Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 08 dicembre 2008 Comunicata per iscritto il: ZF 08 43 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Riesen-Bienz, Hubert, Zinsli e Michael Dürst Attuario Crameri —————— Visto l'appello civile di X., convenuto, appellante ed appellato adesivo, rappresentato dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo e l'appello adesivo di Y., attrice, appellata ed appellante adesiva, rappresentata dall'avv. Marco Cereda, Piazza Simen 6, 6501 Bellinzona, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa dell'11 marzo 2008, comunicata il 27 marzo 2008, in re dell'attrice, appellata ed appellante adesiva contro il convenuto, appellante ed appellato adesivo, concernente creditoria per contributi alimentari, è risultato:
2 A. Con sentenza del 21 settembre 2001 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha pronunciato il divorzio tra A. e X., omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio ed obbligando il marito a versare alla madre, a titolo di alimenti per la figlia Y., fr. 850.-- mensili, escluso l’assegno per figli, percepito dalla madre, dal 16° e fino al compimento del 18° anno di età o oltre, in caso di continuazione della formazione, come previsto dall’art. 277 cpv. 2 CC. I contributi alimentari erano da adeguare una volta l’anno all’indice nazionale dei prezzi al consumo. L’indice base era quello del mese di emissione del giudizio di divorzio. B. Y. é divenuta maggiorenne l’11 dicembre 2005. Il tirocinio l’ha terminato il 4 agosto 2006. In settembre 2006 essa s’è recata in Inghilterra per un soggiorno linguistico. Rientrata a marzo 2007, era poi disoccupata fino alla fine di maggio 2007. Il padre ha versato i contributi alimentari sino a dicembre 2005 compreso. C. Il 14 febbraio 2007 Y. ha intentato un’azione creditoria onde ottenere dal padre, a titolo di contributo di mantenimento, la somma di fr. 15'933.70 oltre interessi di mora, relativa al periodo da gennaio 2006 a maggio 2007. Fallito il tentativo di conciliazione, il 15 maggio 2007, il Presidente del Circolo di E. ha notificato il libello coi seguenti petiti: Di parte attrice: “1. Il signor X., D., è condannato a pagare alla signorina Y., E., l’importo di fr. 850.-- mensili e meglio: fr. 871.95 mensili (1x) per il 2005, fr. 883.75 mensili (12x) per il 2006 e fr. 891.35 (da gennaio in avanti) per il 2007, oltre fr. 200.-- per ciascuna mensilità a titolo di riversamento dell’assegno, a far tempo dal 1° dicembre 2005 e fino al mese di tenuta dell’udienza di conciliazione, oltre interessi del 5% su ogni rata mensile calcolati dal 1° giorno di ogni mese. 2. Con protesta di tasse, spese e ripetibili.” Di parte convenuta: “1. L’istanza è integralmente respinta. 2. Con protesta di tasse, spese e ripetibili.” D. Deferita la causa al Tribunale distrettuale Moesa ed udite le parti l’attrice non ha più chiesto il versamento dell’assegno ed ha riconosciuto come avvenuto il pagamento del contributo alimentare per il mese di dicembre 2005, rinunciando alla relativa pretesa - con sentenza dell’11 marzo 2008, comunicata il 27 marzo 2008, è stato giudicato:
3 “1. L’istanza processuale 5 giugno 2007 è parzialmente accolta. § Il signor X., D., è obbligato a versare a Y., E., CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2006, CHF 883.75 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2006, CHF 265.10 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006, CHF 402.55 oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2007, CHF 891.35 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2007 e CHF 891.35 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2007, dedotto l’importo di CHF 900.--. 2. La tassa di giustizia di CHF 1'400.--, di scritturazione di CHF 428.-- e le spese diverse di CHF 186.--, per complessivi CHF 2'014.--, sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Le ripetibili sono compensate. 3. (Comunicazione a).” E. Contro questo giudizio il convenuto è insorto con appello del 21 aprile 2008 al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che sia accolto, che il dispositivo no. 1 dell’impugnata sentenza sia parzialmente annullato, nel senso che nessun contributo alimentare è dovuto a far tempo dal 1° settembre 2006 a maggio 2007 compreso e che in compensazione sia dedotta la somma di fr. 2'200.--, anziché di fr. 900.