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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 06.10.2010 SK2 2010 44

6 ottobre 2010·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,086 parole·~10 min·5

Riassunto

violazione della legge sulla circolazione stradale | Beschwerde KreisP Einstellungsverfügung

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 06 ottobre 2010 Comunicata per iscritto il: SK2 10 44 Decisione II. Camera penale Presidenza Bochsler Giudici Hubert e Schlenker Attuario Crameri Visto il ricorso penale di X., ricorrente, rappresentata dall’avv. lic. iur. Tanja Heller, Via Stredas 4, 7500 St. Moritz, contro il decreto di sospensione (recte: abbandono) del Presidente del Circolo di Poschiavo del 22 luglio 2010, comunicato lo stesso giorno, in re contro Y., resistente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, Poststrasse 43, 7002 Coira, concernente violazione della legge sulla circolazione stradale, è risultato:

pagina 2 — 7 I. Fattispecie A. Il _, alle ore _, Y. circolava alla guida della sua autovettura BMW X3, targata GR _, sulla strada da A. verso B. (territorio del Comune di Poschiavo). Giunto alla velocità di ca. 30 km/h in prossimità della curva a destra con visibilità molto ridotta, presso la deviazione BC., sopraggiungeva in senso inverso l’automobile Audi A4, con targhe GR _, guidata da X.. Y. ha immediatamente frenato, ciononostante la sua macchina s’è scontrata frontalmente con la Audi A4, buttandola circa 6 m indietro. X. ha subito una distorsione cervicale senza danni permanenti, Y. è uscito incolume. Le vetture sono state fortemente danneggiate. B. Con decisione di competenza del 9 ottobre 2009 la Procura pubblica dei Grigioni ha osservato che era da considerare la violazione degli artt. 32 cpv. 1 LCStr. e 4 cpv. 1 ONC (adattamento della velocità alla visibilità) da parte di Y. e dell’art. 34 cpv. 1 LCStr. (circolazione a destra) da parte di X.. C. Con decreto del 22 luglio 2010 il Presidente del Circolo di Poschiavo ha abbandonato la procedura penale contro Y.. A motivo ha addotto che in base ai dati oggettivi il rimprovero di non aver adattato la velocità alle circostanze non poteva esser mosso all’imputato. Tenendo conto della traccia di frenata più corta (7,3 m) pur ammettendo che la stessa sia stata accorciata dall’impatto - nonché considerando che la pendenza della strada è del 10% e che il fondo stradale era bagnato, non si poteva ammettere che egli era sceso ad una velocità inadeguata. La procedura penale nei confronti di X. è stata pure abbandonata con decreto dello stesso giorno. Il Presidente di circolo ha ritenuto che essa avesse condotto la sua vettura ad una distanza di 0,62 m dal margine destro della strada e che tale distanza non poteva essere considerata in contrasto coll’obbligo di circolare a destra. D. Contro il decreto d’abbandono nei confronti di Y., il 16 agosto 2010, X. è insorta con ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che l’impugnato decreto sia annullato e che la causa sia rinviata all’istanza precedente per ulteriore assunzione di prove e nuovo giudizio. Il resistente ha proposto, pure protestando spese e ripetibili, di respingere il ricorso nella misura in cui è ricevibile. Il Presidente di circolo ha rinunciato ad una presa di posizione. II. Considerandi

pagina 3 — 7 1. Il ricorso è stato presentato tempestivamente e nella dovuta forma (art. 176a LGP in unione cogli artt. 139 cpv. 2 e 3 LGP nonché 33 cpv. 1 e 2 LGA). Dato che anche gli ulteriori presupposti processuali sono adempiti (art. 138 e 139 cpv. 1 LGP), il ricorso è ricevibile in ordine. 2. Nel concreto caso è unicamente da vagliare se la procedura nei confronti di Y. è stata a ragione abbandonata. Del decreto d’abbandono nei confronti di X., che non è oggetto di ricorso, la II. Camera penale non deve occuparsi. 3. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto ricorso per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio il ricorrente può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte di questa Camera. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato probatorio è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare in modo determinante questo risultato. Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna. Un decreto d’abbandono è per contro da annullare se dal punto di vista oggettivo e soggettivo sussistono motivi, che lasciano apparire come probabile un verdetto di colpevolezza o se non è stata sfruttata la possibilità di un completamento sensato dell’istruttoria e manca quindi un risultato probatorio maturo per una decisione (PTC 1997 no. 36 cons. 5 pag. 147, PTC 1975 no. 58 cons. 1 pag. 160; Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 82 LGP cifra 3.3, art. 138 LGP cifra 2.1). 4. Ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LCStr. la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello. Conformemente all’art. 4 cpv. 1 ONC il conducente deve circolare ad una velocità che gli permette di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

pagina 4 — 7 4.1 Y. ha deposto d’esser circolato ad una velocità di circa 30 km/h e d’aver scorto la vettura proveniente in senso inverso pochi metri prima della curva a destra. Dato che un incrocio era praticamente impossibile, aveva immediatamente frenato. Purtroppo, anche perché la strada era bagnata, non era riuscito a fermare la sua automobile tempestivamente. A seguito dell’impatto la vettura giunta dal fondovalle era gettata alcuni metri indietro. Al momento della collisione essa era senz’altro ancora in movimento ed era più a sinistra che a destra. Colla motivazione addotta il Presidente di circolo ha unicamente enumerato dei fatti. Per quale motivo fondandosi sugli stessi dev’essere negata una velocità inadeguata, non è stato da lui dimostrato. Segnatamente sembra che sia partito dai presupposti che la strada bagnata e la forte pendenza della stessa siano da valutare a favore del conducente, ciò che evidentemente è insostenibile. Piuttosto in simili condizioni l’automobilista deve agire con estrema prudenza e ridurre adeguatamente la velocità. Un più attento esame dimostra che la conclusione del giudice precedente non è valida. 4.2 Considerando, a favore del conducente, la più corta delle due tracce di frenata, quindi quella di 7,30 m (atto 2), è da osservare che questa traccia a causa della pendenza della strada del 10% è del 16% più lunga di quella su una strada piana (Giger, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, 7. Aufl. 2008, art. 32 n. 11, pag. 182). Dai 7,30 m deve quindi essere dedotto il 16%, sicché risulta uno spazio di frenata di 6,132 m su un tratto pianeggiante. Tenuto conto della strada bagnata e di una decelerazione di 5,5 m/sec2, la velocità è di 31,54 km/h. Ciò significa in altre parole che nel concreto caso ad una velocità di 31,54 km/h lo spazio di frenata non era unicamente di 6,132 m, ma data la pendenza del 10%, appunto di 7,30 m. Tenuto conto di questo calcolo, in concreto è da badare che la traccia di frenata non è più lunga, poiché è stata troncata anticipatamente dall’impatto. Altrimenti sarebbe stata indubbiamente più lunga, vale a dire, la velocità dell’imputato doveva essere al di sopra di 31,54 km/h. Questa circostanza è stata trascurata dal resistente nel computo della velocità da lui presentato (atto 08/2); la sua base di calcolo non è perciò d’aiuto ai giudici cantonali. 4.3 Partendo ciononostante dal presupposto che lo spazio di frenata di 7,30 m rispettivamente di 6,132 m non era unicamente la distanza percorsa nel tempo dall’azionamento del pedale del freno fino alla collisione, bensì fino all’arresto - non troncato - del veicolo, ad una velocità di 31,54 km/h lo spazio d’arresto sarebbe stato di 13,09 m (lo spazio d’arresto è composto dallo spazio di reazione e dallo

pagina 5 — 7 spazio di frenata). Ciò vuol dire che al momento che l’imputato, ad una velocità intorno ai 30 km/h sopraggiungeva ad una distanza di circa 13 m prima della curva a destra e scorgeva la macchina proveniente dal senso inverso, non poteva più arrestare la sua vettura tempestivamente. Poiché, come l’imputato stesso ha confessato alla polizia, l’incrocio di due autovetture nel posto in discussione è praticamente impossibile (atto 6 pag. 5). Questo è confermato anche dallo schizzo dell’incidente, secondo cui - dalla direzione di marcia dell’imputato - il rettilineo antistante la curva a destra ha una larghezza di soli 3,50 m e nella curva di 4,00 m (atto 2). È quindi incontestato e documentato che l’incrocio nel luogo in questione è difficile, ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 ONC il conducente deve circolare ad una velocità, che gli permette di fermarsi nella metà dello spazio visibile. Di conseguenza, nell’evenienza concreta, quando l’imputato si trovava a circa 13 m dalla curva con visibilità molto ridotta avrebbe dovuto arrestarsi nello spazio di 6,50 m (la metà dello spazio visibile). Ad una velocità di circa 30 km/h non era però in grado di farlo, dato che in tal caso lo spazio d’arresto - come esposto - doveva essere di circa 13 m. Per contro, ad una velocità di 20 km/h ciò gli sarebbe ancora stato possibile. 4.4 Ma pur anche ammettendo (inesattamente) che lo spazio di frenata di 7,30 m rispettivamente di 6,132 m del veicolo dell’imputato non fosse stato accorciato dall’impatto e quindi il conto di ritorno da una velocità di 31,54 km/h, queste considerazioni dimostrano che già questa velocità non era adattata alle condizioni della strada e della visibilità locali. Questo era più che mai il caso se si tiene conto che lo spazio di frenata è stato accorciato dalla forte collisione colla vettura proveniente dal senso inverso, ciò che è documentato già dal fatto, che la stessa è stata gettata 6 m indietro. Manifestamente la velocità tenuta dall’imputato è perciò stata un po’ superiore ai calcolati 31,54 km/h. La questione di sapere a che velocità egli circolava può tuttavia rimanere aperta, dato che già la velocità di circa 30 km/h, confessata dall’imputato, non era adattata alle summenzionate condizioni. 4.5 Ciò assodato, le ulteriori critiche della ricorrente non devono essere esaminate in modo più dettagliato. Sia unicamente rilevato che in concreto - come a ragione fa valere il resistente - le da lei indicate larghezze dei veicoli, menzionate nel decreto d’abbandono nei suoi confronti, non sono importanti, dato che il primo giudice nel decreto d’abbandono, oggetto della procedura di ricorso, non ha esposto le dimensioni dei veicoli e non s’è nemmeno tacitamente fondato sulle stesse. 5. In base al risultato dell’istruttoria ora esistente, l’abbandono della procedura nei confronti dell’imputato, decretato dal Presidente di circolo, è insostenibile. In ogni caso le cose non stanno così che dall’apprezzamento giudiziario fin dall’inizio

pagina 6 — 7 ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato. Il ricorso deve perciò essere accolto, l’impugnato decreto d’abbandono annullato e la causa rinviata all’istanza precedente per le ulteriori disposizioni. 6. L’esito della procedura di ricorso comporta l’accollamento dei costi della stessa al resistente (art. 160 cpv. 3 LGP). La ricorrente assistita da un’avvocata ha diritto ad una congrua indennità a titolo di ripetibili a carico del resistente (art. 160 cpv. 4 LGP).

pagina 7 — 7 III. La II. Camera penale decide 1. Il ricorso è accolto, l’impugnato decreto d’abbandono è annullato e la causa è rinviata al Presidente di circolo per le ulteriori disposizioni. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 800.-- vanno a carico del resistente, che inoltre paga alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'000.-- (IVA inclusa). 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da presentare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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