Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 11 settembre 2009 Comunicata per iscritto il: ZK1 09 15 Sentenza I. Camera civile Presidenza presidente Brunner Giudici vicepresidente Schlenker e Michael Dürst Attuario Crameri Visto l'appello civile di X., attore, convenuto in riconvenzione ed appellante, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 9 dicembre 2008, comunicata il 18 marzo 2009, in re dell’attore, convenuto in riconvenzione ed appellante contro A., convenuto, attore riconvenzionale ed appellato, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, concernente azione di accertamento di servitù è risultato:
pagina 2 — 12 I. Fattispecie A. X. è proprietario della particella no. _ (vigneto) a G., in zona GD.. Per accedere da questo fondo alla strada cantonale è stata costituita a suo favore ed a carico della particella no. _ di A. una servitù di passo pedonale, il cui tracciato il 2002 è completamente stato distrutto da una frana. Alla ricostruzione del cammino, voluta da X., A. s’è opposto. B. L’8 settembre 2006 X. ha proposto azione “d’autorizzazione per ripristino diritto di servitù” al Presidente del Circolo di G.. All’udienza di conciliazione del 18 ottobre 2006 l’attore ha chiesto: “1. L’istanza processuale è accolta. 2. Alla parte istante è concessa l’autorizzazione per presentare una domanda di ricostruzione del passaggio concernente il diritto di passo a carico del fondo _ NT ed a favore del fondo _ NT e meglio che concerne la costruzione di una scalinata sul terreno A. da eseguire secondo lo schizzo agli atti, indi attraversa il muro di contenimento in territorio del Comune di G. pure secondo progetti agli atti, spese amministrative per la licenza a carico della parte richiedente. Resta riservata la decisione dell’organo pubblico competente. 3. In via subordinata alla parte istante è concessa l’autorizzazione per presentare una domanda di ricostruzione del passaggio concernente il diritto di passo a carico del fondo _ NT ed a favore del fondo _ NT e meglio secondo il contenuto, il tracciato e le modalità indicate nei considerandi, spese amministrative per la licenza a carico della parte richiedente. Resta riservata la decisione dell’organo pubblico competente. 4. Spese, tasse e ripetibili protestate.” Il verbale di conciliazione è stato tenuto in sospeso, con l’accordo delle parti, per tre mesi in vista di una possibile transazione giudiziaria. Non essendosi le parti accordate in giudizio, l’attore ha chiesto il rilascio del libello. Di conseguenza il convenuto ha postulato: “1. L’istanza processuale è integralmente respinta. 2. Con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte.” Inoltre ha proposto azione riconvenzionale coi seguenti petiti: “a) In via principale 1. È giudizialmente accertato che la servitù di passo pedonale a favore del fondo no. _ e a carico del fondo no. _ nel registro fondiario del Comune di G. ha perso ogni interesse. 1.1 Per conseguenza, è fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario del Circondario della E. di procedere alla cancellazione della servitù di passo a favore della parcella no.