--. Inoltre che le spese di procedura di cui al dispositivo no. 2 siano ricalcolate proporzionalmente alla soccombenza ed al convenuto siano riconosciute congrue ripetibili. Il 23 aprile 2008 l’attrice ha presentato appello adesivo ed ha postulato, pure protestando spese e ripetibili, che l’appello sia respinto e l’appello adesivo accolto, che di conseguenza, in riforma del dispositivo no. 1 del querelato giudizio, l’appellante sia obbligato a versarle gl’interi contributi alimentari dal 1° settembre 2006 al 31 maggio 2007, senza deduzione dell’importo di fr. 900.--. Inoltre, che in riforma del dispositivo no. 2 dell’impugnata sentenza, le spese di procedura della istanza precedente siano poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di quest’ultimo di versare all’appellata fr. 3'500.-- per ripetibili. L’appellante ha proposto la reiezione dell’appello adesivo. La Camera civile considera : 1. Dichiarati con proposte formulate il 21 ed il 23 aprile 2008 contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa dell’11 marzo 2008, comunicata il 27
4 marzo 2008, l’appello e l’appello adesivo adempiono i requisiti formali giusta gli artt. 218, 219, 220 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza sono ricevibili in ordine. 2. L’istanza precedente ha obbligato il convenuto a versare all’attrice i contributi alimentari mensili di fr. 883.75 oltre interessi al 5% cadauno per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 agosto 2006. Quest’obbligo di pagamento non è contestato dall’appellante. La richiesta dell’appellante adesiva di accogliere l’appello adesivo ed in riforma del dispositivo no. 1 del querelato giudizio di obbligare l’appellante a pagare questi contributi è quindi manifestamente infondata. 3. La vertenza volge poi attorno all’obbligo di versamento dei contributi alimentari di fr. 883.75 oltre interessi al 5% ciascuno per i mesi da settembre 2006 a dicembre 2006 compreso e di fr. 891.35 oltre interessi al 5% da gennaio 2007 a maggio 2007 compreso. L’appellante contesta l’obbligo di pagamento di tali contributi mentre che per l’appellante adesiva essi sono dovuti. 3.1 Ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC se il figlio, raggiunta la maggiore età, non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. Appropriata è reputata una formazione, che permette al figlio, nell’ambito delle sue capacità ed inclinazioni, di provvedere al suo sostentamento e diventare economicamente indipendente (PTC 2005 no. 2 cons. 3b.aa con riferimenti). Per costante prassi del Tribunale federale l’obbligo di mantenimento dei genitori dopo la maggiore età del figlio ha natura eccezionale. Ciò è dimostrato dalla circostanza che il mantenimento è dovuto unicamente se il figlio non ha ancora concluso una formazione e questa ha carattere professionale. L’obbligo di mantenimento dopo la maggiore età c’è poi solo per una formazione professionale. Se in essa sono incluse seconde formazioni e formazioni supplementari dipende dalle circostanze, segnatamente dalle pattuizioni e dall’esigibilità, ma anche dal corso della formazione professionale (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl. Basel 2006, Art. 277 N 12; Hegnauer, Berner Kommentar, Bd. II/2/2/1, 1997, Art. 277 N 57; DTF 118 II 97 cons. 4a). Infine la formazione deve corrispondere ad un piano allestito già prima d’aver raggiunto l’età maggiore (DTF 118 II 97 cons. 4a, 115 II 123 cons. 4b). 3.2 L’appellante adesiva fa valere che il corso di lingua inglese, pianificato con la Divisione cantonale ticinese per la formazione professionale e per cui le è
5 stata concessa una borsa di studio da parte del Dipartimento dell’educazione grigionese e della Fondazione per apprendisti e studenti del Moesano, adempie manifestamente i requisiti di un perfezionamento linguistico, raccomandato dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 9 dell’Ordinanza sulla formazione professionale di base parrucchiera/parrucchiere, RS 412.101.220.20) e destinato ad aumentare le sue possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. A suo dire le migliori opportunità, che il perfezionamento linguistico ha comportato, è requisito per ammettere l’obbligo contributivo del padre durante tutto il periodo di studio in Inghilterra. 