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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 16.12.2009 SK2 2009 53

16 dicembre 2009·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·1,433 parole·~7 min·6

Riassunto

lesioni colpose gravi | Beschwerde gegen StA, Einstellungsverfügung

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 dicembre 2009 Comunicata per iscritto il: SK2 09 53 Decisione II. Camera penale Presidenza Bochsler Giudici Hubert e Schlenker Attuario Crameri Visto il gravame di X., danneggiata ed impugnante, rappresentata dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, contro il decreto d’abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 14 luglio 2008, comunicato il 18 luglio 2008, in re della danneggiata ed impugnante contro Y., imputato e resistente, rappresentato dall’avv. dott. iur. Luca Tenchio, Obere Plessurstrasse 36, 7000 Coira, concernente lesioni colpose gravi è risultato:

pagina 2 — 5 I. Fattispecie A. La situazione di fatto, ch’era al momento in cui sono state rese le decisioni della Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni del 16 gennaio/4 febbraio 2008 (BK 07 48) e del 24 settembre/15 dicembre 2008 (BK 08 35), oggetto dei decreti d’abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 4/6 settembre 2007 e del 14/18 luglio 2008, è stata illustrata nelle suddette decisioni, cui si rinvia. Con decreto del 14/18 luglio 2008 l’istruttoria penale contro Y. per lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP nei confronti di X. è stata nuovamente abbandonata e con decisione del 24 settembre/15 dicembre 2008 la Camera di gravame ha tutelato l’abbandono e respinto il gravame dell’8 agosto 2008 della vittima. B. X. ha impugnato questa decisione con ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Ha inoltre postulato l’annullamento del decreto d’abbandono e il rinvio degli atti alla Procura pubblica per il proseguimento del procedimento penale. C. Con sentenza del 30 ottobre 2009 la Corte di diritto penale del Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura in cui era ricevibile. La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Camera di gravame per una nuova decisione. II. Considerandi 1. La Camera di gravame ha rilevato che non recintando il pascolo conformemente alle raccomandazioni del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura, detto appresso SPIA (atto 3.11), Y. aveva commesso una negligenza e quindi adempito gli estremi del reato di gravi lesioni colpose, perpetrato per omissione (art. 11 CP). Infatti, da un recinto costruito correttamente, con alta probabilità i quattro giovani cavalli non sarebbero fuggiti e la bambina non sarebbe stata ferita. Sennonché la causalità naturale tra l’omissione del proprietario dei cavalli ed il ferimento della vittima era stata interrotta dalle modalità con cui il padre aveva ricondotto nel recinto i cavalli, adescandoli con pane, precedendoli e facendosi accompagnare dalla piccola figlia, invece di tenerli a dovuta distanza o di condurli con la cavezza o con la briglia (cfr. l’opuscolo informativo “L’Allevamento” del SPIA ,atto 3.11, e il referto peritale della Scuderia nazionale svizzera di Avenches VD del 9 gennaio 2008, atto 1.18). Precedendo e non avendo sott’occhio i cavalli, il padre e la bambina non avevano potuto mantenere una sufficiente distanza dagli stessi, esponendosi così al pericolo d’essere colpiti da una scalciata. Sempre secondo i giudici cantonali, tale comportamento del genitore aveva

pagina 3 — 5 costituito un’imprudenza talmente grave, che era risultata la causa più probabile ed immediata del ferimento dell’impugnante. 2. La Corte di diritto penale del Tribunale federale ha annullato la decisione dei giudici cantonali. La II. Camera penale, che a partire dal 1° gennaio 2009 ha sostituito la Camera di gravame, deve di nuovo vagliare il gravame di X. e ciò va fatto conformemente alle considerazioni dei giudici federali (Meyer, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, art. 107 n. 18 con riferimenti). 3. La Corte federale ha considerato che il comportamento del padre della ricorrente potesse certo essere stato inadeguato ed imprudente, ma non appariva così eccezionale da non essere prevedibile, come per altro lasciasse intendere il rapporto del 9 gennaio 2008. La circostanza che dei cavalli fuggiti dal loro recinto si trovavano a pascolare in una zona abitata poteva, infatti, suscitare una certa attrattiva su adulti e bambini e comportare quindi anche la possibilità che gli animali potessero essere avvicinati in modo inappropriato e con comportamenti errati da parte di queste persone, suscettibili di provocare una loro reazione improvvisa. Sempre secondo i giudici federali è noto che il cavallo è un animale sensibile, dotato di sensi molto sviluppati, che reagisce immediatamente, sovente fuggendo, alla presenza di sconosciuti, di movimenti, oggetti o rumori che lo spaventano e che quale animale da branco si lascia inoltre influenzare dal comportamento degli altri membri del gruppo. Che dirimpetto a cavalli incustoditi sulla proprietà altrui e nelle immediate vicinanze delle abitazioni, una persona avrebbe anche potuto reagire in modo non del tutto adeguato, non era dunque talmente eccezionale da non poter essere preso in considerazione da un contadino con esperienza nel ramo, come era il caso per l’opponente. Tanto più che comportamenti errati con questo tipo di animali non sembravano rari nemmeno da parte di conoscitori. Per quanto doveva essere ritenuto colpevole, il comportamento del padre della vittima non era eccezionale e non relegava quindi in secondo piano quello dell’opponente. Nello svolgimento degli eventi, la situazione di pericolo provocata dall’omissione colpevole di quest’ultimo era stata sminuita a torto dai giudici cantonali che, ravvisando un’interruzione del rapporto di causalità, avevano pertanto violato il diritto federale (sentenza pagg. 8 e 9). Da queste considerazioni della Corte di diritto penale risulta che nel concreto caso l’istruttoria penale è stata abbandonata a torto. Di conseguenza il gravame dell’impugnante dev’essere accolto, il querelato decreto d’abbandono del 14/18 luglio 2008 annullato e la causa rinviata alla Procura pubblica per nuova decisione. L’istanza precedente altro non potrà fare che mettere Y. in stato d’accusa.

pagina 4 — 5 4. Già con la decisione di rinvio del 16 gennaio 2008 (BK 07/48) la Camera di gravame aveva censurato che la Procura pubblica non s’era confrontata colla questione di sapere se era ammissibile includere nella recinzione per i cavalli il sentiero per passeggiatori, che è inoltre la via di collegamento delle frazioni A. e B. coi fondi agricoli circostanti. Tuttavia a questo aspetto l’autorità d’inchiesta non ha esteso l’istruttoria (cfr. l’impugnato decreto d’abbandono del 14/18 luglio 2008). Nel gravame dell’8 agosto 2008 l’impugnante, indicando lo sbarramento del sentiero, ha sì accennato ad una possibile infrazione commessa dal proprietario dei cavalli, senza però esplicitamente invocare specifiche disposizioni disciplinanti la fattispecie. Unicamente col ricorso al Tribunale federale la ricorrente ha fatto valere che la concreta fattispecie non era stata esaminata sotto il profilo di un possibile perturbamento della circolazione pubblica ai sensi dell’art. 237 CP. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 237 CP, la Corte di diritto penale ha esposto che la Camera di gravame non aveva addotto alcunché nella decisione impugnata, né aveva in particolare spiegato per quali ragioni la questione non doveva essere esaminata. Essa aveva quindi da pronunciarsi sull’argomento nell’ambito della nuova decisione che era chiamata a rendere a seguito dell’accoglimento del ricorso. In tali circostanze non si giustificava di approfondire se i giudici cantonali, omettendo d’esprimersi sull’accennata censura, avevano disatteso il diritto di essere sentita della ricorrente. Nella concreta evenienza un’istruttoria sotto il profilo dell’art. 237 CP non ha avuto luogo, sicché questa non era nemmeno oggetto dell’impugnato decreto d’abbanono. Tuttavia alla situazione di diritto nulla muta l’allora omesso esame, poiché in base alla sentenza del Tribunale federale l’autorità inquirente dovrà esaminare di nuovo la fattispecie ed occuparsi anche di un’eventuale violazione dell’art. 237 CP, tanto più che trattasi di un delitto perseguibile d’ufficio. 5. L’esito della procedura di gravame comporta l’accollamento dei costi della stessa al resistente (art. 160 cpv. 1 LGP). Quanto all’indennità a titolo di ripetibili da rifondere, l’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza non ha presentato una nota d’onorario. Gli è quindi assegnata la stessa indennità, che è stata rifusa al rappresentante della controparte nel precedente procedimento (art. 160 cpv. 4 LGP).

pagina 5 — 5 III. La II.Camera penale decide: 1. Il gravame è accolto, l’impugnato decreto d’abbandono è annullato e la causa è rinviata alla Procura Pubblica dei Grigioni per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 2. I costi della procedura di gravame di fr. 600.-- vanno a carico del resistente, che inoltre rifonde all’impugnante un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 2'500.-- (IVA inclusa). 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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