pagina 3 — 12 _ e a carico della parcella no. _ nel registro fondiario del Comune di G.. 2. Con protesta di ogni spesa e tassa, comprese quelle di registro fondiario, e ripetibili. b) In via subordinata 1. È giudizialmente ordinato il riscatto oneroso della servitù di passo pedonale a favore della parcella no. _ e a carico della parcella no. _ nel registro fondiario del Comune di G.. Pertanto, l’attore riconvenzionale verserà al convenuto in riconvenzione l’importo di CHF 500.00 alla crescita in giudicato della sentenza di prima istanza. 1.1 Per conseguenza, è fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario del Circondario della E. di procedere alla cancellazione della servitù di passo a favore della parcella no. _ e a carico della parcella no. _ nel registro fondiario del Comune di G.. 2. Con protesta di ogni spesa e tassa, comprese quelle di registro fondiario, e ripetibili. c) In via ancor più subordinata 1. È giudizialmente ordinato il riscatto oneroso della servitù di passo pedonale a favore della parcella no. _ e a carico della parcella no. _ nel registro fondiario del Comune di G.. Pertanto, l’attore riconvenzionale verserà al convenuto in riconvenzione l’importo di riscatto stabilito secondo apprezzamento del giudice adito. 1.1 Per conseguenza, è fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario del Circondario della E. di procedere alla cancellazione della servitù di passo a favore della parcella no. _ e a carico della parcella no. _ nel registro fondiario del Comune di G.. 2. Con protesta di ogni spesa e tassa, comprese quelle di registro fondiario, e ripetibili. Il convenuto in riconvenzione ha postulato: “1. L’azione riconvenzionale (in via principale, in via subordinata e ancor più subordinata)è integralmente respinta. 2. Tasse e spese di giustizia e ripetibili protestate.” Il libello coi suesposti petiti è stato notificato alle parti il 23 marzo 2007. C. Proseguita la causa colle stesse richieste con istanza processuale del 19 aprile 2007 nonché risposta e istanza riconvenzionale del 14 maggio 2007 come pure con un secondo scambio di scritti dell’11 giugno (replica e risposta riconvenzionale), 11 luglio (duplica e replica riconvenzionale) e 30 luglio 2007 (duplica riconvenzionale), dopo aver udito le parti ed i testi, con sentenza del 9
pagina 4 — 12 dicembre 2008, comunicata il 18 marzo 2009, il Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato: “1. L’istanza processuale 19 aprile 2007 è respinta. 1.1. La tassa di giudizio di CHF 1'500.--, di scritturazione di CHF 328.--e le spese diverse di CHF 118.--, per complessivi CHF 1'946.--, sono a carico dell’attore, con l’obbligo di versare al convenuto l’importo di CHF 3'500.-- a titolo di ripetibili. 2. L’istanza riconvenzionale 14 maggio 2007 è parzialmente accolta. 2.1. È accertato che sono adempiuti i presupposti per ottenere la cancellazione della servitù di passo pedonale a favore del fondo no. _ NT e a carico del fondo no. _ NT nel registro fondiario del Circondario della E., G.. La relativa richiesta di cancellazione potrà avvenire da parte del proprietario del fondo serviente previo versamento al proprietario del fondo dominante dell’importo di CHF 2'500.--. 2.2. La tassa di giudizio di CHF 1'500.--, di scritturazione di CHF 328.-e le spese diverse di CHF 118.--, per complessivi CHF 1'946.--, sono a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuna. Le ripetibili sono compensate. 3. (Comunicazione a).” D. Con appello del 9 aprile 2009 l’attore e convenuto in riconvenzione è insorto contro questo giudizio al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza, di modificarlo nel senso che le domande di cui all’istanza processuale del 19 aprile 2007 nonché alla replica e risposta riconvenzionale dell’11 giugno 2007 sono accolte. L’attore in riconvenzione ed appellato ha proposto, protestando spese, tasse e ripetibili, di respingere integralmente l’appello. II. Considerandi 1. Innanzitutto è da deplorare, che l’appello in inosservanza dell’art. 219 cpv. 1 CPC non è stato dichiarato unicamente con le proposte formulate a modifica della sentenza, ma è stato motivato in modo estensivo. Intanto nella procedura d’appello è il presidente della camera, che decide se l’appello va motivato in occasione del dibattimento orale o eventualmente per iscritto (art. 224 cpv. 2 CPC). La presentazione di una dichiarazione d’appello motivata per iscritto non ha però per conseguenza che l’appello dovrebbe essere dichiarato irricevibile. Considerato il fatto che la motivazione dell’appello è già stata inoltrata è piuttosto promossa la procedura scritta e la controparte è invitata a prendere posizione. Dato poi che gli ulteriori requisiti formali sono adempiti, l’appello è ricevibile in ordine.