3.3 Con questi argomenti l’appellante adesiva non riesce a giustificare il suo preteso diritto di mantenimento ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC. Mentre il diritto d’educazione del figlio minorenne secondo l’art. 302 CC nell’ambito delle possibilità date comprende anche la formazione generale, il diritto di mantenimento conformemente all’art. 277 cpv. 2 CC volge verso la realizzazione di una formazione professionale, che come già esposto, permetta al figlio di provvedere al suo sostentamento e diventare economicamente indipendente. Anche se la formazione professionale non deve essere intesa in senso stretto e non comprende unicamente la vera e propria formazione professionale, ma anche la specializzazione professionale, deve sempre trattarsi di una formazione professionale. Quest’ultima da diritto al mantenimento oltre l’età maggiore, ma dev’essere stata definita, almeno in linea fondamentale, nel piano di formazione allestito già prima d’aver raggiunto l’età maggiore (DTF 115 II 123 cons. 4b). 3.4 In concreto l’attrice ha concluso il tirocinio il 4 agosto 2006. Il successivo corso di lingua inglese non è parte della sua formazione professionale, anche se conformemente al summenzionato art. 9 dell’Ordinanza sulla formazione professionale di base l’insegnamento in questa lingua è raccomandato e se è stato sostenuto dalla Divisione cantonale ticinese per la formazione professionale, dal Dipartimento dell’educazione grigionese e dalla Fondazione per apprendisti e studenti del Moesano. Il perfezionamento linguistico va piuttosto reputato un aggiornamento volontario della formazione scolastica, onde avere migliori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Per sua stessa asserzione, l’attrice, terminato l’apprendistato, non ha immediatamente trovato lavoro e quindi s’è risolta per un soggiorno in Inghiterra. Per ammettere il contrario mancano delle indicazioni, secondo cui il corso linguistico dopo il tirocinio è stato definito nel piano della formazione professionale dell’attrice. Col conseguimento dell’attestato federale di capacità la formazione di parrucchiera era appropriata e l’attrice non ha preteso cha la sua formazione fosse insufficiente per l’inserimento nel mercato del
6 lavoro. In queste circostanze essa non ha diritto di completare la sua formazione generale dopo aver raggiunto l’età maggiore a carico del padre. Ne viene che facendo difetto i requisiti per poter riconoscere nell’ambito dell’art 277 cpv. 2 CC il diritto alla formazione linguistica, l’istanza precedente ha a ragione rifiutato la pretesa della figlia d’obbligare il padre a versarle i contributi alimentari per il periodo da settembre 2006 a marzo 2007. 3.5 Già in settembre 2006 ed al rientro in marzo 2007 dall’Inghilterra, l’attrice era disoccupata. Intanto l’obbligo di mantenimento dei genitori dura senza limiti precisi fino al momento in cui una formazione appropriata, alla quale il figlio ha diritto, possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). Irrilevante è il momento in cui può essere assunto un impiego. Se il figlio è disoccupato, i genitori non sono obbligati al mantenimento, bensì al soccorso del figlio ai sensi dell’art. 328 CC (Hegnauer, op. cit., art. 277 n. 62). Dalle parti non è conteso che in settembre 2006 e marzo 2007 la formazione professionale dell’attrice era conclusa. Da questo momento la questione non è più quella del mantenimento, ma del soccorso della figlia, quindi l’art. 277 cpv. 2 CC non è la base legale. Manifestamente l’attrice una pretesa d’assistenza tra parenti giusta l’art. 328 CC esplicitamente non l’ha fatta valere e mancano pure delle asserzioni secondo cui sarebbero adempiti i requisiti per esser messa al beneficio del soccorso parentale. Stando così le cose, gli svolgimenti delle parti quanto alla questione di sapere se l’attrice è o non è legittimata a convenire in giudizio il padre per i contributi di mantenimento (motivazione dell’appello, pag. 6 seg.; risposta all’appello e motivazione dell’appello adesivo, pag. 8) non sono per niente pertinenti, sicché la questione può rimanere indecisa. Di conseguenza ai pretesi contributi alimentari per i mesi di settembre 2006 e da marzo 2007 a maggio 2007 compreso l’art. 277 cpv. 2 CC non da diritto. La pretesa dell’attrice è stata a torto tutelata dai giudici precedenti. Dall’obbligo di versare questi contributi il convenuto deve perciò essere sciolto. 3.6 Da queste considerazioni risulta, che l’appello, in quanto ricevibile, va accolto e la cifra 1 del dispositivo dell’impugnata sentenza parzialmente annullata, nel senso che il convenuto non deve i contributi di mantenimento per i mesi di settembre 2006 e da marzo 2007 a maggio 2007 compreso. 4. L’appellante contesta altresì che l’istanza inferiore ha respinto la sua richiesta di compensare il versamento di fr. 1'300.--. Per l’appellante adesiva la compensazione nella misura di fr. 900.-- è stata a torto ammessa.
7 4.1 Ai primi giudici il convenuto ha chiesto la compensazione della somma di fr. 3200.-- per versamenti alla figlia “senza riconoscimento di alcun obbligo legale”. La richiesta è stata da loro riconosciuta per l’importo di fr. 900.--, ossia per i versamenti per banca di fr. 300.-- del 25 ottobre 2006 nonché di fr. 200.-- del 1° e 21 febbraio 2007 come pure del 12 marzo 2007. Per il versamento del 2 novembre 2006 di fr. 1'300.-- la compensazione è stata respinta, trattandosi di una donazione della nonna B. alla sua nipote, consegnata al convenuto, che per banca l’ha poi versata alla figlia (atti 3.2). Pure per un preteso versamento postale di fr. 1'000.--, non documentato, la richiesta non è stata ammessa. 4.2 L’appellante sostiene che per quanto attiene alla compensazione di fr. 1'300.-- il giudizio dell’istanza precedente si fonda su una testimonianza inconsistente. A suo dire la deposizione della teste A. non si basa sulla sua percezione propria e diretta (art. 186 cpv. 1 CPC), avendo riferito di non essere stata presente alla consegna dell’importo di fr. 1'300.-- da parte di B. a X., ma in merito a questo versamento d’esser stata orientata dai figli C. e Y.. 4.3 Certo, per avere valore probatorio di testimonianza le deposizioni dei testi devono fondarsi sulla loro percezione diretta dei fatti in questione. Ma il tribunale vaglia accuratamente la credibilità ed il peso delle deposizioni dei testi in sé e confrontandole fra loro, tenendo conto di tutte le circostanze, soprattutto dei rapporti di dipendenza e di obbligo, che possono ripercuotersi sull’attendibilità dei testimoni (art. 186 cpv. 2 CPC). Ora, tenendo conto del fatto che sulla conferma del versamento di fr. 1'300.-- per banca è stata aggiunta a mano e poi cancellata non in modo illeggibile la scritta “Nonna B.” (atti 3.2), i giudici precedenti a ragione non potevano avere dei dubbi sull’attendibilità della testimonianza della ex moglie del convenuto ed ammettere che l’importo di fr. 1300.-- era un dono di B. alla nipote. Ne viene che la richiesta di compensare questo versamento è stata a ragione respinta. 4.4. Quanto alla compensazione della somma di fr. 900.--, ammessa dalla prima istanza, va rilevato che i versamenti di questo importo sono stati fatti durante il soggiorno della figlia in Inghilterra, quando il padre già da lungo aveva smesso di pagare i contributi alimentari, essendo dell’opinione che non erano più dovuti. Ma ora è stato a ragione costatato che l’obbligo di pagarli veniva meno solo dopo il mese d’agosto 2006. Inoltre sono stati versati irregolarmente esigui importi dirimpetto ai contributi di mantenimento. In simili circostanze plausibile è l’obiezione sollevata coll’appello adesivo, secondo cui il padre ha fatto questi versamenti spontaneamente alla figlia, poiché sapeva che la permanenza all’estero costava e
8 la figlia ancora non guadagnava. La compensazione potrebbe al massimo essere considerata, se il padre durante questo lasso di tempo fosse stato obbligato al mantenimento. Non essendo ciò il caso è lecito concludere che trattasi di liberalità spontanee. Di conseguenza la compensazione dell’importo di fr. 900.-- dev’essere rifiutata. L’appello adesivo va pertanto parzialmente accolto. 5. Considerato l’esito della procedura d’appello l’appellante ha pieno successo, mentre che l’appellante adesiva soccombe pressoché totalmente. I costi procedurali e le indennità a titolo di ripetibili delle sedi distrettuale e cantonale devono perciò essere spartiti proporzionalmente (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC). Dirimpetto alla pretesa dell’attrice dinanzi al Tribunale distrettuale (fr. 16'000.--) ed alla sentenza (fr. 9'500.--) si giustifica di addossare i costi dell’istanza precedente nella misura di un terzo al convenuto e di due terzi all’attrice, che rifonde inoltre al convenuto una ridotta indennità a titolo di ripetibili della sede distrettuale. I costi della seconda istanza vanno completamente a carico dell’appellante adesiva - la sua vincita è esigua e per la spartizione degli stessi può essere trascurata - che paga all’appellante una congrua indennità per ripetibili della sede cantonale.
9 La Camera civile giudica: 1. In quanto ricevibile, l'appello é accolto e la cifra 1 del dispositivo dell’impugnata sentenza è parzialmente annullata, nel senso che per i mesi di settembre 2006 e da marzo 2007 a maggio 2007 compreso i contributi alimentari non sono dovuti. 2. L'appello adesivo é parzialmente accolto e la cifra 1 del dispositivo dell’impugnata sentenza è parzialmente annullata, nel senso che la compensazione dell’importo di fr. 900.-- è rifiutata. 3. I costi di procedura dell’istanza precedente di complessivi fr. 2'014.-- vanno per un terzo a carico del convenuto e per due terzi a carico dell’attrice, che rifonde al convenuto una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.--. I costi della procedura d'appello di fr. 2'000.-- (tassa di scritturazione inclusa) sono addossati all'appellata, che paga all'appellante un'indennità di fr. 2'000.- - per ripetibili della sede cantonale. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di meno di fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lit. a LTF al Tribunale federale, se si pone una questione di diritto d’importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta gli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura dei ricorsi fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario