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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 02.11.2004 ZF 2004 25

2 novembre 2004·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·3,977 parole·~20 min·3

Riassunto

azioni di accertamento di proprietà e di confini | ZGB Sachenrecht

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 02 novembre 2004 Comunicata per iscritto il: ZF 04 25 (Eine gegen diese Entscheidung erhobene staatsrechtliche Beschwerde wurde vom Bundesgericht mit Urteil vom 22. August 2005 (5P.49/2005) abgewiesen.) Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer, Rehli, Sutter-Ambühl e Burtscher Attuario Crameri —————— Visto l'appello civile della Comunione ereditaria di fu A. Z., (AB., B. W. e C. W.), attrice ed appellante, rappresentata dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 4/18 febbraio 2004, comunicata il 4 marzo 2004, nella causa dell’attrice ed appellante contro il Comune politico d i G . , G., convenuto ed appellato, concernente accertamento di proprietà e di confini, è risultato:

2 A. La Comunione ereditaria fu A. Z. è proprietaria della particella no. D. (vecchia numerazione E.), sita nella frazione di F., su territorio del Comune di G.. Nell’ambito della terminazione, che è stata fatta tra gli anni 1978 - 1980, lo Studio d’ingegneria e misurazioni Giudicetti e Baumann, G., ha attribuito il tratto di strada sul lato sud-est del fondo no. D. alla particella stradale no. H. di proprietà del Comune politico di G.. Gli Eredi Z. si sono opposti a questa attribuzione, sostenendo che la strada è sempre stata parte della particella no. D., rispettivamente no. E.. Con decisione del 10 luglio 2002 la Commissione di terminazione del Comune di G. ha respinto l’opposizione. B. Con istanza del 12/18 settembre 2002 al Presidente del Circolo di G. la comunione ereditaria ha promosso azione di accertamento della proprietà e dei confini della parcella no. D. contro il Comune politico di G.. Fallito il tentativo di conciliazione, il 4 ottobre 2002, è stato rilasciato il libello coi seguenti petiti: Di parte attrice: “1. È accertato che i qui istanti, eredi fu A. Z., già in G./GR, sono proprietari della parte della particella no. H. RF di G. (di nuova terminazione), contigua alla particella no. D. RF di G. (di nuova terminazione; precedente particella no. E.), quest’ultima già di accertata proprietà degli istanti, fino al confine con la stalla di proprietà di I. (vedi piano Blitz). § Di conseguenza la decisione 10 luglio 2002 della Commissione di terminazione “Misurazione catastale, lotto 6” del Comune di G./GR è annullata e l’opposizione dei qui istanti è accolta. §§ Di conseguenza è accertato che il Comune politico di G./GR non è proprietario di tale parte della particella no. H. RF. 2. In via subordinata, per la parte di terreno per cui non può essere comprovata la proprietà, il giudice stabilisce una linea di confine tra il terreno di proprietà degli istanti e quello eventualmente di proprietà del Comune politico di G.. 3. Protestate tasse, spese e ripetibili.” Di parte convenuta: “1. L’istanza è integralmente respinta. § Di conseguenza la decisione 10 luglio 2002 della Commissione di terminazione “Misurazione catastale, lotto 6” del Comune di G./GR è confermata e l’opposizione dei qui istanti è respinta. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili.” C. Con istanza processuale del 2 novembre 2002 l’attrice ha proseguito la causa colle richieste di libello al Tribunale del Distretto Moesa. Il convenuto ha reiterato le stesse domande con risposta del 10 dicembre 2002. Dalle parti questi

3 petiti sono stati confermati colla replica e duplica. All’udienza principale la parte attrice ha rinunciato alla richiesta eventuale, ossia all’accertamento della linea di confine (cifra 2 del petito). D. Con sentenza del 4/18 febbraio 2004, comunicata il 4 marzo 2004, il Tribunale distrettuale Moesa ha respinto l’azione (cifra 1 del dispositivo). La tassa di giustizia di fr. 2'000.--, di scritturazione di fr. 555.-- e le spese diverse di fr. 346.70, per complessivi fr. 2'901.70, sono state messe a carico degli attori in solido. Non sono state assegnate ripetibili (cifra 2). E. Contro questo giudizio, in data 9 marzo 2004, la comunione ereditaria è insorta con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza, che l’appello e di conseguenza l’azione siano accolti e l’impugnata sentenza sia integralmente annullata. Il Comune di G. ha postulato: “1. L’appello della Comunione ereditaria fu A. Z. é respinto e l’impugnata sentenza è integralmente confermata. 2. Conseguentemente l’istanza processuale 2 novembre 2002 della Comunione ereditaria fu A. Z. è integralmente respinta. 3. Conseguentemente la decisione del 10 luglio 2002 della Commissione di terminazione “Misurazione catastale, lotto 6” del Comune di G./GR è confermata integralmente. 4. Conseguentemente è accertato che il Comune politico di G. /GR è proprietario della particella nuova assegnazione no. H. RF di G.. 5. Spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza a carico del ricorrente (recte dell’appellante). Dei motivi posti a fondamento della querelata sentenza e dell’appello si dirà nei considerandi. La Camera civile considera : 1. Ai sensi dell’art. 218 cpv. 1 CPC in unione all’art. 19 cifra 1 CPC in cause di carattere pecuniario l’appello può essere proposto se il loro valore litigioso oltrepassa l’importo di fr. 8'000.--. Il valore litigioso per la questione della competenza per materia è determinato dal petito dell’attore al momento della litispendenza (Guldener, Schweizerisches

4 Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, pag.109 seg.; Walder-Boner, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1983, pag. 126). Malgrado la Comunione ereditaria di A. Z. non abbia menzionato il valore litigioso, ha promosso l’azione al Tribunale distrettuale Moesa. A ciò il Comune di G. non s’è opposto; ha quindi riconosciuto la competenza di questo tribunale. Ne viene che il tribunale adito, d’accordo con le parti, tacitamente ha stabilito che il valore litigioso oltrepassa i fr. 8'000.-- (art. 19 cifra 1 CPC). La Camera civile del Tribunale cantonale non ha motivo di scostarsi da questa determinazione. Basti pensare che il querelato sedime stradale ha una superficie di all’incirca 80 mq e dalla notifica della stima della Commissione cantonale di stima 7 del 30 novembre 2001 si desume che il terreno edificabile ha un valore di fr. 200.-- il mq (atto no. 14 dell’attrice). Del resto dichiarato con proposte formulate il 9 marzo 2004 contro la sentenza del Tribunale del distretto Moesa del 4/18 febbraio 2004, comunicata il 4 marzo 2004, e debitamente motivato, l’appello adempie anche gli altri requisiti formali giusta gli art. 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Conformemente all’art. 82 CPC nelle controversie dinanzi al tribunale distrettuale l’attore deve presentare al presidente del tribunale il libello e l’istanza processuale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del libello. Chi non agisce per conto proprio, necessita di una procura scritta per condurre il processo (art. 26 cpv. 1 CPC). Il libello è stato comunicato alla comunione ereditaria il 4 ottobre 2002. Il 15 ottobre 2002, quindi tempestivamente, i tre eredi hanno inoltrato al Presidente del Tribunale del Distretto Moesa l’istanza processuale, debitamente firmata, il libello e diversi altri atti di causa. Reputato che l’istanza processuale non adempiva i presupposti dell’art. 82 CPC, con scritto del 23 ottobre 2002, agli eredi è stato assegnato un termine di 10 giorni per correggere il difetto. Manifestamente il Presidente del Tribunale distrettuale è incorso in un errore, poiché il termine di 20 giorni è perentorio e non poteva quindi essere prorogato fino al 3 novembre 2002. Applicabile al concreto caso non era l’art. 85 cifra 1 CPC, bensì l’art. 83 CPC. Intanto la svista non va attribuita agli eredi, sicchè non può tornare a loro svantaggio, se hanno presentato un’intempestiva corretta istanza processuale. Dato però che essa era firmata unicamente da B. W. e C. W., avrebbe dovuto essere richiesta la procura di AB..

5 3. a) Dal profilo formale la comunione ereditaria si duole anzitutto che non è stata fornita l’approvazione della proposta di scorporo della particella no. J. dal fondo no. E. da parte del Municipio di G., poiché questo mezzo di prova fornirebbe la dimostrazione dell’assoluto disinteresse del Comune politico di G. alla stradicciola controversa. Ora, prescindendo dal fatto che stando all’appellato la pretesa approvazione della proposta di mutazione non esiste, l’assunto non appare che potrebbe essere confortato dal documento richiesto. L’Ufficiale del registro fondiario della Bassa Mesolcina ha testimoniato che la verificazione della proprietà dei fondi non compete al municipio, ma che esso può rilevare le servitù. Che a registro fondiario sono iscritti diritti di passo carrozzabile a carico della particella dello stato vecchio no. E. ed a favore del fondo J. e di altre particelle adiacenti (atto no. 3 dell’attrice) non esclude che il sedime stradale conteso sia stato usato in comune quale collegamento pedonale e carrabile agricolo tra le due strade provenienti dalla frazione di K. e fra le frazioni di L. e M.. Ne segue che l’istanza precedente dall’approvazione della proposta di mutazione non avrebbe potuto ritenere, senza arbitrio, che la stradicciola era di proprietà dell’attrice. b) L’appellante ha poi chiesto alla Camera civile che sia fatta un’ispezione del luogo, adducendo a motivo che la controversia in oggetto non è di facile lettura. Secondo il principio di officialità, che costituisce una massima della procedura civile, il tribunale non è vincolato alle domande di prova delle parti, ma ha la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio (art. 226 cpv. 2 CPC). Il tribunale deve accertare, in specie, tutti gli elementi di fatto suscettibili di influire sul giudizio e raffrontare accuratamente i contrapposti interessi, ossequiando il divieto dell’arbitrio, della disparità di trattamento e le regole della buona fede. Tuttavia il giudice è tenuto ad assodare solo i fatti rilevanti per la pronuncia e può rinunciare ad assumere quei mezzi probatori, il cui presumibile risultato non porterebbe alcun nuovo chiarimento. L’appellante non illustra per quali ragioni un sopralluogo sia necessario: si limita a sostenere che la controversia non è di facile lettura. Ora, se da un lato simile argomento risulta del tutto inidoneo a giustificare la necessità, dall’altro non si intravede quale utilità potrebbe realmente avere l’ispezione del luogo. L’inserto della causa include già 10 planimetrie (una in scala 1:500, le altre in scala 1:1000) e 3 fotografie su cui sono indicati le strade, i fondi, i fabbricati e le frazioni. Inoltre non si può fare a meno di rilevare che l’istanza inferiore ha esperito un sopralluogo, ma dall’impugnata sentenza non può essere dedotto che ulteriori elementi di fatto, oltre a quelli desumibili dal carteggio processuale, abbia chiarito

6 ispezionando il luogo. Un sopralluogo non può fornire la prova della proprietà al conteso sedime stradale, per cui non si rivela necessario. 4. L’art. 664 cpv. 1 CC stabilisce che le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello stato nel cui territorio si trovano. Fra l’altro non sono suscettivi di proprietà le acque pubbliche e i terreni non coltivabili (art. 664 cpv. 2 CC). Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua ed il letto dei fiumi (art. 664 cpv. 3 CC). Ora, l’art. 119 cpv. 1 LICC ribadisce che le acque (fiumi, laghi, ruscelli), le strade e le piazze, che comprovatamente non sono di proprietà privata, sono cose destinate all’uso pubblico e secondo il cpv. 2 dello stesso disposto esse si considerano proprietà del comune politico sul cui territorio si trovano, salvo le strade appartenenti allo stato. Inoltre l’art. 120 LICC dispone che ognuno nei limiti delle norme vigenti può usare liberamente le cose destinate all’uso pubblico (cpv. 1), che fintanto queste cose servono a tale uso non si possono acquistare su di esse diritti particolari di godimento di fronte all’ente pubblico, se non in virtù di concessioni e che l’occupazione e la prescrizione acquisitiva sono escluse (cpv. 2). 5. Il Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato d’essere convinto che in passato la stradicciola sul lato sud-est della particella no. D., essendo ininterrotta, era destinata a passo pedonale e agricolo pubblico, usata da coloro che abitavano nella frazione di F., ma anche da altri cittadini e agricoltori che necessitavano di spostarsi, pure con mezzi agricoli di ridotte dimensioni, dalla frazione di M. a quella di L. e viceversa. Segnatamente essa presentava ancora parzialmente certe tipiche caratteristiche delle stradine di paese, come p. es. quella che era in parte acciottolata. Sempre secondo l’istanza precedente l’uso pubblico non era andato perso, anche se oggi il sedime veniva usato con meno frequenza rispetto ad una volta. Accertato quindi l’uso comune della stradicciola, il Comune politico di G. poteva appellarsi alla presunzione che essa era di sua proprietà. 6. a) La lite verte quindi, come si è detto, sulla proprietà di quel tratto della via no. H. contiguo alla particella no. D.. La comunione ereditaria censura che il comune convenuto non ha sufficientemente dimostrato le basi della presunzione legale e con essa le premesse per un uso pubblico degno di questo nome della strada controversa. A suo dire non è sufficiente che la presunzione della proprietà comunale venga derivata dalla semplice destinazione all’uso comune, ma è necessario che il sedime litigioso si presti per la sua naturale connotazione ad

7 essere di pubblico uso e che serva anche effettivamente a questo scopo. Sempre a suo dire la destinazione ad uso comune dipende finalmente dai rapporti di proprietà. b) Che la stradicciola della frazione di F. era destinata già da memoria d’uomo a passo pedonale e agricolo a favore del pubblico e non unicamente dei pochi abitanti di questa frazione non può essere messo in dubbio. Dalla planimetria dell’Ufficio tecnico Marcolli-Schmid-Locher, datata aprile–maggio 1929, e dalla copia della foto aerea, scattata circa nel 1934, [atti del convenuto ni. a)2 e a)4] nonché dalle recenti planimetrie (atti ni. 4, 5, 11, 12, 18 e 19 dell’attrice) si evince che la via congiungeva e congiunge le due strade che da K. portavano e portano alle frazioni di M., N.e L.. Come a ragione ha esposto l’istanza precedente, può essere ammesso, senza ombra di dubbio, che la stradetta in questione serviva e serve – oggi forzatamente con meno frequenza - al pubblico da collegamento fra le due strade provenienti da K. e tra le frazioni di M. e L. e viceversa. Che poi alla stessa, contrariamente all’assunto dell’appellante manchi la sua naturale connotazione ad essere di pubblico uso, non può essere preteso, dal momento che essa è in parte acciottolata e, oltre a quanto fatto valere dalla prima istanza, gli angoli delle due case adiacenti sulle particelle ni. D.=E. e J., quest’ultima di proprietà dei coniugi U. V. e Y. V., sono stati smussati onde permettere il transito con i carri agricoli (atto no. 1 del convenuto). In base a queste circostanze l’uso comune della via manifestamente non può essere escluso. Certo, come a ragione fa valere l’appellante, la situazione giuridica deve esistere da tempo immemorabile e prendendo per buona la planimetria del 1929 scrupolosamente il requisito dell’epoca immemorabile non è adempito. Tempo immemorabile è reputato la doppia età dell’uomo, ossia 80 anni (PTC 1991 no. 5). Ciònonostante in concreto questa premessa, in estensiva applicazione, è da ritenere soddisfatta, poichè è lecito inferire che 5 anni prima la situazione non sia stata completamente diversa. In effetti agli atti non v’è nulla da cui risulti che l’attuale vecchia generazione abbia conosciuto un altro stato delle cose o che tale l’abbia appreso dai suoi predecessori. c) La prima istanza ha considerato tre contratti, che avevano per oggetto la compravendita di fondi nella frazione di F. e da questi ha concluso l’uso pubblico della querelata stradicciola. Da ciò l’appellante deduce una seconda censura d’arbitrio, sostenendo che il primo non è corredato da un piano e non dimostra quindi l’esistenza di una strada, che il secondo annulla la conclusione tratta e che il terzo reputa che l’accesso alla frazione di F. altro non è che un sentiero frequentato dalle persone che abitano nella zona.

8 Il precitato primo contratto, stipulato tra O. (venditore) e P. (compratore) il 20 ottobre 1965 parla di un fondo vignato - trattasi della particella no. Q. - che confina a ovest colla strada comunale [atto no. a)3 del convenuto, no. 4 dell’attrice]. Contrariamente all’assunto dell’appellante, la coerenza di questo fondo non sta in contrasto con quella della piccola stalla in cima alla frazione di F., che la defunta A. Z. ha donato ad R. il 25 luglio 1970 (atto no. 9 dell’attrice). Ad est questa stalla confina effettivamente col fondo degli Eredi di P., non con la stradicciola, che passa a nord della stalla donata. Tra il contratto di compra-vendita O./P. e quello di donazione di A. Z. non vi sono quindi le contraddizioni pretese dall’appellante. Il terzo contratto del 19 settembre 1987 relativo alla compera della parcella no. S., scorporata dal fondo no. E. dell’appellante, da parte della T. SA menziona esplicitamente che la particella no. S. è attraversata sulla longitudinale nord/est – sud/ovest da un diritto di passo pubblico (solo il diritto e non la proprietà), che questa servitù non è meglio definita in quanto alla sua ampiezza (larghezza) ed in quanto alla sua qualità, non esistendo per il Comune di G. l’impianto definitivo del registro delle servitù (atti no. 17 e 12 dell’attrice). Infine il quarto contratto concluso fra l’appellante e i coniugi U. V. e Y. V. in data 14 settembre 1989 (atto no. 13 dell’attrice) aveva per oggetto la compravendita della particella sopraedificata no. J., pure scorporata dal fondo no. E.. Con questo contratto è stato costituito anche un diritto di passo carrozzabile a favore della parcella dei compratori ed a carico di quella della venditrice. L’appellante inferisce che se è stata necessaria la costituzione di una servitù di passo carrozzabile una stradicciola d’uso pubblico non v’era. Sennonché da questa circostanza non può essere dedotto che la stradetta d’uso comune non esisteva. Dall’estratto del registro fondiario dell’Ufficio del Circondario della Bassa Mesolcina risulta che la particella no. D.=E. è gravata, oltre del diritto di passo carrozzabile a favore della particella no. J., di ulteriori cinque diritti di passo carrozzabile a favore delle parcelle ni. AC., AD., AE., AF. e AG. (atto no. 3 dell’attrice). Ora, se si tiene conto che queste cinque particelle sono allacciate ad altre strade (cfr. atto no. 5 dell’attrice), può essere ammesso, come del resto anche per la parcella no. J., che questi vicini abbiano voluto assicurare il passo anche con la costituzione di servitù, che in simili circostanze non era necessario. Di conseguenza queste costituzioni di servitù non hanno nessun influsso sul fatto che la contesa via era di uso comune. Da questa doppia sicurezza non può in ogni caso essere dedotto che i proprietari erano dell’opinione che la stradicciola non era aperta al pubblico (PTC 1991 no. 5).

9 d) L’appellante rimprovera altresì ai primi giudici che l’accertamento dell’uso comune della contesa stradetta non trova alcun riscontro nelle prove testimoniali. T. ha testimoniato che era interessato alla lite, perché era proprietario del fondo no. S. (atto no. 12 dell’attrice) che confinava con la strada che collegava le frazioni di L. e M. e che quest’ultima l’aveva sempre ritenuta di sua proprietà, avendo per essa sempre pagato i contributi per la sottrazione di terreno agricolo e per gli allacciamenti. Per lui tale accesso era una strada pedonale e carrabile a scopo agricolo, frequentata dalle persone che abitavano nella zona. U. V. ha attestato che riteneva che la sua particella no. J. era staccata, nel senso che non confinava con il fondo no. E.. Ha inoltre confermato che il costituito diritto di passo riguardava la superficie indicata in giallo sulla planimetria allegata all’atto no. 13 dell’attrice. Questa area nonchè il diritto erano da lui contestati alla parte attrice. Egli riteneva che essa era sempre stata proprietà del Comune di G. e che quest’ultimo non l’aveva mai alienata. Per l’acquisto della particella no. J. aveva versato un prezzo di fr. 120'000.-- in cui era compresa l’indennità per il diritto di passo, ancorché la stessa non era stata specificata. AA. ha deposto come teste che B. W. gli aveva chiesto delle informazioni in merito alla striscia di terreno che collega le frazioni L. e M. e, dopo aver visionato il piano del traffico comunale, gli aveva risposto che la striscia di terreno era un passo pedonale confinanti autorizzati. Quanto alle risultanze delle prove testimoniali va riconosciuto che anche esse documentano l’uso comune della stradetta che attraversa la frazione di F.. Per T. l’accesso era una strada pedonale e carrabile a scopo agricolo, che collegava le frazioni di L. e M. ed era frequentata dalle persone che abitavano nella zona. U. V. ritiene addirittura che la via in questione è sempre stata proprietà comunale. Unicamente AA., dopo aver consultato il piano del traffico, reputa che la striscia di terreno era un passo pedonale confinanti autorizzati. Sennonchè stando al piano del traffico del 24 giugno 2001, approvato dal Governo il 1° ottobre 2002, la stradicciola è un percorso pedonale senza restrizioni, quindi aperta al pubblico e non solo ai confinanti. e) La comunione ereditaria imputa all’appellato un atteggiamento contrario alla più elementare buona fede, poiché ha tollerato degli atti dispositivi dell’appellante - mutazioni della proprietà, versamenti di contributi per l’intero fondo inclusa la superficie della contesa strada, così da rafforzare in lei il convincimento di essere la legittima proprietaria del sedime stradale controverso.

10 Per ciò che riguarda le mutazioni della proprietà dagli atti inoltrati dall’Ufficio d’ingegneria e misurazioni Giudicetti e Baumann, dall’Ufficio del registro fondiario del Circondario della Bassa Mesolcina e dal Comune di G. si evince che dalla parte nord-est del fondo no. E. dell’appellante sono state scorporate le particelle ni. AH., AI., AJ. e AK. e che la stradicciola è stata inclusa nelle parcelle ni. AI. e AJ. (atto no. 5 dell’attrice). Ora, prescindendo dal fatto che questo tratto della stradetta non è oggetto dell’appello, avendo l’appellante chiesto l’accertamento della proprietà al sedime stradale contiguo al confine sud-est della parcella no. D./vecchia numerazione E. (atto no. 6 dell’attrice), le mutazioni della proprietà e l’approvazione delle stesse da parte del Municipio di G. nulla hanno cambiato all’uso comune della strada. In effetti essa è stata assegnata a due nuove particelle, ma dagli atti non si deduce – e l’appellante nemmeno lo pretende - che coi trapassi della proprietà l’uso pubblico sia stato impedito. Del pari dicasi dei contributi che il comune ha riscosso sull’intera superficie, compresa quella della stradicciola, dapprima della particella no. E., poi della parcella no. D.. Questi atti non hanno avuto nessun influsso sull’uso comune della via contesa. Essa ha sempre servito al pubblico prima quale accesso pedonale e carrabile, in seguito quale accesso pedonale. Che nella riscossione dei contributi, segnatamente di quello per riduzione del terreno agricolo, la competente autorità comunale sia manifestamente incorsa in un errore, che esplicitamente ha ammesso, a suo tempo non è stato censurato dall’appellante e dallo stesso essa non può forzatamente dedurre che il comune ha agito in malafede e che la stradicciola è sempre stata di sua proprietà. f) Dai considerandi che precedono emerge che il Tribunale distrettuale non è trasceso nell’arbitrio ritenendo adempita la presunzione della proprietà del Comune politico di G. al conteso sedime stradale. L’appellante critica i motivi a cui si sono appellati i giudici di primo grado. Essa misconosce però che la sola critica non basta, poiché la presunzione della proprietà deve essere sovvertita da precise e complete controprove formali. A tal riguardo essa non ha però addotto alcunché. Di conseguenza la sua critica va disattesa e l’appello respinto. 7. Considerato l’esito della procedura d’appello, le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 CPC). All’appellato un’indennità a titolo di ripetibili non è rifusa, poiché il suo dispendio non è stato notevole.

11 La Camera civile giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'500.-- ed in quella di scritturazione di fr. 180.--, quindi dell’importo totale di fr. 2'680.--, vanno in solido a carico dell’appellante. Un’indennità a titolo di ripetibili non è assegnata. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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