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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 27.04.2005 BK 2005 34

27 aprile 2005·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,627 parole·~13 min·4

Riassunto

minaccia | StA Einstellungsverfügung

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 27 aprile 2005 Comunicata per iscritto il: BK 05 34 Decisione Camera di gravame Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visti i gravami di X. e B., nonchè di A. e C., impugnanti, tutti rappresentati dall’avv. lic. iur., Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro il decreto d’abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 25 gennaio 2005, comunicato il 28 gennaio 2005, in re contro D., opponente ai gravami, rappresentato dall’avv. lic. iur. Andrea Toschini, Casa Moesa, 6535 Roveredo, concernente minaccia, è risultato:

2 A. Il 29 agosto 2003 X., A., B. e C. hanno denunciato, rispettivamente querelato D. per ripetuta coazione, ripetuta minaccia nonché per istigazione a coazione ed a minaccia. Aperto con decreto della Procura pubblica dei Grigioni del 2 settembre 2003 un procedimento penale, i denuncianti, rispettivamente i querelanti sono stati sentiti come testi. Il 6 novembre 2003 X. ha testimoniato che sospettato da suo zio D. d’avergli rubato del denaro, quest’ultimo il 1° giugno 2003 gli aveva intimato di restituirglielo, altrimenti l’avrebbe fatto portare a Coira. Il 3 luglio 2003 gli aveva poi dato del ladro e gli aveva detto che l’avrebbe rovinato finanziariamente in spese d’avvocato e gli avrebbe fatto fuori i suoi cani, se non gli avesse consegnato i soldi. Il 17 agosto 2003 D. l’aveva inoltre minacciato che gli avrebbe fatto fare una brutta morte, se non gli avesse dato il denaro sottratto. Infine il 20 agosto 2003 aveva proferito nei suoi confronti delle minacce dicendogli: “Ti sgozzo, ti sventro, ti tiro fuori gli intestini con le mie mani”. X. ha altresì messo a verbale che D. aveva istigato Z. a minacciare ed a coartare lui ed i suoi familiari. Il 18 febbraio 2004 sono poi stati interrogati A., B. e C.. A. ha testimoniato che D. gli aveva detto che gli avrebbe spaccato la testa, se si fosse immischiato nella faccenda riguardante lui ed il suo nipote X.. B. ha deposto di non essere stata minacciata, ma unicamente insultata da D., che l’aveva però spaventata, poiché aveva minacciato il suo marito X.. C. ha dichiarato di non saper dire se la minaccia proferita contro il suo fidanzato A. era stata rivolta anche a lei. Aveva però sentito che D. le aveva dato della troia. Confrontato con tutti questi addebiti, D. li ha contestati. B. Con decreto del 25 gennaio 2005, comunicato il 28 gennaio 2005, la Procura pubblica ha abbandonato la procedura. A motivo ha in sostanza addotto che X. aveva testimoniato di non aver avuto paura di D.; poichè non era stato spaventato o intimorito, le minacce non potevano quindi essere reputate gravi ai sensi dell’art. 180 CP. Quanto alla minaccia proferita da D. nei confronti di A. era da considerare l’età e lo stato fisico dei due contendenti. D. aveva 70 anni, mentre che A. era un giovane di 22 anni in piene forze. Inoltre era stato A. ad alzare i pugni contro D., che era indietreggiato. Era quindi da escludere che A. aveva provato spavento o timore da D.. Inoltre a quest’ultimo la commissione del reato di minaccia non poteva essere comprovata per insufficienza di prove, dovuta alle contrastanti testimonianze ed agli interessi dei denuncianti, rispettivamente querelanti. Sufficientemente non documentato era poi che D. aveva istigato Z. a minacciare X. ed i suoi familiari. Per un’istigazione mancavano prove o indizi concreti. Pur ammettendo che il 21 agosto 2003 Z. aveva proferito delle minacce, le divergenti

3 deposizioni dei testi non permettevano di accertare chi aveva dato inizio all’alterco. Le denunce, rispettivamente le querele di B. e C. erano infine prive di fondamento, poiché esse non erano state minacciate ma unicamente insultate. C. Avverso questo decreto d’abbandono X., A., B. e C., il 21 febbraio 2005, hanno inoltrato gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni ed hanno chiesto: “1. Il gravame è accolto e il decreto impugnato annullato. 2. Conseguentemente, D. sia perseguito e punito a norma di legge per i reati di ripetuta minaccia e ripetuta coazione (art. 180 CP e 181 CP). Eventualmente per ripetuta tentata minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 in unione all’art. 21 CP. 3. In ogni caso, con protesta di spese, tasse e ripetibili. La Procura pubblica ed D. hanno proposto la reiezione del gravame. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell’art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati (decreti di rifiuto e d’abbandono). Giusta l’art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato a proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente il danneggiato può presentare gravame contro decreti di rifiuto e d’abbandono (art. 81 e 82 LGP). Le premesse della legittimazione - l’esser colpito dal querelato decreto e l’interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica - devono essere adempite cumulativamente. Il gravame dev’essere motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione del decreto impugnato (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Danneggiato e di conseguenza legittimato a proporre gravame è, per costante dottrina, chi ha subito direttamente un pregiudizio ideale o materiale da un atto punibile. Danneggiato ai sensi del diritto processuale penale è quindi la vittima, vale a dire il soggetto giuridico del diritto, protetto dall’ordinamento penale, contro cui è rivolto il reato. Che il danneggiato sia legittimato ad inoltrare gravame (art. 139 cpv. 1 LGP) dev’essere inteso come esempio. Come è stato esposto, legittimato è soltanto chi è colpito dall’impugnato decreto e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Conformemente alla prassi della Camera di gravame

