Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 10 gennaio 2005 Comunicata per iscritto il: ZF 04 57 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer, Riesen-Bienz, Schäfer e Giger Attuario Crameri —————— Visto l'appello civile di Z., attore ed appellante, rappresentato dall’avv. Alida Andreoli, casella postale 4338, Via Madonnetta 17, 6904 Lugano, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 3 maggio 2004, comunicata l’8 luglio 2004, nella causa dell’attore ed appellante contro X., convenuto ed appellato, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, concernente azione creditoria, è risultato:
2 A. Con protocollo d’intesa stipulato il 6 novembre 1997 tra X. e Z. nell’interesse della A. S.r.l., B., Provincia di Como, Italia, è stato puttuito che questi assumeva la carica di presidente del consiglio d’amministrazione (cda) della società a partire dalla prossima riunione e fino al 31.12.2000 e come compensi gli spettavano (art. 2): “2.1 a) un gettone di presenza pari a Lit. 300'000'000 per la partecipazione effettiva ad una seduta ufficiale del cda o dell’assemblea dei soci, b) l’indennità di carica pari a Lit. 50'000'000 all’anno per lo svolgimento delle mansioni di presidente del cda, c) il rimborso delle spese anticipate per lo svolgimento dei compiti sopra indicati e/o nell’interesse della società. 2.2 In aggiunta ai compensi suindicati spetta altresì a Z. un compenso annuale forfettario-onnicomprensivo (tipo premio produzione) finalizzato a retribuirlo per le entrate effettive che lo stesso procurerà alla società. Stante la natura e le finalità del compenso, per quanto attiene al “quantum”, lo stesso sarà costituito da una componente e/o quota fissa e predeterminata e da una componente e/o quota proporzionale pari a x% dell’entrata effettivamente riscossa. L’ammontare complessivo (quota fissa + quota proporzionale) non potrà comunque superare l’importo e/o tetto massimo di Lit. 400'000'000 l’anno. 2.3 In concreto il predetto compenso, fermo restando il limite del tetto massimo sopra indicato, viene così determinato: Anno 1998: quota fissa Lit. 200'000'000 + una quota proporzionale pari all’8%.” Altresì è stato accordato: “3.1 Z. potrà rassegnare volontariamente le dimissioni dalla carica previo preavviso di n. 90-novanta giorni, in tal caso, non potrà pretendere alcuna indennità di buona uscita, ma soltanto i compensi, indicati sub art. 2, per l’importo maturato alla data della sua sostituzione. 3.2 A richiesta di X., Z. rassegnerà le dimissioni dalla carica entro i successivi n. 30-trenta giorni, in tal caso, avrà diritto a riscuotere tutti i compensi, indicati sub. art. 2, per l’importo maturato alla data della sua sostituzione oltre ad un equo indennizzo che sin d’ora viene determinato in Lire 200 milioni. 4. X. mette a disposizione una quota di partecipazione al capitale sociale non superiore al 10% che Z. ha la facoltà di acquisire entro e non oltre il 28.02.1998 al prezzo che sarà concordato.” In data 4 febbraio 1998 l’Assemblea dei soci della A. S.r.l. ha eletto Z. quale presidente del cda. L’assemblea dei soci del 22 giugno 1998 ha poi deliberato di riconoscergli un compenso annuo di Lit. 60'000'000 a decorrere dal mese di febbraio
3 1998. Colle dimissioni di due dei tre amministratori, inoltrate all’assemblea dei soci del 18 dicembre 1998, Z. è decaduto dalla sua carica. In seguito è stato nominato C. quale amministratore unico. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra i rappresentanti di Z. e X.. Il 18 dicembre 1998 quello ha fatto valere che in conformità del protocollo d’intesa del 6 novembre 1997 al suo mandante spettava l’importo di Lit. 632'600'000, questi che il suo rappresentato non riconosceva tale somma. B. Con azione del 23 giugno 2000 alla Giudicatura di pace del Circolo di Roveredo Z. ha chiesto che X. venga condannato a versargli l’importo di fr. 508'930.-- (Lit. 632'600'000 al corso del 18 dicembre 1998 fr./Lit. 1'243) oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1998. Il convenuto ha proposto che l’azione sia respinta. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata proseguita colle stesse richieste al Tribunale del Distretto Moesa. Colla duplica, inoltrata il 1° febbraio 2001, il convenuto ha prodotto un documento in cui sta scritto quanto segue: “Caro X., come vedi, ho mantenuto la mia parola di galantuomo! Nel consiglio d’amministrazione odierno ho fatto deliberare il compenso che avevamo concordato, rinunciando così a quanto previsto nel precedente protocollo d’intesa. Spero che tu converrai con me che io avrei potuto fare ratificare il protocollo e pretendere la somma in esso concordata. So che sei in difficoltà con i tuoi familiari e quindi considera questo un mio grande sacrificio, convinto che ti ricorderai di me quando potrai verificare il fatturato da me prospettato. Como, 22 Giugno 1998 f.to Z.”. Reputato falso il documento, il 19 aprile 2002 Z. ha sporto denuncia contro X. per falsità in documenti eventualmente truffa alla Procura pubblica dei Grigioni, che il 14 maggio 2002 ha aperto il procedimento penale. In data 23 maggio 2002 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha sospeso la procedura civile sino alla conclusione del procedimento penale. Con decreto del 31 marzo 2003 la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di X.. Questo decreto è stato confermato dalla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni con decisione del 19 agosto 2003 (BK 03 16).
