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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 16.03.2004 ZF 2003 56

16 marzo 2004·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·3,439 parole·~17 min·4

Riassunto

azione di mantenimento del figlio e azione della donna nubile | ZGB Kindesrecht

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 marzo 2004 Comunicata per iscritto il: ZF 03 56 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer, Lazzarini, Rehli e Sutter-Ambühl Attuario Crameri —————— Visto l'appello civile di A. e B. X., G., attori ed appellanti, rappresentati dall’avv. Stefano Zanetti, casella postale 2847, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 5 novembre 2003, comunicata il 14 novembre 2003, nella causa contro C. Y., I., convenuto ed appellato, rappresentato dall’avv. Stefania Polti, casella postale 1846, Piazza Indipendenza 2, 6501 Bellinzona, concernente azione di mantenimento del figlio e azione della donna nubile, è risultato:

2 A. A. è nato il 9 dicembre 2001 a D.. La madre B. X., attinente di E. e F., domiciliata a G., è nubile. C. Y., attinente di H., domiciliato a I., dal 1999 divorziato da seconda moglie, già padre di J. Y., nato il 1° giugno 1987 dal primo matrimonio sciolto per divorzio nel 1990, ha riconosciuto la paternità. Onde salvaguardare il diritto al mantenimento, il 15 maggio 2002 l’Autorità tutoria del Circolo K. ha nominato l’avv. Stefano Zanetti quale curatore del bambino. B. Con istanza dell’8/12 agosto 2002 al Presidente del Circolo di I. quale conciliatore A. e B. X. hanno promosso azione di mantenimento e di rifusione delle spese per il primo corredo per il figlio contro C. Y.. Fallito il tentativo di conciliazione, il 26 settembre 2002 è stato rilasciato il libello coi seguenti petiti: Di parte attrice: “1. La petizione è accolta. 2. Il convenuto C. Y., I./GR, è condannato a versare nelle mani della signora B. X., entro il 5 di ogni mese, il seguente importo per il contributo alimentare per il piccolo A., G.: fr. 700.-- fino al compimento del 13° anno di età; fr. 750.-- fino al compimento del 16° anno di età; fr. 800.-- fino al compimento della maggiore età, riservata in seguito l’applicazione dello art. 277 cpv. 2 CCS. 2.1 Eventuali rendite di assicurazioni sociali ed altre prestazioni per il mantenimento del figlio A. verranno versate in aggiunta ai contributi sopra esposti. 2.2 Eventuali assegni familiari vengono pure versati in aggiunta al contributo alimentare sopra esposto. 3. Gli importi sopra indicati verranno adeguali all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il mese di gennaio 2003, in base all’indice febbraio 2002. 4. Il convenuto C. Y. è inoltre condannato a versare all’istante B. X. l’importo di fr. 3'000.-- a titolo di rimborso per le spese sostenute per il primo corredo per il piccolo A.. 5. Ai signori A. e B. X. è concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria. 6. Protestate tasse, spese e ripetibili.” Di parte convenuta: “1. L’istanza è integralmente respinta. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

3 C. Con istanza processuale del 7 ottobre 2002 gli attori hanno proseguito la causa colle stesse richieste al Tribunale del Distretto Moesa. Con risposta processuale del 25 novembre 2002 il convenuto ha presentato le seguenti domande: “1. L’istanza processuale 7/9 ottobre 2002 è parzialmente accolta. 2. Il signor C. Y., I., non è tenuto a pagare alcun alimento in favore di A., G.. 2.1 La rendita completiva AI in favore di A. verrà versata nelle mani della madre signora B. X., G.. 2.2 Eventuali assegni familiari in favore di A., G., verranno versati nelle mani della madre signora B. X., G.. 3. Nessun adeguamento all’indice nazionale dei prezzi, non essendo dovuto alimento alcuno. 4. Il signor C. Y., I., non è tenuto a pagare l’importo di fr. 3'000.-- a titolo di rimborso per primo corredo. 5. Istanza di assistenza giudiziaria da valutare secondo l’apprezzamento del giudice. 6. Protestate tasse, spese e ripetibili.” Colla replica e duplica le parti hanno confermato i petiti di libello e di risposta. L’istanza di assistenza giudiziaria gratuita degli attori è stata respinta con decreto del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 22 gennaio 2003. Con sentenza del 2 novembre 2003, comunicata il 14 novembre 2003, il Tribunale del Distretto Moesa ha giudicato: “1. L’istanza processuale 7 ottobre 2002 è parzialmente accolta. 1.1 La rendita ordinaria AI percepita dal signor C. Y., I., per il figlio A., G., di fr. 338.-- è da versare nelle mani della madre signora B. X., G.. 1.2 Gli assegni per il figlio A., G., sono percepiti direttamente dalla madre signora B. X. , G.. 1.3 Il signor C. Y., I., è obbligato a versare alla signora B. X., G., l’importo di fr. 2'353.-- a titolo di rimborso spese sostenute per il primo corredo per il figlio A.. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.--, di scritturazione di fr. 645.-- e le spese diverse di fr. 310.-- per complessivi fr. 2'955.--, sono a carico della signora B. X. in ragione di ¾ e a carico del signor C. Y. in ragione di ¼. Le ripetibili sono compensate. 3. (Comunicazione a).”

4 D. Contro questo giudizio in data 25 novembre 2003 A. e B. X. sono insorti con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed hanno chiesto: “1. L’appello è accolto. 2. Il signor C. Y., è condannato a versare nelle mani della signora B. X., entro il 5 di ogni mese, il seguente importo per il contributo alimentare per il piccolo A., G.: fr. 700.-- fino al compimento del 13° anno di età; fr. 750.-- fino al compimento del 16° anno di età; fr. 800.-- fino al compimento della maggiore età, riservata in seguito l’applicazione dello art. 277 cpv. 2 CCS. 2.1 Eventuali rendite di assicurazioni sociali ed altre prestazioni per il mantenimento del figlio A. verranno versate in aggiunta ai contributi sopra esposti. 2.2 Eventuali assegni familiari vengono pure versati in aggiunta al contributo alimentare sopra esposto. 3. Gli importi sopra indicati verranno adeguali all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il mese di gennaio 2003, in base all’indice febbraio 2002. 4. Protestate tasse, spese e ripetibili di I. e di II. sede. C. Y. ha proposto: “1. L’appello 30 dicembre 2003 presentato da A. e B. X. è integralmente respinto e i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 5/14 novembre 2003 del lodevole Tribunale distrettuale Moesa integralmente confermati. 2. Le tasse di giustizia e spese della procedura davanti al Tribunale cantonale dei Grigioni sono a carico della parte appellante, che rifonderà l’importo di fr. ........ al signor C. Y. a titolo di congrue ripetibili. Dei motivi posti a fondamento dell’impugnata sentenza e dell’appello si dirà nei considerandi. La Camera civile considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 25 novembre 2003 contro la sentenza del Tribunale del Distretto Moesa del 5 novembre 2003, comunicata il 14 novembre 2003, e debitamente motivato con memoria del 30 dicembre 2003, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli art. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine.

5 2. Il Tribunale distrettuale Moesa ha accertato che il reddito mensile di C. Y. era di fr. 2'451.-- (fr. 824.-- rendita ordinaria d’invalidità, fr. 951.--rendita d’incapacità di guadagno della Rentenanstalt Swiss Life, Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell’uomo, fr. 338.-- rendita ordinaria per il figlio J. Y. e fr. 338.-- per il figlio A.). Altri redditi non sono stati imputati al convenuto, poichè non era dimostrato che egli esercitava ancora la sua professione di macellaio alle dipendenze dei suoi genitori o un’altra attività e che conseguiva un guadagno dalla vendita di legna. Al reddito testè citato l’istanza precedente ha contrapposto un fabbisogno minimo mensile del convenuto di fr. 2'487.-- (fr. 1'100.-- importo base del minimo vitale per persona che vive da sola, fr. 245.-- premio dell’assicurazione malattie, fr. 77.-- premio dell’assicura-zione malattie per il figlio J. Y., fr. 77.90 imposta di circolazione, fr. 125.90 premio dell’assicurazione responsabilità civile ecc. per il veicolo, fr. 832.-- contributo alimentare per il figlio J. Y. e fr. 29.60 tassa d’esenzione dall’obbligo militare) ed ha concluso che in simili condizioni questi non poteva esser obbligato a versare un contributo alimentare in favore del figlio A., per cui era già versata alla madre la rendita ordinaria di fr. 338.--. La richiesta condanna del convenuto al versamento di alimenti era quindi esclusa. Stando così le cose la domanda degli attori non poteva essere risolta nemmeno fissando a carico del convenuto contributi fittizi, ch’egli non era in grado di corrispondere. 3. a) A. e B. X. fanno valere che il reddito assicurativo di C. Y. sarebbe di fr. 2'697.-- al mese. A ciò essi aggiungono l’importo di fr. 1'887.40, che a loro dire sarebbe il totale delle spese correnti dell’appellato, regolarmente pagato da M. Y., la madre di quest’ultimo, e la somma di fr. 1'934.-- , che l’appellato presta a titolo di pagamento di tre rate mensili per debiti scoperti alla UBS SA, al Credit Suisse ed alla PSA Finance Suisse S.A. Essi sono del parere che le entrate complessive dell’appellato ammonterebbero quindi a fr. 6'518.40. L’aiuto ricevuto dalla madre sarebbe un’entrata ed il regolare pagamento delle rate dei debiti documenterebbe l’esistenza di un pari guadagno. Dato che il grado d’invalidità dell’appellato è del 50%, la sua rimanente capacità lavorativa gli permetterebbe di conseguire un reddito virtuale di almeno fr. 3'000.-- al mese. In ogni caso dalla vendita di legna avrebbe un’entrata corrispondente a fr. 1'934.--, altrimenti non potrebbe far fronte all’ammortamento dei debiti. b) Con effetto dal 1° maggio 1998 C. Y. è al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dell’importo attuale di fr. 844.-- e di una rendita per il figlio J. Y. dell’importo di fr. 338.-- al mese (atti 3.4, 4.1 22/23 e informazione dell’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni). Fino al 31 luglio 2001 queste rendite non sono state pagate

6 dalla Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni, poichè sono state compensate colle rendite d’incapacità di guadagno di fr. 5'364.60 nel 1998 e di fr. 64'858.80 nel 2001, versate dalla Rentenanstalt Swiss Life (atto 4.2). Attualmente questo istituto paga all’appellato una rendita mensile di fr. 1’197.-- (atto 3.26). Di conseguenza gli deve essere computato un reddito di fr. 2'379.--. Contrariamente all’assunto dei primi giudici l’importo della rendita d’incapacità di guadagno non è di fr. 951.--, bensì di fr. 1'197.--, dato che la rendita annuale ammonta a fr. 14’366.20 e la rendita d’invalidità per il figlio A. di fr. 338.-- non è parte del reddito dell’appellato, poichè è pagata direttamente a B. X. (atto 4.1 30). Che il reddito assicurativo dell’appellato sia di fr. 2'697.-- al mese, come pretendono gli appellanti, non è per niente documentato. c) M. Y. ha testimoniato che C. Y. usufruiva a titolo gratuito di un appartamento di lei nello stabile della macelleria Y. e che s’era sempre assunta le spese correnti di suo figlio, quali quelle accessorie dell’appartamento, della cassa malati per lui e per il nipote J. Y., l’imposta di circolazione, il premio dell’assicurazione responsabilità civile ecc. per il veicolo e il contributo alimentare per il nipote. Ora, in contrasto a quanto preteso dagli appellanti, queste liberalità che la madre versa a favore del figlio sono sussidiarie e quindi non possono essere reputate reddito, determinante per il calcolo del contributo alimentare. Dato che esse pervengono indirettamente ad altre persone e non a quella a cui effettivamente sono destinate, non possono essere considerate quale reddito. Per questo motivo esse non possono esser computate (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, pag. 45 n. 01.44). Di conseguenza per la determinazione del reddito dell’appellato l’importo di fr. 1'887.40 non può essere considerato. d) Stando sempre alla testimonianza della madre fino al luglio del 2001 C. Y. era alle dipendenze di lei e di suo marito quale macellaio e percepiva uno stipendio di fr. 4'500.-- lordi per 13 mensilità. Dall’agosto 2001 non aveva più lavorato in macelleria. Egli vendeva saltuariamente della legna da ardere, che consegnava con un furgoncino che lei stessa aveva finanziato. Non si trattava di un vero e proprio commercio, ma di un’attività da lui voluta per occupare il tempo libero che gli rimaneva quando si sentiva bene (atto 6.1). L. Y., il padre dell’appellato, ha testimoniato che suo figlio aveva smesso di lavorare per la macelleria e consegnava della legna. Non riteneva però che questa attività poteva essere definita un vero e proprio commercio, poichè lo faceva per passatempo e non sapeva se gli permetteva di conseguire un guadagno (atto 6.2). N. X., la nonna rispettivamente la madre degli appellanti, ha deposto come teste d’aver visto a più riprese C. Y. a bordo del

7 suo furgone mentre stava trasportando della legna. Poteva precisare che sul furgone stesso vi era un’insegna con riferimento a quest’attività commerciale, il cui testo l’aveva pure visto sotto forma di volantino appeso sul parchimetro del piazzale comunale di O. e nella rivista P. e Q. quale pubblicità. Era convinta del fatto che l’appellato commerciava legna da ardere, siccome lui stesso l’aveva confermato nel periodo della convivenza con sua figlia (atto 6.3). La teste R. Y., la seconda moglie dell’appellato, ha deposto che sapeva che il suo ex marito vendeva legna, dato che lui stesso a lei l’aveva attestato (atto 4.4). Per tutti i problemi relativi ai contributi alimentari ai figli vige il principio inquisitorio (o indagatorio), che dà al giudice la facoltà di indagare d’ufficio sui punti importanti della vertenza in ogni stadio della causa senza essere vincolato dalle prove indicate dalle parti (art. 280 cpv. 2 CC). La massima ufficiale consente inoltre al giudice di ogni grado di adottare le misure che ritiene più appropriate nell’interesse della prole, senza essere legato alle richieste delle parti ed anche in assenza di formali richieste. Le parti devono tuttavia avere la possibilità di esaminare e discutere le prove assunte e di pronunciarsi su di esse, nel rispetto del diritto di esser sentito. La massima ufficiale e il principio inquisitorio non liberano le parti dal dovere di addurre i fatti determinanti, produrre la documentazione in loro possesso ed indicare le prove. Da parte sua il giudice deve indagare e chiarire i fatti in caso di dubbio, ma se una circostanza determinante non è provata, dovrà decidere a sfavore della parte cui incombe l’onere della prova (Rep. 1994, pag. 138; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 169; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5. Auflage 1999, n. 14.11). Gli attori hanno esatto l’edizione al tribunale di primo grado della contabilità del convenuto relativa alla vendita di legna da ardere. Questi ha asserito che non teneva una contabilità. Ne viene che, come a ragione ha esposto l’istanza precedente, agli atti non v’è alcunchè da cui possa essere desunto il reddito che il convenuto conseguirebbe con questa attività. Le testimonianze di N. X. ed R. Y. documentano sì che l’appellato ha trasportato, fatto pubblicità per la vendita e venduto della legna, ma non è stata fornita la prova che egli ha conseguito un’entrata corrispondente all’importo delle rate che egli deve per estinguere i suoi debiti, come pretendono gli appellanti. Del resto il loro assunto è infondato, poichè l’appellato, che dispone di un reddito di fr. 2'379.--, riesce a far fronte all’ammortamento dei suoi debiti grazie all’aiuto della madre, che assume pressochè tutto il costo della vita del figlio. Dato che gli appellanti, a cui incombe l’onere della prova, non hanno docu-

8 mentato l’utile, che l’appellato ha realizzato colla vendita di legna, anche la Camera civile altro non può fare che decidere a loro sfavore. e) Per quanto attiene al preteso reddito ipotetico, parimenti i giudici cantonali non vedono fondati motivi per scostarsi dalla conclusione a cui è giunta l’istanza di primo grado. Infatti la possibilità di calcolare un reddito ipotetico trova spazio solo quando il debitore del contributo alimentare rinuncia per sua volontà ad un reddito che può effettivamente conseguire (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1993, n. 83 all’art. 163 CC; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 141 all’art. 145 CC, Hegnauer, op. cit., n. 21.15f; DTF 123 III 6, 127 III 71 seg.). Ciò non è il caso nell’evenienza concreta. Dai certificati medici del 28 novembre 2002 e 5 novembre 2003 del dott. S., T., emerge che sul piano medico le affezioni di cui soffre C. Y. nel corso degli ultimi due anni hanno limitato la sua residua capacità lavorativa in maniera preponderante, sicchè essa può essere quantificata al massimo del 20% per attività leggere e non continuate nel tempo (atti 3.25, 3.28). Ora, pur ammettendo che per graduare l’incapacità di guadagno non fanno stato unicamente gli atti medici, ma l’insieme di questi e di quelli economici, dev’essere rilevato che l’inabilità al lavoro nella misura del 50% dell’appellato è stata accertata con decreto dell’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni dell’8 febbraio 2001 (atto 4.14). A quell’epoca è stato ritenuto che da lui poteva essere esatta l’attività di macellaio al 50% presso la macelleria familiare. Per quanto riguarda il tempo successivo a tale data il dott. S. ha osservato che è intervenuto un peggioramento dello stato di salute del paziente. Questa costatazione non può essere scartata, sicchè anche in mancanza di atti economici non può essere argomentato che l’attività di macellaio o un’altra attività nella misura del 50% sarebbe possibile all’appellato. A ragione quindi i primi giudici hanno ritenuto che al convenuto un’attività del 50% non era possibile e non hanno computato un ulteriore reddito. f) Dato quanto precede, all’appellato deve essere computato un reddito di fr. 2'379.--. Il suo costo della vita assunto dalla madre non è un’entrata ed il conseguimento di altri redditi non è documentato rispettivamente possibile. 4. a) Il Tribunale distrettuale ha fissato un fabbisogno di fr. 2'487.-- mensili per C. Y.. Nel fabbisogno ha inserito gli importi di fr. 1'100.-- quale minimo vitale per persona che vive da sola, fr. 245.-- e fr. 77.-- per i premi dell’assicurazione malattie per lui e il figlio J. Y., fr. 77.90 per l’imposta di circolazione, fr. 125.90 per il premio dell’assicurazione responsabilità civile ecc. per il veicolo, fr. 832.-- per il contributo alimentare per il figlio J. Y. e fr. 29.60 per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

9 b) Secondo la cifra II 4d delle Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza, edite dalla Conferenza degli ufficiali d’esecuzione e dei fallimenti della Svizzera, se il veicolo è impignorabile, poichè è assolutamente indispensabile per conseguire il reddito, nel fabbisogno, quale supplemento all’importo base mensile, vanno considerate le spese fisse e di funzionamento dello stesso, escluso l’ammortamento. È a torto che i giudici di prima istanza hanno riconosciuto al convenuto l’imposta di circolazione e il premio dell’assicurazione responsabilità civile ecc. per il veicolo. Dato che non è stata fornita la prova che la vendita di legna, per cui l’appellato utilizza il veicolo, è un’attività lucrativa, l’impignorabilità dello stesso viene a mancare. Dell’imposta di circolazione e del premio dell’assicurazione responsabilità civile ecc. non può perciò essere tenuto conto. Per contro va inserito nel fabbisogno allargato il premio dell’assicurazione sulla vita di fr. 245.70 al mese (atto 3.26). Di conseguenza il fabbisogno mensile dell’appellato ammonta a fr. 2'529.30 (fr. 1'100.- - quale minimo vitale per persona che vive da sola, fr. 245.-- e fr. 77.-- per i premi dell’assicurazione malattie per lui e il figlio J. Y., fr. 832.-- per il contributo alimentare per il figlio J. Y., fr. 29.60 per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e fr. 245.70 per il premio dell’assicurazione sulla vita). 5. Ai sensi dell’art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il mantenimento dev’essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio. Il contributo alimentare dev’essere fissato in modo tale che al debitore dello stesso rimanga quella parte del reddito necessaria a coprire il suo minimo vitale. Il limite posto dalla capacità finanziaria del debitore costituisce la regola per l’obbligo di mantenimento e di questo il giudice non può non tenerne conto. Il minimo esistenziale dev’essere lasciato al debitore anche quando si tratta di assegnare alimenti ai figli (DTF 127 III 70 seg., 123 III 8 seg.). Con un reddito mensile di fr. 2'379.-- ed un fabbisogno di fr. 2'529.30 l’appellato non può quindi essere obbligato a versare un contributo alimentare e un assegno familiare in favore del figlio A.. Di conseguenza l’appello va respinto. 6. Gli appellanti sono parte soccombente. Gli oneri processuali (tassa di giustizia, di scritturazione ed indennità a titolo di ripetibili all’appellato) della sede cantonale seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).

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11 La Camera civile giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'000.-- ed in quella di scritturazione di fr. 165.--, quindi dell’importo totale di fr. 2'165.--, vanno a carico degli appellanti, che per questa procedura sono obbligati a rifondere all’appellato fr. 1'000.-- d’indennità a titolo di ripetibili. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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