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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 27.08.2010 SK2 2010 47

27 agosto 2010·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·1,008 parole·~5 min·6

Riassunto

appropriazione indebita | Beschwerde gegen StA, Nichtanhandnahmeverfügung StPO 310 (früher Ablehnungsverfügung)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 27 agosto 2010 Comunicata per iscritto il: SK2 10 47 Decisione Giudice unico della II. Camera penale Presidenza Bochsler Visto il ricorso penale di X., querelante/denunciante e ricorrente, contro il decreto di rifiuto della Procura pubblica dei Grigioni del 12 agosto 2010, comunicato il 16 agosto 2010, in re del querelante/denunciante e ricorrente contro Y., querelato e resistente, e la A . , denunciata e resistente, concernente appropriazione indebita ecc. è risultato:

pagina 2 — 4 I. Fattispecie A. Con scritto del 12 luglio 2010 X. ha sporto querela e denuncia penale nei confronti di suo fratello Y. e della A., facendo valere che suo fratello s’era appropriato di fr. 140'000.--, che un’assicurazione incidenti, per il tramite dell’avv. B., il 24 dicembre 1985 aveva versato sul suo libretto di risparmio presso la suddetta banca e che la banca aveva pagato il summenzionato importo, senza che era stata presentata una procura per il prelevamento dello stesso. Nel mese di novembre del 2002 suo fratello gli aveva consegnato fr. 32'029.15. Il querelante ha altresì sostenuto che suo fratello gli aveva sottratto vari oggetti di sua proprietà, che nel 1999 era stato obbligato a lasciarli da lui, dopo che aveva preso un nuovo domicilio. B. Con decreto del 12 agosto 2010, comunicato il 16 agosto 2010, la Procura pubblica dei Grigioni ha negato l’istruttoria penale (art. 81 cpv. 1 LGP). A motivo ha addotto che i reati contro il patrimonio, commessi a danno di un congiunto, sono puniti soltanto a querela di parte (artt. 137 segg. CP), che dev’essere inoltrata entro tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato (art. 31 CP). Inoltre che dagli allegati e dall’interrogatorio del querelante è risultato che questi era a conoscenza della pretesa appropriazione al più tardi nel mese di novembre del 2002, poiché suo fratello gli ha consegnato fr. 32'029.15, e della pretesa sottrazione nell’anno 1999, avendo egli preso un nuovo domicilio ed essendo stato costretto a lasciare degli oggetti suoi dal fratello. La querela del 12 luglio 2010 non era quindi stata presentata tempestivamente, perciò mancava una premessa oggettiva per poter aprire un procedimento penale. Quanto alla denuncia nei confronti della A. - sempre secondo l’autorità inquirente il libretto di risparmio in questione era stato chiuso il 30 gennaio 1987, sicché se la banca si fosse resa colpevole di comportamenti penalmente perseguibili, essi sarebbero prescritti. C. Contro questo decreto di rifiuto, il 18 agosto 2010, il querelante è insorto con ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, secondo il senso, l’annullamento dell’impugnato decreto e l’apertura dell’istruttoria penale. All’autorità d’inchiesta non è stata richiesta una presa di posizione. II. Considerandi

pagina 3 — 4 1. Il ricorso è stato presentato tempestivamente e nella dovuta forma (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, art. 33 cpv. 1 e 2 LGA). Dato che anche gli ulteriori presupposti processuali sono adempiti (art. 138 e 139 cpv. 1 LGP), il ricorso è ricevibile in ordine. 2. La Procura pubblica ha a ragione negato l’apertura di un’istruzione penale. Come essa ha correttamente considerato, reati contro il patrimonio (appropriazione e sottrazione di cose mobili), commessi a danno di un congiunto, sono puniti soltanto a querela di parte (artt. 137 segg. CP), che dev’essere inoltrata entro tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato (art. 31 CP). Il querelante stesso ha preteso che suo fratello Y. fosse l’autore dei delitti, poiché in novembre del 2002 questi gli aveva restituito l’importo di fr. 32'029.15 dei fr. 140'000.-- appropriatisi e nel 2001/2002 invano non aveva reagito alla sua richiesta di restituirgli i suoi oggetti sottratti (verbale d’interrogatorio pagg. 3 - 5). Di conseguenza da una parte il diritto di querela nei confronti del fratello s’è estinto già da molto tempo. Il termine di querela è un termine perentorio (di decadenza), che non può essere né interrotto, né esteso. Al momento attuale un’inchiesta penale contro il fratello non è quindi più possibile. A ciò nulla muta la circostanza che il ricorrente, conformemente alla sua memoria di ricorso, vuole sapere dove sono andati gli altri soldi, cioè fr. 110'000.--, e i vari oggetti. Dall’altra parte non è affatto preteso che vi siano degli indizi che all’infuori del fratello altri, vale a dire terzi, dal querelante conosciuti solo di recente, avessero potuto appropriarsi illegalmente la somma di denaro e gli oggetti. Segnatamente per quanto riguarda la A. il ricorrente non fa valere delle circostanze di fatto, che possano destare il sospetto che degli impiegati responsabili della banca avessero sottratto il denaro. Ma quand’anche l’avessero fatto o si fossero resi colpevoli di altri comportamenti passibili di pena, essendo il libretto di risparmio stato chiuso il 30 gennaio 1987 (atto 4), per l’azione penale s’è verificata la prescrizione. Infatti, l’azione penale si prescrive in 15 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a 3 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Da quanto esposto, la pretesa del ricorrente si rivela manifestamente infondata. Il ricorso va pertanto respinto. Data l’evidente infondatezza dello stesso, in applicazione dell’art. 12 cpv. 3 LOG il Presidente della II. Camera penale decide quale giudice unico. 3. Poiché il ricorrente è invalido al 100%, si giustifica di addebitare interamente i costi della procedura di ricorso allo stato (art. 160 cpv. 2 LGP).

pagina 4 — 4 III. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 600.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da presentare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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