4 C. Riaperta la procedura civile, all’udienza principale del 3 maggio 2004 l’attore ha ridotto il proprio petito a fr. 160'900.-- oltre interessi del 5% a contare dal 18 dicembre 1998 (pari a Lit. 200'000'000 al cambio del 18 dicembre 1998 fr./Lit. 1243). Il convenuto ha respinto anche questa proposta. Con sentenza del 3 maggio 2004, comunicata l’8 luglio 2004, il Tribunale del Distretto Moesa ha respinto l’azione (cifra 1 del dispositivo). La tassa di giustizia di fr. 10'000.--, di scritturazione di fr. 465.60 e le spese diverse di fr. 849.35, per complessivi fr. 11'314.95, sono state messe a carico dell’attore, che è stato obbligato a versare al convenuto la somma di fr. 8'000.-- a titolo di ripetibili. D. Contro questo giudizio, in data 27 agosto 2004, Z. è insorto con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza, che X. sia condannato a versare l’importo di fr. 160'900.--, oltre ad interessi del 5% con decorrenza dal 18 dicembre 1998. L’appellato ha postulato, pure protestando spese, tasse e ripetibili, che l’appello sia respinto e l’impugnata sentenza confermata in tutte le sue parti. Dei motivi posti a fondamento degli scritti processuali e dell’impugnata sentenza si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. La Camera civile considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 27 agosto 2004 contro la sentenza del Tribunale del Distretto Moesa del 3 maggio 2004, comunicata l’8 luglio 2004, e debitamente motivato con memoria del 29 settembre 2004, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli art. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Ai sensi dell’art. 226 cpv. 1 CPC dinanzi all’istanza d’appello le parti non possono offrire nuovi mezzi di prova, fatta eccezione per la revisione. Le parti possono invece esigere che vengano assunti i mezzi di prova proposti entro termine utile dinanzi alla prima istanza, ma non accolti dalla stessa, per quanto essi possano essere di importanza essenziale per il giudizio della questione controversa. Colla motivazione dell’appello Z. ha inoltrato uno scritto del 18 novembre 1998 a lui indirizzato, redatto da X., D. ed E., nonché dall’allora loro rappresentante
5 avv. lic. iur. Andrea Zarro (atto no. 48). Tale scritto è nuovo, coi copiosi atti all’istanza precedente non è stato recapitato e l’odierna procedura non è una procedura di revisione. Conseguenza è che tale scritto in questa procedura d’appello è inammissibile. 3. Conformemente all’art. 116 LDIP il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. La scelta del diritto applicabile dev’essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d’ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti e se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero (art. 16 LDIP). La questione del diritto applicabile può rimanere aperta dato che tanto il diritto italiano (c.c.i. 2697) quanto quello svizzero (art. 8 CC) esigono la prova del credito. Il tribunale non può quindi giudicare un preteso credito, a cui, come si esporrà in seguito, il creditore ha validamente rinunciato (atto 5.1 del convenuto). 4. Colla riduzione del petito espressa in sede di udienza principale dinanzi all’istanza precedente Z. ha rinunciato all’indennità di carica pari a Lit. 50'000'000 all’anno per lo svolgimento delle mansioni di presidente del cda, al compenso relativo all’attività svolta nei due mesi del 1997 nonché alla quota fissa e proporzionale annuale forfettaria-onnicomprensiva (tipo premio produzione) finalizzata a retribuirlo per le entrate effettive che egli aveva procurato alla società. Rimane quindi da vagliare se i giudici di primo grado all’attore hanno a ragione o a torto negato l’indennizzo di fr. 160'900.-- (pari a Lit. 200'000'000), secondo lui, per essere stato costretto dagli azionisti a rassegnare le dimissioni quale Presidente del Cda della A. S.r.l. (cifra 3.2 del protocollo d’intesa). a) Che persona per una determinata pretesa deve essere citata in giudizio e quindi contro chi va rivolta l’azione non è una questione d’ordine, bensì di merito. Conseguenza è che la carenza di legittimazione passiva non comporta l’irricevibilità, ma la reiezione dell’azione (PTC 1988 no. 28, 1977 no. 11 con riferimenti alla dottrina e prassi). L’attore deve quindi citare in giudizio il convenuto legittimato ad agire e da lui dev’essere fornita la prova della legittimazione passiva. Il rischio di convenire erroneamente la controparte va tutto a suo carico, poiché è lui che intenta il processo (PTC 1964 no. 6). Certo, il principio della buona fede processuale impone al convenuto di contestare la legittimazione passiva nell’ambito
6 della procedura d’introduzione dell’azione. Tuttavia, in caso di omissione, la parte attrice non può invocare l’art. 87 cpv. 1 CPC, secondo cui le eccezioni, che possono essere fatte valere durante lo scambio degli scritti processuali, se non sollevate, sono perenti, poiché la perenzione è prevista unicamente per le censure formali, di cui non dev’essere tenuto conto d’ufficio. Dal protocollo d’intesa del 6 novembre 1997 (atto no. 2.1 dell’attore) risulta che esso è stato stipulato nell’interesse della A. S.r.l., che Z. ha assunto la carica di presidente del cda di questa società, che egli era quindi alle sue dipendenze, che gli obblighi e le prestazioni assunti si riferivano alla direzione della stessa e che di conseguenza essa avrebbe dovuto provvedere al versamento del richiesto indennizzo. X. ha potuto stipulare il protocollo d’intesa, poiché assieme a suo padre D. X. ed alla F. S.r.l., appartenente in ragione del 50% ciascuno a D. X. ed a suo fratello E., disponeva del capitale e poteva così garantire l’adempimento degli obblighi. Ma dal tenore del protocollo d’intesa non è ravvisabile l’intenzione che l’appellato voleva obbligarsi lui stesso. Il protocollo d’intesa può quindi essere reputato un contratto a carico di un terzo. Ciò lo si desume anche dal tenore dell’art. 3.2 del protocollo d’intesa, che da all’appellante il diritto a tutti i compensi indicati all’art. 2, in particolare al premio di produzione per le entrate effettive che procurava alla società. Le entrate erano però forzatamente connesse alla società, per cui mal si comprende l’assunto dell’appellante secondo cui il premio di produzione dovrebbe andare a carico dell’appellato, che non conseguiva delle entrate. Ne viene che già per questi motivi l’attore avrebbe dovuto intentare il processo contro la A. S.r.l. La legittimazione passiva dell’appellato non è data. b) A ciò s’aggiunge che il protocollo d’intesa avrebbe dovuto essere trasferito interamente nella società. Infatti l’assemblea ordinaria dei soci del 4 febbraio 1998 ha nominato il nuovo cda nelle persone di Z. quale presidente, G., H. e I. quali consiglieri. Z. è quindi divenuto dipendente della società. L’assemblea ordinaria dei soci del 22 giugno 1998 ha in seguito deliberato all’unanimità di riconoscergli un compenso annuo di Lit. 60'000’000. Parzialmente, vale a dire, per ciò che concerne l’indennità per lo svolgimento delle mansioni di presidente del cda (cifra 2.1.b) il protocollo d’intesa, con un aumento di Lit. 10'000'000, è stato trasferito nella società e da questa approvato, mentre che, stando agli atti, gli altri compensi (art. 2), gli ulteriori accordi (art. 3), la partecipazione al capitale sociale (art. 4) e segnatamente l’indennizzo se l’appellante avesse dovuto rassegnare le dimissioni dalla carica su richiesta dell’appellato (art. 3.2) non sono stati né trasferiti né approvati dall’assemblea. Ne segue che anche per quest’ulteriore ragione non è
7 l’appellato che deve il preteso indennizzo di Lit. 200'000'000, ma la società, ammesso che la pattuizione sia stata a lei trasferita ed essa l’abbia approvata, ciò che dagli atti non si desume. c) Nella concreta fattispecie va poi rilevato che dopo che l’assemblea dei soci del 22 giugno 1998 aveva deliberato il compenso di Lit. 60'000'000, con scritto dello stesso giorno all’appellato, l’appellante ha rinunciato a tutto quanto era stato previsto nel protocollo d’intesa (atto 5.1 del convenuto). Che questa dichiarazione non debba essere interpretata secondo il criterio per l’interpretazione di dichiarazioni di volontà, anche unilaterali, quindi secondo il principio dell’affidamento dedotto dall’art. 2 CC, non è stato preteso e manifestamente ciò può essere escluso. Alla dichiarazione si può e si deve dare l’aspetto oggettivo, quindi la chiara rinuncia al protocollo d’intesa. Quanto allo scritto del 22 giugno 1998 l’appellante ha intentato un processo penale per pretesa falsità in documenti o truffa contro l’appellato, ma non ha addotto mezzi di prova, sicchè la procedura è stata abbandonata (cfr. la decisione della Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni del 19 agosto 2003, BK 03 16). Stando così le cose e non essendo stati addotti ulteriori mezzi probatori, che infirmano le conclusioni a cui è giunto il giudice penale, la Camera civile del Tribunale cantonale non ha motivo di scostarsi dalla decisione della Camera di gravame. Dal tenore della dichiarazione di volontà è lecito inferire che l’appellante ha rinunciato a tutto quanto era stato pattuito col protocollo d’intesa. Dirimpetto a questa valida rinuncia può rimanere indecisa la questione di sapere se l’ordinanza di archiviazione degli atti del processo penale - intentato anche in Italia - a carico di X., emessa dal Tribunale ordinario di Como il 7 ottobre 2004 e recapitata alla Camera civile del Tribunale cantonale il 3 dicembre 2004, quindi dopo la chiusura dello scambio degli scritti processuali, è ammissibile. d) Da ultimo dev’essere accennato che quanto a tutte le allegazioni fatte dall’appellante concernenti la cessazione della sua attività di presidente del cda e le modalità della stessa i considerandi ni. 4 – 8 dell’impugnata sentenza vanno confermati, sicchè in applicazione dell’art. 229 cpv. 3 CPC è sufficiente riferirsi agli stessi al posto di formulare una motivazione propria. Infatti se devono essere valutate delle deposizioni o testimonianze determinante è la loro credibilità e le stesse sono reputate attendibili, se tra di loro sussiste – fra l’altro – una certa costanza, ciò che nell’evenienza concreta manca completamente (Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Zürich 1974, pag. 311 con riferimenti). Da una parte l’appellante fa valere che nell’ottobre del 1998 X. l’ha invitato a dimissionare e che ha costretto gli altri due consiglieri H.
8 e I. a dare le dimissioni in modo da far decadere l’intero cda (atti 3.17 e 3.18 del convenuto), dall’altra che in una lettera sottoscritta dall’appellato nonché da D. ed E. gli è stato chiesto di convocare un’assemblea dei soci che prevedesse all’ordine del giorno la modifica della composizione del cda (atto 3.10 del convenuto). Inoltre H. e I. hanno testimoniato che con uno scritto ed un fax degli azionisti X. l’appellante è stato sollecitato a dimettersi dalla carica di presidente del cda (atto 6.9.17, atto 6.3). Ora, la prova che l’appellante è stato invitato dall’appellato a dimissionare non è stata fornita. L’intenzione di modificare la composizione del cda poi non può essere reputata un invito al presidente del cda di dare le dimissioni e la lettera nonché il fax, non sono stati prodotti. È vero che H. e I. hanno testimoniato queste contingenze di fatto, ma i mezzi di prova determinanti, cioè la lettera ed il fax, non sono agli atti. Che quello s’è dimesso da membro del cda e che dopo le dimissioni è rimasto lo stesso in carica per qualche mese e che questo ha presentato le dimissioni, le ha poi ritirate, ma non ha più ripreso la carica di consigliere non sono delle circostanze, che documentano con chiarezza che questi due consiglieri sono stati costretti dall’appellato a dimissionare. e) Per i motivi suesposti l’appello dev’essere respinto e la sentenza impugnata, anche se parzialmente con altra motivazione, confermata. 5. Gli oneri processuali e l’indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).
9 La Camera civile giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 5'000.-- ed in quella di scritturazione di fr. 135.--, quindi dell’importo totale di fr. 5'135.--, vanno a carico dell’appellante, che rifonde all’appellato un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'200.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario