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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 11.12.2009 SK2 2009 44

11 dicembre 2009·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·1,306 parole·~7 min·10

Riassunto

Diebstahl | Beschwerde gegen StA, Nichtanhandnahmeverfügung StPO 310 (früher Ablehnungsverfügung)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 11 dicembre 2009 Comunicata per iscritto il: SK2 09 44 Decisione II. Camera penale Presidenza Bochsler Giudici Hubert e Schlenker Attuario Crameri Visto il ricorso penale di X., denunciante e ricorrente, contro il decreto di rifiuto della Procura pubblica dei Grigioni del 3 settembre 2009, comunicato il 4 settembre 2009, in re della ricorrente, concernente denuncia penale contro ignoti per furto, è risultato:

pagina 2 — 5 I. Fattispecie A. L’8 gennaio 2009 X. ha denunciato alla Procura pubblica dei Grigioni il furto di cinque pellicce, a suo dire perpetrato da ignoti tra la fine di aprile o l’inizio di maggio del 2008 e il 15 agosto 2008 nella cantina dell’appartamento del suo ex marito Y. a A., Via B.. Dalle indagini della polizia è risultato che una delle cinque pellicce del valore di fr. 12'000.--, denunciata furtiva, non si trovava nella cantina a A.. La denunciante l’aveva però dichiarata rubata, onde essere risarcita dall’assicurazione, poiché due delle quattro ulteriori pellicce del valore complessivo di fr. 12'000.--, stando sempre alla denunciante, portate in C., non erano assicurate. Per questi fatti la Procura pubblica dei Grigioni, il 22 giugno 2009, ha aperto contro X. un procedimento penale per tentata truffa e falsità in documenti ecc., che con decreto del 4 settembre 2009, comunicato il 7 settembre 2009, l’ha abbandonato e ceduto al Ministero pubblico del Cantone Ticino,essendo i reati stati perpetrati in questo cantone. Quanto alle quattro pellicce, pretese rubate, l’inchiesta della polizia non ha fornito delle indicazioni di una concreta reità. Di conseguenza, mancando le premesse per l’apertura di un’istruzione penale, con decreto del 3 settembre 2009, comunicato il 4 settembre 2009, la Procura pubblica l’ha rifiutata. B. Contro questo decreto di rifiuto, il 24 settembre 2009, X. è insorta con ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni. Chiede che in accoglimento dello stesso il decreto di rifiuto sia annullato e la causa rinviata al Procuratore pubblico o a chi di competenza per ulteriori accertamenti o per esser mantenuto in sospeso fino a nuove prove o elementi di indagine supplementari. La Procura pubblica ha proposto la reiezione del ricorso. II. Considerandi 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il ricorso al Tribunale cantonale può esser proposto contro i decreti e le decisioni di ricorso del Procuratore pubblico. Legittimato ad inoltrarlo è chiunque è colpito dagli stessi e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente la persona danneggiata può aggravarsi contro il decreto di rifiuto (art. 139 cpv. 1 LGP). Il ricorso va presentato per iscritto entro 20 giorni da quando l’interessato ha avuto conoscenza della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 LGP). Esso deve contenere una richiesta ed una motivazione; mezzi di prova disponibili sono da allegare (art. 33 cpv. 1 e 2 LGA). Derubata, X. è danneggiata ai sensi dell’art. 139 cpv. 1 LGP e di conseguenza

pagina 3 — 5 legittimata ad impugnare il decreto con cui è stata rifiutata l’apertura di un procedimento penale. Da lei il ricorso è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine. 2. La ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione di abbandono “Ablehnungsverfügung“ del 3 settembre 2009 ed ha messo agli atti due decreti della Procura pubblica, cioè il decreto di rifiuto del 3/4 settembre 2009 (Pr./Proc. EK.2009. 221/FO, atto 01/1) ed il decreto di abbandono e di cessione del 4/7 settembre 2009 (Proc. VV.2009.1626/RI, atto 01/4). Quale rimedio legale il primo indica la possibilità di ricorso al Tribunale cantonale (art. 138 LGP), mentre il secondo quella al Tribunale penale federale (art. 279 PP). 2.1 Innanzitutto è da osservare che se è stata presentata una denuncia penale, la Procura pubblica può rifiutare o abbandonare l’istruttoria. Le premesse sono determinate dalle disposizioni della LGP ed essa deve emanare un decreto di rifiuto (Ablehnungsverfügung) ai sensi dell’art. 81 LGP o un decreto d’abbandono (Einstellungsverfügung) ai sensi dell’art. 82 LGP. 2.2 A dire della ricorrente, oggetto del suo ricorso è esplicitamente soltanto il decreto di rifiuto del 3/4 settembre 2009 (vedi atto 01, prima frase). Contrariamente al suo assunto ella ha impugnato il decreto di rifiuto, che cita testualmente in tedesco: “Ablehnungsverfügung”, che è appunto il decreto di rifiuto, non il decreto d’abbandono, come essa erroneamente indica. Anche coi suoi petiti, esposti alla fine del ricorso, postula esclusivamente l’annullamento del decreto di rifiuto (cifra 2). Impugnato è quindi unicamente questo decreto, non il decreto di abbandono e di cessione del 4/7 settembre 2009. Del resto conformemente alla corretta indicazione del rimedio legale, il decreto di abbandono e di cessione non è impugnabile al Tribunale cantonale, bensì al Tribunale penale federale. Ciò sembra esser stato riconosciuto dalla ricorrente, avendo essa col presentato ricorso proposto solamente l’annullamento del decreto di rifiuto. Nella misura in cui essa nella motivazione del ricorso critica anche il decreto di abbandono e di cessione, questa camera non deve occuparsi ulteriormente delle sue eccezioni, lo stesso non essendo e non potendo essere per i motivi suesposti oggetto di ricorso. 3. La ricorrente fa valere che l’abbandono (recte: il rifiuto) del procedimento per furto significava affermare che il furto non era mai avvenuto e che di conseguenza, senza terminare l’istruttoria, quindi senza ulteriori approfondimenti, lei stessa anticipatamente era già stata condannata.

pagina 4 — 5 3.1 Giusta l’art. 81 LGP se una denuncia penale si rivela a prima vista infondata, il Procuratore pubblico nega l’istruttoria, informandone il denunciante con breve motivazione. Il rifiuto è giustificato, se dall’inizio è certo che per difetti effettivi o legali non v’è un reato o se rilevanti premesse per il perseguimento penale non sono adempite o se una pretesa azione è sì passibile di pena, ma manca manifestamente un sufficiente sospetto (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 81 cifra 2). 3.2 Quanto alle quattro pellicce in discussione è da rilevare che, malgrado le indagini della polizia, finora non esistono degli indizi contro una concreta reità. Mancano quindi, nonostante chiarimenti, delle segnalazioni e fa difetto un grave indizio di reità a carico di una determinata persona, la Procura pubblica ha a ragione rifiutato l’apertura di un’istruttoria penale in applicazione dell’art. 81 LGP. Ciò non significa però, contrariamente all’evidente assunto della ricorrente, che un’istruzione penale in questa causa non sia più presa in considerazione. Dopo un rifiuto il procedimento può essere ripreso, se vi sono nuovi fatti o mezzi di prova. In tal caso basta che queste nuove circostanze lascino concludere che sarebbe stata aperta un’istruttoria, se fossero venute a conoscenza precedentemente (cfr. il tutto: Padrutt, op. cit., art. 81 LGP cifre 2, 3 e 7). In tal senso nella sua presa di posizione anche la Procura pubblica ritiene giustamente che l’indagine sarà ripresa, se dovessero emergere nuovi indizi riguardo alla reità. 4. Per le considerazioni che precedono, la pretesa della ricorrente si rivela infondata e l’impugnato decreto di rifiuto merita di essere confermato. Pertanto il ricorso deve essere respinto. 5. I costi della procedura di ricorso vanno così a carico della ricorrente (art. 160 cpv. 1 LGP).

pagina 5 — 5 III. La II. Camera penale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 600.-- vanno a carico della ricorrente. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, a condizione che sono adempiti i presupposti degli artt. 78 segg. LTF. Eventualmente è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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