4 è ritenuto colpito da una decisione chi sta in una relazione particolarmente stretta coll’oggetto della stessa, vale a dire in particolare chi ha partecipato alla procedura che ha portato all’impugnata decisione (PTC 1993 no. 41, 1988 no. 54, 1975 no. 60), ed un interesse tutelabile ai sensi dell’art. 139 cpv. 1 LGP è reputato l’interesse giuridico. Interesse giuridico è ritenuto anche il presunto o supposto pregiudizio ideale e materiale alla situazione giuridica dell’impugnante (PTC 1993 no. 41, 1988 no. 54). Senza dubbio nei confronti di X., A., B. e C. le premesse della legittimazione testè esposte sono adempite. Il gravame è poi stato inoltrato tempestivamente e nella dovuta forma, per cui è ricevibile in ordine. 2. Prescindendo da eccezioni che nel concreto caso non si sono verificate, il gravame è di pura natura cassatoria (PTC 1999 no. 36). Nell’ambito della procedura di gravame che serve alla correzione di atti istruttori viziati non è ammissibile, come pretende l’impugnante, emanare un verdetto di colpevolezza, quindi una sentenza di merito. Questo è compito del giudice di merito. La Camera di gravame può unicamente vagliare se oggettivamente e soggettivamente sono adempite le premesse per una persecuzione penale, vale a dire se la fattispecie da apprezzare è o non è sufficiente per promuovere un’accusa. È la fattispecie da giudicare insufficiente e non sono reperibili mezzi di prova, che possibilmente potrebbero modificarla, il gravame dev’essere respinto e il decreto d’abbandono protetto. Nel caso contrario il gravame va accolto, il decreto d’abbandono annullato e la causa rinviata all’istanza precedente per il completamento dell’istruttoria e nuova decisione. 3. Contro decisioni di gravame può esser proposto gravame per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, pag. 349 seg.). Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'indagine sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto

5 materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'indagine sotto due aspetti. Da una parte devono essere fornite e valutate le prove, in altre parole devono esserci delle prove e va esaminata la loro attendibilità. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se mancano le prove o se una valutazione complessiva delle stesse porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'indiziato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esser visibili dei mezzi di prova, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, op. cit., cifra 3.3 all'art. 82). 4. Innanzitutto è da rilevare che l’abbandono della procedura penale nei confronti di D. per presunta istigazione di Z. a commettere minaccia contro X. ed i suoi familiari, rispettivamente il rifiuto d’estendere l’istruttoria penale, oggetto degli interrogatori di cui agli atti 3.19 – 22, 26 e 27, a carico di Z. non sono stati impugnati (cfr. la cifra no. 2 del petito del gravame) e di conseguenza non devono essere vagliati. 5. B. ha testimoniato che D. personalmente non l’aveva minacciata, ma che da lui era stata solo insultata. Ciononostante le aveva incutato spavento, poiché aveva minacciato suo marito X. ed aveva minacciato di ammazzare i suoi cani (atto 3.16, pag. 2). C. ha attestato che D. aveva detto al suo fidanzato A.: “Vi spacco la faccia”, ma non sapeva dire se la minaccia era rivolta anche a lei, poichè era presente pure X. (atto 3.17, pag. 2). Inoltre ha deposto che era del parere che D. non li avrebbe ammazzati (atto 3.17, pag. 5). È quindi lecito inferire che le minacce non sono state proferite contro le due donne, bensì contro il di loro marito, rispettivamente fidanzato. Non loro sono state minacciate con un male, che sarebbe stato inflitto al marito ed al fidanzato, ma i loro uomini, sicchè esse non sono vittime delle minacce. Di conseguenza la procedura penale per minaccia nei loro confronti è stata a ragione abbandonata. Ciò vale anche quanto alla minaccia di ammazzare i cani, che probabilmente appartengono a B., dato che tale minaccia, secondo il sostenibile parere della Procura pubblica, non è grave ai sensi dell’art. 180 CP. Per questi motivi i gravami di B. e C. si rivelano infondati e devono essere respinti. 6. a) La fattispecie di minaccia conformemente all’art. 180 CP è adempita se sono realizzate due condizioni; da una parte la minaccia dev’essere grave e dall’altra deve suscitare spavento o timore alla persona minacciata. Se poi la mi-

6 naccia è un mezzo per costringere la vittima a fare, omettere o tollerare un atto, si ha concorso imperfetto di reati ed è applicabile unicamente l’art. 181 CP. Nel concreto caso le minacce proferite da D. contro il nipote X. che l’avrebbe fatto portare a Coira, vale a dire che l’avrebbe denunciato e fatto arrestare per furto, che l’avrebbe rovinato finanziariamente in spese d’avvocato e gli avrebbe fatto fuori i cani, che gli avrebbe fatto fare una brutta morte ed infine che l’avrebbe sgozzato, sventrato e gli avrebbe tirato fuori gli intestini colle sue mani, come pure quella proferita contro A. che gli avrebbe spaccato la testa, sono da qualificare gravi ai sensi dell’art. 180 CP e di conseguenza anche quali minacce di grave danno ai sensi dell’art. 181 CP, per cui le esigenze sono meno severe (cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl., Zürich 1997, n. 1 – 3 all’art. 180 CP, n. 1 – 5 all’art. 181 CP). Contrariamente all’assunto della Procura pubblica la fattispecie di grave minaccia giusta l’art. 180 CP s’è quindi realizzata ed a ciò nulla mutano le circostanze che stando ai minacciati, per le loro stesse asserzioni, rispettivamente a causa delle loro superiorità corporali, non sono stati spaventati o intimoriti. Certo, come a ragione fa valere il rappresentante degli impugnanti, in tal caso la fattispecie dell’art. 180 CP, rispettivamente quella dell’art. 181 CP non è adempita (consumata), poiché le vittime non hanno provato spavento o timore, ma per dottrina e giurisprudenza può esserci il tentativo, ciò che la Procura pubblica non ha vagliato e quindi dovrà esaminare (cfr. Trechsel, op. cit., n. 3 all’art. 180 CP; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7. Aufl., Zürich 1997, pag. 338; DTF 99 IV 215). b) A differenza di quanto esposto nell’impugnato decreto d’abbandono, la questione di sapere se D. ha proferito le testè citate minacce non può essere semplicemente negata con delle imprecise, sulla scorta degli atti non manifeste contraddizioni nelle deposizioni dei testimoni ed in base agli interessi degli stessi. Che le minacce siano state espresse è sì contestato dall’imputato (atto 3.6), ma è confermato dalle due vittime (atti 3.8 e 3.15) e dalle due testi (atti 3.16 e 3.17), che sono state interrogate dopo essere state ammonite a dire la verità e dopo che loro sono state comminate le pene previste dall’art. 307 CP in caso di false testimonianze. Ci si trova quindi dirimpetto a contrastanti deposizioni, che possono sì giustificare l’abbandono della procedura, ma ciò unicamente se esso è imposto da una valutazione globale delle stesse. Nell’evenienza concreta non può esser detto che la valutazione globale della deposizione e delle testimonianze delle parti giustifichi l’abbandono del procedimento, poiché è assodato che il presunto furto ed il sospetto che X. fosse l’autore dello stesso sono stati la causa della lite ed inoltre, conformemente alle testimonianze, più volte è stata chiamata la polizia (cfr. p. es.

7 l’atto 3.8, pag. 2 seg.). Se le minacce dovessero essere reputate non documentate s’imporrebbe di completare l’istruttoria coll’interrogatorio degli agenti di polizia che si sono occupati degli eventi. 7. Da ultimo il rappresentante degli impugnanti censura a ragione che col querelato decreto d’abbandono non è stata spesa una parola quanto alla questione di sapere se è eventualmente adempita la fattispecie di coazione ai sensi dell’art. 181 CP, che pone esigenze meno severe alla minaccia di grave danno e che quindi avrebbe la priorità rispetto alla minaccia. La Procura pubblica dovrà quindi vagliare anche questa fattispecie. 8. Ne viene che i gravami di X. e di A. devono essere accolti e l’impugnato decreto d’abbandono va annullato nella misura in cui ha come oggetto l’istruttoria a loro scapito. La causa è rinviata alla Procura pubblica per l’esame se caso mai v’è tentativo di minaccia o coazione, rispettivamente tentata coazione ed eventualmente per il completamento dell’inchiesta tramite l’interrogatorio degli agenti di polizia che si sono occupati degli episodi. 9. L’esito di questa procedura ha per conseguenza che i costi della stessa vanno per metà a carico del Cantone dei Grigioni e per metà, in solido, a carico di B. e C. (art. 160 cpv. 1 e 3 LGP). X. e A. hanno diritto ad una ridotta indennità a titolo di ripetibili (art. 160 cpv. 4 LGP).

8 La Camera di gravame decide : 1. I gravami di B. e C. sono respinti. 2. I gravami di X. e A. sono accolti e la causa è rinviata alla Procura pubblica dei Grigioni nel senso dei considerandi. 3. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- vanno per metà a carico del Cantone dei Grigioni e per metà, in solido, a carico di B. e C.. 4. Il Cantone dei Grigioni rifonde a X. e A. una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 600.--. 5. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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