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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 21.06.2018 SK2 2015 13

21 giugno 2018·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·5,317 parole·~27 min·3

Riassunto

falsità in documenti e conseguimento di una falsa attestazione | Beschwerde gegen StA, Nichtanhandnahmeverfügung StPO 310 (früher Ablehnungsverfügung)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 14 Rif.: Coira, 21 giugno 2018 Comunicata per scritto il: SK2 15 13 25 giugno 2018 Ordinanza Seconda Camera penale Presidenza Pritzi Giudici Hubert e Brunner Attuaria ad hoc Zanolari Hasse Nel reclamo penale della X._____, reclamante, patrocinata dall'avv. Stefania Vecellio, S. Antonio, 7745 Li Curt, contro il decreto di non luogo a procedere della Procura pubblica dei Grigioni del 24 marzo 2015, comunicato il 25 marzo 2015, in re di Y._____, resistente, patrocinato dall'avv. Guido Lazzarini, Via Retica 26, 7503 Samedan, contro la reclamante, concernente falsità in documenti e conseguimento di una falsa attestazione, è risultato:

2 / 14 I. Fattispecie A. La X._____, con sede a O.1_____ (L1_____), rappresentata da A._____, commerciante fra l'altro di tabacchi nella zona franca di O.1_____ (L1_____), più precisamente nella frazione Trepalle, inoltrava in data 16 novembre 2012 alla Procura pubblica dei Grigioni una denuncia e chiedeva di aprire un'inchiesta penale (act. PP.1). La denunciante segnalava che la Guardia di Finanza italiana l'accusava, a torto, di aver importato sigarette dalla Svizzera tra il 2005 e il 2011 senza averle dichiarate correttamente al Comune di O.1_____ (L1_____)in relazione ai diritti speciali. Tale sospetto si fondava sul contenuto delle dichiarazioni per l'esportazione di tabacchi svizzere (formulario 11.44), timbrate dalla dogana svizzera La Drossa. Da queste bollette doganali, messe a confronto con l'incarto concernente il pagamento dei diritti speciali fatturati ai commercianti da parte del Comune di O.1_____ (L1_____)a titolo fiscale, risultava a carico della società una considerevole differenza fra il quantitativo delle sigarette importate e quello delle sigarette dichiarate al Comune (act. B.6). La denunciante contestava di aver ordinato, ricevuto o pagato le sigarette eccedenti risultanti dalle bollette doganali, sigarette che erano state esportate dalla Svizzera a nome della società e non dichiarate al Comune di O.1_____ (L1_____). B. La Procura pubblica dei Grigioni trasmetteva in data 18 gennaio 2013 tale denuncia all'Amministrazione federale delle dogane (act. PP.2). Quest'ultima avviava un'inchiesta doganale concernente il sospetto di conseguimenti fraudolenti di una falsa attestazione riguardo allo sdoganamento di sigarette contingentate, rispettivamente alla reintroduzione illegale delle stesse su territorio svizzero, anche perché erano state presentate denunce da altre ditte livignasche, nominate quali destinatari finali delle sigarette. L'Amministrazione federale delle dogane giungeva alla conclusione che il traffico di sigarette in parola era riconducibile a Y._____, residente a Zernez, che agiva in qualità di titolare di un contingente per l'esportazione di tabacchi, nonché come tramite di altri titolari di contingenti. In sede d'interrogatorio Y._____ ammetteva che il destinatario indicato sulle dichiarazioni per l'esportazione non corrispondeva al destinatario effettivo delle sigarette (act. C.4/allegato 2 PP, pag. 4). Va annotato che una parte delle ditte o persone destinatarie nominate sulle bollette erano fittizie (act. C.4/allegato 2 PP, pag. 18). I destinatari effettivi delle sigarette erano tre persone, delle quali Y._____ si rifiutava di fare il nome (act. C.4/allegato 2 PP, pagg. 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 18). Da queste persone Y._____ otteneva in anticipo e in contanti il prezzo per le sigarette, senza però scambiare delle ricevute (act. C.4/allegato 2 PP, pagg. 6 e 9). In seguito Y._____ versava il denaro proveniente da questi affari in contanti alla sua banca a Zernez

3 / 14 (pag. 12). Y._____ sapeva che le tre persone in questione lo avrebbero in qualsiasi momento contattato per ottenere le sigarette in parola (pag. 6). Gli stessi lo contattavano in anticipo e gli chiedevano la disponibilità di sigarette (pag. 17). C. In data 4 luglio 2014 l'Amministrazione federale delle dogane comunicava ai commercianti interessati, fra cui figurava anche la X._____ (act. PP.3), che le azioni compiute da Y._____ non erano qualificate quale falsità in documenti ai sensi dell'art. 15 DPA e il procedimento veniva terminato mediante decreto d'abbandono del 25 settembre 2014. D. La X._____, patrocinata dall'avvocata Stefania Vecellio, inoltrava in data 26 agosto 2014 alla Procura pubblica dei Grigioni ripetutamente una denuncia e chiedeva di aprire un'istruzione penale nei confronti di Y._____ e di altri responsabili per il traffico di sigarette (act. PP.3). E. Con decreto di non luogo a procedere del 24 marzo 2015, comunicato il 25 marzo 2015, la Procura pubblica dei Grigioni decretava di non procedere all'apertura di un'istruzione penale. F. Contro questo decreto la X._____ inoltrava in data 7 aprile 2015 reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni con i seguenti petiti: 1. IL decreto impugnato venga annullato e l'incarto EK.2012.7048/FO venga ritornato alla Procura pubblica dei Grigioni per l'apertura di un'istruzione penale. 2. Protestate spese e ripetibili inerenti il procedimento innanzi al Tribunale cantonale. G. Mediante decreto del 9 aprile 2015 il presidente della Seconda Camera penale del Tribunale Cantonale dei Grigioni accordava sia a Y._____ sia alla Procura pubblica dei Grigioni la possibilità di presentare osservazioni entro termine. H. Nella sua tempestiva osservazione del 17 aprile 2015 la Procura pubblica dei Grigioni postulava di respingere il reclamo, rinviando agli atti e alle motivazioni nella decisione impugnata. I. Con osservazioni del 1° giugno 2015 Y._____ presentava i seguenti petiti: 1. Die Beschwerde der X._____ sei vollumfänglich abzuweisen. 2. Unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädigungsfolge, zuzüglich Mehrwertsteuer, zu Lasten der Beschwerdeführerin. J. Replicando rispettivamente duplicando, le parti confermavano quanto esposto nei loro petiti precedenti.

4 / 14 K. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti e sulla motivazione della decisone impugnata si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.1. Giusta l'art. 310 cpv. 2 in unione all'art. 322 cpv. 2 e l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP il reclamo può essere presentato contro un decreto di non luogo a procedere della Procura pubblica. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (art. 22 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.10] in unione all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro 10 giorni (art. 322 cpv. 2 CPP, art. 396 cpv. 1 CPP). La parte reclamante deve, in applicazione analoga dell'art. 385 cpv. 1 CPP, indicare precisamente i punti della decisione che intende impugnare (lett. a), i motivi a sostegno di una diversa decisione (lett. b), e i mezzi di prova che invoca (lett. c). Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). 1.2. Ai sensi dell'art. 310 cpv. 2 in unione all'art. 322. cpv. 2 CPP sono legittimate al reclamo le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Ai sensi della legge le parti nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso rispettivamente di reclamo sono l'imputato, l'accusatore privato e la Procura pubblica (art. 104 cpv. 1 CPP). 1.3. Nella fattispecie la reclamante ha presentato il suo reclamo entro il termine legale ed è manifestamente legittimata in qualità di accusatrice privata a impugnare il decreto di non luogo a procedere, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto impugnato che ha negato l'adempimento del reato invocato. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. Esso è quindi ricevibile in ordine. 2. La reclamante censura la violazione del diritto e l'accertamento incompleto e inesatto dei fatti.

5 / 14 2.1. Va in prima linea costatato, che la Procura pubblica dei Grigioni fonda la sua decisione qui impugnata sulle inchieste precedenti ovvero sulla decisione dell'Amministrazione delle dogane, la quale giungeva alla conclusione, che le azioni compiute da Y._____ non fossero da qualificare quale falsità in documenti ai sensi dell'art. 15 della Legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0). A mente della Procura pubblica dei Grigioni tale norma sarebbe da considerare quale lex specialis. Essa conclude che di conseguenza l'applicazione sussidiaria delle fattispecie penali relative alla falsità in atti degli artt. 251 CP e 253 CP sarebbe esclusa. Ne consegue che la Procura pubblica dei Grigioni non ha dato luogo a procedere all'apertura di un'istruzione penale. Questa conclusione non offre i sufficienti approfondimenti e necessita delle seguenti considerazioni. 2.2. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lett. a CPP) se, contrariamente al giudizio del procuratore pubblico, sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lett. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lett. c CPP). Si ricorda che giusta l'art. 7 cpv. 1 CPP l'azione penale, per principio, è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su elementi indizianti oggettivi, concreti e sufficienti. In questo senso non basta un'interpretazione diversa delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento. La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale che deve imporsi d'ufficio (MAURO MINI, in BERNASCONI/GALLIANI/MARCELLINI/MELI/MINI/NOSEDA [ed.], Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 391 CPP; cfr. decisione del Tribunale federale 1B_768/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 2.1.). 2.3. Nella decisione impugnata la Procura pubblica dei Grigioni si limita a fornire osservazioni in merito alla falsità in documenti relative alle bollette doganali e omette di applicare altre norme penali concernenti la fattispecie, tuttavia già invocate mediante la denuncia della qui reclamante. Inoltre la Procura pubblica dei Grigioni non ha avviato inchieste proprie, appoggiandosi soltanto sugli atti forniti dall'Amministrazione delle dogane, seppure, al di là del sospetto di falsità in

6 / 14 documenti riguardo alle bollette doganali, il comportamento di Y._____ esiga ulteriori istruzioni. Va ricordato che l'Amministrazione delle dogane ha abbandonato il procedimento perché non era in grado di provare che le sigarette in parola fossero state reintrodotte illegalmente in Svizzera. Lo scopo di tale procedimento era solamente quello di esaminare reati penali amministrativi nell'ambito doganale e nulla di più. Il campo d'azione della Procura pubblica è evidentemente più ampio. 3. Nella fattispecie va quindi esaminato d'ufficio il diritto penale applicabile in prima linea prescritto dal CP. 3.1. Risulta dagli atti che per le sigarette in parola Y._____ ha ottenuto del denaro da persone a lui note, ma delle quali non fa il nome, senza però rilasciare una fattura; denaro che in seguito è stato versato in contanti alla banca in base alle dichiarazioni doganali falsificate. Questo modo di procedere insospettisce, dato che secondo la prassi consueta il pagamento delle sigarette vendute ai destinatari a O.1_____ (L1_____)è eseguito mediante bonifico bancario. 3.1.1. Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenze del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2 e 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 7.1.). Gli elementi costitutivi oggettivi dell'art. 305bis n. 1 CP sono l'esistenza di un valore patrimoniale, l'esistenza di un reato precedente, un legame di provenienza tra il valore patrimoniale e il reato precedente e un atto suscettibile di vanificare l'accertamento, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale (cfr. NICOLAS C. HERREN, Le blanchiment d'argent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, AJP/PJA 2017 pagg. 1112-1124; sentenze del Tribunale federale 6S.22/2003 dell'8 settembre 2003 consid. 1.1.2 e 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.1). Dal profilo soggettivo il reato è di natura intenzionale. Il dolo eventuale è comunque ritenuto sufficiente (sentenza del Tribunale federale 4A_653/2010 del 24 giugno 2011 consid. 3.2.3). 3.1.2. Costituisce un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP, chi non effettua un bonifico rintracciabile. Il modo di agire di Y._____ è addirittura

7 / 14 esemplare per compiere un atto suscettibile di vanificare la provenienza dei compensi, il cosiddetto paper trail. Il chiarimento di tale pratica è coattivo e quindi la Procura pubblica dei Grigioni deve aprire un'istruzione per approfondire i fatti in merito all'applicazione dell'art. 305bis n. 1 CP. Di conseguenza alla Procura pubblica dei Grigioni viene intimata ai sensi dell'art. 397 cpv. 3 CPP l'istruzione di procedere in ordine. 3.2. Il riciclaggio di denaro di regola viene eseguito nell'ambito di un organizzazione criminale. Nella fattispecie Y._____ ha più volte rifiutato di fare il nome delle tre persone in questione, le quali erano sempre disponibili di acquistare le sigarette in parola. Y._____ figura quale "persona chiave", in quanto organizzava le bollette doganali falsificate e parzialmente i trasporti. In cambio otteneva il ricavo in contanti e lo inseriva nel sistema bancario svizzero. Concernente la rispettiva contabilità sono ravvisabili degli appunti ambigui come per esempio "per ella pero nair" (cfr. act. C.4/allegato 2 PP, pag. 19). Carenti sono pure i documenti per gli affari in parola (cfr. act. C.4/allegato 2 PP, pag. 17). 3.2.1. Adempie la fattispecie dell'organizzazione criminale dell'art. 260ter n. 1 CP chi partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ovvero chi sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. La pena (art. 48a CP) viene attenuata se l'agente si impegna a impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione. Giusta l'art. 260ter n. 3 CP è punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale integralmente o parzialmente sul territorio svizzero. 3.2.2. Alla luce di quanto esposto risulta evidente che fra la Svizzera e l'Italia potrebbe sussistere un mercato nero di sigarette. Non è quindi comprensibile il fatto che la Procura pubblica dei Grigioni nonostante le dichiarazioni esposte da Y._____ nel verbale (cfr. act. C.4/allegato 2 PP), non abbia esaminato l'esistenza di un'organizzazione, la quale per diversi anni perseguiva il proposito di agevolare un traffico clandestino di sigarette in base alle bollette doganali falsificate. A causa delle carenze della Procura pubblica dei Grigioni non sono noti i dettagli del traffico delle sigarette in parola e il ruolo delle persone coinvolte. Senza approfondite istruzioni da parte della Procura pubblica dei Grigioni, non si può escludere l'appartenenza di Y._____ a un'organizzazione criminale nel giro del traffico di sigarette. Ne consegue che la Procura pubblica dei Grigioni deve chiarire la fattispecie in applicazione dell'art. 260ter CP, la cui violazione è manifesta, nonché l'eventuale applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. a CPP.

8 / 14 3.3. La reclamante censura la violazione dell'art. 251 CP e dell'art. 253 CP, in quanto nella decisione impugnata verrebbe affermato che l'impunibilità della falsità in documenti ovvero di una falsa attestazione nell'ambito dell'art. 15 DPA escluderebbe l'applicazione sussidiaria dell'art. 251 CP, come pure dell'art. 253 CP. A mente della reclamante non sarebbe stato accertato che l'imputato, oltre ad aver falsificato le bollette doganali, abbia falsificato anche i pagamenti delle fatture in nome dei destinatari che non erano a conoscenza delle ordinazioni o a nome di destinatari fittizi. Sarebbe pure probabile che egli abbia falsificato altri documenti per effettuare il contrabbando di sigarette, come risulterebbe dagli estratti bancari. La reclamante rimprovera a Y._____ anche che egli avrebbe falsificato delle bollette doganali. Avrebbe difatti indicato un numero vastamente superiore di sigarette rispetto al numero di sigarette poi effettivamente consegnato (alla reclamante e ad altri commercianti). In base a dette bollette doganali falsificate, di cui uno dei tre estratti va inviato al Comune di O.1_____ (L1_____), quest'ultimo farebbe valere dei diritti speciali nell'ambito dell'importazione di tabacchi, cosicché la reclamante – come anche altri commercianti – si vedrebbero costretti a pagare dei diritti speciali senza aver ricevuto le sigarette in pari numero. Ovviamente soggetti a tale tassa sono i commercianti destinatari indicati nelle bollette doganali, i quali hanno dovuto subire procedure tributarie e penali avviate dal Comune di O.1_____ (L1_____)rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate italiana per ommessa dichiarazione di introduzione merce e ommesso versamento dei diritti speciali. Y._____ non ha torto nelle sue osservazioni quando sostiene che non è lui il soggetto dei diritti speciali; però era consapevole, che una copia delle bollette doganali andasse al Comune di O.1_____ (L1_____)(cfr. act. C.4/allegato 2 PP, pag. 7). Misconosce inoltre che i procedimenti delle autorità italiane contro i destinatari sono il risultato delle sue manovre fraudolenti. 3.3.1. La Procura pubblica dei Grigioni fonda la negata applicazione sussidiaria su una sentenza del Tribunale federale, in cui è stato concluso che nel caso in decisione non sarebbero adempiuti i presupposti per l'applicazione sussidiaria dell'art. 251 CP nei confronti dell'art. 15 DPA. Nella stessa sentenza il Tribunale federale precisava la sua giurisprudenza concernente il concorso tra il reato fiscale e quello penale ordinario e confermava l'applicabilità di ambedue le norme nei casi in cui l'autore non perseguiva soltanto vantaggi fiscali, ma dove il documento falsificato veniva utilizzato pure in un ambito diverso da quello fiscale (DTF 108 IV 180 consid. 2). L'art. 251 CP ovvero l'art. 253 CP trovano dunque applicazione assieme alle norme speciali fiscali quando risulta dalla fattispecie che l'autore utilizzi il documento falsificato anche nell'ambito non fiscale, ovvero accetti l'eventualità di un simile utilizzo (cfr. DTF 133 IV 303 consid. 4.5; 122 IV 25 consid. 3.b; 117 IV 181 consid. 1;

9 / 14 108 IV 27 consid. 3). Tale conclusione rende possibile l'applicazione sussidiaria delle norme penali ordinarie in relazione a tutte le norme penali amministrative specifiche (cfr. DTF 117 IV 170 consid. 2.a). 3.3.2. Giusta l'art. 251 n. 1 CP commette falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria chi, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento. Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP. La destinazione a provare (nel termine tedesco: Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L'attitudine a provare (nel termine tedesco: Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; MARKUS BOOG, in Basler Kommentar zum Strafrecht I, 3a ed., Basilea 2013, n. 30 ad art. 110 cpv. 4 CP). Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; BOOG, op. cit., art. 110 cpv. 4 n. 31, STEFAN TRECHSEL/LORENZ ERNI, in TRECHSEL/PIETH [ed.], Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, n. 8 delle osservazioni preliminari all'art. 251 CP). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l'apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (MARKUS BOOG, op. cit., n. 31 ad art. 110 cpv. 4 CP). La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente; dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e). Vi è invece falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel

10 / 14 falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell'autore. Semplicemente, ciò che l'autore dice non corrisponde al vero (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2010, n. 15 e segg. ad art. 251 CP). Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un'attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 119 ad art. 251 CP con rinvii; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Quest'esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 129 ad art. 251 CP). Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a). La cosiddetta "menzogna scritta" trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario; vedi BERNARD CORBOZ, Le faux dans les titres, ZBJV 131/1995 pagg. 534 segg., pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (nel termine tedesco: garantenähnliche Stellung) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. MARKUS BOOG, in Basler Kommentar zum Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 101 segg. ad art. 251 CP), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2). La natura di documento di uno scritto – o meglio, la sua forza probante – è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento – e, quindi, a esso essere attribuita forza probante – per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 138 IV 209 consid. 5.3; 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; MARKUS BOOG, op. cit., n. 71 ad art. 251 CP). Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio a dimostrare la veridicità di

11 / 14 quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii) oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione a un libro di cassa; cfr. BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 155 seg. ad art. 251 CP). Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, precisando però che il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1). L'autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l'autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (sentenza del Tribunale federale 6B_522/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 121 IV 216 consid. 2). L'art. 251 CP presuppone, infine, l'intenzione dell'autore di ingannare qualcuno e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 consid. 8.1). 3.3.3. Adempie la fattispecie del conseguimento fraudolente di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP chi, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa o una copia non conforme all'originale o chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato. 3.3.4. Nella fattispecie risulta che la Procura pubblica dei Grigioni non ha avviato proprie inchieste concernente la falsità in documenti ovvero la falsa attestazione oltre all'ambito dei reati fiscali. Invece risulta importante sapere l'utilizzo delle bollette doganali, di cui Y._____ è l'autore, anche nell'ambito non fiscale. Al riguardo mancano completamente i risultati delle indagini in merito alle azioni di Y._____ e i sottratti diritti speciali. Punti di riferimento sono i documenti falsificati, di cui la reclamante risulta quale destinataria di merce mai ottenuta (cfr. act. C.4/allegato 2 PP, pagg. 2, 4, 5, 6 e 8) e gli atti delle autorità italiane (act. B.3, B.6). Spetta alla Procura pubblica dei Grigioni rilevare l'esistenza di ulteriori documenti, ad esempio fatture, bollette di consegna etc., con cui sono infine stati danneggiati i destinatari. Tantomeno è da stabilire se Y._____ abbia indotto dei funzionari delle autorità coinvolte ad attestare in un documento ufficiale un fatto di importanza giuridica. La negazione categorica della sussidiarietà delle norme penali nei confronti delle norme

12 / 14 speciali risulta essere non approfondita e rende necessarie ulteriori ricerche nell'ambito degli artt. 251 e 253 CP. Senza ulteriori inchieste, gli artt. 251 e 253 CP rimangono pertanto violati. 3.4. Infine, nell'atto impugnato non sono ravvisabili degli apprezzamenti concernente i reati nell'ambito del diritto tributario, in quanto la distribuzione di merce in base a dichiarazioni falsificate nell'ambito del traffico delle merci esenti da dazio elude il regime dei contingenti svizzeri per l'esportazione di tabacchi. Nella fattispecie mancano pertanto delle ricerche concernenti un possibile inganno dei titolari dei contingenti per l'esportazione di sigarette mediante le bollette doganali, compilate al loro nome con un contenuto falsificato per quanto riguarda i destinatari e le corrispettive quantità di sigarette. Come fa valere a ragione la reclamante, con questo non può nemmeno essere escluso che sia data pure la fattispecie di truffa di cui all'art. 146 CP. Servono delle analisi riguardo al modo di agire concernente l'ordinazione delle forniture in base alle dichiarazioni falsificate. Non va escluso che delle manovre fraudolenti abbiano reso possibile l'esportazione delle sigarette in parola. 4. Alla luce di quanto esposto, non è comprensibile il fatto che la Procura pubblica dei Grigioni nella decisione impugnata si sia limitata soltanto ad esaminare la falsità in documenti concernente le bollette doganali, senza allargare le inchieste sulle evidenti manovre fraudolenti, anche già invocate dalla reclamante in via di denuncia, per esempio riguardo a fatture falsificate e la risultante lesione dei commercianti livignaschi, la ricezione di denaro d'origine non riscontrabile e il bonifico degli stessi nel sistema bancario svizzero, la collaborazione con persone ignote con intenzioni fraudolenti e l'omessa dichiarazione dei veri destinatari delle esportazioni nei confronti dei titolari dei contingenti di sigarette. Specialmente in merito alle dichiarazioni fatte da Y._____ risulta sorprendente, che la Procura pubblica non abbia avviato un'istruzione benché vi siano dei sufficienti indizi di reato. Risulta che, contrariamente al giudizio della Procura pubblica dei Grigioni, la quale fonda la decisione di non luogo a procedere unicamente sull'esclusione dell'applicazione sussidiaria degli artt. 251 CP e 253 CP, non sono intervenuti impedimenti a procedere giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. b CPP e che quindi la conclusione della Procura pubblica dei Grigioni non regge alla luce di elementi indizianti oggettivi, concreti e sufficienti. Di conseguenza, le pretese della reclamante dimostrano una verosimiglianza di alto grado e la decisione impugnata non merita di essere confermata. L'appello va pertanto accolto e l'incarto viene ritornato alla Procura pubblica dei Grigioni per l'apertura di un'istruzione penale.

13 / 14 5.1. Visto l'esito del reclamo, gli oneri processuali rimangono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP). Alla luce delle circostanze concrete della fattispecie, si giustifica fissare le spese giudiziarie in applicazione dell'art. 8 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) a CHF 2'000.00. 5.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 436 cpv. 3 CPP, il quale trova applicazione anche in sede di reclamo nonostante il rinvio all'art. 409 CPP concernente la procedura d'appello (cfr. SK2 15 6 consid. 7.b con riferimenti), il Cantone dei Grigioni deve rifondere alla reclamante un'indennità a titolo di ripetibili. In mancanza di una nota legale la Seconda camera penale deve dunque fissare l'indennità secondo apprezzamento (cfr. STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung II, 2a ed., Basilea 2014, n. 16 ad art. 436 CPP). Considerando il grado di complessità della fattispecie e delle questioni giuridiche che si sono poste nella presente procedura e tenuto conto del reclamo inoltrato, pare giustificato aggiudicare alla reclamante un'indennità forfettaria di CHF 3'000.00 (IVA e spese incluse).

14 / 14 III. La Seconda Camera penale ordina: 1. Il reclamo è accolto. 2. Di conseguenza il decreto di non luogo a procedere del 24 marzo 2015, comunicato il 25 marzo 2015, è annullato e gli atti EK.2012.7048/FO vengono ritornati alla Procura pubblica dei Grigioni per l'apertura di un'istruzione penale. 3. Le spese procedurali di CHF 2'000.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 4. Il Cantone dei Grigioni è inoltre obbligato a versare alla X._____, con sede a O.1_____ (L1_____), un'indennità di CHF 3'000.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 5. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 6. Comunicazione a:

SK2 2015 13 — Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 21.06.2018 SK2 2015 13 — Swissrulings