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Grigioni Tribunale cantonale Camera di vigilanza sulla giustizia 23.11.2010 JAK 2010 39

23 novembre 2010·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera di vigilanza sulla giustizia·PDF·1,520 parole·~8 min·7

Riassunto

nomina di un giudice indipendente (procedura di mandato penale) | Bezeichnung ausserordentliche Stellvertretung (33 Abs. 2, 40 Abs. 2, 60 GOG)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 23 novembre 2010 Comunicato per iscritto il: JAK 10 39 Decreto Camera di vigilanza sulla giustizia Presidenza Brunner Giudici Vicepresidente Schlenker e giudice cantonale Bochsler Attuario Conrad Nella causa di sorveglianza sulla giustizia dell'U fficio d i Circolo d i Mesocco , 6563 Mesocco, istante, contro X., opponente, concernente nomina di un giudice indipendente (procedura di mandato penale), è risultato:

pagina 2 — 6 I. Fattispecie A. Con decisione di competenza del 2 luglio 2010 la Procura pubblica dei Grigioni trasmise all’Ufficio di Circolo di Mesocco il dossier EK.2010.4268 concernente X. di Verdabbio per presunta violazione dell’art. 31 cpv. 1 in unione all’art. 90 cifra 1 LCStr e dell’art. 3a cpv. 1 in unione all’art. 96 ONC. B. Con istanza del 8 settembre 2010 il Presidente di Circolo Mesocco P. si è rivolto alla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale ed ha chiesto che giusta l’art. 38 LOG nella summenzionata causa i compiti incombenti a lui o al suo supplente V. siano deferiti ad un altro giudice rispettivamente alla presidenza di un circolo vicino (ad esempio il Circolo di Roveredo, come già nel precedente caso EK.2009.1286 concernente anch’esso X.). C. X. non ha presentato osservazioni entro il termine. II. Considerandi 1. La Camera di vigilanza sulla giustizia ha già dovuto designare un giudice imparziale in un altro caso di competenza della Presidenza del Circolo di Mesocco concernente X. in una causa anch’essa di presunta violazione di norme sulla circolazione stradale. Sia la procedura JAK 09 14 (conclusasi con il decreto del 6 maggio 2009) che la presente procedura JAK 10 39 riguardano effettivamente lo stesso circolo (Mesocco), lo stesso imputato (X.) e le stesse norme giuridiche presumibilmente violate (art. 31 cpv. 1 in unione all’art. 90 cifra 1 LCStr). Cionondimeno la presente procedura concerne un avvenimento diverso (JAK 09 14: EK.2009.1286; JAK 10 39: EK.2010.4286). Oltre a questo, l’allora Presidente di Circolo Q. non è più in carica ed è stato sostituito dal suo Vicepresidente di allora P.. Nuovo Vicepresidente è ormai V.. Vi è quindi un interesse attuale sufficiente per statuire nel merito della presente istanza. 2. Quando un presidente di circolo non può essere sostituito dal suo supplente, il Tribunale cantonale designa un supplente straordinario (art. 38 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000)). Si è alla presenza di un tale caso fra l’altro qualora sia il presidente che il vicepresidente devono ricusarsi per dei motivi di cui all’art. 42 LOG. Stando alle osservazioni fatte nell’istanza del 8 settembre 2010 – le quali non vi è motivo per cui dovrebbero essere messe in dubbio – l’attuale Presidente di Circolo

pagina 3 — 6 di Mesocco P. si trova in un particolare rapporto di amicizia con l’imputato X.. Ciò è già stato constatato anche nell’ambito della procedura JAK 09 14. Non è presumibile che nel frattempo questa prevenzione sia venuta a meno. Il particolare rapporto di amicizia suscita in modo obiettivo l’impressione che P. – nel caso in cui dovesse essere lui a statuire in merito – non sarebbe sufficientemente indipendente ed imparziale, il che comporterebbe il rischio che la sua decisione potrebbe essere influenzata in parte da degli elementi soggettivi e quindi non pertinenti. L’attuale Presidente di Circolo P. appare quindi prevenuto ai sensi dell’art. 42 lett. b LOG. 3. Siccome Q., allora Presidente di Circolo, è il genero dell’imputato, si è dovuto ricusare nella procedura del 2009 (JAK 09 14: EK.2009.1286). Oggi Q. veste apparentemente la funzione di attuario dell’Ufficio di Circolo di Mesocco. È stato esposto nell’istanza del 8 settembre 2010 che, dato che il genero dell’imputato dovrebbe “attuariare” per l’attuale Vicepresidente, anche quest’ultimo sarebbe prevenuto e “per ovvi motivi” egli non potrebbe sostituire il Presidente già ricusatosi. L’istanza tace invece completamente quanto a questi ovvi motivi e pure quanto ai eventuali motivi di ricusa ai sensi dell’art. 42 LOG. Al contrario dell’istante, la Camera di vigilanza sulla giustizia non rileva sufficienti indizi per constatare l'apparenza di prevenzione nella persona del Vicepresidente. 3.1 Il motivo di ricusa per affinità di cui all’art. 42 lett. a LOG non è applicabile nel caso del Vicepresidente V. stesso. Al contrario, se l’allora Presidente di Circolo Q. veste ora la funzione di attuario del Circolo di Mesocco ed è genero dell’imputato, egli deve ricusarsi in base a detta disposizione legale. In re X. può però – e deve – essere fatto ricorso ad un attuario ad hoc (giurista). 3.2.a. Va ricordato che le regole sulla ricusa di persone all’interno di istituzioni giurisdizionali rappresentano delle eccezioni all’organizzazione ordinaria della giustizia. Vengono applicate soltanto qualora lo esiga la protezione delle parti in causa oppure la credibilità e la l’autorevolezza della giustizia. Se si presumesse arbitrariamente o obiettivamente a torto un caso di ricusa, si priverebbe le parti in causa del loro diritto ad un giudice costituzionale (vedi l’art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101)). Va infine rammentato a margine pure che un giudice non ha la facoltà di sbarazzarsi di casi a lui scomodi. b. Non è negabile che uno stretto rapporto professionale ed istituzionale di un membro di una giurisdizione con un parente di una delle parti, nel caso in cui fra i

pagina 4 — 6 primi due vi sia un contatto quotidiano nello stesso ufficio ed un rapporto di subordinazione, potrebbe rivelarsi problematico rispetto alle questioni di ricusa. Nel esercizio delle funzioni di un giudice non dovrebbero interferire inutilmente delle emozioni. Tuttavia l’affinità fra Q. e l’imputato non influenza necessariamente anche il Vicepresidente. Volendo per ipotesi ammettere il contrario – come l’Ufficio di Circolo di Mesocco pretende che si debba fare – significherebbe che tutte le persone di una giurisdizione (giudici e attuari) dovrebbero regolarmente ricusarsi allorché vi si manifesti un motivo di ricusa per uno di loro causa parentela o affinità. Un tale automatismo (estensione della parentela o affinità) non è conciliabile con l’idea e con lo scopo dell’art. 42 lett. a LOG. In regioni periferiche o rurali condurrebbe, infatti, regolarmente ad una vera e propria paralisi dell’apparato giurisdizionale ordinariamente competente, il che contravverrebbe alla garanzia del giudice costituzionale (art. 30 cpv. 1 Cost.). I motivi di ricusa sono da esaminare individualmente per ogni singolo membro della giurisdizione. Nella presente fattispecie non risulta che nel caso di V. rispetto all’imputato potrebbero venire a meno l’imparzialità e l’oggettività per il solo fatto che occasionalmente lavora assieme al genero di quest’ultimo. Non è noto in che misura e in quali modalità (singoli mandati, rapporto di lavoro) Q. presti i suoi servizi presso l’Ufficio di Circolo di Mesocco. V. invece veste la funzione di vicepresidente. Come tale esercita la funzione di presidente soltanto puntualmente, vale a dire, quando il Presidente P. stesso è impossibilitato. Si presenta dunque relativamente di rado la situazione in cui Q. debba stendere un verbale, effettuare una ricerca scientifica di diritto o redigere una sentenza per il Vicepresidente. Non risulta quindi esserci un rapporto talmente stretto fra V. e l’attuario Q. da ripercuotersi sistematicamente sull’imputato X. ai sensi di un’influenza soggettiva che potrebbe condurre ad una considerevole pressione esterna sul Vicepresidente. V. non ha nessun interesse personale nella causa e neppure un interesse mediato sufficiente ad un determinato esito della procedura. c. Non risulta esplicitamente dalla motivazione dell’istanza, ma è concepibile che l’Ufficio di Circolo di Mesocco potrebbe essere partito dall’idea che non si possa pretendere dal Vicepresidente di compromettere le buone relazioni di lavoro con Q., imponendogli di statuire in una causa che potrebbe portare ad una condanna del suocero di quest’ultimo. Ci si può invece aspettare dal Vicepresidente che egli giudichi in modo obiettivo ed imparziale anche una causa concernente il suocero del attuario di circolo.

pagina 5 — 6 d. Dagli atti non risulta inoltre esservi nessun motivo di ricusa ai sensi della clausola generale di cui all’art. 42 lett. g LOG. Ciò non è neppure stato fatto valere da nessuna delle parti. 4. Qualora il vicepresidente del circolo competente per legge tale sostituto ordinario può svolgere l’incarico del presidente impedito per motivi di ricusa, non vi è nessuna necessità di designare un supplente straordinario di un circolo limitrofo. Piuttosto si applica l’art. 43 cpv. 2 LOG. L’istanza dell’Ufficio di Circolo di Mesocco è quindi da respingere. 5. In simili casi, secondo la prassi, agli interessati non sono messe in conto delle tasse. I costi di questa procedura vanno quindi a carico del Cantone dei Grigioni.

pagina 6 — 6 III. La Camera di vigilanza sulla giustizia decreta 1. L’istanza è respinta. 2. I costi di questa procedura di fr. 800.– vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione pregiudiziale notificata separatamente concernente una domanda di ricusazione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 92 in unione all’art. 78 cpv. 1 LTF al Tribunale federale. Questo è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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