Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 12 novembre 2007 Comunicata per iscritto il: ZF 07 55 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer, Riesen-Bienz, Hubert e Zinsli Attuario Crameri —————— Visto l’appello civile di X., appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 29 marzo 2007, comunicata il 7 maggio 2007, in re Y., appellata, rappresentata dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, contro l’appellante, concernente conseguenze accessorie del divorzio, è risultato:
2 A.a X., nato nel 1962, e Y., nata nel 1961, si sono uniti in matrimonio il 21 marzo 1990. Dall’unione sono nate le figlie A. (17 maggio 1991), e B. (8 ottobre 1996). Nel corso del 2006, su rispettiva richiesta della moglie, udite le parti, che inoltre hanno chiesto in comune il divorzio, il Presidente del Tribunale del Distretto Bernina ha ordinato diverse misure a protezione dell’unione coniugale. Ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica ed ha attribuito l’autorità parentale verso le figlie alla madre, a cui è stato assegnato l’appartamento familiare. Inoltre al padre è stato riservato il diritto di visita da esercitare secondo dei tempi definiti ed egli è stato condannato a versare dei contributi alimentari per le figlie e la moglie. A.b Dopo che i rapporti tra A. ed il padre s’erano turbati e dopo che questi l’aveva percossa, l’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo, con decreto del 17 novembre 2006, ha privato il genitore del diritto di visita nei confronti di ambedue le figlie. A.c Sentiti i coniugi sulla loro comune richiesta di divorzio e sulle conseguenze dello stesso - quanto all’attribuzione dell’autorità parentale alla madre le parti si sono accordate - con sentenza del 29 marzo 2007, comunicata il 7 maggio 2007, il Tribunale del Distretto Bernina ha giudicato: “1. ………. 2. Le figlie A., nata il 17 maggio 1991, e B., nata l’8 ottobre 1996, vengono sottoposte all’autorità parentale della madre, alla quale sono affidate per cura ed educazione. A X. viene riconosciuto un diritto di visita sorvegliato nei termini, alle condizioni e secondo le modalità i indicate di volta in volta da parte del signor C., Servizio sociale Bernina, 7742 Poschiavo, in base ad una valutazione delle circostanze concrete. All’assistente sociale compete anche la facoltà di decidere, di volta in volta, sull’opportunità di esercitare il diritto di visita. 3. All’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo, 7742 Poschiavo, viene esplicitamente affidato l’incarico di prendere le misure necessarie qualora lo ritenesse necessario. 4. X. versa a Y., in anticipo, all’inizio di ogni mese, CHF 1'500.00, assegni familiari inclusi. Di questo importo CHF 600.00 sono dovuti a titolo di alimenti per ciascuna delle ragazze, e per ciascuna di esse fino al raggiungimento della maggiore età o della loro indipendenza economica. Il resto, ossia CHF 300.00, è dovuto a Y. a titolo di contributo al suo debito mantenimento, fino al raggiungimento del sedicesimo anno d’età della figlia minore. L’importo degli alimenti per le figlie nonché quello del contributo al mantenimento della moglie sono vincolati all’indice del costo della vita, redatto dall’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del
3 lavoro, e vengono aggiornati ogni 3 anni tenor le oscillazioni di tale indice. Quale base di riferimento ci si avvale dello stato dell’indice al momento della notifica della sentenza di divorzio. 5. La liquidazione dei rapporti patrimoniali avviene come segue: a) ………. b) ………. c) A titolo di conguaglio nell’ambito della liquidazione del regime dei beni X. paga a Y. l’importo di CHF 6'228.10 (CHF 5'499.00 + CHF 729.00) più CHF 6'090.00 a titolo di alimenti arretrati per il 31 gennaio 2007, complessivamente CHF 12'318.00. d) X. restituisce a Y. i due mobili antichi, costituiti da un canterano e un comodino, a suo tempo trasferiti nell’immobile sito a E., oppure risarcisce a titolo sostitutivo a Y. l’importo di CHF 1'000.00. 6. ………. 7. ………. 8. La tassa giudiziaria di CHF 6'000.00 e la tassa di scrittura di CHF 1'706.00, complessivamente CHF 7'706.00, sono a carico di Y. e X. in ragione della metà ciascuno. Nell’obbligo delle parti subentra il Comune di Brusio, al quale è data la facoltà di richiedere il rimborso delle spese sostenute qualora la situazione delle parti beneficiarie lo dovessero permettere. Gli importi menzionati devono essere versati al Tribunale entro 30 giorni dalla presente comunicazione tramite il bollettino di versamento allegato. 9. Le ripetibili sono compensate. Alle parti è stato concesso il patrocinio gratuito. Sull’approvazione delle rispettive note d’onorario e il loro addebito al Comune di Brusio viene deciso in sede separata secondo le disposizioni dell’art. 47 CPC. 10. Comunicazione.” B. Contro questo giudizio il marito è insorto con appello del 25 maggio 2007 al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “A) In via principale 1. L’appello è accolto. 2. Per conseguenza i dispositivi ni. 2 cpv. 2, 3, 4, 5 lett. c) e d) e 8 dell’impugnata sentenza sono cassati e gli atti rinviati al Tribunale del Distretto Bernina per nuova decisione. 3. È annullato il dispositivo no. 3 della sentenza accessoria 07/08.02.2007. 4. Con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza. B) In via eventuale 1. L’appello è accolto. 2. Per conseguenza i dispositivi ni. 2 cpv. 2, 3, 4, 5 lett. c) e d) e 8 dell’impugnata sentenza sono cassati e così riformati:
4 2.1 Dispositivo no. 2 cpv. 2 a) A X. viene riconosciuto il seguente diritto di visita: - ogni 15 giorni, da venerdì ore 19 a domenica ore18; - due settimane consecutive durante le vacanze estive; alla madre andrà comunicata la relativa data con due mesi di preavviso; - alternativamente una settimana a Natale e una a Pasqua, festività compresa. b) Per l’esercizio del diritto di visita con la figlia A. è ordinata una sorveglianza specifica, che dovrà favorire e regolare gradatamente gli incontri padre-figlia. Incaricato del diritto di visita sorvegliato è il Servizio sociale Bernina, Poschiavo. c) Le figlie vanno prese in consegna e riportate al domicilio della madre. 2.2 Dispositivo no. 3 Cassato. 2.3 Dispositivo no. 4 X. versa mensilmente e praenumerando, entro il 5 di ogni mese, nelle mani della madre per ciascuna figlia l’importo di CHF 500.-- quale contributo alimentare. Questo contributo verrà adeguato ogni tre anni sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Quale indice di base fa stato quello del maggio 2007. Nessun contributo alimentare è dovuto alla moglie. 2.4 Dispositivo no. 5 lett. c) A titolo di conguaglio per la liquidazione del regime dei beni Y. versa a X. l’importo di CHF 15'261.60 entro 20 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio. 2.5 Dispositivo no. 5 lett. d) Cassato. 3. È annullato il dispositivo no. 3 della sentenza accessoria 07/08.02.2007 del Tribunale del Distretto Bernina. 4. Con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza.” L’appellata ha postulato: “1.a A prescindere dalla problematica relativa alla strutturazione del diritto di visita, l’appello venga respinto sia per quanto concerne il petito principale che per quello eventuale. b La convenuta in appello rinuncia a formulare una proposta in relazione alle contestazioni riguardanti la strutturazione del diritto di visita e si rimette alla decisione del giudice d’appello che, nel rispetto del
5 principio della massima ufficiale, dovrà tener conto di una situazione estremamente delicata nel solo ed unico perseguimento dell’interesse delle ragazze. 2. L’appellante sia condannato a sostenere le spese giudiziarie e le ripetibili.” La Camera civile considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 25 maggio 2007 contro la sentenza del Tribunale del Distretto Bernina del 29 marzo 2007, comunicata il 7 maggio 2007, e motivato con memoria del 14 agosto 2007, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli artt. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. La “sentenza”, stando all’istanza precedente, o la “sentenza accessoria” del 7 febbraio 2007, secondo l’appellante, altro non è che un decreto del tribunale determinante il corso del processo. Dato che prima dell’udienza principale, indetta per il 7 febbraio 2007, il marito aveva inoltrato ulteriori atti e ne aveva chiesto il rinvio, la domanda è stata accolta, l’udienza principale aggiornata ed all’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo è stato ordinato di procedere agli accertamenti necessari e di prendere le misure idonee. Intanto quanto decretato colla cifra 3 della “sentenza accessoria” è lo stesso di quanto giudicato colla medesima cifra dell’impugnata sentenza, che è ora vagliato. In simili circostanze la cifra 3 della “sentenza accessoria” è senza alcuna importanza e non deve essere esaminata, poiché è stata sostituita colla stessa cifra della querelata sentenza. 3. Contesi sono la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti delle due figlie, il contributo di mantenimento a carico del marito, la liquidazione del regime dei beni fra i coniugi ed i costi di procedura nonché le indennità a titolo di ripetibili di prima istanza, quindi pure il dispositivo no. 9 del querelato giudizio (“con protesta di ripetibili di prima istanza”). Mentre i primi giudici hanno delegato la regolarizzazione del diritto di visita, l’appellante propone il suo esercizio secondo dei tempi ben definiti nei confronti di ambedue le figlie ed inoltre sorvegliato nei confronti della figlia A.. Egli postula inoltre che il contributo alimentare sia da versare unicamente alle figlie (fr. 500.-- cadauna), al posto di assegnare fr. 600.-- a ciascuna delle ragazze e fr. 300.-- alla moglie. Infine, sempre secondo l’appellante, dalla liquidazione del regime dei beni la moglie gli è debitrice di fr. 15'261.75.
6 4.1 Ai sensi dell’art. 133 cpv. 1 CC il giudice attribuisce l’autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali dell’altro genitore. Per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio devono essere presi in considerazione (cpv. 2). Il giudice stesso deve quindi fissare il principio e l’estensione del diritto di visita. Solo il compito di regolare le modalità dell'esercizio di questo diritto, come la determinazione del giorno e dell’orario di visita, l’ordinamento d’eventuali misure di sicurezza, onde evitare l’abuso del diritto, può essere lasciato all'autorità tutoria. Ad essa compete anche la modificazione della regolamentazione delle relazioni personali (art. 134 cpv. 4 CC). In tal modo tale regolarizzazione può essere adattata nell’in-teresse di tutti gli interessati più in fretta e senza una dispendiosa procedura giudiziaria alle attuali situazioni. Può quindi essere rinunciato alle soventi schematiche usuali regolamentazioni. Una regolarizzazione non deve più essere emanata quale soluzione minimale a lungo termine per il caso conflittuale, ma può essere adattata ai bisogni d’attualità. Per contro il giudice non può trasferire all’autorità di tutela la competenza per ordinamenti, che corrispondono ad una decisione sul diritto di visita stesso. Ciò non s’intenderebbe affatto colle menzionate prescrizioni legali (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl. 2006, art. 133 n. 10; Schwenzer, Fam Kommentar Scheidung, Bern 2005, art. 133 n. 16 segg.; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, art. 133 n. 31). 4.2 L’istanza distrettuale ha riconosciuto al padre il diritto di visita, ma ciò nell’ambito delle condizioni e modalità determinate di volta in volta dall’assistente sociale C., che deve anche decidere sul rispettivo esercizio del diritto. Inoltre ha affidato l’incarico di prendere le misure necessarie all’autorità tutoria. I giudici di primo grado, malgrado abbiano riconosciuto il diritto del padre alle relazioni personali, essi in linea di massima non l’hanno disciplinato, ma delegato la loro competenza. Infatti la facoltà di negare, concedere e se del caso di nuovamente revocare il diritto di visita è stata conferita sia all’autorità di tutela che all’assistente sociale. Poiché sta in contrasto coll’art. 133 cpv. 1 CC, quest’ordinamento è illegale e dev’essere annullato. Dato che l’appello è un rimedio legale devolutivo e per la regolamentazione del diritto di visita sono stati inoltrati tutti gli atti necessari, per il giudizio non occorre rinviare la causa all’istanza precedente. In base alle determinanti circostanze i giudici d’appello stessi possono decidere la questione.
7 4.3 Durante la visita del 29 ottobre 2006 in seguito a differenze d’opinioni ed a provocazioni verbali la figlia A. è stata percossa dal padre (atti IV/3 e 5). Manifestamente ciò l’ha traumatizzata ed ha avuto per conseguenza che il già disturbato rapporto nei confronti del genitore (mancanza di dialogo, reazione del padre dopo la separazione, pressione per gli incontri) è stato completamente distrutto. Già dopo la separazione dei genitori la ragazza desiderava staccarsi dal padre per il momento (atto IV/2). Dirimpetto alle circostanze che questo suo rifiuto di contatti basa sulle sue proprie esperienze e che ella è sedicenne, la sua decisione è da prendere sul serio e da accettare. A ciò s’aggiunge che stando alla figlia B. il padre le aveva detto che non voleva vedere la sua sorella (atto IV/4). Infine la grave violazione dei doveri da parte del genitore giustifica di negargli il diritto di visita. Ciò non esclude che egli cerchi di riguadagnare la fiducia della figlia e di prendere dei contatti con lei. Dato che il rifiuto d’incontrare il padre è temporaneo, un mutamento della situazione relazionale nei prossimi anni non è di là d’ogni aspettativa. In tal caso, premesso che l’età della figlia renda ancora necessaria la modifica della disciplinata regolamentazione delle relazioni personali, dovrà intervenire l’autorità tutoria conformemente all’art. 134 cpv. 4 CC. 4.4 Diversa è invece la situazione della figlia B.. Nel surriferito evento essa non è stata direttamente coinvolta. Tuttavia a questo ha presenziato in una stanza attigua ed ha vissuto una grande paura. In lei il timore che il padre possa anche picchiarla è quindi vivo e questa paura accompagna le visite al genitore. Questi poi l’ha più volte resa responsabile della situazione tra i genitori, che dalla separazione non si rivolgono più la parola. Ciononostante, malgrado tale rimprovero e il timore delle conseguenze che gli incontri potrebbero avere, la ragazza desidera incontrare il padre e questo suo comportamento ambiguo non è da ascrivere a pressioni da parte della madre (atto IV/4). Non vi sono quindi dei motivi per negare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore. La dr.ssa D., psicologapsicoterapeuta, Tirano, è pure del parere che la ragazza può incontrare il padre, auspica però che le visite siano accompagnate da personale idoneo. Va altresì rilevato che il diritto di visita è effettivamente esercitato presso i nonni a Tirano e negli incontri la figlia prova piacere (atto IV/5). Tuttavia essa non vuole passare la notte fuori casa, ciò che dovrebbe accettare, se si considera che ha 11 anni e dall’evento traumatizzante è trascorso più di un anno. Nei confronti della figlia minore all’appellante è perciò riconosciuto il diritto di visita da esercitare il primo fine settimana d’ogni mese da sabato dalle ore 9 a domenica alle ore 18 e durante 3 settimane di vacanze l’anno. A causa del conflitto interiore della figlia per l’accompagnamento e l’eventuale regolarizzazione più dettagliata delle relazioni personali
8 è ordinato all’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo di nominare a lei un curatore ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC. Riguardo al diritto di visita il petito dell’appellante è perciò parzialmente accolto. 5.1 L’appellata fa valere che quanto ai contributi alimentari le parti sono pervenute ad un accordo, che il giudice di protezione dell’unione coniugale ha inserito nel decreto del 20 novembre 2006 (cfr. l’impugnata sentenza, pag. 3). Sennonché questo presunto accordo non è firmato dalle parti. La questione di sapere se il decreto giudiziario basta per documentare il venire in essere di un accordo o se sarebbe stata necessaria la firma dello stesso da parte dei coniugi può comunque rimanere indecisa. Per acquistare validità giuridica l’accordo avrebbe dovuto essere esaminato ed approvato dal tribunale (art. 140 CC). L’esame giocoforza doveva essere fatto, poichè da un lato i contributi alimentari ai figli sono degli elementi che devono essere accertati d’ufficio e dall’altro il marito non voleva più attenersi a quanto convenuto e, secondo il senso, ha proposto di non approvarlo. Di conseguenza i primi giudici hanno esaminato se erano date le premesse per l’erogazione di contributi di mantenimento ed hanno poi fissato un importo di fr. 1'500.--, come avevano previsto i coniugi. Dato che dell’obbligo di versare tale importo è chiesto l’annullamento, l’esame dev’essere fatto anche dall’istanza cantonale. 5.2 Di principio il diritto delle figlie al mantenimento non è conteso dall’appellante. Del pari dicasi anche di tale diritto della moglie; l’argomento del marito contro il versamento del contributo alimentare da lei richiesto è che finanziariamente non è in grado di versarlo. Non criticate sono anche la durata dell’ero-gazione e l’indicizzazione del contributo. Questi punti non devono più essere vagliati, se dovesse risultare che l’importo del contributo da versare alla madre per lei e per le figlie, stabilito dall’istanza precedente, sarebbe giustificato. A ragione l’appellante contesta però il modo di procedere dei primi giudici, vale a dire che essi hanno determinato il contributo come nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, fissando il fabbisogno minimo dei coniugi (quello dei figli è incluso nel fabbisogno del genitore affidatario), accertando il loro reddito complessivo e ripartendo l’eccedenza (art. 173 e 176 CC), mentre che nell’ambito della procedura di divorzio i contributi di mantenimento a favore dei figli e del coniuge sono determinati separatamente, concedendo la priorità alle rendite ai figli, e il fabbisogno minimo dei coniugi è pure calcolato per ciascuno di loro ed all’obbli-gato sono addizionati i contributi per i figli. Un’eventuale eccedenza va a coprire il fabbisogno dell’altro coniuge ed un’eccedenza restante caso mai è spartita fra i coniugi in ragione della metà cadauno (artt. 125, 133, 276 e 285 CC).
9 5.3 Ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CC v’è diritto al mantenimento dopo il divorzio, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia. Il cpv. 2 elenca - anche se non esaustivamente - i criteri determinanti per rispondere a questa domanda, che devono anche essere considerati per la fissazione del contributo. Il cpv. 3 espone le premesse per eccezionalmente rifiutare o ridurre un contributo. Il mantenimento dopo il divorzio deve in particolare tener conto dei cambiamenti causati dal divorzio. Da un lato ogni coniuge - per quanto possibile - deve provvedere da solo al suo mantenimento; dall’altro un coniuge deve delle prestazioni pecuniarie all’altro, se questi a causa del matrimonio è limitato nella sua indipendenza economica (DTF 132 III 593 cons. 9.1, 127 III 136 cons. 2a, ambedue con riferimenti). Dal punto di vista materiale a questo proposito va osservato che nell’art. 125 CC l’obbligo di mantenimento dopo il divorzio è descritto apertamente ed il tribunale gode di un largo potere d’apprezzamento (art. 4 CC, DTF 127 III 136 cons. 3a). 5.4 Per la determinazione dei contributi alimentari i giudici precedenti hanno tenuto conto di un reddito netto mensile del marito di fr. 4'323.-- e della moglie di fr. 1'850.--. Inoltre hanno considerato il fabbisogno del marito di fr. 2'494.-- e quello della moglie di fr. 3'284.--. I redditi dei coniugi ed il fabbisogno della moglie non sono oggetto d’appello. L’appellante contesta unicamente il determinato ammontare del suo fabbisogno, in cui sono stati inseriti fr. 1'100.-- quale importo base mensile, fr. 850.-- per la pigione e le spese accessorie, fr. 384.-- per il premio della cassa malati e fr. 160.-- per l’esercizio del diritto di visita. Da lui criticati non sono l’importo base mensile e il premio della cassa malati, ma quanto a quest’ultimo è da rilevare che va tenuto conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria, non anche di quelle suppletive, quindi di circa fr. 50.-- di meno. Per contro egli pretende che siano considerati fr. 1'100.-- per la pigione e le spese accessorie, fr. 386.40 per l’esercizio del diritto di visita, fr. 50.-- per il canone del garage e fr. 207.70 per le spese professionali indispensabili per la vettura. Il 3 agosto 2006 l’appellante ha locato a Coldrerio un appartamento di una stanza e mezza. Il canone di locazione ammontava a fr. 520.--. Con contratto del 2 febbraio 2007 ne ha poi preso in locazione uno di tre stanze e mezza. Egli adduce a motivo che l’appartamento più grande doveva servire da alloggio per le figlie. Ma proprio questo motivo da cui egli muove è incomprensibile, poiché allora non godeva del diritto di visita e l’esito della procedura di divorzio e quindi anche la regolamentazione della relazioni personali con le figlie era allora incerta. A ciò va aggiunto che al momento della stipulazione del contratto di locazione A. rifiutava
10 ogni contatto con il padre e B. lo incontrava dai nonni a Tirano, non a Coldrerio (atto IV/5). La figlia minore poi non vuole passare le notti fuori casa. Ne viene che per il motivo addotto dall’appellante un appartamento di tre locali e mezzo non gli è assolutamente necessario. Un appartamento meno grande gli basta, sicchè il canone di fr. 850.-- considerato dai giudici di primo grado è adeguato. Del pari dicasi delle riconosciute spese d’esercizio del diritto di visita (fr. 160.--). Per incontrare la figlia minore il padre deve trasferirsi a Tirano una volta al mese, non due volte, come lui assume. Per ciò che concerne le pretese spese fisse e di funzionamento connesse alla vettura (fr. 257.70) è da osservare che di esse per il calcolo del minimo d’esistenza ne deve esser tenuto conto unicamente se il veicolo è impignorabile, vale a dire assolutamente indispensabile per raggiungere il posto di lavoro. Nel concreto caso non è né sufficientemente sostenuto né per niente documentato che l’appellante necessita forzatamente della vettura per poter andare a lavorare. Per difetto di prove queste spese non possono essere computate. Di conseguenza l’ammontare del fabbisogno del marito è stato correttamente fissato dai giudici di primo grado. Ne discende che opponendo il fabbisogno dell’appellante di fr. 2'494.-- al suo reddito di fr. 4'323.-- e considerando che gli assegni familiari sono ritirati dalla moglie, contributi alimentari di fr. 600.-- per ciascuna delle figlie sono stati adeguatamente commisurati. Il fabbisogno del marito passa così da fr. 2'494.-- a fr. 3'694.-e l’eccedenza risulta essere di fr. 629.-- (fr. 4'323.-- meno fr. 3'694.--). Di questo importo l’istanza precedente ha assegnato fr. 300.-- alla moglie per il suo mantenimento. Per se quest’assegnazione è insufficiente, poichè il fabbisogno della moglie - dopo la deduzione delle spese di mantenimento delle figlie (cfr. la querelata sentenza, pag. 8) - ammonta a fr. 2'305.--. Come è stato esposto il suo reddito, inclusi gli assegni familiari, è di fr. 1'850.--. Il suo minimo vitale non è quindi coperto e non lo sarebbe neanche attribuendole l’intera eccedenza. Perlomeno quest’ultima avrebbe dovuto esserle corrisposta. Dato però che la moglie non ha impugnato l’assegnazione di fr. 300.-- a tal riguardo il discorso è chiuso. Quanto all’obbligo di mantenimento il petito dell’appellante è pertanto respinto. 6.1 L’appellante riconosce di dovere alla moglie fr. 12'318.--, ma nei confronti di lei vanta un credito di fr. 27'579.75, quale parte del plusvalore della PPP no. F., particella no. G., nonché di un terzo delle particelle ni. H. e I.. Ritenendo che questi beni pervenuti alla moglie per eredità eccedevano la sua quota e che la parte eccedente, cioè il debito dei beni propri della moglie, è stata pagata cogli acquisti, egli è del parere d’avere diritto al compenso. A suo dire egli deve poi essere parzialmente compensato anche per il miglioramento della PPP e per il guadagno realizzato colla vendita dei terzi delle due particelle.
