Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 22 gennaio 2018 Comunicato per scritto il: SK2 17 48 29 gennaio 2018 Decreto Seconda Camera penale Presidenza Pritzi Attuaria ad hoc Zanolari Hasse Nella domanda del Tribunale regionale Moesa , CRS, 6535 Roveredo GR, istante, nella causa penale della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, opponente all'istanza, contro istante, e degli accusatori privati X.1_____, opponente all'istanza, X . 2_____ , opponente all'istanza, X.3_____, opponente all'istanza, patrocinata dall’avvocato lic. iur. Balthasar Wicki, Stockerstrasse 44, 8002 Zurigo, X . 4_____ , opponente all'istanza, patrocinata dall’avvocato Andrea Bersani, viale stazione 11, 6501 Bellinzona, contro Y.1_____, opponente all'istanza, patrocinata dall’avvocato lic. iur. Mauro Lardi, Reichsgasse 65, 7000 Coira,
Seite 2 — 7 Y.2_____, opponente all'istanza, patrocinata dall’avvocato Dr. iur. Remo Dolf, Gäuggelistrasse 1, 7001 Coira, concernente ricusazione, è risultato:
Seite 3 — 7 I. Fattispecie A. In data 6 ottobre 2016 la Procura pubblica dei Grigioni ha trasmesso al Tribunale distrettuale Moesa (a decorrere dal 1° gennaio 2017: Tribunale regionale Moesa) l’atto d’accusa del 3 ottobre 2016 nella causa penale nei confronti di Y.2_____ per i reati di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP e nei confronti di Y.1_____ per i reati di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP, di appropriazione indebita giusta l’art. 138 cifra 1 CP, cattiva gestione giusta l’art. 135 cifra 1 CP e omissione della contabilità si sensi dell’art. 166 CP. B. Il 28 novembre 2017 il presidente del Tribunale regionale Moesa ha trasmesso al Tribunale cantonale dei Grigioni una domanda di ricusazione del Tribunale regionale Moesa, adducendo come motivo che una delle accusatrici private ha chiesto di interrogare numerose persone nel procedimento penale nei confronti delle imputate Y.1_____ rispettivamente Y.2_____ e di estendere il procedimento anche a carico di queste numerose persone, tra le quali figura pure Z._____, attualmente impiegata come aaa._____. Inoltre viene osservato che non viene posta l’esigenza di evadere la procedura obbligatoriamente in lingua italiana. C. Mediante ordinanza del 1° dicembre 2017 il presidente della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha assegnato alle parti la possibilità per presentare e motivare eventuali osservazioni entro il 22 dicembre 2017. D. Nella tempestiva risposta presentata il 6 dicembre 2017 l’imputata Y.2_____ ha approvato di dichiarare competente un altro Tribunale regionale e di procedere in lingua tedesca. L’imputata Y.1_____ ha rinunciato nella tempestiva risposta del 21 dicembre 2017 di sottoporre osservazioni in riguardo. Il 21 dicembre 2017 la Procura pubblica dei Grigioni ha rinunciato a una presa di posizione. Gli ulteriori partecipanti al procedimento hanno rinunciato tempestivamente mediante risposta ovvero tacitamente a una presa di posizione, chiudendo così lo scambio di scritti. E. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi
Seite 4 — 7 1. Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lett. a o f CPP oppure se una persona che opera in seno a un tribunale di primo grado si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lett. b - e CPP, spetta alla giurisdizione di reclamo di decidere senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 lett. b CPP). Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (art. 22 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100] in unione con l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Di conseguenza la decisione sulla domanda di ricusazione del Tribunale regionale Moesa compete alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 2.a) La garanzia di un tribunale indipendente e imparziale, ancorata all'art. 30 cpv. 1 Cost. e all'art. 6 n. 1 CEDU, vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. L'art. 56 CPP concretizza questa garanzia. b) L'art. 56 CPP enumera diversi specifici motivi di ricusazione alle lett. a - e, mentre la lett. f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 138 IV 142 consid. 2.1). Tenendo conto della motivazione della domanda del Tribunale regionale Moesa e dei motivi di ricusazione elencati all'art. 56 CPP, nel presente caso viene in considerazione unicamente quello previsto alla lett. f. c) L'art. 56 lett. f CPP consente alle parti e alle autorità penali di esigere la ricusazione di un giudice, la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta, come detto, l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una par-te, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 136 I 207 consid. 3.1 con rinvii; 136 III 605 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. http://links.weblaw.ch/it/BGE-138-IV-142 http://links.weblaw.ch/it/BGE-136-I-207 http://links.weblaw.ch/it/BGE-136-III-605 http://links.weblaw.ch/it/BGE-131-I-24
Seite 5 — 7 1.1; 116 Ia 14 consid. 4). Sotto il profilo oggettivo occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 139 I 121 consid. 5.1; 134 I 238 consid. 2.1). 3.a) Il presidente del Tribunale regionale Moesa ha invocato semplicemente il fatto che nell'accusa della Procura pubblica dei Grigioni contro le imputate, Z._____, impiegata come aaa._____, sarà sottoposta a interrogatori richiesti da una delle accusatrici private con conseguenza di possibile estensione del procedimento anche a carico di essa. b) Il Tribunale regionale Moesa è composto di un presidente a tempo pieno, di otto giudici a titolo accessorio (giusta l’art. 36 cpv. 2 Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]), di una vicepresidente, di una capo cancelleria e di una collaboratrice di cancelleria. Z._____ è impiegata quale aaa._____. Nel procedimento penale contro le imputate, Z._____ è coinvolta nelle indagini. A causa delle limitate dimensioni del Tribunale regionale Moesa è tuttavia presumibile che sia tra i giudici del Tribunale che tra le collaboratrici della cancelleria e il presidente del Tribunale ci siano rapporti molto sinceri e amichevoli. Inoltre, com'è noto, esiste per ragione professionale una stretta collaborazione tra il presidente del Tribunale regionale incaricato a tempo pieno e la aaa._____. Date le circostanze personali, nel presente caso non appare appropriato che il Tribunale regionale Moesa tratti un procedimento penale, nel quale la propria aaa._____ è coinvolta nelle indagini. Visto dall'esterno verrebbe altrimenti suscitata l'impressione che i giudici non siano sufficientemente indipendenti, anche se in materia essi non si sono espressi. Alla luce di quanto esposto non risulta opportuno, né dal punto di vista dei partecipanti al procedimento, né dal punto di vista dell'opinione pubblica, che il Tribunale regionale Moesa tratti il procedimento penale in causa. Per questi motivi la domanda di ricusazione del Tribunale regionale Moesa va approvata. 4. Giusta l'art. 40 cpv. 2 LOG qualora un tribunale regionale non possa sedere al completo con i propri giudici, il Tribunale cantonale lo può completare con giudici del tribunale di una regione confinante o può dichiarare competente un altro tribunale. Competente per la designazione di un altro tribunale distrettuale è la Seconda camera penale del Tribunale Cantonale (cfr. decreto della camera di http://links.weblaw.ch/it/BGE-116-IA-14 http://links.weblaw.ch/it/BGE-139-I-121 http://links.weblaw.ch/it/BGE-134-I-238 http://links.weblaw.ch/it/BGE-134-I-238
Seite 6 — 7 vigilanza sulla giustizia JAK 12 31 del 25 ottobre 2012 consid. 4). In seguito all'approvazione della domanda di ricusazione non è di conseguenza possibile completare il Tribunale regionale Moesa con altri giudici di una regione confinante, quindi è da dichiarare competente un altro tribunale regionale (art. 40 cpv. 2 LOG). Di conseguenza, il Tribunale cantonale dei Grigioni dichiara competente il Tribunale regionale Maloja e gli trasmette l'atto d'accusa contro le imputate Y.1_____ e Y.2_____ nonché il relativo incarto. Infine, a tale tribunale spetterà il compito di determinare la lingua di procedura, siccome tale domanda non è oggetto della presente procedura di ricusazione. 5. Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG). Nel presente caso, considerata l'evidente fondatezza della domanda di ricusazione, la presente decisione è di competenza del presidente della seconda Camera penale del Tribunale cantonale in qualità di giudice unico. 6. Giusta l'art. 59 cpv. 4 CPP, se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente. In questo caso le spese procedurali vanno a carico del Cantone dei Grigioni. http://links.weblaw.ch/it/GR:%20GRKG-JAK-12-31
Seite 7 — 7 III. La Seconda Camera penale decreta: 1. La domanda di ricusazione è accolta. Nella causa penale della Procura pubblica dei Grigioni e degli accusatori privati contro Y.1_____ e Y.2_____ è dichiarato competente il Tribunale regionale Maloja. 2. Le spese procedurali di CHF 1'500.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi pre-visti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF. 4. Comunicazione a: