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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 21.11.2011 SK2 2011 33

21 novembre 2011·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,518 parole·~13 min·5

Riassunto

ricusazione (59 cpv. 1 lett. b CPP)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 21 novembre 2011 Comunicata per iscritto il: SK2 11 33 22 novembre 2011 Ordinanza II. Camera penale Presidenza Bochsler Giudici Hubert e Schlenker Attuario Rogantini di A., istante, contro lic. iur. Stefano Delcò , Presidente, c/o Tribunale distrettuale Moesa, Cima Piazza, 6535 Roveredo, opponente all'istanza, e lic. iur. Paola Müller - Storni , Vicepresidente, c/o Tribunale distrettuale Moesa, Cima Piazza, 6535 Roveredo, opponente all'istanza, concernente ricusazione (59 cpv. 1 lett. b CPP), è risultato:

pagina 2 — 8 I. Fattispecie A. Il 21 marzo 2011 la Procura pubblica dei Grigioni emise un decreto d’accusa contro A., dichiarandolo colpevole di usurpazione di diritti giusta l’art. 36i LPol e danneggiamento di lieve entità giusta l’art. 144 cpv. 1 CP in unione con l’art. 172ter CP, sanzionandolo con una multa di CHF 300.– e addebitandogli le spese procedurali. B. A. fece opposizione contro tale decreto d’accusa in data 4 aprile 2011, sostenendo di non aver commesso nessun reato, bensì di essersi comportato in modo del tutto lecito, considerato che il terreno dal quale avrebbe asportato della terra apparterrebbe alla sua proprietà. C. Considerata l’opposizione, la Procura pubblica trasmise l’atto d’accusa al Tribunale distrettuale Moesa con scritto del 27 aprile 2011, comunicato il 3 maggio 2011, per lo svolgimento della procedura dibattimentale, confermando così il decreto d’accusa del 21 marzo 2011. D. Con ordinanza del 5 agosto 2011, recapitata allo sportello il 16 agosto 2011, la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa assegnò alle parti un termine di 30 giorni per presentare e motivare eventuali richieste probatorie. E. In agosto 2011 A. ha presentato uno scritto contenente sostanzialmente un’istanza di ricusazione nei confronti della Vicepresidente Paola Müller-Storni e del Presidente Stefano Delcò, nel quale paragona gli stessi con “degli sgherri di Mubarak e Gheddafi e altri despoti”, chiamando inoltre la Vicepresidente espressamente una despota, e ritiene che essi avrebbero calpestato i suoi diritti nell’ambito di procedure precedenti. Pretende essenzialmente di essere giudicato da un tribunale indipendente, imparziale e conforme allo stato di diritto Svizzero. La data precisa dell’istanza è sconosciuta, ma lo scritto è pervenuto al Tribunale distrettuale Moesa il 6 settembre 2011. F. Il 22 settembre 2011 la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa ha trasmesso lo scritto di A. alla II. Camera penale del Tribunale cantonale quale giurisdizione di reclamo in applicazione dell’art. 59 cpv. 1 lett. b CPP, reputandolo quale istanza di ricusazione. Nella lettera accompagnatoria ha indicato che entrambi i giudici – sia lei quale Vicepresidente che Stefano Delcò quale Presidente – contesterebbero integralmente i presunti motivi di ricusazione invocati dall’imputato.

pagina 3 — 8 In una lettera di stessa data il Presidente Stefano Delcò aveva anche lui contestato integralmente i contenuti dello scritto di A., ricordando che nel contesto del dibattimento penale (inc. n. pen.06.02, Proc. VV.2001.641) celebrato nel novembre 2002 dinanzi all’allora Commissione del Tribunale distrettuale Moesa presieduta dalla Vicepresidente Paola Müller-Storni a cui si riferirebbe l’imputato, questi avrebbe postulato ed ottenuto la ricusa di Stefano Delcò. In effetti, verosimilmente negli anni 1995-1997 quale legale egli avrebbe patrocinato una società (ex datrice di lavoro dell’imputato) in una vertenza extragiudiziaria, in cui la controparte era l’imputato. Visto il tempo trascorso ci si potrebbe chiedere se tale circostanza possa ancora rappresentare un valido motivo di ricusazione ex art. 56 CPP, per cui ha invitato la Vicepresidente ad esaminare la questione e, se del caso, di sottoporla all’autorità competente. G. Con ordinanza del 28 settembre 2011 il presidente della II. Camera penale ha intimato l’istanza di ricusazione ai due giudici, invitandoli a presentare osservazioni conformemente all’art. 58 cpv. 2 CPP. Ha inoltre precisato che, ritenuta la dottrina in materia, si tratterebbe di un obbligo e che andrebbe presa posizione in concreto e singolarmente quanto ai motivi di ricusazione avanzati. H. La Vicepresidente Paola Müller-Storni fa valere nelle sue osservazioni dapprima che al momento del processo nel 2003 a cui si riferirebbe l’imputato, essa avrebbe seduto in tribunale da una decina d’anni, per cui avrebbe conosciuto esattamente “i limiti dell’operato di giudice e prima ancora di cittadina di una società democratica”. Precisa inoltre che l’allora Commissione del Tribunale distrettuale Moesa da lei presieduta si sarebbe trovata confrontata con un accusato “molto arrogante e strafottente che insultava gli altri protagonisti e che metteva in dubbio tutto”. Quando sarebbe stata concessa l’ultima parola all’imputato, essa si sarebbe vista costretta ad invitarlo a lasciare l’aula “per il suo comportamento maleducato e privo di rispetto”. Essa non avrebbe invece mai calpestato i diritto del cittadino A.. La citazione che costui le avrebbe messo in bocca sarebbe inverosimile. Infine non reputa possano sussistere i dubbi sollevati dall’imputato quanto all’ottemperamento con rigore ai suoi compiti civili e nella carica quale giudice in seno al Tribunale distrettuale Moesa. I. Nelle sue osservazioni il Presidente Stefano Delcò premette innanzitutto che non sarebbe prevista la sua partecipazione al procedimento in questione. In tal senso avrebbe presentato le sue osservazioni a titolo preventivo, qualora l’istanza di ricusazione nei confronti della Vicepresidente dovesse essere accolta. Nel merito Stefano Delcò contesta di essere paragonabile agli sbirri tipo Mubarak,

pagina 4 — 8 Gheddafi e altri despoti, e pure di avere interessi politici o personali nell’esercizio delle sue funzioni di giudice. Contesta infine anche tutte le altre accuse e insinuazioni, chiedendo così la reiezione dell’istanza di ricusazione nei suoi confronti, nella misura in cui la stessa sia ricevibile. J. Le osservazioni di Stefano Delcò e quelle di Paola Müller-Storni sono state trasmesse a A. per conoscenza in data 6 ottobre 2011, chiudendo così lo scambio di scritti. II. Considerandi 1. 1.1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un tribunale di primo grado si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lettere b-e CPP, spetta alla giurisdizione di reclamo di decidere senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 lett. b CPP [RS 312.0]). Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la II. Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 della Legge d’applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100] in unione con l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Di conseguenza la decisione sulla domanda di ricusazione di A. compete alla II. Camera penale del Tribunale cantonale. 1.2 La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione (art. 58 cpv. 1 CPP). Tenor la giurisprudenza del Tribunale federale – che resta applicabile anche sotto il nuovo CPP (vedi Mauro Mini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 4 ad art. 58 CPP) – in virtù della buona fede si esige che il motivo sia fatto valere prima del prossimo atto procedurale (vedi riferimenti a varie DTF nell’opera citata pocanzi, specie DTF 124 I 121 consid. 2). Nella fattispecie l’ordinanza della Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa con la quale essa assegnò alle parti un termine di 30 giorni per presentare e motivare eventuali richieste probatorie data del 5 agosto 2011 ed è stata recapitata allo sportello il 16 agosto 2011. La domanda di ricusazione di A. è contenuta in uno scritto del “agosto 2011” pervenuto allo stesso tribunale il 6 settempagina 5 — 8 bre 2011, cioè prima dello scadere del termine per presentare richieste probatorie. La domanda di ricusazione nei confronti di Paola Müller-Storni può dunque essere ritenuta tempestiva. 1.3 Giusta l’art. 8 cpv. 1 della Legge del 19 ottobre 2006 sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing; CSC 492.100) nelle loro memorie e istanze destinate ai tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta. La domanda di ricusazione di A. è quindi ammissibile in lingua tedesca. Giusta il cpv. 2 di detta norma la lingua della procedura (e quindi della decisione) si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata. Analogamente, se non si tratta di un’impugnazione di una decisione di primo grado, ma vi è un procedimento principale in corso nell’ambito del quale una parte propone una domanda di ricusazione, pare coerente e ragionevole che anche per la decisione sulla domanda di ricusazione ci si rifaccia alla lingua ufficiale usata nel procedimento principale, perciò la presente procedura è da condurre e la sentenza è da redigere in italiano. 2. Sotto l’aspetto del merito l’istante che chiede la ricusazione di due giudici deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la sua domanda (art. 58 cpv. 1 CPP). 2.1 Tenendo conto della motivazione della domanda di A., dei motivi di ricusazione elencati all’art. 56 CPP nel presente caso vengono in considerazione unicamente quelli previsti alle lett. a e f. Ai sensi della lett. a chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se ha un interesse personale nella causa. Giusta la lett. f una tale persona deve ricusarsi se, per altri motivi che quelli elencati nelle lett. a-e, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. 2.2 L’istante sostiene che la Vicepresidente Paola Müller-Storni sia prevenuta perché sarebbe stata coinvolta in un procedimento penale precedente condotto contro di lui. Cita poi una frase che la Vicepresidente avrebbe espresso in quell’occasione in sala d’udienza davanti al pubblico e sostiene inoltre che i suoi diritti sarebbero stati calpestati durante l’udienza in questione, menzionando la non ammissione di testimoni a suo favore e altro. 2.2.1 Nel caso al quale si riferisce A. si tratta di un procedimento penale nei suoi confronti celebrato dinanzi all’allora Commissione del Tribunale distrettuale Moesa nel 2002. La decisione del tribunale di primo grado del 5 novembre 2002, comunicata il 28 maggio 2003, fu impugnata dinanzi all’allora Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. Quest’ultima emanò la sua sentenza in data 17 settembre

pagina 6 — 8 2003 (rif. SB 03 33). Come si può desumere dai considerandi di detta sentenza (vedi consid. 4.b pag. 12), A. fece valere già allora nel suo appello che la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa Paola Müller-Storni, che presiedeva il caso, sarebbe stata prevenuta durante il dibattimento nel procedimento di primo grado e che non avrebbe dimostrato il dovuto rispetto nei suoi confronti. A tale merito l’allora Commissione del Tribunale cantonale ritenne che detta obiezione non trovi nessun fondamento nella documentazione agli atti. In particolar modo non si potrebbe qualificare come manifestazione di mancanza di rispetto il semplice fatto che la Vicepresidente gli abbia ordinato di uscire dalla sala causa il suo comportamento inappropriato e disturbante basandosi sull’art. 108 cpv. 2 della vecchia Legge del 8 giugno 1958 sulla giustizia penale (LGP; già CSC 350.000, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011). Non vi sarebbe inoltre nessun motivo che giustificherebbe anche solo di prendere in considerazione di far giudicare il caso da un altro tribunale. Difatti non sarebbero riconoscibili né motivi di ricusazione o di impedimento né altre irregolarità (consid. 4.b pagg. 12 seg.). Si può inoltre desumere dai considerandi di detta sentenza che tenor il certificato di buona condotta della Polizia cantonale dei Grigioni del 18 marzo 2002 A. entra spesso in conflitto con la popolazione e le autorità locali causa il suo carattere impulsivo, intollerante ed arrogante, dato che insulta i suoi interlocutori ed è sempre convinto di essere dalla parte della ragione (consid. 13.b pag. 35). 2.2.2 Avendo constatato che secondo quanto ritenuto inequivocabilmente dall’allora Commissione del Tribunale cantonale la direzione del procedimento di allora da parte della Vicepresidente non aveva lasciato riconoscere nessun motivo di ricusazione, non è ravvisabile perché ora, quasi nove anni dopo, la direzione del procedimento di allora condotta dalla Vicepresidente dovrebbe rappresentare un motivo di ricusazione nell’attuale procedimento. Ciò ancor meno visto considerato che A. nella sua domanda non avanza nessun fatto nuovo non già conosciuto all’epoca. Nella misura in cui intende riconoscere tali nuovi fatti nella frase citata che sostiene sarebbe stata espressa dalla Vicepresidente, gli va risposto che essa contesta integralmente di aver pronunciato una simile frase e che nella documentazione agli atti non figura nulla a tale proposito. Anche il solo fatto che allora egli è stato condannato e che l’appello diretto contro la sentenza di condanna è stato parzialmente accolto dall’allora Commissione del Tribunale cantonale non è sufficiente per poter confermare il sussistere di una prevenzione ai sensi dell’art. 56 CPP in un procedimento penale diretto contro la stessa persona diversi anni dopo. 2.2.3 Per quanto concerne gli altri motivi avanzati dall’istante riguardo alla richiesta ricusazione questi sono o irrilevanti per la decisione sulla domanda o complepagina 7 — 8 tamente inappropriati o entrambe le cose. Ciò riguarda in particolar modo le affermazioni sull’allora Comandante di polizia, un funzionario del registro fondiario e la Commissione notarile, ma anche la comparazione del Presidente e del Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa con sgherri di Mubarak e Gheddafi e altri despoti. Non è per nulla ravvisabile in che maniera questi punti dovrebbero costituire un motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 56 CPP per i due membri del Tribunale distrettuale Moesa nel procedimento penale contro l’istante. 2.3 Per questi motivi la domanda di ricusazione nei confronti della Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa va respinta. Siccome la Vicepresidente Paola Müller-Storni rimane competente e mantiene la direzione del procedimento in causa (inc. n. 515.11.02), non si impone di esaminare la domanda di ricusazione nei confronti del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, dato che egli non fa parte del collegio giudicante, come già lui stesso ha indicato nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2011 al Tribunale cantonale. A parte questo, i punti avanzati dal richiedente nei suoi confronti sarebbero comunque stati manifestamente insufficienti per confermare il sussistere di motivi di ricusa ai sensi dell’art. 56 CPP. 3. La domanda di ricusazione dell’agosto 2011 va dunque respinta per le ragioni evocate. Visto l’esito della presente procedura, le spese procedurali vanno addossate al richiedente (art. 59 cpv. 4 CPP). Dato che si tratta di una decisione della giurisdizione di gravame, le spese procedurali vanno fissate in analoga applicazione dell’art. 8 dell’Ordinanza del 14 dicembre 2011 sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210). Tenor tale norma può essere riscosso un emolumento compreso trai i CHF 1'000.– e i CHF 5'000.–. Nella fattispecie un emolumento di CHF 1'000.– pare appropriato.

pagina 8 — 8 III. La II. Camera penale ordina: 1. L’istanza è respinta. 2. Le spese procedurali di CHF 1'000.– vanno a carico dell’istante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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