11 6.2 Ai sensi dell’art. 206 cpv. 1 CC se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. Questo disposto s’allaccia alla fattispecie che un coniuge partecipa finanziariamente all’acqui-sto, al miglioramento o alla conservazione di un bene dell’altro e questo bene al momento della liquidazione del regime dei beni ha un plusvalore. A questo plusvalore il coniuge non proprietario deve aver parte, se certe premesse sono adempite. Il pensiero ispiratore della solidarietà coniugale richiede che il coniuge che partecipa all’investimento a favore dell’altro giuridicamente non è trattato come un terzo, poiché al finanziamento si sente più o meno moralmente obbligato. Partecipazione è anche la prestazione gratuita di lavoro a favore del coniuge proprietario. In tal caso il coniuge non proprietario ha oltre alla pretesa di risarcimento il diritto di partecipare al plusvalore (Schwenzer, op. cit., art. 206 CC n. 2, 3 e 8). Le prove delle partecipazioni all’acquisto e al miglioramento di beni dell’altro coniuge devono essere fornite dal coniuge, che vanta il diritto di partecipare al plusvalore (art. 8 CC). 6.3 In concreto è incontestato che sia la PPP no. F. che i terzi delle particelle ni. H. e I. sono beni propri della moglie ricevuti da eredità. Il plusvalore di questi fondi è manifesto, ma come rettamente considerato dai giudici precedenti, non è stato concretamente preteso che durante il matrimonio in questi immobili sono stati investiti degli acquisti; in ogni caso fanno assolutamente difetto delle prove aventi per oggetto dei finanziamenti da queste masse patrimoniali. I redditi dichiarati dai coniugi, che da ultimo s’aggirano sui fr. 70'000.-- (atti II/4 - 6), sono piuttosto degli indizi che lasciano inferire che loro sia stato impossibile accumulare dei risparmi. Può perciò essere escluso che per tacitare gli eredi e migliorare l’appartamento siano stati investiti risparmi. Neanche che il marito abbia poi contribuito con lavoro a titolo gratuito al miglioramento della PPP è sufficientemente sostanziato; pure questa pretesa circostanza di fatto non è per niente documentata. È quindi lecito concludere che l’appartamento sia stato finanziato coi prestiti ottenuti dalla moglie dai suoi familiari, col ricavo dalla vendita dei terzi delle due particelle e principalmente coi prestiti bancari (atti II/3 - 6). Quest’ultimi non gravano gli acquisti, come a torto assume l’appellante, ma la massa patrimoniale a cui sono materialmente connessi, quindi i beni propri della moglie (art. 209 cpv. 2 CC). Di conseguenza dato che la partecipazione del marito all’acquisto ed al miglioramento dei beni propri della moglie non è documentata, ma che al contrario vi sono degli indizi, che essi non sono stati finanziati cogli acquisti, l’appellante non ha diritto al
12 compenso del plusvalore. La maggiorazione del valore risultante senza contributo dell’altro coniuge non da diritto alla partecipazione. Nell’evenienza concreta ciò vale in particolare per i terzi delle particelle ni. H. e I.. Ma anche per la PPP il plusvalore, che in casu risulta parzialmente dai differenti valori ad essa attribuiti (d’assunzione e venale), va completamente a favore del coniuge proprietario e rimane un bene proprio. Ne viene che anche la pretesa dell’appellante di partecipare al plusvalore è destituita di fondamento e va respinta. 7. L’istanza precedente ha condannato il marito a restituire alla moglie due mobili antichi o a risarcirle la somma di fr. 1'000.--. Interrogato in forma libera dai primi giudici, il marito ha sostenuto d’averli allontanati (atto I/13). Con ciò egli riconosce anzitutto l’esistenza di questi mobili. L’appellante non sostiene che il motivo della sua condanna, vale a dire il suo riconoscimento d’averli allontanati, sia sbagliato, rispettivamente egli non contesta questo suo riconoscimento. Non v’è quindi ragione per nutrire dei dubbi sull’accertamento della prima istanza. L’appellante ha la scelta, o fornire i mobili o pagare il risarcimento. Responsabile dell’eventuale allontanamento sarebbe il marito, poiché non ha contestato che i mobili sono beni propri della moglie. Di conseguenza pure la pretesa dell’appellante di annullare la sua condanna alla restituzione dei mobili, rispettivamente al risarcimento è destinata all’insuccesso. 8. I giudici distrettuali hanno addossato i costi di procedura alle parti in ragione della metà cadauna e compensato le indennità a titolo di ripetibili. L’appellante protesta spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza. Tuttavia non fa valere che dirimpetto all’esito della precedente procedura la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili é scorretta. Considerato che i giudici cantonali hanno corretto rispettivamente regolamentato unicamente il diritto di visita e ciò non conformemente alla proposta dell’appellante, sicchè egli non ha avuto pieno successo, la ripartizione fatta dai primi giudici può essere lasciata com’è. 9. Alla luce di tutto quanto esposto solo la pretesa regolamentazione del diritto di visita si rivela parzialmente fondata, mentre che le altre pretese (contributo alimentare, liquidazione del regime dei beni, protesta di spese e ripetibili di prima istanza) sono prive di fondamento. La vincita dell’appellante è però esigua. I costi della procedura d’appello sono perciò addossati per quattro quinti all’appel-lante e per un quinto al Cantone dei Grigioni. Il carico di costi all’appellata non si giustifica, non avendo essa postulato la reiezione della pretesa regolarizzazione del diritto di visita, ma lasciato la decisione al potere discrezionale del tribunale. L’appellata ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).
13 La Camera civile giudica: 1. L’appello è parzialmente accolto nel senso che la cifra 2 cpv. 2 e la cifra 3 del dispositivo dell’impugnata sentenza sono annullate. 2. A X. il diritto di visita nei confronti della figlia A., nata il 17 maggio 1991, è negato. Nei confronti della figlia B., nata l’8 ottobre 1996, all’appellante è riconosciuto il diritto di visita da esercitare il primo fine settimana d’ogni mese da sabato dalle ore 9 a domenica alle ore 18 e durante 3 settimane di vacanze l’anno. Per la vigilanza e l’eventuale regolarizzazione più dettagliata delle relazioni personali è ordinato all’Autorità tutoria dei Circoli di Brusio e Poschiavo di nominare alla figlia un curatore ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC. 3. Per il resto l’appello è respinto. 4. I costi della procedura d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr. 5'000.-e di scritturazione di fr. 240.--, quindi di complessivi fr. 5'240.--, vanno per quattro quinti a carico dell’appellante e per un quinto a carico del Cantone dei Grigioni. Concessa l’assistenza giudiziaria gratuita, la parte da sopportare dall’appellante è messa in conto al Comune di Brusio con riserva del diritto di regresso giusta l’art. 45 cpv. 2 CPC. L’appellante paga all’appellata un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 2’421.-- (IVA inclusa). 5. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 72 LTF al Tribunale federale. Esso è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario