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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 24.11.2020 SK2 2019 54

24 novembre 2020·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,906 parole·~15 min·3

Riassunto

appropriazione indebita giusta l'art. 138 n. 1 CP | Beschwerde gegen StA, Einstellungsverfügung

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 24 novembre 2020 N. d'incarto SK2 19 54 Istanza Seconda Camera penale Composizione Hubert, presidente Pedrotti e Brunner Baldassarre, attuario Parti A._____ SA reclamante patrocinata dall'avv. Gianluca Dosi Via Lavizzari 18, 6850 Mendrisio contro C._____ resistente Oggetto appropriazione indebita giusta l'art. 138 n. 1 CP Atto impugnato decreto di abbandono 22.07.2019 della Procura pubblica dei Grigioni, comunicato il 23.07.2019 (n. d'incarto VV.2019.519) Comunicazione 01 dicembre 2020

2 / 9 Ritenuto in fatto: A. Il 30 ottobre 2018 la A._____ SA, B.________, rappresentata da F.________, ha sporto denuncia contro C._____ per appropriazione indebita dell'automobile Audi Q3 2.0TDI quattro, targata GR G.________, n. di telaio D.________, da essa assunta in leasing dalla E.________, H.________, rispettivamente dalla E._____, J.________ (in seguito assieme: E._____). Il 23 novembre 2018 F.________ ha inoltre dichiarato di voler partecipare al procedimento come accusatore civile e penale e di quantificare le pretese civili in sede di arringa. B. Il 17 gennaio 2019 i carabinieri di K.________ (Italia) hanno sequestrato l'automobile a L.________ (Italia). C. Il 1° marzo 2019 la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) ha aperto un'istruzione penale nei confronti di C._____ per appropriazione indebita. D. In seguito allo svolgimento dell'istruzione la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento in applicazione dell'art. 319 cpv. 1 lett. a CPP con decreto 22 luglio 2019, ritenendo che non si siano corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa. E. Con reclamo 2 agosto 2019 la A._____ SA (in seguito: reclamante) ha chiesto l'annullamento del decreto di abbandono 22 luglio 2019 e il rinvio degli atti al Ministero Pubblico (recte: alla Procura pubblica) per emanazione di una nuova decisione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. F. Con decreto 6 agosto 2019 l'allora Presidente della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha concesso ad C._____ (in seguito: resistente) e alla Procura pubblica un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. G. Con osservazioni 16 agosto 2019 (data del timbro postale) la Procura pubblica ha proposto di respingere il reclamo. Il resistente non ha per contro inoltrato alcunché. H. L'11 settembre 2019 l'allora Presidente della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale ha inoltrato alle parti le osservazioni della Procura pubblica.

3 / 9 I. Le risultanze degli interrogatori delle parti, così come le allegazioni e argomentazioni delle stesse e della Procura pubblica, saranno trattate – per quanto rilevante ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.1. Ai sensi degli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro decreti d'abbandono della Procura pubblica può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 dell'- Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale [OOTC; CSC 173.100]). 1.2. Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP i reclami vanno presentati presso la giurisdizione di reclamo per scritto entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. Il decreto di abbandono della Procura pubblica del 22 luglio 2019 è stato comunicato il 23 luglio 2019 (act. B.1 pag. 1). Il reclamo, inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni il 2 agosto 2019, è pertanto tempestivo. 1.3. In virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Quale accusatrice privata, la reclamante è senz'altro parte ai sensi dell'art. 104 CPP. Essendo potenzialmente lesa nel suo patrimonio dall'eventuale appropriazione indebita, la reclamante dispone anche di un interesse giuridicamente protetto personale ed attuale all'esito della procedura ed è pertanto legittimata a ricorrere contro il decreto d'abbandono. 1.4.1. Sono censurabili mediante reclamo violazioni di diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere presentato motivato; esso deve segnatamente indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP). 1.4.2. La reclamante chiede l'annullamento del decreto d'abbandono 22 luglio 2019, facendo valere un eccesso del potere di apprezzamento e un accertamento inesatto dei fatti (act. A.1 pag. 2). Essa lamenta sostanzialmente che la Procura pubblica non avrebbe esaminato la veridicità delle dichiarazioni e delle prove offerte dal resistente, omettendo inoltre di ponderare le prove a favore e a sfavore della promozione dell'accusa (act. A.1 pagg. 2 segg.). La reclamante

4 / 9 censura inoltre che le dichiarazioni del resistente non sarebbero in ogni modo atte ad inficiare le prove documentali offerte dalla reclamante (act. A.1 pag. 4). Essa sostiene infine che, nel dubbio, la Procura pubblica avrebbe comunque potuto disporre nuove prove volte a chiarire la vicenda (loc. cit.). 1.4.3. La reclamante indica pertanto in sufficiente dettaglio perché il decreto d'abbandono sarebbe a suo avviso fondato su un eccesso del potere di apprezzamento e su un accertamento inesatto dei fatti, chiedendone anche espressamente l'annullamento. Il reclamo indica altresì le ragioni per cui la reclamante ritiene che la Procura pubblica avrebbe invece dovuto promuovere l'accusa. Il reclamo è pertanto debitamente motivato. 1.5. Essendo tempestivamente interposto in debita forma da una parte legittimata a ricorrere, il reclamo è ricevibile in ordine. 2.1. La reclamante chiede l'annullamento del decreto 22 luglio 2019, con cui la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale contro il resistente per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 n. 1 CP. Per le motivazioni del reclamo si rinvia al considerando 1.4.2 supra. 2.2. La Procura pubblica ha disposto l'abbandono del procedimento in base all'art. 319 cpv. 1 lett. a CPP, ritenendo che le indagini non abbiano corroborato indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa. Essa ha essenzialmente fondato la sua conclusione sulla circostanza che i documenti inoltrati dal resistente avrebbero tracciato una situazione contrattuale "altamente nebulosa e intricata" tra le parti. Questa riguarderebbe in primo luogo la gerenza del M.________ a N.________ e in secondo luogo gli aspetti finanziari legati all'utilizzo del veicolo oggetto del contenzioso. La Procura pubblica ha inoltre ritenuto che la versione dei fatti descritta da F.________ non sarebbe in ogni caso più plausibile di quella proposta del resistente e che lo stesso abbia verosimilmente omesso di proposito aspetti rilevanti del caso al momento della denuncia (act. B.1 pag. 3). Con osservazioni 16 agosto 2019 (data del timbro postale) la Procura pubblica ha precisato che a suo avviso le prove documentali della reclamante non riguarderebbero l'accordo da essa asseritamente stipulato con il resistente e non consentirebbero pertanto di affermare che quest'ultimo abbia saputo di dover restituire l'automobile (act. A.2 n. 1). Non sussisterebbero infine ulteriori mezzi di prova atti a chiarire il presunto accordo stipulato tra la reclamante e il resistente in merito all'automobile (act. A.2 n. 2).

5 / 9 2.3. L'abbandono del procedimento penale ex art. 319 cpv. 1 lett. a CPP può essere disposto solamente qualora dall'istruzione non sia emerso alcun indizio di reato. Non è applicabile il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), bensì l'inverso principio in dubio pro duriore. Se le prove si contraddicono, non spetta pertanto al pubblico ministero procedere a una loro valutazione. La causa dev'essere invece in tal caso sottoposta con atto d’accusa al giudice competente (Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, pag. 1176). In altre parole, laddove il fondamento probatorio e giuridico dell'imputazione appare perlomeno verosimile, dev'essere promossa accusa (John Noseda, in: Paolo Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 319 CPP; Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2.a ed., Basilea 2014, n. 2 ad art. 319 CPP). Ne consegue altresì che, laddove l'indagine rivela lacune sostanziali in merito a questioni potenzialmente essenziali per l'assoluzione o la condanna dell'imputato, l'istanza di reclamo deve rinviare la causa al pubblico ministero affinché compia nuovi accertamenti (Nathan Landshut/Thomas Bosshard, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2.a ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2014, n. 2 note preliminari ad art. 319-327 CPP). 2.4.1. Si rende colpevole di appropriazione indebita chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata. Al fine di stabilire se la cosa sia stata affidata al resistente e se lo stesso la si sia quindi appropriata, è necessario accertare a che titolo la cosa in esame si trovi in suo possesso (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4.a ed., Basilea 2019, n. 19 e 86 ad art. 138 CP). 2.4.2. È pacifico che la reclamante è l'attuale assuntrice del leasing e che il resistente ha in un primo momento utilizzato l'automobile con il beneplacito della stessa. È altresì incontestato che il rappresentante della reclamante ha intimato al resistente la restituzione del veicolo in questione e che, malgrado i successivi solleciti, il resistente non ha ottemperato a tale richiesta. Le versioni delle parti divergono invece segnatamente in relazione a un elemento essenziale della fattispecie, ossia le condizioni alle quali la reclamante avrebbe affidato l'autovettura al resistente. L'accertamento di tale questione permette peraltro di stabilire la validità della richiesta di restituzione della reclamante e la liceità del successivo agire del resistente.

6 / 9 Il rappresentante della reclamante ha dichiarato di aver prestato l'automobile al resistente (act. PP 2 pag. 3), implicando in tal modo di aver pattuito con il resistente un comodato d'uso in relazione all'utilizzo del veicolo (in merito a un'eventuale concessione d'uso senza obbligo contrattuale, ossia precario modo, cfr. Jörg Schmid/Bettina Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5.a ed., Zurigo 2017, n. 1202; sentenza del Tribunale federale 5A_710/2013 del 17 febbraio 2014 consid. 4.3). L'accordo tra le parti avrebbe previsto che il veicolo dovesse essere restituito appena la reclamante l'avesse richiesto. Il 19 ottobre 2018, il rappresentante della reclamante ha intimato al resistente la restituzione del veicolo entro e non oltre il 24 ottobre 2018. Il resistente sostiene per contro di essere stato legittimo possessore dell'automobile già prima della reclamante e di esserlo rimasto anche in seguito alla richiesta di restituzione del 19 ottobre 2018. Dopo esser stato lui stesso assuntore di un precedente leasing relativo all'automobile in questione, al termine della durata contrattuale avrebbe voluto poter continuare a utilizzarla, senza doverla tuttavia riscattare. Il resistente avrebbe conseguentemente chiesto al rappresentante della reclamante – con il quale aveva pocanzi stretto amicizia – di stipulare per suo conto, ma a nome della reclamante (della quale il medesimo è azionista unico), un nuovo contratto di leasing con E._____. Il rappresentante della reclamante avrebbe pertanto solamente prestato il nome della sua società al resistente al fine di permettergli la continuazione dell'uso del veicolo. Il resistente avrebbe sempre posseduto il veicolo, pagato l'assicurazione per la responsabilità civile e la tassa di circolazione, versando inoltre CHF 5'000.00 al rappresentante della reclamante per l'attivazione del nuovo contratto e le prime due rate dello stesso. Onde poter liberamente circolare in Italia, avrebbe chiesto al rappresentante della reclamante di recarsi da un notaio per formalizzare un'autorizzazione che gli avrebbe consentito di utilizzare il veicolo all'estero. Da un'e-mail di I.________, a detta del resistente fiduciario suo e della reclamante, emerge infine che l'accordo effettivo tra le parti potrebbe aver altresì previsto una qualche forma di collaborazione tra il resistente e il rappresentante della reclamante in relazione alla gerenza del M.________ a N.________ (act. PP 21 pagg. 6 e 8 seg.). 2.5. Si ricorda innanzitutto che la complessità della fattispecie non può in alcun caso costituire un valido motivo per l'abbandono di un procedimento penale. Mal si comprende inoltre come, alla luce del principio in dubio pro duriore, la circostanza che la versione della reclamante appaia incompleta e non più plausibile di quella del resistente possa giustificare l'abbandono del procedimento. Non può infatti

7 / 9 certamente andare a vantaggio del resistente la circostanza che la versione dei fatti da lui stesso presentata sia considerata dalla Procura pubblica "altamente nebulosa e intricata". Gli accertamenti della Procura pubblica non permettono inoltre di considerare inverosimile la versione della reclamante, a sostegno della quale sussistono invece tuttora indizi sostanziali. Risulta infatti pur sempre agli atti che la reclamante è intestataria del contratto di leasing con E.________ (act. PP 5) e parte stipulante dell'assicurazione veicoli relativa all'automobile oggetto del contenzioso (act. PP 6), nonché che essa ha rilasciato al resistente l'autorizzazione per l'utilizzo del veicolo (act. PP 7). Perfino l'allegato e-mail inoltrato dal resistente per dimostrare che la reclamante abbia funto solamente da prestanome (act. PP 21 pag. 20, cfr. anche act. PP 21 pag. 19) dimostra prima facie innanzitutto che le rate del leasing siano a loro volta state pagate a nome della reclamante, pur potendo tale documento effettivamente destare dubbi in merito alla questione se i pagamenti siano avvenuti per conto della stessa. La situazione contrattuale tra le parti non appare peraltro neppure "altamente nebulosa e intricata", come ritenuto dalla Procura pubblica. Al contrario, già solo l'accertamento dell'attendibilità delle dichiarazioni del resistente e del valore probatorio dei documenti da lui inoltrati permetterebbe di stabilire se la richiesta di restituzione della reclamante sia stata valida e il rifiuto di ottemperarvi abbia violato l'accordo tra le parti. Non può infine convincere nemmeno l'argomentazione della Procura pubblica per cui non sussisterebbero mezzi di prova atti a chiarire il presunto accordo stipulato tra la reclamante e il resistente in merito all'automobile oggetto del presente contenzioso. Sebbene – come altresì addotto nel decreto di abbandono – le prove documentali offerte dalla reclamante non riguardino effettivamente l'accordo asseritamente stipulato tra le parti, la Procura pubblica avrebbe evidentemente ancora modo di raccoglierne altre, accertando in tal modo l'attendibilità delle due versioni (cfr. consid. 2.6.2 infra). 2.6.1. Sussistendo agli atti un contratto scritto dimostrante la qualità di assuntrice di leasing della reclamante, la Procura pubblica è pertanto tenuta a chiarire a quale titolo il resistente abbia posseduto e utilizzato l'automobile e se la reclamante ne abbia quindi validamente richiesto la restituzione. 2.6.2. A tal fine, essa potrebbe segnatamente interrogare in qualità di testimoni – a titolo esemplificativo – il presunto fiduciario delle parti I.________, i dipendenti della datrice del leasing che si sono curati delle pratiche relative all'automobile in questione e il personale del M.________ a N.________ (la cui testimonianza potrebbe tra l'altro chiarire la questione del presunto nesso fatto valere dal resistente tra l'accordo relativo all'utilizzo dell'automobile e la gerenza del predetto

8 / 9 locale). Essa potrebbe altresì chiedere alla datrice di leasing l'edizione della documentazione relativa all'automobile oggetto del contenzioso e invitare le parti a un interrogatorio di confronto. 2.7. Ne consegue che la procedura non avrebbe potuto essere abbandonata ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. a CPP. 3. Il reclamo è pertanto accolto e il decreto di abbandono 22 luglio 2019 annullato. Il procedimento penale VV.2019.519 è rinviato alla Procura pubblica per nuovi accertamenti ai sensi dei precedenti considerandi. 4. In applicazione dell'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210), la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 1'500.00. In applicazione dell'art. 428 cpv. 4 CPP, le spese processuali per la relativa procedura vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 5.1. La reclamante ha protestato le ripetibili (act. A.1 pag. 5). Agli atti non figura tuttavia alcuna nota d'onorario. 5.2. Giusta l'art. 436 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, se l'accusatore privato vince la causa, l'imputato deve indennizzarlo adeguatamente delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento. L'accusatore privato deve tuttavia inoltrare, quantificare e comprovare la sua istanza d'indennizzo. Qualora non ottemperi a tale obbligo, l'autorità penale – ivi inclusa la giurisdizione di ricorso – non entra nel merito dell'istanza (art. 433 cpv. 2 CPP; cfr, Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2.a ed., Basilea 2014, n. 7 ad art. 436 CPP; Yvonna Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2.a ed., Zurigo 2014, n. 4 ad art. 433 CPP; decreti del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 19 11 del 18 giugno 2020 consid. 6.3; SK2 19 66 del 23 aprile 2020 consid. 6.2, con rinvii). 5.3. Non avendo la reclamante quantificato – né tantomeno comprovato – le ripetibili protestate, il Tribunale cantonale non entra nel merito della relativa istanza. Non si riconosce pertanto alcun indennizzo ex art. 436 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 433 CPP.

9 / 9 La Seconda Camera penale giudica: 1. Il reclamo è accolto e il decreto di abbandono 22 luglio 2019 è annullato. Il procedimento penale VV.2019.519 è rinviato alla Procura pubblica per nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi. 2. Le spese della procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, vanno a carico del Cantone dei Grigioni e saranno pagate dalla cassa del Tribunale cantonale. 3. Non si riconoscono ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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