pagina 5 — 12 2. Colla sua azione X. mira ad ottenere l’autorizzazione per l’inoltro di una domanda di costruzione, affinché possa riesercitare l’iscritta servitù (di passo pedonale lungo il confine con la particella no. _) a carico della particella no. _ ed a favore del suo fondo no. _; vale a dire ricostruire la scalinata e smantellare parzialmente il muro di contenimento per aprire un varco nello stesso. Egli fonda la sua richiesta sull’art. 737 cpv. 1 CC. L’istanza precedente ha respinto il petito nel senso di una seconda motivazione, riferendosi alla DTF 115 IV 26 ed osservando che l’attore avrebbe dovuto agire diversamente. Il giusto modo di procedere non è però stato precisamente esposto. 2.1 Ai sensi dell’art. 737 cpv. 1 CC l’avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio. Nella dottrina queste azioni sono dette adminicula servitutis e sono da reputare tacitamente permesse, poiché sono il mezzo necessario per raggiungere lo scopo (Liver, Zürcher Kommentar zum ZGB, Bd. IV/1, 2. Aufl. 1980, art. 737 n. 11). Mantenuta è una servitù, stabilendo, mantenendo o ristabilendo sul fondo serviente lo stato reale, che permette il libero esercizio della servitù (Liver, op. cit., art. 737 n.39). Nella DTF 115 IV 26 il Tribunale federale ha esposto che l’avente diritto alla servitù, che compie le anzidette azioni per il mantenimento della stessa, non è obbligato a far capo alla via giudiziaria, ma può procedere grazie alla sua posizione di titolare del diritto reale (limitato). Detto in altre parole, l’avente diritto alla servitù non deve chiedere al proprietario del fondo serviente il consenso per un’attività edilizia destinata al semplice mantenimento ed esercizio della servitù. Di proprio diritto egli può eseguire questi lavori, rispettivamente presentare indipendentemente una relativa domanda di costruzione all’autorità edilizia. Se il proprietario del fondo giunge alla conclusione che l’avente diritto alla servitù, colla pianificata attività edilizia, eccede i limiti della propria competenza derivanti dal diritto di servitù, può fare opposizione e la controversia va risolta promuovendo la privatistica procedura d’opposizione in materia edilizia - nel Cantone dei Grigioni la procedura di precetto giudiziario quale processo di protezione del possesso (art. 146 CPC) - caso mai l’azione ordinaria (actio confessoria), (cfr. anche Liver, op. cit., art. 737 n. 42; Petit-pierre, Basler Kommentar zum ZGB, Bd. II, 3. Aufl. 2007, art. 737 n. 16). Dalla dottrina relativa al diritto edilizio pubblico può essere desunto che con riguardo all’esame di una domanda di costruzione - segnatamente in caso di costruzioni su terreno altrui - il comune può esigere che vi sia la legittimazione di diritto civile (Fritzsche/Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht, 3. Aufl. Zürich 2003, cifra 20.5.1.2; Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Bd. I, 3. Aufl. Bern 2007, Art. 2 N 4). Ciò può esser fatto tramite la dichiarazione del
pagina 6 — 12 proprietario del fondo (approvazione della domanda di costruzione) o la prova di un relativo diritto (reale o obbligatorio), concesso già nel passato. Inammissibile sarebbe se il comune - come nel concreto caso - nonostante un chiaro diritto iscritto a registro fondiario, richiedesse in più il consenso del proprietario fondiario. Con questo pretenderebbe di nuovo la concessione del relativo diritto da parte del proprietario del fondo, ciò che viola riconosciuti principi giuridici e sarebbe pura vessazione. Dando per scontato che le servitù di regola non fanno felice il proprietario gravato, ad inutili ostacoli sarebbe lasciato campo libero. Dato che nessuno può essere costretto a dare la sua firma rispettivamente il suo consenso per un progetto di costruzione del titolare della servitù a questo stato del diritto deve esserci un’alternativa giuridica. Questa è la prova della legittimazione in altro modo (iscrizione a registro fondiario, contratto, sentenza). Dall’autorità edilizia un’ulteriore approvazione del progetto di costruzione rispettivamente una precedente definizione del contenuto di una servitù da parte del giudice civile può essere pretesa - semmai - unicamente nel caso di situazioni non chiare (Zaugg/Ludwig, op. cit., art. 2 n. 4a). Nel concreto caso la servitù è però definita chiaramente nell’atto costitutivo: Larghezza 80 cm, lungo il confine del fondo C., dalla strada cantonale fino alla parcella X.. Il ripristino del passo pedonale fino al muro di contenimento potrebbe quindi essere autorizzato senza problemi. La questione di sapere se il muro di contenimento, sito sul confine delle parcelle _ (A.) e _ (X.), può essere sfondato è in prima linea di diritto pubblico, dato che questo è un’opera pubblica. Infatti, stando agli atti processuali, trattasi di un progetto forestale, eretto prevalentemente a spese della mano pubblica per proteggere le case da ulteriori frane. Questo esame dev’essere fatto dall’autorità edilizia indipendentemente da eventuali diritti civili. Nel senso menzionato pure l’art. 89 cpv. 3 seconda frase LPTC esige soltanto che siano dimostrati i necessari diritti per l’urbanizzazione su terreno altrui. Nell’evenienza concreta solamente con scritto del 10 maggio 2007 a X. (atto III) il comune ha chiesto un accordo dei due proprietari fondiari e l’iscrizione a registro fondiario. Manifestamente esso non ha affrontato i veri fatti rispettivamente le premesse giuridiche, dato che esiste già un relativo diritto reale limitato quale servitù. X. avrebbe dovuto chiarire la questione col comune ed eventualmente richiedere una decisione impugnabile. 2.2 Giusta l’art. 48 cpv. 1 CPC si deve entrare nel merito di un’azione soltanto nella misura in cui sussista un interesse legale a che si decida giudizialmente. Questo requisito, denominato il più delle volte interesse ad agire, è un presupposto processuale generale concernente l’oggetto della lite nel senso di una condizione per l’ammissibilità del processo. L’azione dev’essere conveniente o opportuna, vale
pagina 7 — 12 a dire lo scopo ammissibilmente perseguito dall’attore colla stessa dev’essere in ogni modo raggiungibile e il beneficiario non può perseguire obiettivi disapprovati dal diritto. Il giudice non deve e non può darsi premura per processi, che sono inutili, dall’inizio ambiscono all’irraggiungibile o che perseguitano scopi estranei al processo. Chi invoca la protezione del giudice deve perciò avere, secondo ragionevole discrezione, un interesse essenziale, che il suo assunto giuridico è giudizialmente confermato. Per esempio ad un’azione di contestazione della graduatoria, che è un’azione costitutiva, poiché non determina la prestazione del debitore al creditore, ma il contenuto della graduatoria, quale base per la ripartizione, v’è di regola interesse ad agire. Infatti, la costituzione del diritto può essere raggiunta unicamente coll’azione e la sentenza. Questa regola però concerne solo l’aspetto della via, su cui è raggiunta la pretesa conseguenza giuridica, rimanendo la via sbarrata anche a tal riguardo per mancanza d’interesse ad agire, se il rapporto giuridico è già costituito. Ad un’azione di nullità del matrimonio non v’è interesse ad agire, se il matrimonio è già stato sciolto per divorzio, poiché l’azione di nullità non può raggiungere il suo scopo processuale (PTC 1998 no. 22 cons. 4.1). Per la condotta di processi superflui non v’è interesse ad agire. Ciò è in concreto il caso, poiché l’appellante può inoltrare una relativa domanda di costruzione anche senza il consenso/la firma del proprietario del fondo serviente e non è legato alla sua collaborazione. Altra è la questione poi, se la domanda di costruzione in applicazione del diritto pubblico sarà accolta, rispettivamente se il proprietario del fondo serviente interporrà opposizione facendo valere che la domanda oltrepassa i diritti dell’avente diritto alla servitù. Senza interesse ad agire manca però un presupposto processuale e l’istanza precedente avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l’azione al posto di respingerla. Ciò è da correggere d’ufficio. In simili circostanze può rimanere aperta la questione di sapere se il petito, che non conteneva esplicitamente che per l’inoltro della domanda di costruzione era richiesto il consenso del proprietario del fondo A., era formalmente inammissibile, come hanno ammesso i primi giudici. Invece è anche qui da ribadire che la corretta conseguenza giuridica non è la reiezione, bensì l’irricevibilità dell’azione. 3. Già nel corso della procedura di conciliazione il convenuto ha proposto azione riconvenzionale. Con questa egli voleva ottenere la cancellazione della servitù in questione in applicazione dell’art. 736 cpv. 1, eventualmente cpv. 2 CC. I giudici di primo grado hanno di massima accolto il petito eventuale e constatato che le premesse per la cancellazione della servitù (diritto di passo pedonale a favore del
pagina 8 — 12 fondo no. _ ed a carico della particella no. _) erano adempite. A loro dire, previo versamento dell’importo di fr. 2'500.-- all’avente diritto alla servitù, la cancellazione da parte del proprietario della particella gravata poteva essere richiesta. L’appello dell’attore volge anche attorno alla cancellazione del diritto di passo. Colla memoria egli fa innanzitutto valere che la riconvenzione non è ammissibile, poiché la stretta connessione coll’azione principale, pretesa dall’art. 14 CPC, non è data ed inoltre vi sono diversi tipi d’azioni (azione di condanna/azione costitutiva). Ma queste obiezioni sono sollevate a torto. 3.1 Ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 CPC l’azione riconvenzionale è ammessa, se essa è strettamente correlativa alla contropretesa oppure se entrambe le pretese sono compensabili e se per entrambe le azioni è previsto lo stesso genere di procedura. La connessione pretesa dalla legge sussiste, se l’azione principale e la riconvenzione derivano dallo stesso rapporto giuridico o se concernono lo stesso oggetto; inoltre anche se v’è un nesso tra la riconvenzione ed un mezzo di difesa del convenuto nel processo principale. L’azione principale e la riconvenzione non devono essere incondizionatamente di stessa natura, ma a diritti reali possono essere opposte anche pretese personali ed a diritti obbligatori pretese di diritto di famiglia. Nello stesso senso ad una richiesta di condanna può esser opposta, in riconvenzione, una pretesa dichiarativa (d’accertamento) o costitutiva (PTC 1998 no. 8; vedi anche Karl Spühler, Kommentar GestG, Basel 2001, art. 6 n. 12). Nel concreto caso l’azione riconvenzionale è quindi possibile anche se dirimpetto sta un’azione di condanna. La connessione è poi data; infatti trattasi della stessa servitù, dello stesso rapporto giuridico (contratto di costituzione del diritto di passo). I summenzionati presupposti sono perciò adempiti. Nella PTC 2003 no. 9 cons. 3c è però esposto che la riconvenzione dev’essere vagliata unicamente se si può entrare nel merito dell’azione principale. Dato che i giudici di primo grado, giudicando correttamente, avrebbero dovuto dichiarare l’azione principale irricevibile, questo aspetto dev’essere esaminato in modo più dettagliato. L’azione riconvenzionale non è solo oggetto del codice di procedura civile cantonale, bensì anche della Legge federale sul foro in materia civile del 24 marzo 2000 (LForo, RS 272), entrata in vigore il 1° gennaio 2001. La dottrina dominante interpreta l’art. 6 cpv. 2 di questa legge nel senso che la riconvenzione non viene meno, se non si può entrare nel merito dell’azione principale (Müller/Wirth, Gerichtsstandsgesetz, Zürich 2001, art. 6 n. 22 e 23; Karl Spühler, op. cit., art. 6 n. 18; Kellerhals/Güngerich, Gerichtsstandgesetz, Bern 2005, art. 6 n. 45). Dato che il diritto federale ha la priorità rispetto a quello cantonale, una a questo
pagina 9 — 12 riguardo altra interpretazione dell’art. 14 CPC sarebbe insignificante. La PTC 2003 no. 9 è in tal senso da relativizzare. Del resto va rilevato che il convenuto ha proposto la sua riconvenzione già in occasione della procedura di conciliazione e conformemente alla PTC 1998 no. 8 essa può essere reputata un’indipendente seconda azione, sicché non segue il destino della prima. 3.2 L’istanza precedente ha ritenuto che la servitù non avesse perso ogni interesse nel senso dell’art. 736 cpv. 1 CC, ma che conformemente al cpv. 2 di questo disposto, paragonata alla gravità dell’onere, era di sproporzionata lieve importanza, sicché poteva essere riscattata mediante pagamento di un’indennità. L’attore riconvenzionale non ha impugnato la sentenza; non è quindi da esaminare, se del caso sarebbero adempite le premesse dell’art. 736 cpv. 1 CC. Pure viene a cadere l’esame, se un’indennità più bassa di quella assegnata dai primi giudici sarebbe adeguata. 3.3 L’art. 736 cpv. 2 CC prevede un confronto degli interessi del proprietario del fondo gravato e di quelli dell’avente diritto alla servitù. Prevalgono chiaramente quelli del proprietario alla cancellazione della servitù rispetto a quelli dell’avente diritto al mantenimento, la cancellazione può essere concessa. Base di partenza è l’attuale situazione degli interessi paragonata a quella al momento della costituzione della servitù. Al tempo della sua costituzione (iscrizione a registro fondiario il 1° aprile 1985, atto EEE), la servitù serviva al predecessore di diritto del convenuto in riconvenzione quale esclusivo accesso, precisamente quale semplice passo pedonale, al suo fondo no. _. Allora egli posteggiava il suo veicolo sulla particella no. _, senza una relativa autorizzazione, iscritta a registro fondiario, andava poi a piedi sulla particella no. _, lungo la strada cantonale, fino al confine colla particella no. _ (C.) e da qui proseguiva sulla particella no. _, in salita lungo il limite della particella no. _, fino al fondo no. _. Come è risultato dal processo ZK1 09 7 (sentenza del Tribunale cantonale del 17 agosto 2009) non v’è diritto di parcheggio sulla particella no. _, sicché per coltivare il fondo no. _ l’attore dovrebbe posteggiare a grande distanza il veicolo e senza lo stesso avrebbe da trasportare più lontano gli attrezzi, le piante, il raccolto ecc. Ciò diminuisce senza dubbio l’importanza della servitù. L’esercizio della servitù è poi reso più difficile, rispettivamente al momento impossibile nel modo conforme al contratto di servitù, dal muro di contenimento di circa 12 m di lunghezza, circa 2,60 m d’altezza e circa 0,70 m di larghezza in calcestruzzo armato (atti YY/1
pagina 10 — 12 e FF), costruito a seguito della frana del 2002 a cavalcioni delle particelle nn. _ e _, vicino al confine del fondo no. _. Incontestabilmente e dall’appellante riconosciuto (memoria d’appello pag. 6 cifra 16), egli dal 1° maggio 2005 è anche proprietario del fondo no. _ (atto HHH/5), che confina alla strada cantonale, ad una distanza di circa 40 m dall’odierno accesso al menzionato cammino sulla particella no. _. Inoltre il convenuto riconvenzionale riconosce che ora coltiva il fondo no. _, accedendo allo stesso, addirittura con un carro a motore, su un sentiero, che dal fondo no. _ porta al fondo no. _, che è pure di sua proprietà. Dirimpetto a questo nuovo accesso nelle immediate vicinanze dell’ex passo può senz’altro essere inferito che la servitù sulla particella no. _ ha fortemente perso d’importanza e quindi ritenuto che l’appellante con un carro a motore può coltivare più comodamente il suo fondo no. _. Inoltre deve esser dato per scontato che egli, senza grande dispendio, può costruire un posteggio per veicoli sulla particella no. _ lungo la strada cantonale, sicché da lì, passando per la parcella no. _, raggiunge il vicino fondo no. _ più facilmente di prima attraverso la particella no. _ lungo la strada cantonale, poi verticalmente su un cammino rispettivamente una scala ed infine dovendo ancora superare il muro di contenimento. Gli svantaggi addotti dall’appellante (terrazzamento non parallelo dei fondi nn. _ e _, prevista recinzione tra queste due particelle) sono di natura secondaria e sono ricercati. Non necessaria è anche la costituzione di una corrispondente servitù sulle particelle nn. _e_a favore del fondo no. _, dato che tutte le particelle appartengono al convenuto in riconvenzione ed intenzioni di vendita delle stesse non sono riconoscibili. In confronto é però l’aggravio della particella no. _ con un diritto di passo pedonale lungo tutto il confine con la particella no. _ ed a poca distanza dalla casa rilevante. Questo diventerebbe notevolmente più grave se si realizzasse l’architettonica costruzione per superare il muro di contenimento a nord della particella serviente. Non sorgerebbe unicamente una scala in calcestruzzo in questa parte fondo (atto HHH/3), ma anche il muro di contenimento rivestito di pietra naturale sarebbe spezzato in due da un varco, largo 1 m, fino al terreno vergine (atti FF, YY/5). Nel suo rapporto tecnico del 31 marzo 2007 l’ingegnere B. conferma la fattibilità dell’intervento, che non mette minimamente in discussione la statica del muro (atto YY/1). Intanto non si può non vedere che con questo varco la particella no. _ è messa in maggior pericolo, potendo essa essere facilmente invasa da materiale in caso di smottamenti del terreno. Per questi motivi i giudici precedenti hanno a ragione concluso che le premesse per il riscatto della servitù di passo ai sensi dell’art. 736 cpv. 2 CC sono adempite. Correttamente hanno anche giudicato che il giudice non ha d’ordinare la
pagina 11 — 12 cancellazione all’ufficio del registro fondiario, ma che è unicamente d’accertare giudizialmente che i presupposti della cancellazione - documentando il pagamento dell’indennità - sono dati. Spetta poi al proprietario del fondo gravato decidere, se vuole effettuare il pagamento ed ottenere la cancellazione o rinunciarvi (Liver, op. cit., art. 736 n. 177). 4. Il convenuto riconvenzionale critica che l’indennità di fr. 2'500.--, stabilita dall’istanza precedente quale somma di riscatto, è troppo bassa. Egli reputa adeguato un indennizzo di almeno fr. 10'000.--. Per prima cosa è da ribadire che per la determinazione dell’indennità il giudice gode di un largo potere discrezionale. Egli ha da stimare l’ancora rimanente valore della servitù in considerazione della mutata situazione degli interessi. L’appellante non si occupa dettagliatamente dei considerandi dei primi giudici, che hanno portato alla stima e la ritiene globalmente arbitraria. Ciò è inammissibile, piuttosto avrebbe dovuto confrontarsi in modo approfondito coi motivi dell’istanza inferiore e mettere in evidenza perché questi non sono pertinenti. Del resto le riflessioni dei giudici di primo grado corrispondono alla ponderazione degli interessi fatta da questa istanza d’appello, in cui essa coi giudici precedenti giunge alla conclusione che l’interesse dell’appellante a mantenere la servitù in questione sia oramai d’esigua importanza. Ai motivi supplementari, menzionati dall’appellante (memoria d’appello pag. 30), va ribadito che è incomprensibile, che la realizzazione di un semplice sentiero sulla particella no. _ per raggiungere il fondo no. _ abbia per conseguenza la perdita di un intero terrazzo. Prescindendo da ciò v’è manifestamente già oggi un accesso dalla particella no. _ al fondo no. _, dato che l’appellante coltiva quest’ultimo notoriamente già adesso passando per la sua particella no. _. Già esposto è che la costituzione di servitù a carico delle particelle nn. _ e _ ed a favore del fondo no. _ non é necessaria, poiché l’appellante è proprietario delle tre particelle e non fa valere che abbia al loro riguardo l’intenzione di venderle. Per questi motivi la fissazione della somma di riscatto a fr. 2'500.-- non è da criticare. 5. Da tutto quanto esposto, le pretese dell’appellante si rivelano manifestamente infondate. L’appello va perciò deciso nel senso che la cifra 1 prima frase dell’impugnata sentenza è annullata d’ufficio e l’azione è dichiarata irricevibile. Per il resto l’impugnativa è respinta. 6. I costi processuali e l’indennità a titolo di ripetibili seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).
pagina 12 — 12 III. La I. Camera civile giudica 1. L’appello è deciso nel senso che la cifra 1 prima frase dell’impugnata sentenza è annullata d’ufficio e l’azione è dichiarata irricevibile. Per il resto l’appello è respinto 2. I costi della procedura d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr. 5'000.-e di scritturazione di fr. 192.--, quindi di complessivi fr. 5'192.--, vanno a carico dell’appellante, che rifonde all’appellato un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.-- (IVA inclusa). 3. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 C.nna 14, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. Nei due casi il rimedio giuridico è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: