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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 17.06.2014 SK2 2014 28

17 giugno 2014·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·4,870 parole·~24 min·6

Riassunto

incidente mortale sul lavoro | Beschwerde gegen StA, Einstellungsverfügung

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 17 giugno 2014 Comunicato per scritto il: SK2 14 28 22 luglio 2014 Decreto Seconda Camera penale Presidenza Pritzi Attuaria ad hoc Vecellio Nel reclamo penale di A.X._____ e B.X._____, reclamanti, contro il decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 31 marzo 2014, comunicato il 7 aprile 2014, in re della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, resistente, concernente incidente mortale sul lavoro, è risultato:

pagina 2 — 14 I. Fattispecie A. Dal decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 31 marzo 2014, comunicato il 7 aprile 2014 nel procedimento VV.2013.2064/MC (act. PP.1.19) risultava la seguente fattispecie: “La sera del 5 giugno 2013, dopo aver sostenuto gli esami di fine tirocinio quello stesso giorno, C.X._____ avrebbe dovuto recarsi a piedi sul monte O.1_____, dove l'attendevano i suoi colleghi di lavoro. Poco dopo le ore 18.00 giungeva a O.2_____ e caricava materiale sul pianale a sponde della teleferica. Ad operazione terminata avvertiva i colleghi per SMS di procedere al traino. Giunto a pochi metri dal punto di destinazione, i selvicoltori E._____ e D._____ costatavano che C.X._____ vi si trovava a bordo. Come di rito arrestavano la corsa togliendo la trazione e frenando. Nella fase di avvicinamento allo stabile in cui era ubicato l'argano, il pianale subiva delle oscillazioni. A quel punto il cavo di traino d'acciaio di spezzava e il pianale, con a bordo C.X._____ e la merce, precipitava a valle a velocità incontrollata. Il carrello andava poi a sbattere violentemente contro la struttura in cemento a valle della teleferica. Dal violento urto il giovane era sbalzato fuori dal pianale e riportava ferite letali.” Tramite decreto di abbandono la Procura pubblica decretava: "1. Il procedimento penale, O.3_____: incidente mortale sul lavoro del 5 giugno 2013 a danno di C.X._____, è abbandonato. 2. Le spese procedurali sono sostenute dal Cantone." Secondo il decreto di abbandono e le risultanze dell'istruzione, la teleferica in parola non sarebbe stata omologata per trasportare persone, ma unicamente per il trasporto di materiale e, non rappresentando un pericolo per il traffico pubblico e per la proprietà pubblica, essa non avrebbe necessitato di alcuna concessione da parte dell'Ufficio federale dei trasporti. C.X._____ avrebbe saputo che la teleferica in parola era destinata al trasporto di materiale e non di persone. Infatti, a dire dei suoi colleghi selvicoltori, già in precedenza sarebbero saliti sul monte O.1_____ a piedi e avrebbero spiegato al giovane operaio che la teleferica era strettamente destinata al trasporto di materiale e vi era il divieto assoluto di trasportare persone. Nell'interrogatorio di polizia di E._____, a domanda, egli avrebbe risposto che per lui "era logico che C.X._____ sarebbe arrivato a piedi". Il lunedì precedente, due giorni prima dell'incidente, loro sarebbero stati in O.1_____ e in quell'occasione vi sarebbe stato pure C.X._____, il quale naturalmente era venuto a piedi. Anche quel giorno, prima di salire, loro avrebbero caricato il materiale sulla cesta, ma nessuno avrebbe ventilato di volerci salire. Secondo la Procura pubblica, il fatto che C.X._____ avrebbe usufruito di quel mezzo di trasporto, viste le circostanze d'insieme, non potrebbe essere quindi rimpagina 3 — 14 proverato ai suoi colleghi di lavoro, giacché questi, la sera in questione, si sarebbero trovati già sul monte O.1_____. Da quanto appurato, il giovane C.X._____, dopo aver caricato il materiale, avrebbe avvertito i colleghi per SMS che potevano dare avvio alla manovra di traino. Sarebbe palese che se avesse ventilato l'idea di salire sul pianale, gli addetti al traino avrebbero dovuto desistere dall'avviare la manovra in parola, evitando in tal modo una tragedia. Non sarebbero ravvisabili ulteriori obblighi da parte dei colleghi di lavoro di C.X._____. Infatti, da un lato egli sarebbe stato maggiorenne e, a fine tirocinio, avrebbe dovuto essere pienamente consapevole delle conseguenze deleterie che avrebbe potuto produrre un mezzo di trasporto come quello in parola. La Procura pubblica abbandonava quindi il procedimento penale su rinuncia alla riscossione di costi e le spese procedurali venivano sostenute dal Cantone. B. Tramite lettera del 18 aprile 2014 alla Procura pubblica (act. A.1) A.X._____ B.X._____, genitori della vittima, esprimevano delle considerazioni nei confronti del decreto di abbandono, chiedendo perché l'interrogatorio delle persone coinvolte sarebbe stato eseguito solamente nove giorni dopo l'accaduto. Inoltre loro si chiedevano perché la Procura pubblica non avrebbe fatto analizzare il cavo di traino della teleferica. C.X._____ sarebbe morto a causa della rottura del cavo di traino. Secondo i genitori della vittima, se non si fosse rotto il cavo di traino, non vi sarebbe stato nessun incidente. C. Con lettera del 6 maggio 2014 (act. PP.1.23) la Procura pubblica comunicava a A.X._____ e B.X._____ che l'agente di Polizia che avrebbe riportato il tragico caso avrebbe riferito come i giorni successivi il fatto avesse prestato servizio di notte e pertanto gli sarebbe risultato difficile procedere immediatamente a verbalizzare i colleghi di lavoro di C.X._____. Inoltre questi sarebbero stati assistiti psicologicamente. A mente del ministero pubblico, si sarebbe imposto un esame del cavo incriminato qualora la teleferica fosse stata destinata al trasporto di persone. Allora sarebbe stato di eminente importanza capire la causa della rottura della fune, al fine di poter stabilire eventuali colpe. Nel caso in esame, trattandosi di una teleferica adibita al trasporto di cose, questo quesito non si sarebbe posto. Inoltre la Procura pubblica chiedeva se lo scritto indirizzato alla Procura pubblica avrebbe dovuto essere considerato quale reclamo/ricorso. D. Il 7 maggio 2014 A.X._____ e B.X._____ trasmettevano alla Procura pubblica uno scritto (act. A.2), comunicando che la lettera del 18 aprile 2014 avrebbe dovuto essere considerata quale reclamo/ricorso contro il decreto di abbandono.

pagina 4 — 14 Quale motivazione veniva affermato che la Procura pubblica non avrebbe potuto decretare l'abbandono del procedimento penale senza aver chiarito le cause della rottura del cavo di traino. Secondo i reclamanti, se il cavo di traino non si fosse rotto, non vi sarebbe stato nessun incidente, indipendentemente dal fatto se la teleferica fosse stata destinata al trasporto di persone o solo di merce. Inoltre A.X._____ e B.X._____ asserivano di avere il diritto di sapere perché il loro figlio fosse morto. Secondo i reclamanti, la risposta non potrebbe essere perché lui sarebbe salito sulla teleferica destinata al trasporto di merce. Tale risposta sarebbe troppo semplicistica oltre che non corretta e perciò andrebbe ricercata la causa della rottura del cavo di traino. Infine i reclamanti chiedevano di riaprire il procedimento penale e di svolgere le verifiche atte a stabilire le cause della rottura del cavo di traino. E. Con lettera del 19 maggio 2014 (act. D.1) la Procura pubblica trasmetteva gli atti al Tribunale cantonale, asserendo che i genitori del fu C.X._____ avrebbero trasmesso alla Procura pubblica il 18 aprile 2014 due domande e che tale scritto avrebbe dovuto essere considerato quale reclamo. Ai sensi dell'art. 393 CPP e dell'art. 91 cpv. 4 CPP venivano pertanto trasmesso gli atti per competenza. F. Invitata a presentare osservazioni circa il reclamo con decreto del 23 maggio 2014 (act. D.2), la Procura pubblica postulava in data 11 giugno 2014 (act. A.3) di respingere il reclamo. La Procura pubblica asseriva che la teleferica sarebbe stata adibita al trasporto di materiale e non sottostarebbe dunque all'applicazione della legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Per essa non avrebbe fatto inoltre stato il concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale. Ne conseguirebbe che il meccanismo non doveva essere sottoposto a regolari ispezioni. Sarebbe spettato quindi all'autorità concessionaria, ossia il Municipio, fare eventuali interventi in merito – ciò per esempio laddove si fosse venuti a conoscenza di eventuali usi non previsti dalla concessione, ossia per il trasporto non solo di materiale, ma anche di persone. Dagli atti non risulterebbe che ciò sia stato il caso. Emergerebbe al contrario come i colleghi di C.X._____ l'avessero messo al corrente, rispettivamente istruito sul fatto che era vietato salire con la teleferica, in quanto solamente prevista per il trasporto di materiale. Secondo la Procura pubblica poco dopo le ore 18.00 del 5 giugno 2013, C.X._____ sarebbe giunto a valle della teleferica, avrebbe caricato materiale e avrebbe inviato un SMS al collega D._____, avvisando che il carico era pronto. A mente della Procura pubblica, per i colleghi sarebbe stato imprevedibile che C.X._____ vi sarebbe salito. Non si sarebbe ritenuto indispensabile far procedere all'esame della fune spezzata, ciò

pagina 5 — 14 che si sarebbe imposto qualora l'impianto in parola fosse stato adibito pure al trasporto di persone. Il cavo di acciaio si troverebbe d'altronde tuttora depositato presso il Servizio speciale 2 a Coira. Ne conseguirebbe che l'istruzione non avrebbe fornito elementi sufficienti onde dover rimandare il caso a giudizio a mente dell'art. 324 CPP e pertanto il reclamo andrebbe respinto. G. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. Nella presente procedura di reclamo va esaminato se i presupposti per un abbandono del procedimento legale sono adempiuti o meno. 2. Prima di entrare in merito alla questione giuridica menzionata vanno esaminati gli estremi per il presente reclamo. Ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in unione all'art. 22 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP; CSC 350.100), contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LACPP in unione con l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). 3.a) Ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Per impugnare un decreto di abbandono della Procura pubblica è necessario che il reclamante si sia costituito quale accusatore privato nel punto penale. Ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. Nella nozione di danneggiato generalmente riconosciuta dal diritto processuale penale e dalla dottrina rientra la persona fisica o giuridica direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico. Direttamente leso nel suo bene giuridico è solamente il portatore del bene giuridico, che va tutelato tramite la norma penale in questione. In casi di reato d'omicidio, il bene giuridico tutelato è la vita del singolo individuo, per cui solamente la vittima è portatrice del bene giuridico tutelato e pertanto i congiunti della vittima non valgono quali persone danneggiate (sentenza del Tribunale federale 1B_298/2012 del 27 agosto 2012,

pagina 6 — 14 consid. 2.3.2 con altri riferimenti). Ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 CPP se il danneggiato muore senza aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 110 capoverso 1 CP subentrano nei suoi diritti nell'ordine della successibilità. Giusta l'art. 118 cpv. 4 CPP se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare (decreto del Tribunale cantonale SK2 12 47 del 20 dicembre 2012, consid. 1b, con altri riferimenti). b) Nel presente caso la Procura pubblica ha comunicato tramite lettera del 31 gennaio 2014 (act. PP.1.15) a A.X._____ e B.X._____ che i congiunti della vittima sarebbero subentrati alla vittima e avrebbero potuto far valere i diritti ad essa spettanti, inviando il modulo “querela/accusa privata”. In data 13/14 febbraio 2014 questi chiedevano di poter partecipare al procedimento penale in qualità di accusatori privati per l'azione penale e civile (act. PP.1.16, PP.1.17). La legittimazione dei reclamanti quali accusatori privati è pertanto pacifica. 4.a) Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. Ai sensi dell'art. 91 cpv. 4 CPP il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente. b) Il decreto di abbandono della Procura pubblica data del 31 marzo 2014, è stato comunicato il 7 aprile 2014 e consegnato l'8 aprile 2014 (act. PP.1.19). Il decreto di abbandono contiene anche i rimedi legali espliciti, secondo i quali contro il detto decreto di abbandono può essere interposto, entro 10 giorni dalla comunicazione, reclamo motivato per iscritto al Tribunale cantonale dei Grigioni. Con lettera del 18 aprile 2014 (act. A.1) i reclamanti – nonostante l'esplicita comunicazione dei rimedi legali – hanno trasmesso uno scritto alla Procura pubblica. Tale scritto non contiene peraltro nessuna firma. La Procura pubblica in data 6 maggio 2014 ha chiesto esplicitamente ai reclamanti (act. PP.1.23) se intendessero interporre reclamo contro il decreto di abbandono e questi hanno confermato tramite lettera del 7 maggio 2014 (act. A.2, act. PP.1.24), includendo la loro firma, che il loro scritto avrebbe dovuto essere considerato come reclamo.

pagina 7 — 14 Nel presente caso il termine di dieci giorni giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP è stato rispettato tramite l'inoltro dello scritto del 18 aprile 2014 che la Procura pubblica ha poi trasmesso per competenza al Tribunale cantonale. c) Il reclamo del 18 aprile 2014 (act. A.1) non porta nessuna firma dei reclamanti. Questo presupposto è poi stato ristabilito tramite lettera di conferma del 7 maggio 2014 (act. A.2). Pertanto i requisiti di forma menzionati sono rispettati. Una censura formale che dichiarasse irricevibile il reclamo, rappresenterebbe in questo caso un formalismo eccessivo. Di fatto, una firma mancante potrebbe anche essere inoltrata dopo la scadenza del termine di ricorso. Anche la giurisdizione di ricorso deve rendere attento il mittente non patrocinato affinché possa sanare i difetti entro un breve termine suppletorio (art. 110 CPP, cfr. art. 385 cpv. 2 CPP). Il reclamo è quindi tempestivo. 5.a) Giusta l'art. 397 cpv. 1 CPP il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta sotto riserva dell'art. 390 cpv. 5 CPP. La procedura non è pubblica ed è disciplinata dagli artt. 69 cpv. 3 lett. c e artt. 390 segg. CPP. Mediante reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo deve essere presentato motivato. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 CPP). b) Dallo scritto inoltrato alla Procura pubblica e poi trasmesso al Tribunale cantonale (act. A.1) si evince che i reclamanti postulano l'annullamento del decreto di abbandono e chiedono che la Procura pubblica effettui nuovi accertamenti. A mente dei reclamanti i fatti non sarebbero stati accertati in modo esaustivo ed in particolar modo il cavo di traino non sarebbe stato assolutamente esaminato. I reclamanti hanno richiesto esplicitamente che la Procura pubblica assuma nuovi mezzi di prova. Poiché non possono essere poste condizioni troppo severe al contenuto formale e materiale di atti presentati da persone senza una formazione giuridica, i requisiti per la motivazione in casu sono adempiuti e si può entrare nel merito del reclamo. 6.a) Giusta l'art. 319 cpv. 1 CPP il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se: a. non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa. b. non sono adempiuti gli elementi costitutipagina 8 — 14 vi di un reato; c. cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa; d. non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere; e. una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla punizione. b) La Procura pubblica tramite decreto del 31 marzo 2014 (act. PP.1.19) ha abbandonato il procedimento penale per l'incidente mortale sul lavoro del 5 giugno 2013 a danno di C.X._____. La Procura pubblica nel detto decreto non motiva l'abbandono del procedimento e non cita nessun presupposto di cui all'art. 319 cpv. 1 CPP. La Procura pubblica si limita ad affermare che il fatto che C.X._____ abbia usufruito della teleferica non possa essere rimproverato ai suoi colleghi, giacché questi si sarebbero già trovati sul monte O.1_____. In realtà la Procura pubblica si è astenuta dal motivare in modo esaustivo l'abbandono del procedimento penale. La Procura pubblica può abbandonare un procedimento penale solamente nel momento in cui ha esaminato i fatti concreti e in modo conclusivo, in modo che l'istruzione sia completa. Nel presente caso – da come si evince dalle seguenti considerazioni – ciò non è avvenuto. A causa d'incompleti e inadeguati accertamenti dei fatti la Procura pubblica ha rilasciato a torto il decreto di abbandono. 7. Innanzitutto la Procura pubblica nel suo decreto di abbandono si basa esclusivamente sulle affermazioni dei colleghi di lavoro di C.X._____, che presumevano che la vittima sarebbe voluta salire a piedi e non nel carrello di trasporto della teleferica, che non era concepita per il trasporto di persone. A mente della Procura pubblica, poiché la teleferica era stata costruita esclusivamente per il trasporto di materiale, nessun tipo di permesso sarebbe stato necessario, ciò che infine avrebbe influito anche sulla manutenzione della teleferica. La Procura pubblica ribadisce che C.X._____ sarebbe salito spontaneamente su questo tipo di teleferica e che non si evidenzierebbe nessuna responsabilità da parte dei colleghi di lavoro. Di conseguenza, secondo la Procura pubblica, si è dovuto rinunciare ad ulteriori accertamenti. Il punto di vista della Procura pubblica non tiene conto della gravità della tragedia, perché vari elementi della fattispecie sono stati tralasciati nelle indagini. I seguenti fatti non sono stati assolutamente considerati dalla Procura pubblica e vanno pertanto esaminati: 8.a) Tenor rapporto di polizia del 7 agosto 2013 (act. PP.2.1) e dalle fotografie scattate (act. PP.2.2) C.X._____ sopra gli indumenti di lavoro avrebbe infilato un imbrago d'arrampicata e avrebbe usato due moschettoni per assicurarsi alla catepagina 9 — 14 na anteriore sinistra che sorreggeva il carrello. Già da questo dettaglio riscontrato, risulta che l'azione della vittima di salire sul carrello di trasporto della teleferica non era da ricondurre ad un'improvvisa decisione spontanea ma che questa mossa era già stata ideata in anticipo. Inoltre non è stato minimamente accertato se quest'attrezzatura appartenesse alla vittima oppure al datore di lavoro. b) Anche dall'interrogatorio della polizia ad E._____, collega di C.X._____, risulta che la vittima avrebbe già espresso l'intenzione di salire con la teleferica. Infatti il testimone afferma che il lunedì prima dell'accaduto, in presenza di C.X._____ sarebbero state fatte alcune battute a riguardo del fatto che non si poteva salire sulla teleferica. Il teste sostiene che altri due colleghi, F._____ e G._____, la sera dell'incidente avrebbero visto C.X._____ e gli avrebbero detto di non salire sulla cesta ma di andare a piedi. E._____ non sapeva se loro avessero fatto una battuta o se lui avesse fatto delle allusioni in merito all'intenzione di salire sulla cesta di trasporto (act. PP.2.6, risposte 20, 21). Anche dall'interrogatorio di un altro collega di lavoro della vittima, D._____, risulta che C.X._____ il lunedì precedente avrebbe fatto una battuta dicendo “potremo salire sulla cesta per recarci sul monte” e che i colleghi gli avrebbero detto che non si poteva usare la teleferica per trasportare persone. Il testimone asserisce che sul momento l'affermazione di C.X._____ sarebbe sembrata una battuta ma ripensandoci forse lo avrebbe detto in modo serio (act. PP.2.7, risposte 5, 6). In questo contesto è incomprensibile per quale motivo la Procura pubblica non abbia effettuato ulteriori indagini ed in particolar modo non abbia interrogato i colleghi F._____ e G._____ che tenor interrogatorio di E._____ avrebbero parlato con C.X._____ appena prima dell'incidente a proposito del trasporto con la teleferica. c) In questo ambito va chiarita anche la questione come mai un apprendista – nonostante l'età adulta, che secondo l'affermazione di E._____ era un ragazzo coraggioso (act. PP.2.6, risposta 23) e che aveva manifestato esplicitamente l'intenzione di salire con la teleferica rispettivamente aveva accennato a quest'idea – abbia potuto caricare da solo e senza nessuna sorveglianza il carrello della teleferica. Oltre a questa questione va appurato anche se e quanto C.X._____ fosse stato istruito in merito alla capacità di carico della teleferica. E._____ ha di fatto asserito che loro avrebbero lasciato a valle del materiale, per non sovraccaricare la teleferica (act. PP.2.6, risposta 1). Questo punto va ulteriormente accertato, in particolar modo anche in relazione alla questione della manovra di freno e dell'uso della teleferica tenor seguente considerazione 11.

pagina 10 — 14 9. Quale conclusione preliminare è evidente che C.X._____ non ha fatto uso in modo spontaneo della teleferica, ma che ha precedentemente pianificato l'utilizzo come trasporto personale, usando l'imbrago ed il moschettone quale misura di sicurezza. Inoltre va indagato se tali materiali fossero di proprietà privata della vittima oppure se facessero parte dell'equipaggiamento del datore di lavoro. Inoltre è incontestato che diversi colleghi di lavoro di C.X._____ abbiano parlato di questo argomento con la vittima, in modo che eventualmente bisognava intervenire, considerato il dovere di cura e l'obbligo di garantire la sicurezza personale del lavoratore da parte del datore di lavoro. Pertanto la Procura pubblica dovrà ancora interrogare i colleghi F._____ e G._____ quali testimoni. Infine va pure accertato se sia avvenuta un'istruzione in merito alla capacità di carico della teleferica nei confronti di C.X._____ e se sia lecito lasciar eseguire il carico della cesta della teleferica ad un apprendista senza alcuna assistenza. 10. Quale ulteriore critica alle indagini svolte va stabilito che la Procura pubblica non ha valutato con cura se C.X._____ effettivamente abbia mandato solamente un SMS con il contenuto descritto da D._____ (“la carga è pronta quando volete libero”, act. PP.2.7, risposta 1). Un esame approfondito dei cellulari sarebbe stato opportuno considerando la gravità dell'accaduto. Pertanto la Procura pubblica dovrà assolutamente ancora eseguire un'adeguata analisi dei cellulari coinvolti. 11. Dalle affermazioni di E._____ e D._____ sembra che non possa essere escluso che la corda si sia spezzata a causa della tensione eccessiva durante la manovra di freno. E._____ ha di fatto asserito che il lunedì precedente avrebbero avuto dei problemi con il carburatore dell'argano. Tra una partenza e l'altra l'argano avrebbe dato dei forti strappi al cavo d'acciaio usato per il traino. Loro non avrebbero notato nulla di anormale nel cavo d'acciaio e non avrebbero avuto nessun sospetto o dubbio che fosse danneggiato o pertanto non l'avrebbero controllato. Inoltre E._____ ha affermato che non avrebbe saputo perché il cavo si fosse spezzato. Negli anni precedenti lui avrebbe visto alcuni cavi d'acciaio rompersi dopo che il cavo si era sfilacciato o rovinato. Non avrebbe comunque mai visto un cavo rompersi di netto come questo (act. PP.2.6, risposte 4, 5, 25). Anche D._____ ha dichiarato che il lunedì prima loro avrebbero avuto dei problemi con il motore che andava a scatti. Avrebbe in seguito saputo che il problema era dovuto al fatto che non giungeva la benzina al motore dell'argano e che il guasto sarebbe poi stato riparato. Infine ha confermato che non avrebbe saputo il motivo per il quale il cavo di acciaio si fosse spezzato (act. PP.2.7, risposte 20, 28). Inoltre si deve tenor conto che E._____, come lui stesso ha dichiarato, è di professione arganista. Tenor interrogatorio, quando sarebbero state usate delle teleferiche per

pagina 11 — 14 trasportare a valle del legname è lui che si sarebbe occupato della manovra dell'argano. Per questo motivo anche in O.1_____ sarebbe stato lui ad usarlo (act. PP.2.6, risposta 13). E._____ ha pure affermato che visto che lui stesso sarebbe stato un po' scomodo, D._____ avrebbe preso il comando di recupero (act. PP.2.6, risposta 1). Anche dall'interrogatorio di D._____ risulta che questi avrebbe aiutato E._____, tenendo la leva di trazione (act. PP.2.7, risposta 1). Infine E._____ ha ribadito che prima che si spezzasse il cavo di traino, la cesta avrebbe addirittura leggermente toccato le porte scorrevoli di metallo di fronte all'argano (act. 2.6 PP, risposta 1). Secondo l'interrogatorio di H._____, presidente del consorzio teleferica O.1_____, la rottura del cavo d'acciaio sarebbe stata causata da un'errata manovra d'arresto della cesta a monte. Nel senso che la cesta non sarebbe stata fermata in tempo e sarebbe andata a sbattere contro il sostegno finale del cavo portante e l'argano ancora in trazione avrebbe poi causato la rottura. Lui non sarebbe in grado di dare altre spiegazioni (act. PP.2.8, risposta 18). Non può quindi essere escluso che un uso errato dell'impianto abbia portato a delle sproporzionate tensioni della corda trainante. In particolar modo in correlazione ai problemi sorti con il motore dell'argano – nonostante quella sera fosse andato tutto bene – è possibile che questa manovra abbia causato la rottura del cavo d'acciaio. È anche possibile che la cesta sia andata a sbattere contro il sostegno finale e che ciò abbia causato la rottura del cavo di traino. 12. In riferimento all'eventuale tensione eccessiva durante la manovra di freno non è stato minimamente accertato se il carrello di trasporto date le circostanze fosse stato sovraccaricato. Inoltre - come già menzionato - la Procura pubblica non ha nemmeno indagato se C.X._____ fosse stato istruito in merito alla portata di carico della menzionata teleferica. Secondo l'interrogatorio di H._____, il carico massimo trainante della teleferica ammonterebbe a poco oltre i 200 kg (act. PP.2.8, risposta 8). Anche dagli atti della Procura pubblica non risulta minimamente se questa circostanza – sia il carico trasportato il giorno dell'incidente dalla teleferica, sia un'eventuale istruzione nei confronti di C.X._____ – sia stata valutata. 13. Dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla ricostruzione molto rudimentale dell- 'incidente non può pertanto essere escluso che l'utilizzo della teleferica ed in particolar modo la manovra di freno siano avvenuti in modo regolare. Non può essere nemmeno escluso che il carrello fosse eventualmente sovraccaricato oppure che il motore dell'argano non funzionasse alla perfezione con la conseguenza che la rottura del cavo di traino possa essere ricondotta nell'ipotesi ad una concomitanza di tutti questi singoli elementi.

pagina 12 — 14 Questi quesiti vanno ulteriormente accertati anche tramite un esame del quadro di rottura del cavo di traino. Dal punto di vista della seconda Camera penale del Tribunale cantonale è pertanto essenziale che venga esaminata in modo minuzioso la rottura del cavo d'acciaio della teleferica. 14.a) In conclusione, le pretese dei reclamanti si rivelano giustificate ed il reclamo va interamente accolto. Il decreto di abbandono della Procura pubblica del 31 marzo 2014 va quindi annullato. Giusta l'art. 397 cpv. 3 CPP se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. Gli atti sono pertanto rinviati alla Procura pubblica, affinché effettui nuovi accertamenti nel senso dei considerandi e si pronunci nuovamente sulla fattispecie nel procedimento penale VV.2013.2064/MC tenendo conto di quanto esposto. b) Qualora un mezzo di ricorso sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC 173.000]). In casu, considerata l'evidente fondatezza del reclamo, il presente decreto è di competenza del presidente della seconda Camera penale del Tribunale cantonale in qualità di giudice unico. 15.a) Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Tenor l'art. 424 CPP i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (cpv. 1) che in casi semplici possono essere di natura forfetaria a copertura anche dei disborsi (cpv. 2). Nel Cantone dei Grigioni giusta l'art. 37 cpv. 4 lett. b LACPP per procedure giudiziarie l'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza del Tribunale cantonale. L'ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) prevede, all'art. 8, che per decisioni in procedure di reclamo l'emolumento è compreso tra i CHF 1'000.– e i CHF 5'000.–. Nella presente procedura di reclamo un emolumento di CHF 1'500.– pare proporzionato in considerazione di tutti gli aspetti del caso. Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In concreto, considerato l'intero accoglimento del reclamo presentato, i costi di procedura di CHF 1'500.- vengono posti a carico del Cantone dei Grigioni.

pagina 13 — 14 b) Nei loro scritti, i reclamanti non hanno postulato nessuna indennità per ripetibili per la presente procedura di reclamo. Di conseguenza non viene proferita nessuna indennità.

pagina 14 — 14 III. La seconda Camera penale decreta: 1. Il reclamo è accolto e il decreto impugnato viene annullato. La causa è rinviata alla Procura pubblica per nuovi accertamenti nel senso dei considerandi. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'500.– vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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