC). Inoltre conformemente all’art. 101 cpv.

2 2 LICC per le siepi vale la disposizione dell’art. 96 LICC concernente gli arbusti, però con la limitazione dell’altezza a 1,5 m. b) Nell’evenienza concreta dall’istante è stato a ragione ammesso che la violazione delle distanze dal confine ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 cifra 1 LICC nonchè 101 cpv. 2 LICC può essere censurata mediante la procedura di precetto giudiziario (azione di manutenzione, protezione del possesso, art. 928 CC, art. 146 cpv. 1 cifra 1 CPC). Malvenuto è egli invece a voler paragonare la concreta situazione a quella di una costruzione che non rispetta le distanze dal confine. Già dal profilo della sistematica legislativa pacifica appare la suddivisione delle norme che regolano i rapporti di vicinato in vari capitoli: 1. Modo di esercitare i propri diritti, 2. Scavi e costruzioni, 3. Piante, 4. Scolo delle acque, 5. Prosciugamenti, 6. Condotte, 7. Diritti di passo, 8. Opere di cinta (art. 684 segg. CC) nonchè I. Osservanza della linea di confine per costruzioni, II. Distanza dal confine dell’edificio per le soprastrutture, III. Diritto di ricostruzione, IV. Costruzioni in sottostruttura, V. Porte e finestre, VIII. Piante, IX. Muri tagliafuoco, X. Muri di sostegno e XI. Recinzioni (art. 89 segg. LICC). Mentre nel capitolo relativo alle piante il legislatore ha previsto l’obbligo del vicino che non si oppone entro 5 anni dacchè sono piantate di tollerare gli alberi a una distanza inferiore a quella legalmente prevista, nei capitoli relativi alle costruzioni, nulla di analogo è previsto. D’altra parte non si può neanche affermare che le norme sulle costruzioni siano norme generali: al contrario esse sono chiare e, oltre ad essere inserite in particolari contesti, parlano esclusivamente di costruzioni. c) Il Presidente di circolo è invero caduto in un palese errore ritenendo che l’istanza di precetto giudiziario del 7 aprile 2003 è intempestiva. L’art. 929 cpv. 2 CC dispone che l’azione si prescrive in un anno, il quale comincia a decorrere dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore e conformemente all’art. 96 cpv. 3 LICC il diritto di sollevare opposizione contro la violazione delle norme sulle distanze si prescrive dopo cinque anni a contare dalla piantagione. Stando all’art. 929 cpv. 2 CC come pure all’art. 96 cpv. 3 LICC l’istanza di precetto giudiziario è quindi tempestiva. Il termine non comincia a decorrere dalla piantagione, ma dalla turbativa; questa può sì coincidere colla piantagione, ma ciò non è sempre il caso; con riguardo alla distanza dal confine ed all’altezza una pianta crescente non viola il diritto vigente già dal momento della piantagione, ma unicamente più tardi. Per esempio la siepe non viola l’art. 101 cpv. 2 LICC fintanto che la sua altezza non supera 1,5 m; oltrepassa essa questa misura, comincia a decorrere l’anno per l’azione (art. 929 cpv. 1 CC). L’art. 96 cpv. 3 LICC non fa stato per la disposizione speciale dell’art. 101 LICC, ma unicamente per

2 quelle distanze prescritte dall’art. 96 LICC, che sono evidenti al momento della piantagione dell’albero. Dagli atti non si desume se i cipressi formano una siepe o se sono piantati sciolti ad una distanza di 60 cm dal muro dell’istante. Nell’ambito dell’ispezione del luogo il Presidente di circolo ha sicuramente potuto costatare queste contingenze di fatto, ma esse nel verbale di sopralluogo non sono indicate. L’azione dell’istante è in ogni caso tempestiva. Il primo giudice ha incontestabilmente accertato che i cipressi sono stati piantati nella primavera del 2000. Il termine di prescrizione cinquennale per sollevare opposizione, che decorre dalla piantagione è quindi stato rispettato (art. 96 cpv. 3 LICC). Ora, se si tratta di una siepe, gli alberi devono essere tagliati ad un’altezza di 1,5 m e non di 2,0 m come manifestamente è stato fatto. Sono i cipressi invece piantati sciolti, essi devono essere reputati alberi di alto fusto, che richiedono lo spostamento ad una distanza di 6 m dal confine. Ne viene che nel concreto caso la fattispecie non è stata sufficientemente chiarita, malgrado il Presidente di circolo nell’ambito dei mezzi di prova ammessi, possa procedere d’ufficio agli accertamenti (art. 138 cifra 4 CPC). L’omessa chiarificazione di tutte le circostanze del caso non permette quindi all’istanza di ricorso di controllare l’applicazione del diritto. In simili circostanze il ricorso deve essere accolto, il querelato precetto giudiziario annullato e la causa rinviata al giudice di prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi. 5. L’esito della procedura di ricorso comporta l’addossamento dei costi di questo procedimento all’opponente al ricorso, che inoltre rifonde al ricorrente un’equa indennità a titolo di ripetibili.

2 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è accolto, l’impugnato precetto giudiziario annullato e la causa rinviata al Presidente del Circolo di Roveredo per nuova decisione nel senso dei considerandi. 2. I costi della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.-- ed in quella di scritturazione di fr. 105.--, quindi dell’importo totale di fr. 1'105.-- vanno a carico dell’opponente al ricorso, che rifonde al ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

PZ 2004 108 — Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 16.08.2004 PZ 2004 108 — Swissrulings