Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 17 dicembre 2009 Comunicata per iscritto il: SK2 09 56 [non comunicata oralmente] (Eine gegen dieses Urteil beim Bundesgericht erhobene Beschwerde ist mit Urteil vom 29. März 2010 abgewiesen worden). Sentenza II. Camera penale Presidenza Bochsler Giudici Hubert e Schlenker Attuario Crameri Visto l'appello amministrativo penale di X., opponente ed appellante, contro la decisione penale del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni del 23 ottobre 2009, comunicata il 26 ottobre 2009, in re dell’opponente ed appellante, concernente infrazione alla legislazione in materia di circolazione stradale è risultato:
pagina 2 — 6 I. Fattispecie A. Con decreto penale del 10 settembre 2008 l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha ritenuto X. colpevole di semplice violazione dell’art. 4a cpv. 1 lett. b ONC ed in applicazione dell’art. 90 cifra 1 LCStr l’ha condannato ad una multa di fr. 370.--, per avere, il _, alle ore _, a A., sul territorio del Comune di B., alla guida della motocicletta Yamaha YZF-R1, targata _, superato di 22 km/h dopo la deduzione del margine di sicurezza di 6 km/h - la velocità massima prescritta di 80 km/h. B. Adito dal condannato con opposizione, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, con decisione penale del 23 ottobre 2009, comunicata il 26 ottobre 2009, ha pronunciato lo stesso verdetto di colpevolezza e la stessa condanna come la prima istanza. C. Con appello del 13 novembre 2009, impostato il 16 novembre 2009, X. è insorto contro questa decisione ed ha chiesto al Tribunale cantonale dei Grigioni, con protesta di spese e ripetibili, che sia annullata. Il Dipartimento cantonale ha proposto, protestando le spese, la reiezione dell’appello. II. Considerandi 1. Contro decisioni dei dipartimenti cantonali l’interessato può proporre appello al Tribunale cantonale giusta gli artt. 141 segg. LGP. Motivato, con indicazione dei vizi della decisione e della procedura, nonché tempestivo (art. 142 cpv. 1 LGP), l’appello é ricevibile in ordine. 2. Ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 LGP la II. Camera penale riconsidera liberamente l’impugnata decisione in fatto ed in diritto; la sua cognizione è quindi ampia ed illimitata (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1). 3. X. contesta d’essere il guidatore ritratto sulla foto del radar e quindi d’essere quella persona, che sempre secondo la foto, il _, alle ore _, a A., sul territorio del Comune di B., ha superato di 22 km/h -dopo la deduzione del margine di sicurezza di 6 km/h - la velocità massima ivi ammessa di 80 km/h. È perciò da vagliare se la violazione dell’art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, messa a carico all’appellante, è sorretta da sufficienti prove.
pagina 3 — 6 3.1 Stando al verbale dell’interrogatorio dell’imputato, steso il _, alle ore _, dalla Polizia cantonale, l’appellante ha riconosciuto d’aver superato di 22 km/h il limite della velocità massima consentita di 80 km/h (vedi formulario “Einvernahme Geschwindigkeitsüberschreitung”, atto 3). Coll’appello egli fa valere, come già dinanzi al Dipartimento cantonale, che gli agenti di polizia non sono stati in grado d’esprimersi in italiano, che non ha compreso il contenuto - in tedesco -del verbale, e che l’ha firmato unicamente per poter rientrare a casa senza perdere tempo. L’istanza precedente ha reputato queste obiezioni quali semplici affermazioni protettrici (cfr. atto 14 cons. 4 cpv. 4 pag. 5). Le summenzionate eccezioni dell’appellante appaiono invero poco convincenti. Intanto può rimanere indecisa la questione di sapere se esse, conformemente all’autorità inferiore, sono da valutare addirittura quali dichiarazioni difensive, essendo la reità dell’appellante sufficientemente documentata. 3.2 Nella percezione del funzionario istruttore, acquisita in occasione dell’interrogatorio del 14 settembre 2009, il Dipartimento ha poi scorto un indizio della reità dell’imputato, avendo quest’ultimo una grande somiglianza colla persona ritratta sulla foto del radar (atto 9). In particolare dal confronto dei nasi poteva essere concluso che la persona raffigurata era con ogni probabilità l’opponente. - Questi ha per contro contestato d’essere la persona ritratta sulla foto. È oltremodo incerto, che il naso ritratto sulla foto lasci riconoscere i suoi segni caratteristici. Del pari discutibile è quindi anche la conclusione fondata sul raffronto dei nasi, secondo cui la persona ritratta sarebbe con ogni probabilità l’opponente. A ciò s’aggiunge che questa constatazione dell’istanza precedente è un’allegazione di fatto, cui è contrapposta l’asserzione della controparte di non essere la persona ritratta sulla foto. Se la conclusione tratta dall’autorità inferiore dal confronto è sostenibile, per difetto di corrispondenti documenti probatori non può essere esaminata da questa Camera penale. Sarebbe stata necessaria, oltre all’accertamento del Dipartimento, una foto di raffronto, che avrebbe permesso ai giudici d’appello di verificare le percezioni dell’autorità inferiore tramite le proprie constatazioni. L’istanza d’appello non può, senza cadere nell’arbitrio, omettere un simile esame ed attenersi semplicemente al preteso accertamento dell’istanza precedente, che è contestato dall’appellante. 4. Ma anche senza considerare le suddette circostanze addotte dal Dipartimento, la reità dell’appellante è a sufficienza provata.
pagina 4 — 6 4.1 È incontestato che la motocicletta ritratta sulla foto del radar è della stessa marca di quella condotta da X. (atto 9). Non conteso è inoltre che l’ivi ritratto guidatore della moto portava un casco della stessa marca di quello dell’appellante. Infine è documentato che il conducente del motociclo sulla foto è stato rilevato alle ore _. Ad una distanza di circa 1'250 m dal posto di misurazione della velocità, presso il bivio verso la cava di ghiaia C., i conducenti fallibili sono stati fermati e multati rispettivamente denunciati (atto 10). In questo luogo è stato fermato ed interrogato anche l’appellante. Come si può desumere dal verbale egli è stato udito alle ore _ (atto 3), quindi 8 minuti dopo la rilevazione del guidatore ritratto sulla foto. Già questo breve intervallo di tempo dimostra che con molta probabilità la persona rilevata è la stessa di quella fermata. Dev’essere poi aggiunto che conformemente al rapporto suppletivo della Polizia cantonale (atto 10), il radar alle ore _ ha rilevato tre autoveicoli con velocità eccessive, segnatamente due autovetture ed una motocicletta, i cui conducenti sono poi stati fermati presso il summenzionato bivio ed in seguito denunciati. È nel tempo in questione stata rilevata unicamente una motocicletta ed è, a causa del misurato eccesso di velocità, pochi minuti dopo stato fermato un motociclista, è evidente che si tratti di uno e dello stesso guidatore. Se, stando all’asserzione dell’appellante, ci sono almeno 1000 guidatori di motociclette, che conducono una Yamaha R1 e che circolano sulle strade del Cantone dei Grigioni, ciò nulla muta alla situazione, poiché lui stesso non afferma che tra le ore _ e _ un ulteriore guidatore con una motocicletta ed un casco delle marche uguali a quelle della sua moto e del suo casco abbia passato il posto di misurazione. Anche per questo motivo un possibile scambio di persone può essere escluso. Inoltre deve essere considerato che conformemente al suddetto rapporto suppletivo i due agenti di polizia si trovavano al margine di un campo di granoturco ad una distanza di soli circa 4 metri dalla strada principale ed ivi avevano una vista perfetta sui veicoli che transitavano. Già nell’avvicinarsi del guidatore della motocicletta hanno costatato che egli era per strada a velocità elevata. Attirava questo motociclista col suo comportamento già prima del posto di misurazione l’attenzione dei due agenti di polizia, è evidente che passandoli l’abbiano particolarmente osservato. Contrariamente agli argomenti dell’appellante è perciò senz’altro credibile che gli agenti di polizia hanno potuto riconoscere in parte la targa e fornire ulteriori indicazioni sull’abbigliamento nonché equipaggiamento del guidatore come pure sull’aspetto della motocicletta, ciò che hanno trasmesso direttamente per ricetrasmittente al posto di blocco. Essi hanno escluso d’aver scambiato il guidatore rilevato con altri motociclisti.
pagina 5 — 6 4.2 Le summenzionate circostanze non lasciano nutrire seri dubbi che il guidatore ritratto sulla foto del radar è l’appellante. A ciò nulla muta la sua affermazione, documentata da una foto, presentata soltanto ai giudici d’appello, secondo cui egli portava un’altra tuta di quella della persona ritratta sulla foto. Colla sua allegazione non è per niente fornita la prova che il giorno in questione ha indossato questa tuta. Del resto la sua dichiarazione non appare attendibile, non essendo comprensibile che egli la espone soltanto all’istanza d’appello, nonostante il Dipartimento gli abbia mostrato la foto in occasione dell’interrogatorio ed allora quanto alla tuta non ha sollevato obiezioni. 5. Qualora la sua reità fosse stata ritenuta provata, l’appellante non ha censurate le norme di diritto applicate e la multa inflitta dall’istanza precedente. Ciò a ragione, dato che né quelle né questa prestano fianco a delle critiche. 6. S’è l’appellante reso colpevole di violazione dell’art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, la sua pretesa si rivela manifestamente infondata e l’impugnata decisione merita di essere confermata. L’appello va pertanto respinto. I costi di questa procedura seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP).
pagina 6 — 6 lII. La II. Camera penale giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello di fr. 1'000.-- vanno a carico dell’appellante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: