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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 20.04.2016 SK1 2012 11

20 aprile 2016·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·14,865 parole·~1h 14min·5

Riassunto

truffa per mestiere | StGB 137-172 Vermögen

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 20 aprile 2016 non comunicata oralmente SK1 12 11 comunicata in dispositivo il 25 aprile 2016 SK1 12 12 comunicata per scritto il 16 marzo 2018 Sentenza Prima Camera penale Presidenza Pritzi Giudici Brunner e Schnyder Attuario Rogantini Negli appelli penali di X._____, appellante, patrocinato dall'avv. Mattia Guerra, Via Lugano 18, 6982 Agno, e di Y._____, appellante, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo GR, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa comunicata oralmente il 20 gennaio 2012, notificata in dispositivo il 24 gennaio 2012 e con motivazione scritta l'8 marzo 2012, in re della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, e degli accusatori privati (vedi elenco sotto) contro gli appellanti, concernente truffa per mestiere e reiterata falsità in documenti, è risultato:

pagina 2 — 53 I. Fattispecie A.a. Y._____ nacque il N.1_____ 1950 a L.5_____, Provincia di Crotone, in Italia. È cittadino italiano, risiede ormai a L.6_____ ed è sposato con Y.A_____. Da circa due anni vivono separati, la moglie essendo ritornata a Cuba da dove proviene assieme alla figlia. Quale unica iscrizione ancora visibile nel casellario giudiziale svizzero figura una condanna per violazione grave delle norme della circolazione commessa il 20 settembre 2004, per la quale fu punito dall'allora competente Presidente del Circolo di Roveredo con decreto d'accusa [all'epoca chiamato mandato penale] dell'11 gennaio 2005, comunicato il 21 gennaio 2005, con multa di CHF 900.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno (act. TDM.I.20). Un'ulteriore iscrizione dell'11 giugno 1992 con condanna da parte delle Assise correzionali di Lugano a 2 anni e 4 mesi di detenzione per ripetuta truffa con liberazione condizionale il 6 aprile 1993 (cfr. gli act. PP.A.3.2 e PP.A.3.11) – condanna ancora presa in considerazione nella sentenza di primo grado (vedi nel seguito) – è nel frattempo stata cancellata. Nella banca dati del casellario giudiziale italiano risultano tre provvedimenti nei suoi confronti: (i) con sentenza della Corte di appello di Genova del 9 gennaio 2002, divenuta irrevocabile con dichiarazione d'inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione il 13 febbraio 2003, fu confermata la sentenza del Tribunale di Genova del 18 novembre 1998 di condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione e ITL 2'000'000.00 di multa per vari reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati continuato, ricettazione e riciclaggio, reati tutti commessi nel 1998; con ordinanza del Tribunale di Genova del 6 novembre 2006 fu applicato l'indulto e la pena principale fu condonata nella misura di 1 anno e 19 giorni per la pena di reclusione e interamente per quanto attiene alla multa; (ii) con sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 ottobre 2004, divenuta irrevocabile il 29 dicembre 2004, fu condannato in parziale riforma della sentenza emessa il 13 giugno 2001 dal Tribunale in composizione monocratica di Bologna a una pena aggiunta in continuazione alla (i) di 6 mesi di reclusione e EUR 500.00 di multa per i reati di ricettazione, truffa e falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, reati tutti commessi anch'essi nel 1998; (iii) con provvedimento del Procuratore generale della Repubblica di Bologna del 12 aprile 2005 fu deciso il cumulo delle pene inflitte, poi con ordinanza della Corte di appello di Bologna del 25 ottobre 2006 fu applicato l'indulto e l'intera pena principale fu condonata (act. PP.A.3.3).

pagina 3 — 53 A.b. X._____ nacque il N.2_____ 1945 a L.7_____, Provincia di Potenza, in Italia. È pure lui cittadino italiano, risiede ormai a L.8_____, in Italia, ed è single, non coniugato. Non figurano iscrizioni a suo carico nel casellario giudiziale svizzero. Nella banca dati del casellario giudiziale italiano risultano due provvedimenti nei suoi confronti: (i) con sentenza del 23 gennaio 1969, divenuta irrevocabile con rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione il 10 dicembre 1969, la Corte di appello di Milano riformò parzialmente la sentenza del Tribunale di Varese del 7 maggio 1968, pronunciando una condanna complessiva a 1 anno e 8 mesi di reclusione e ITL 100'000.00 di multa per rapina tentata in concorso e lesione personale, reati commessi nel 1968; con decreto del Tribunale di Varese del 31 luglio 1970 fu applicato l'indulto e la pena principale fu condonata nella misura di 1 anno e 11 giorni per la pena di reclusione e interamente per quanto attiene alla multa; con sentenza della Corte di Appello di Milano del 26 maggio 1988 fu poi concessa la riabilitazione; (ii) con sentenza della Corte di appello di Firenze dell'8 febbraio 2007, divenuta irrevocabile l'11 marzo 2008, in conferma della sentenza emessa il 26 aprile 2004 dal Tribunale in composizione monocratica di Firenze, fu poi pronunciata una condanna a 1 anno di reclusione e EUR 400.00 di multa per truffa commessa nel 2000 in Firenze, il tutto ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato (vedi per il tutto l'act. TDM.I.20, PP.A.5.1 e PP.A.5.2). B.a. Il 26 giugno 1995 fu costituita, con un capitale azionario di CHF 100'000.00, la società anonima C._____AG [la sigla AG significa società anonima in tedesco ed è dunque equivalente a SA] con sede a L.2_____. Il 6 febbraio 2002 la sua ragione sociale fu modificata in A._____SA e la sua sede fu trasferita a L.1_____. Scopo della A._____SA era la gestione di mandati fiduciari, l'acquisto, la vendita, l'amministrazione per conto proprio e in forma fiduciaria di titoli, beni mobili di ogni genere svizzeri o esteri, brevetti, diritti di privativa industriale e marchi, la partecipazione in società immobiliari, la partecipazione ad altre società aventi analogo scopo in Svizzera e all'estero. A partire dal 22 novembre 2002 Z._____ fungeva da amministratore unico con firma individuale della società. Direttore della A._____SA è sempre stato Y._____. Fino all'inizio della liquidazione della società nell'estate 2007 lavorarono per essa quali telefonisti o consulenti finanziari complessivamente 18 persone, fra cui X._____ che era alle dipendenze della A._____SA dal 7 gennaio 2003 (cfr. act. PP.A.1.59.3). B.b. L'11 aprile 2001 fu costituita, pure con un capitale azionario di CHF 100'000.00, la società anonima E._____AG con sede a L.2_____. Il 20 dicembre

pagina 4 — 53 2002 la sede della società fu trasferita a L.3_____ e il 6 gennaio 2003 a L.1_____ nello stesso stabile della A._____SA. Scopo della E._____AG era l'intermediazione sui mercati internazionali, la consulenza finanziaria, la costituzione e l'amministrazione di società, la partecipazione a società similari e la compra e vendita d'immobili all'estero. A partire dal 24 giugno 2002 Z._____ fungeva da amministratore unico della società con firma individuale. Direttore della società è sempre stato Y._____. Questa società era operativa nel medesimo immobile e negli stessi uffici di A._____SA in Via _____ a L.1_____. Fino all'inizio della liquidazione della società nell'estate 2007, la stessa diede lavoro a una decina di persone in totale. B.c. Il 13 settembre 2004 la Commissione federale delle banche di allora [nel seguito: CFB] – sostituita poi dal 1° gennaio 2009 dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [nel seguito: FINMA] – avviò una procedura volta ad accertare se la A._____SA svolgesse la propria attività in rispetto della legislazione in materia. La CFB costatò che la A._____SA esercitava un'attività di commerciante di valori mobiliari ai sensi dell'art. 3 cpv. 5 dell'Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 2 dicembre 1996 (Ordinanza sulle borse, OBVM; RS 954.11) soggetta ad autorizzazione e che aveva 28 clienti. La A._____SA si impegnò a ridurre il numero di clienti per portarli a un massimo di 20 e a vigilare affinché tale cifra non fosse mai più superata. Nel frattempo, in data 24 settembre 2004 la A._____SA aveva presentato all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro una richiesta per l'ottenimento di un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività d'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 14 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario del 10 ottobre 1997 (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0; oggi sotto nome leggermente modificato). Più tardi, il 18 aprile 2007, la E._____AG presentò una richiesta analoga. Il 15 dicembre 2006 vi fu una segnalazione scritta alla CFB da parte di uno studio legale concernente un cliente di A._____SA che aveva perso l'intero capitale investito. Vennero fatti primi accertamenti da parte della CFB per sospetto di attività irregolari. Nel seguito in data 20 aprile 2007 l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro segnalò alla CFB l'esistenza di una società avente gli stessi organi, lo stesso recapito, la stessa direzione operativa e la stessa attività della A._____SA: si trattava della E._____AG. Con due decisioni superprovvisionali distinte del 22 giugno 2007 la CFB diede avvio a due procedimenti cautelari per esercizio illegale dell'attività di commercio di valori mobiliari, uno nei confronti della E._____AG e uno nei confronti della A._____SA. La CFB nominò la F._____SA di L.4_____

pagina 5 — 53 quale incaricata dell'inchiesta con il compito di far luce sull'attività delle due società. Pochi giorni dopo, il 6 luglio 2007 la CFB ricevette una lettera da ambedue le società, nelle quali esse chiesero di essere poste in liquidazione e che la CFB provveda a nominare un liquidatore. L'11 luglio 2007 la F._____SA presentò un primo rapporto d'inchiesta dettagliato (act. PP.A.11.1), nel quale delucidò l'agire delle due società in questione. In una presa di posizione del 10 agosto 2007 Y._____ rispose di non essere stato al corrente del fatto che non si poteva aggirare il principio del numero massimo di clienti costituendo più società, ognuna delle quali con 20 clienti al massimo. Con decisione del 30 agosto 2007 (act. PP.A.10.3) la CFB statuì quanto segue: "1. È constatato che A._____SA ed a E._____AG, entrambe con sede in L.1_____, hanno esercitato a titolo professionale l'attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la necessaria autorizzazione della Commissione federale delle banche. 2. È ordinata la liquidazione di A._____SA ed a E._____AG, entrambe con sede in L.1_____. 3. F._____SA, L.4_____, viene nominata liquidatrice. 4. Le attività di A._____SA ed a E._____AG, entrambe con sede in L.1_____, vengono sospese a partire dalla data della presente. 5. È fatto ordine al registro di commercio del Cantone Grigioni di procedere alle seguenti comunicazioni e di provvedere alle modifiche di sorta: a. A._____SA "Con decisione della Commissione federale delle banche del 30 agosto 2007 è stata ordinata la liquidazione di A._____SA, L.1_____. La società è diretta unicamente con lo scopo della liquidazione sotto la ditta A._____SA in liquidazione, L.1_____. I poteri di rappresentanza sino ad ora iscritti sono radiati. F._____SA, viene iscritta come liquidatrice del fallimento e rappresenta A._____SA in liquidazione, L.1_____, con le persone provviste del diritto di firma." b. E._____AG "Con decisione della Commissione federale delle banche del 30 agosto 2007 è stata ordinata la liquidazione di E._____AG, L.1_____. La società è diretta unicamente con lo scopo della liquidazione sotto la ditta E._____AG in liquidazione, L.1_____. I poteri di rappresentanza sino ad ora iscritti sono radiati. F._____SA, viene iscritta come liquidatrice del fallimento e rappresenta E._____AG in liquidazione, L.1_____, con le persone provviste del diritto di firma." 6. Il Segretariato della Commissione federale delle banche è autorizzato a rilasciare le necessarie decisioni in relazione allo svolgimento della procedura di liquidazione e le direttive per la sua condotta. 7. I costi della procedura, pari a CHF 20'000.– sono messi a carico di A._____SA ed a E._____AG, entrambe con sede in L.1_____, che

pagina 6 — 53 rispondono in solido. I costi sono fatturati separatamente per invio alla liquidatrice a carico delle società e dovranno essere pagati in un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione." La decisione crebbe in giudicato (act. PP.A.10.4), il che – come la decisione stessa – fu comunicato all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro in data 22 ottobre 2007. Di seguito l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro stralciò entrambe le procedure da lei pendenti con scritti del 2 novembre 2007. Essa prelevò un emolumento di CHF 1849.00 a carico della E._____AG e uno di CHF 15'347.00 a carico della A._____SA (act. PP.A.6.5). La CFB a sua volta sporse delle denunce penali ex art. 35 cpv. 6 ormai abrogato della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995 (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1) il 23 novembre 2007 alla Procura pubblica dei Grigioni (act. PP.A.10.1) e al Dipartimento federale delle finanze (act. PP.A.19.2 segg.), il quale delegò in seguito la procedura alla Procura pubblica dei Grigioni (act. PP.A.19.1 segg.). C.a. In data 4 novembre 2004 J.16_____, cittadino italiano residente a L.9_____ in Italia, sporse denuncia penale per truffa e "quant'altro si riterrà opportuno rubricare in corso d'indagine" presso la Procura della Repubblica di Pordenone nei confronti di tre intermediari di nome "Bianchi" [n.d.r.: si tratta del pseudonimo usato da X._____], Y._____ e V._____. Tale denuncia fu poi trasmessa alla Polizia cantonale del Ticino il 18 febbraio 2005 (act. PP.A.8.9). In motivazione il denunciante espose che verso la fine del 2003 sarebbe stato sollecitato da una persona qualificatasi come promotore finanziario per la A._____SA con sede a L.1_____ e avrebbe dato corso a un investimento nel campo delle materie prime per un importo di circa EUR 10'000.00. Visto l'andamento soddisfacente di questa "prova", avrebbe proceduto a un secondo investimento di circa EUR 30'000.00 che però non avrebbe dato esiti positivi. Insospettito da questo repentino mutamento della situazione, avrebbe controllato tramite il sito della CONSOB [Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari] se la A._____SA o i suoi promotori menzionati risultassero iscritti ai rispettivi albi o se vi fosse, per la società, l'autorizzazione a operare in Italia. Tutte le ricerche avrebbero dato esito negativo. In seguito avrebbe perciò chiesto di disinvestire il capitale ma si sarebbe sentito rispondere che, causa alcuni imprevisti di mercato, avrebbe perso diverse migliaia di EUR. Seguì poi un'altra denuncia e querela da parte di un accusatore privato, J.41_____

pagina 7 — 53 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena (act. PP.A.17.2 segg.), il cui esito non figura agli atti. C.b. Nel novembre 2003 U._____ si presentò spontaneamente presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino per auto-denunciarsi per delle truffe rispettivamente appropriazioni indebite e per infrazione alla Legge cantonale ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (esercizio abusivo; vedi act. PP.A.18.2 con rispettivo Regolamento in act. PP.A.18.1) in quanto, tramite la "sua" società B._____SA di L.10_____, si sarebbe impossessato di circa CHF 200'000.00 che gli sarebbero stati affidati da vari clienti italiani per degli investimenti nelle materie prime "commodity". L'attività illecita sarebbe consistita nell'assunzione telefonica di clienti italiani, tramite elenchi telefonici (pagine gialle risp. pagine bianche), ai quali avrebbe proposto degli investimenti con elevati tassi d'interesse rispetto al mercato (15-30% per operazione). A questi clienti avrebbe poi fornito falsi estratti d'investimento, ove, contrariamente al vero, avrebbe fatto credere che il capitale investito stava fruttando degli interessi. A queste persone avrebbe inoltre detto d'aver investito in un particolare prodotto finanziario e che l'andamento dello stesso poteva essere visto su un sito internet usato da tutti gli operatori del settore per verificare le posizioni di mercato. Il cliente verrebbe ingannato in quanto, guardando l'andamento del prodotto sul sito internet, pensava che anche il suo investimento aveva lo stesso corso, cosa che però non era vera. U._____, come si scoprì in seguito, era pure dipendente della A._____SA di L.1_____ in qualità di consulente della clientela, responsabile per l'assunzione di clienti tramite telefono. Le autorità ticinesi presunsero che l'attività svolta dalla A._____SA sarebbe medesima a quella che U._____ descrisse in merito alla B._____SA. Per questo motivo la Polizia cantonale del Ticino trasmise il rispettivo rapporto di segnalazione del 22 novembre 2004 concernente la A._____SA e U._____ per sospette attività finanziarie illecite alle autorità grigionesi (act. PP.A.8.8). Nel seguito la Polizia cantonale del Ticino fece pervenire alla competente Polizia cantonale dei Grigioni pure il rapporto di complemento del 17 maggio 2005 (cfr. act. PP.E.1.5.2.4). In quest'ultimo rapporto fu considerato che da attuali informazioni sarebbe emerso che le società e persone menzionate – cioè Z._____ come amministratore unico delle due società (avendo funto da "presta-nome"), Y._____ come direttore delle due società e X._____ come impiegato di una o entrambe le società – sarebbero da considerarsi un'organizzazione dedita alla perpetrazione di illeciti finanziari in Svizzera e in

pagina 8 — 53 particolar modo in Italia. Gli uffici sarebbero situati nel medesimo immobile ma con due accessi separati e indirizzo diverso, per far figurare che le due società sarebbero differenti fra di loro. La divisione avrebbe inoltre la funzione di poter dimostrare alle autorità di controllo di non avere più di 20 clienti e quindi di non essere soggetti ad autorizzazione. Così le società si passerebbero i clienti a vicenda. Dal lato pratico, verrebbero contattati telefonicamente i clienti italiani, a cui verrebbero proposti degli investimenti nelle materie prime con una prospettiva elevata di guadagno. La commissione sul capitale investito sarebbe proposta nella misura del 0.2 o 0.3%. I clienti verrebbero così convinti a versare le quote da investire. Poi però solo il 50% circa del capitale sarebbe effettivamente investito tramite broker, il resto resterebbe "nelle tasche" dell'organizzazione per pagare le spese, fra cui grosse autovetture in leasing a nome delle società e gli stipendi. Ai clienti truffati non verrebbe restituito nulla, adducendo varie scuse, ad esempio spese supplementari per revisori, grosse perdite in borsa ecc. Chi reclamerebbe con più insistenza normalmente riceverebbe quale rimborso circa il 10% sul capitale investito. Le società avrebbero contattato circa 5000 potenziali clienti, mentre quelli effettivi sarebbero circa 250, tutti italiani residenti in Italia. C.c. In parallelo rispetto a quanto appena descritto, il Ministero pubblico della Confederazione trasmise alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino una domanda di assunzione del procedimento penale in data 21 settembre 2004 (act. PP.E.1.5.2.1). Con essa chiedeva che le autorità italiane assumano il procedimento penale riguardo alla D._____SA (per dettagli vedi gli act. PP.A.19.10.1 segg.) – una società con attività e modus operandi comparabili a quelli della A._____SA e della E._____AG – per diversi fatti illeciti di diverso tipo da parte di diversi indagati, fra cui W._____, poi dipendente anche della A._____SA e della E._____AG. X._____, pure lui dipendente prima della D._____SA, poi della A._____SA e della E._____AG, pare non fosse stato indagato (cfr. act. PP.E.1.5.2.6). Comunque sia, in tale procedimento, più tardi archiviato dal Tribunale di Torino con decreto del 4 giugno 2008 per intervenuta prescrizione (act. PP.E.2.5), fu accennato ai legami delle due società qui in questione, o meglio del loro personale dipendente. Già il 17 dicembre 2003 il Ministero pubblico della Confederazione aveva difatti emesso un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti di W._____ e vari altri, indagati per truffa, appropriazione indebita e soppressioni di documenti (act. PP.A.8.5 = PP.E.1.5.2.7). Fu ordinata anche la perquisizione degli spazi della A._____SA e il sequestro di tutti gli oggetti e documenti nonché di valori rinvenuti presso detti spazi "e di quant'altro possa essere d'interesse per l'istruzione del procedimento,

pagina 9 — 53 sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato". Seguirono richieste di dissequestro della A._____SA (vedi gli act. PP.E.1.5.2.8-12), a cui venne alla fine dato seguito. D. Il 28 febbraio 2008 la Procura pubblica dei Grigioni decretò l'apertura di un procedimento penale contro Z._____, Y._____, W._____ e X._____ per reati di truffa ecc. (act. PP.A.1.1 [n.d.r.: per tutti i riferimenti fatti nella presente sentenza agli atti della Procura pubblica dei Grigioni (act. PP. ecc.) si intende sempre l'incarto aperto in questa data sotto il n. proc. VV.2008.729]). E. Il 13 novembre 2008 la Procura pubblica dei Grigioni emise un decreto di blocco e di sequestro (act. PP.A.15.1 segg.), bloccando i vari conti in CHF, EUR e USD delle due società in domanda presso la G._____SA di L.4_____ e sequestrando i rispettivi averi. Con scritti del 19 aprile 2011 (act. PP.A.15.17) e del 17 maggio 2011 (act. PP.A.15.20) chiese a detta banca di trasferire gli averi sequestrati in valuta CHF sul conto dell'Amministrazione delle finanze dei Grigioni. La G._____SA diede seguito a tale ordine, detraendo le competenze di chiusura e adeguando il corso di cambio. Furono così depositati sul conto dell'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni un totale di CHF 203'067.00 (anziché come richiesto CHF 205'508.35) della A._____SA e di CHF 298'481.00 (anziché come richiesto CHF 301'129.60) della E._____AG (act. PP.A.15.22 seg.). Tali importi si trovano tuttora su detto conto. F. Terminati gli accertamenti, la Procura pubblica dei Grigioni rilasciò il decreto di chiusura in data 11 maggio 2010 (act. PP.A.1.2), concedendo alle parti la possibilità di presentare domande di complementi istruttori e ai danneggiati il diritto di far valere le loro pretese civili nei confronti degli imputati. G. L'avv. Roberto A. Keller, fino ad allora difensore di fiducia di Y._____, chiese con scritto del 30 luglio 2010 (act. PP.A.6.9) di essere nominato quale difensore d'ufficio di Y._____. La Procura pubblica dei Grigioni accolse la richiesta con scritto del 4 agosto 2010 con effetto a partire dal 30 luglio 2010 (act. PP.A.6.11). H. Y._____ fece presentare un'istanza di complementi istruttori con scritto del 30 luglio 2010 (act. PP.A.1.52 = PP.A.6.10), mettendo agli atti la sentenza dell'11/17 marzo 2010 del Tribunale ordinario di Pordenone (act. PP.A.1.52.1 = PP.A.1.59.6) e chiedendo l'edizione del rispettivo incarto n. 4229/05 e 72/09 del Tribunale ordinario di Pordenone, l'edizione di tutta la documentazione in mani

pagina 10 — 53 della Polizia cantonale del Ticino e del Ministero pubblico della Confederazione, l'edizione degli incarti concernenti la A._____SA e/o i suoi organi in mani del Ministero pubblico della Confederazione e del Tribunale ordinario di Torino e l'audizione quale teste dell'avv. M._____, a suo tempo membro della CFB. La richiesta fu parzialmente accolta il 26 ottobre 2010 (act. PP.A.1.60), nel senso che fu dato seguito a tutte le richieste, senza però udire quale teste l'avv. M._____. I. X._____, patrocinato dall'avv. Mattia Guerra, fece pure lui presentare un'istanza di complementi istruttori con scritto del 13 settembre 2010 (act. PP.A.1.59), con la quale chiese l'acquisizione agli atti di diversi documenti. La richiesta fu accolta (act. PP.A.1.59.1-7). J. Nel corso dell'estate, e meglio da maggio ad agosto 2010, si fecero avanti diversi danneggiati, presentando quasi tutti delle azioni penali e civili nei confronti degli imputati (vedi gli elenchi dei clienti delle due società nei classificatori in act. PP.B.1-59 e PP.C.1-145 e le rispettive azioni civili e penali in act. PP.D.1-41). K. La Procura pubblica dei Grigioni rilasciò l'atto d'accusa in data 18 luglio 2011 (act. PP.A.1.67), trasmesso per giudizio al Tribunale distrettuale Moesa, con la fattispecie di cui sopra, precisandola e riassumendola come segue [n.d.r.: tutti i riferimenti ad atti sono qui intesi quali atti della Procura pubblica dei Grigioni; esempio act. A.13.1 => act. PP.A.13.1]: "Modus operandi A._____SA e E._____AG operavano sul mercato dei derivati, il cui sottostante era rappresentato da materie prime, metalli preziosi e commodities in genere. Sotto la direzione di Y._____ i dipendenti di A._____SA e E._____AG, attivi negli uffici delle società a L.1_____, avvicinavano di regola la clientela, tutta residente in Italia, tramite vendita telefonica con l'ausilio delle Pagine Gialle. Quotidianamente venivano effettuate ca. 300 telefonate. Le telefoniste delle due società disponevano di una "lettera di presentazione", in cui era descritto esattamente cosa dovevano dire in merito alla rispettiva società, la sua attività e ai mercati sulle materie prime. In base a questa lettera di presentazione spiegavano che per operare sui mercati in parola "si poteva iniziare già con USD 10'000.00 o 15'000.00 con la possibilità di utile del 20-30% esentasse" (act. A.13.1). In alcuni (pochi) casi i potenziali clienti venivano contattati tramite procacciatori esterni, a cui le società riconoscevano quale provvigione ca. il 10% dei valori investiti (act. A.11.2.1). […] Alle persone che mostravano interesse, da L.1_____ si spedivano dei sofisticati prospetti ove venivano descritte le possibilità di guadagno nel caso di acquisto di opzioni Call e Put su materie prime (act. 17.2.4). A._____SA veniva, contrariamente al vero, descritta come Fiduciaria svizzera, "autorizzata ad operare in base alla specifica Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18.06.1994 e del relativo regolamento del 19.12.1984". In

pagina 11 — 53 quanto normative limitate al territorio del Cantone Ticino, le stesse non erano applicabili a società con sede nel Cantone dei Grigioni. […] Dopo un paio di settimane dai primi contatti, X._____ – il quale usava lo pseudonimo Bianchi ed era formalmente alle dipendenze di A._____SA – e gli altri consulenti delle società, contattavano i clienti per verificare se avessero interesse, spiegando loro il genere dell'affare e la tipologia dell'investimento. X._____ si assicurava che gli operatori svolgessero il loro lavoro in modo uniforme, conformemente alle istruzioni di Y._____ (act. A.14. 4 pag. 3). Qualora un cliente decideva di effettuare un investimento, gli veniva fatto firmare un contratto denominato "Mandato di gestione", con cui questi conferiva incarico a A._____SA oppure E._____AG di "amministrare" gli importi da lui apportati (A.11.3.1). Al cliente veniva chiesta una copia di un documento di legittimazione e, quale parte integrante del mandato di gestione, gli veniva fatto firmare anche un "Formulario A" concernente la dichiarazione di conferma dell'avente economicamente diritto dei valori dati in gestione (vedi p.es. act. B.1.9, B.2.13) nonché un "avviso di rischio", in cui si spiegava che "una persona non deve comperare un'opzione se non è in grado di sostenere la perdita totale del premio" e che "comunque l'acquirente di un'opzione Put o Call potrà al massimo subire la perdita totale del premio" (vedi p. es. act. B.2.14, B.17.12). […] W._____, in qualità di collaboratore esterno delle società, riceveva ogni qualvolta l'incarico da Y._____ di portare i contratti di gestione ai clienti e farglieli firmare. I clienti versavano quindi le somme promesse sul conto della società interessata presso il H._____ di L.11_____ (Italia), attraverso assegni bancari, giroconti oppure in contanti. Nel caso in cui i clienti non effettuavano il versamento tramite giroconto bancario, W._____ fungeva da corriere e ritirava presso di loro gli assegni o i soldi in contanti oppure verificava che il dovuto ordine bancario di versamento fosse effettivamente stato effettuato. […] Alla ricezione dei fondi, A._____SA e E._____AG aprivano per ogni cliente una scheda contabile nel software utilizzato (filemaker) che riportava il capitale accreditato. In seguito Y._____ provvedeva a trasmettere ai clienti dei falsi estratti conto (conferme d'opzione), attestanti la totalità dei loro investimenti. Successivamente Y._____ faceva in modo che solo il 50% dei fondi versati dai clienti venisse realmente investito presso un broker inglese (fino al 16 gennaio 2006 I._____Ltd. e in seguito I._____Ltd.). Né il contratto né i prospetti delle società trasmessi precedentemente ai clienti facevano in nessun modo riferimento alla ridotta percentuale dei soldi realmente investiti, né per i clienti era possibile accertarla in altro modo. Tantomeno Y._____ e X._____ come pure gli altri operatori delle società informavano di ciò in altro modo i clienti, limitandosi solamente a dire che la provvigione era compresa nell'importo da loro versato. In questo modo i clienti venivano scientemente tratti in inganno sulla dimensione effettiva del loro investimento e così indotti, in parte anche ripetutamente, ad effettuare impieghi di denaro con il falso auspicio di buone possibilità di guadagno. Quale corriere per le due società, W._____ era a conoscenza che i contratti di gestione e i prospetti delle società non specificavano né l'entità reale dell'investimento né l'importo della provvigione in loro favore. Egli era pure a conoscenza che gli importi investiti dai clienti subivano una massiccia e comunque

pagina 12 — 53 sproporzionata decurtazione quale provvigione a favore della società interessata. […] Lo stipendio delle telefoniste delle società era fisso, mentre quello dei venditori era di regola composto da uno stipendio base e da una provvigione di vendita sulla base del capitale investito rispettivamente reinvestito dai clienti. Dai certificati di salario concernenti Y._____ risulta che questi nel 2004 percepiva un salario mensile lordo di CHF 3'000.00, negli anni 2005 e 2006 una paga lorda di CHF 5'400.00 e dal gennaio all'agosto 2007 uno stipendio mensile lordo CHF 6'185.00. I suoi salari venivano sempre conteggiati nella contabilità di A._____SA. In più egli aveva a suo dire pattuito con le due società un dividendo annuale del 20% sull'utile, senza però mai percepirlo (act. A.14.1). X._____, dalla sua attività quale impiegato di A._____SA, percepiva un salario lordo di CHF 3'000.00 al mese. Inoltre lo stesso percepiva dall'8 al 10% dell'importo complessivo investito e/o reinvestito dai clienti che lui gestiva. Per i suoi servizi quale corriere, W._____ riceveva dalle società un compenso del 2,5-3% dell'importo investito dal cliente, oltre che ad un indennizzo di CHF 0.60 al km per l'utilizzo del suo veicolo privato. Dalla sua dichiarazione d'imposta per il 2006 risulta che egli ha percepito da E._____AG, quale reddito da attività indipendente, CHF 35'000.00, ciò che equivale a ca. CHF 2'900.00 al mese . […] Falsità in documenti Onde occultare l'operato delle società, ad avvenuto versamento Y._____ inviava ai clienti una conferma d'opzione, in cui non era indicato l'importo realmente investito (ovvero il 50% di quanto versato), ma bensì l'intera somma accreditata dal cliente ed il numero di certificati acquisiti. Nella conferma d'opzione veniva riportata solo la dicitura "Premio Totale: $ (…)". Il costo d'opzione riportato sulla conferma d'opzione – rispetto a quello offerto dal broker – veniva falsamente raddoppiato ed il conseguente punto di pareggio (BEP, break even point) rialzato. Ciò aveva come conseguenza che per recuperare l'investimento globale del cliente era necessario raggiungere un BEP rialzato del doppio. Con ciò ai clienti veniva fornita un'errata informativa sui reali valori investiti e realizzati affidati al broker. Nemmeno i conteggi di chiusura, pure inviati al cliente menzionavano l'importo reale degli investimenti. […] 3. Importo delittuoso Dai controlli della liquidatrice F._____SA è risultato che ad ogni accredito da parte dei clienti corrispondevano delle transazioni presso il broker inglese (act. A.11.1). Per il periodo di operatività delle due società dal 2002 fino alla loro liquidazione in data 30 ottobre 2008 è emerso che su un totale di 199 clienti di A._____SA e di E._____AG solo 4 non hanno subito perdite. A fine liquidazione, su un totale di ca. EUR 4'170'729.28 investiti, solo ca. EUR 392'352.39 hanno potuto essere rimborsati ai clienti, ciò che corrisponde a 9.41% della somma da loro investita. […] L'importo investito dai clienti e quanto loro restituito è composto come segue: [segue l'elenco per gli investimenti presso la A._____SA da parte di 84 clienti e poi quello per gli investimenti presso la E._____AG da parte di 115 clienti]

pagina 13 — 53 […] In sintesi gli imputati Y._____, X._____ e W._____, dall'inizio della loro attività a L.1_____ attorno alla seconda metà del 2002 fino a metà del 2007, hanno agito con l'intenzione risp. con la consapevolezza di investire il denaro dei clienti delle società A._____SA e E._____AG solo nella misura del 50%. Al fine di procacciarsi un indebito profitto nella misura restante della metà, essi hanno così ingannato con astuzia 199 clienti, agendo fin dall'inizio per mestiere con lo scopo di assicurarsi una regolare fonte di reddito. Considerato che i fondi dei clienti sono stati realmente investiti solo nella misura del 50%, e dedotto quanto loro restituito (dalle società stesse durante la loro attività e in seguito dalla liquidatrice), l'importo delittuoso netto è di ca. EUR 1'693'012.25 ([ca. EUR 4'170'729.28 : 2] – ca. EUR 392'352.39)." L. Dopo il dibattimento tenutosi il 17 e 18 gennaio 2012, con sentenza comunicata oralmente il 20 gennaio 2012, comunicata in dispositivo il 24 gennaio 2012 e con motivazione scritta l'8 marzo 2012, il Tribunale distrettuale Moesa pronunciò quanto segue [n.d.r.: per tutti i riferimenti fatti nella presente sentenza agli atti del Tribunale distrettuale Moesa (act. TDM. ecc.) si intende sempre l'inc. n. 515-11-05, nel quale è stato deciso quanto segue]: "1. L'azione penale nei confronti di Z._____, 1947, L.12_____, per violazione dell'art. 44 LFINMA è prescritta. Il procedimento è abbandonato. 2. L'azione penale nei confronti di Y._____, 1950, L.13_____, per violazione dell'art. 44 LFINMA è prescritta. Il procedimento è abbandonato. 3. W._____, 1949, L.14_____, è dichiarato colpevole di truffa per mestiere ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP e condannato a una pena detentiva di 15 (quindici) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 4. X._____, 1945, L.15_____ (Italia), è dichiarato colpevole di truffa per mestiere ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP e condannato a una pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni, a valere quale pena complementare a quella inflittagli dalla Corte di appello di Firenze in data 8 febbraio 2007. 5. Y._____, 1950, L.13_____, è dichiarato colpevole di reiterata falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 cifra 1 CP e di truffa per mestiere ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP, e condannato a una pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi da espiare, a valere quale pena complementare a quelle inflittegli dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza 20 ottobre 2004 e dal Presidente di Circolo di Roveredo con mandato penale 11 gennaio 2005. 6. W._____, X._____ e Y._____, tutti con vincolo di solidarietà, sono condannati a versare agli accusatori privati i seguenti importi:

pagina 14 — 53 6.1. J.1_____, L.16_____ (Italia), EUR 11'761.65; 6.2. J.2_____, L.17_____ (Italia), EUR 5'255.60; 6.3. J.3_____, L.18_____ (Italia), EUR 14'185.-; 6.4. J.4_____, L.19_____ (Italia), EUR 6'717.33; 6.5 J.5_____, L.20_____ (Italia), EUR 11'375.40; 6.6. J.6_____, L.21_____ (Italia), EUR 12'853.03; 6.7. J.7_____, L.22_____ (Italia), EUR 10'411.30; 6.8. J.8_____, L.23_____ (Italia), EUR 23'970.93; 6.9. J.9_____, L.24_____ (Italia), EUR 4'700.-; 6.10. J.10_____, L.25_____ (Italia), EUR 21'000.-; 6.11. J.11_____, L.26_____ (Italia), EUR 6'750.-; 6.12. J.12_____, L.27_____ (Italia), EUR 5'000.-; 6.13. J.13a_____ e J.13b_____, L.28_____ (Italia), EUR 10'555.85; 6.14. J.14_____, L.29_____ (Italia), EUR 12'963.13; 6.15. J.15_____, L.30_____ (Italia), EUR 5'750.-; 6.16. J.16_____, L.9_____ (Italia), EUR 22'595.62; 6.17. J.17_____, L.31_____ (Italia), EUR 16'058.30; 6.18. J.18_____, L.32_____ (Italia), EUR 21'706.65; 6.19. J.19_____, L.33_____ (Italia), EUR 14'183.93; 6.20. J.20_____, L.34_____ (Italia), EUR 20'200.-; 6.21. J.21_____, L.35_____ (Italia), EUR 6'750.-; 6.22. J.22_____, L.36_____ (Italia), EUR 6'750.-; 6.23. J.23_____, L.9_____ (Italia), EUR 30'000.-; 6.24. J.24_____, L.37_____ (Italia), EUR 8'700.-; 6.25. J.25_____, L.38_____ (Italia), EUR 4'000.-; 6.26. J.26_____, L.39_____ (Italia), EUR 6'750.-; 6.27. J.27_____, L.40_____ (Italia), EUR 6'077.-; 6.28. J.28_____, L.41_____ (Italia), EUR 31'500.-; 6.29. J.29_____, L.42_____ (Italia), EUR 5'650.-, 6.30. J.30_____, L.43_____ (Italia), EUR 6'600.-; 6.31. J.31_____, L.44_____ (Italia), USD 24'850.40; 6.32. J.32a_____ e J.32b_____, L.45_____ (Italia), EUR 4'500.-; 6.33. J.33_____, L.46_____ (Italia), EUR 7'000.-; 6.34. J.34_____, L.47_____ (Italia), EUR 3'500.-;

pagina 15 — 53 6.35. J.35a_____ e J.35b_____, L.48_____ (Italia), EUR 36'628.43; 6.36. J.36_____, L.49_____ (Italia), EUR 5'250.-; 6.37. J.37_____, L.50_____ (Italia), EUR 43'331.26; 6.38. J.38_____, L.51_____ (Italia), EUR 15'090.95; 6.39. J.39_____, L.52_____ (Italia), EUR 15'000.-; 6.40. J.40_____, L.52_____ (Italia), EUR 8'770.-; 7. Spese procedurali: 7.1. Z._____: le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 4'222.30 restano a carico del Cantone dei Grigioni. La tassa di giudizio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 3'000.- resta a carico del Tribunale distrettuale Moesa. Le spese per la difesa d'ufficio da parte dell'avv. Andrea Toschini, Roveredo, pari a CHF 7'339.60, sono anticipate dal Tribunale distrettuale Moesa. 7.2. W._____: le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 4'397.40 e la tassa di giudizio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 4'000.-, per complessivi CHF 8'397.40, sono a carico del condannato. 7.3. X._____: le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 4'172.30 e la tassa di giudizio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 4'000.-, per complessivi CHF 8'172.30, sono a carico del condannato. 7.4. Y._____: le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 6'433.- e la tassa di giudizio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 5'000.-, per complessivi CHF 11'433.-, sono a carico del condannato. Le spese per la difesa d'ufficio da parte dell'avv. Roberto A. Keller, Roveredo, pari a CHF 15'228.70, sono anticipate dal Tribunale distrettuale Moesa. 8. Gli averi bancari di CHF 203'067.- relativi alla A._____SA in liquidazione e di CHF 298'481.- relativi alla E._____AG in liquidazione, sequestrati dalla Procura pubblica dei Grigioni e depositati sul conto dell'Amministrazione delle finanze dei Grigioni, sono dissequestrati in favore delle suddette società, previa deduzione delle spese procedurali di cui ai dispositivi ni 7.2., 7.3. e 7.4., pari a CHF 43'231.40. 9. Notificazione a: […]" Nella motivazione scritta della sentenza i primi giudici ritennero che il reato di truffa si sarebbe concretizzato in tutta l'operatività degli imputati e dei dipendenti delle due società, dal momento in cui i telefonisti contattavano i potenziali clienti e i consulenti li convincevano a investire sulle opzioni, fino al momento in cui Y._____, con un perfetto e collaudato meccanismo, prelevava il 50% di commissione in occasione di ogni investimento rispettivamente reinvestimento.

pagina 16 — 53 Quali elementi costituenti l'inganno astuto apparirebbero dati l'utilizzo di società di copertura, regolarmente iscritte nel Registro di commercio, prive di debiti o di altri elementi apparenti che avrebbero potuto indurre in sospetto. Vi sarebbero state delle sedi operative con uffici propri, corrispondenti all'indirizzo comunicato alle vittime. Y._____ avrebbe quindi fatto allestire e usato dei prospetti illustrativi e informativi di buon livello sia grafico sia contenutistico che avrebbero creato l'impressione di una buona competenza nel settore economico considerato e di una seria organizzazione professionale che poteva contare, in particolare, su professionisti diversamente specializzati. Questa impressione di competenza sarebbe stata rafforzata con le telefonate personali, per la cui conduzione i telefonisti avrebbero avuto a disposizione una lettera di presentazione su come condurre la conversazione, facendo così credere al cliente, non solo nella bontà dell'investimento, ma soprattutto nella serietà della ditta che glielo proponeva. Tutto questo impegno nel mettere in atto un apparato ingannevole sarebbe poi stato completato con il successivo invio della documentazione e, soprattutto, con la richiesta di informazioni al cliente sull'origine dei capitali che questi intendeva investire tramite, in particolare, il formulario A e la copia di un documento di legittimazione. Così facendo – in particolare con la richiesta del formulario A e del documento di legittimazione – le società avrebbero perfezionato quell'aura di serietà, rispettabilità e competenza che già avrebbero minuziosamente costruito con gli artifici di cui si è detto, che avrebbero indotto i clienti alla stipulazione del contratto e alla consegna, quasi sempre a W._____, dei soldi, sottacendo la decisiva e non verificabile questione dell'intenzione di non adempiere il contratto. Dagli atti emergerebbe che dal contatto telefonico particolarmente insistente si sarebbe passati all'invio della documentazione propagandistica. Sarebbe pertanto stato il comportamento dei dipendenti delle società ad attivare l'interesse del cliente per un prodotto finanziario sconosciuto ai più. Il tipo d'investimento non sarebbe nemmeno stato scelto a caso, poiché nel materiale informativo sarebbero state privilegiate le caratteristiche più attrattive del mercato delle opzioni e si sarebbe speculato sull'impatto psicologico suscitato dalla possibilità di guadagni elevati con capitali contenuti. Ci sarebbe stata, per certi versi, un'istigazione alla speculazione. Il fatto che la documentazione avrebbe menzionato i rischi insiti nei mercati a termine sarebbe stato un mero scarico di responsabilità per il caso in cui il cliente avrebbe effettivamente subito la "perdita totale del premio", presentata questa però, nel contesto della strategia di convincimento messa in atto dai consulenti, come mera possibilità teorica e remota. I consulenti delle società sarebbero stati a conoscenza della provvigione del 50% ma ai clienti non sarebbe

pagina 17 — 53 mai stata comunicata, nemmeno su esplicita domanda. Del resto non vi sarebbe corresponsabilità dell'investitore, ritenuto che il controllo non sarebbe stato ragionevolmente esigibile da parte del cliente, e ciò per vari motivi: vi sarebbe stato un rapporto di fiducia con il consulente interno, il comportamento di Y._____ e dei suoi consulenti avrebbe impedito ai clienti di rendersi conto dell'effettivo ammontare e dell'incidenza delle commissioni sulla totalità dell'investimento e infine quanto escogitato da Y._____ avrebbe impedito di fatto la verifica del costo del prodotto finanziario. L'inganno ideato avrebbe avuto un carattere astuto poiché avrebbe sottratto, di fatto, ai clienti informazioni di cui solo Y._____ e i suoi consulenti avrebbero disposto e che sarebbero stati determinanti per decidere se effettuare o meno l'investimento. Essi avrebbero sottaciuto, nonostante le esplicite richieste in tal senso, informazioni cruciali, coscienti di non poter mai ossequiare l'impegno contrattuale a causa del meccanismo della commissione al 50% che avrebbe alterato in modo più che evidente la gestione patrimoniale. La commissione sarebbe stata a dir poco esorbitante e fuori da ogni logica di mercato. In precedenza il Tribunale federale avrebbe addirittura stabilito l'eccessività di una commissione del 35% applicata dal gestore patrimoniale che era nota agli investitori. Infine le società, nel caso qui in giudizio, avrebbero perfino prelevato una nuova commissione pari al 50% in caso di reinvestimento della somma iniziale. La provvigione totale in caso di un primo reinvestimento sarebbe così salita al 75%, in caso di terzo investimento addirittura 87.5%. Si tratterebbe pertanto di una chiara situazione di truffa. Essa sarebbe stata commessa per mestiere, sia per il numero elevato di clienti truffati sia per il carattere seriale come pure per la durata (dal 2002 al 2007). Per quanto attiene alla falsità in documenti, i primi giudici ritennero che l'attività svolta da Y._____ sarebbe stata quella di gestore di patrimoni. Agendo quale commerciante di valori mobiliari ai sensi della LBVM, come esercitante un'attività soggetta ad autorizzazione e accessibile soltanto a persone che garantiscono un'attività irreprensibile ed esercitata in conformità agli obblighi di diligenza, lealtà e informazione, Y._____ avrebbe de facto assunto una posizione di garante nei confronti dei propri clienti. Alle conferme d'opzione e ai conteggi allestiti dall'imputato non potrebbe che essere attribuito un valore probante accresciuto. Posto che essi non avrebbero riflesso la realtà, come riconosciuto dall'imputato stesso, quegli estratti patrimoniali costituirebbero, dal profilo oggettivo, un falso intellettuale. Il dolo sarebbe palese, come lo sarebbero pure l'intenzione del prevenuto di nascondere ai suoi clienti l'entità della commissione prelevata, nonché la sua intenzione di procacciarsi l'indebito profitto trattenendo il 50% dei

pagina 18 — 53 capitali dei clienti ingannati. Y._____ andrebbe quindi condannato pure per reiterata falsità in documenti. I giudici di prime cure accolsero infine le azioni civili degli accusatori privati. Ritennero che le pretese riconosciute andrebbero in primo luogo soddisfatte con gli importi sequestrati dalla Procura pubblica dei Grigioni, ora dissequestrati a favore delle società in liquidazione, precisando che spetterebbe alla liquidatrice F._____SA verificare se e in quale misura gli accusatori privati sarebbero già stati tacitati e se del caso decurtare i rispettivi indennizzi. Dagli importi da dissequestrare andrebbero tuttavia dedotti, prima della restituzione degli stessi alle società in liquidazione, le spese procedurali a carico degli imputati. M. X._____ [nel seguito: appellante 1] ha fatto annunciare appello il 27 gennaio 2012 (act. A.1 dell'incarto d'appello n. SK1-12-11), con la contestuale richiesta della motivazione della sentenza. Una volta comunicatagli la motivazione l'8 marzo 2012, in data 27 marzo 2012 egli ha fatto inoltrare la dichiarazione scritta d'appello (act. A.2 dell'inc. n. SK1-12-11), nella quale dichiara di impugnare l'intera sentenza, rinuncia ad assumere altri mezzi di prova e chiede il proscioglimento con protesta di spese e ripetibili. In stessa data ha fatto presentare un'istanza di nomina dell'avv. Mattia Guerra quale difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 132 CPP (act. A.3 dell'inc. n. SK1-12-11), accolta in seguito con scritto del presidente della competente Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni del 21 agosto 2012 (act. D.8 dell'inc. n. SK1-12-11). N. Y._____ [nel seguito: appellante 2] ha pure lui fatto annunciare appello il 25 gennaio 2012 (act. A.1 dell'incarto d'appello n. SK1-12-12). Una volta comunicata la motivazione l'8 marzo 2012, in data 29 marzo 2012 ha fatto inoltrare la dichiarazione scritta d'appello (act. A.2 dell'inc. n. SK1-12-12) con le seguenti richieste: "1. L'impugnata sentenza 20.01/8.03.2012 del Tribunale distrettuale Moesa è parzialmente annullata, rispettivamente riformata come segue. 2. Il dispositivo no. 5 è annullato. Per conseguenza, Y._____, L.13_____, è prosciolto dalle imputazioni di reiterata falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 cifra 2 CP e di truffa per mestiere ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP. 3. Il dispositivo no. 6 è annullato. Tutte le azioni adesive sono respinte. Eventualmente, le azioni adesive sono rinviate al foro civile.

pagina 19 — 53 4. Il dispositivo no. 7/7.4 è annullato nel senso che l'appellante viene affrancato da ogni spesa d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni e da ogni tassa di giudizio. 5. Con protesta di spese, tasse e ripetibili." O. Entrambe le dichiarazioni d'appello sono state notificate alle parti, accusatori privati inclusi, con ordinanza [recte: decreto] del 26 giugno 2012 (act. D.5 di entrambi gli incarti d'appello), informando dell'intenzione del presidente della Prima Camera penale a decretare la procedura scritta giusta l'art. 406 cpv. 1 lett. a CPP e concedendo a tutti la possibilità di presentare osservazioni. Il Tribunale distrettuale Moesa ha rinunciato a presentare osservazioni con scritto del 27 giugno 2012 (act. A.4 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. A.3 dell'inc. n. SK1-12- 12). La Procura pubblica dei Grigioni ha pure lei rinunciato espressamente a trasmettere una presa di posizione con scritto del 28 giugno 2012 (act. A.5 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. A.4 dell'inc. SK1-12-12). Hanno invece inoltrato delle osservazioni gli accusatori privati J.23_____ (act. A.6 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. A.5 dell'inc. SK1-12-12), J.3_____ (act. A.7 di entrambi gli incarti d'appello) e J.10_____ (act. A.8 di entrambi gli incarti d'appello), i quali chiedono essenzialmente la conferma della sentenza di primo grado, mantenendo inoltre le loro posizioni. I due appellanti hanno pure loro fatto presentare osservazioni (act. A.9 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. A.6 dell'inc. n. SK1-12-12), ritenendo entrambi palesemente inammissibile trattare gli appelli in procedura scritta. P. Con ordinanza [recte: decreto] del 21 agosto 2012 (act. D.9 dell'inc. n. SK1- 12-11 e act. D.6 dell'inc. n. SK1-12-12) il presidente della Prima Camera penale ha disposto la procedura scritta, fissando agli appellanti un termine per presentare la motivazione scritta del loro rispettivo appello. Nel frattempo, l'appellante 2 ha trasmesso uno scritto in data 27 agosto 2012 nel quale ritiene che l'ordine della procedura scritta costituisca "una grave quanto palese violazione di chiare norme procedurali". Nel seguito entrambi gli appellanti hanno presentato le loro memorie scritte d'appello, il primo (act. A.10 dell'inc. n. SK1-12-11) in data 11 ottobre 2012, il secondo il 12 ottobre 2012 (timbro postale del 10 ottobre 2012; act. A.10 dell'inc. n. SK1-12-12). Essendo gli appellanti stati invitati dal presidente della Prima Camera penale a presentare le memorie in numero sufficiente con decreto del 17 ottobre 2012 (act. D.13 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. D.9 dell'inc. n. SK1-12-12), gli appellanti hanno dato seguito a tale sollecitazione nei giorni seguenti. Il 2 novembre 2012 il presidente ha poi trasmesso dette memorie alle parti, accusatori privati inclusi, con la possibilità di inoltrare osservazioni.

pagina 20 — 53 Di tale diritto hanno fatto uso J.23_____ il 13 novembre 2012 (act. A.11 di entrambi gli incarti), la Procura pubblica dei Grigioni il 21 novembre 2012 (act. A.12 di entrambi gli incarti ma relativi solo al rispettivo appellante), J.2_____ (rispettivamente sua madre) il 3 dicembre 2012 (act. A.13 di entrambi gli incarti) e J.10_____ il 28 novembre 2012 (act. A.14 di entrambi gli incarti). Con scritto del 25 marzo 2013 il Tribunale cantonale ha trasmesso tutte le osservazioni a tutte le parti, sempre includendo gli accusatori privati (act. D.15 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. D.12 dell'inc. n. SK1-12-12). J.31_____ ha inoltrato in data 2 aprile 2013 delle osservazioni che aveva in precedenza trasmesso per errore alla Procura pubblica dei Grigioni (act. D.16 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. D.14 dell'inc. n. SK1-12-12). Q. La liquidazione della A._____SA e della E._____AG è nel frattempo terminata e le due società sono state cancellate dal Registro di commercio con conferma della FINMA del 2 dicembre 2013 nel caso della prima e del 19 aprile 2014 nel caso della seconda (vedi i rispettivi estratti consultabili sul sito internet ufficiale <https://gr.chregister.ch/cr-portal/suche/suche.xhtml>). R. Con due scritti distinti del 4 marzo 2015 il presidente della Prima Camera penale ha confermato la designazione dell'avv. Mattia Guerra quale difensore d'ufficio dell'appellante 1 e dell'avv. Roberto A. Keller quale difensore d'ufficio dell'appellante 2 ai sensi dell'art. 132 CPP in unione con l'art. 130 lett. d CPP (act. D.23 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. D.19 dell'inc. n. SK1-12-12). S. Avendo esaminato gli atti, dopo ponderazione il presidente della Prima Camera penale ha deciso di citare le parti a un dibattimento orale, indetto con decreto del 9 gennaio 2015 (act. D.18 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. D.15 dell'inc. n. SK1-12-12) per il 10 marzo 2015, poi però rinviato per malattia del difensore dell'appellante 1 al 28 aprile 2015 (cfr. act. D.24 e 25 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. D.20 e 21 dell'inc. n. SK1-12-12). Tale dibattimento ha dovuto essere interrotto causa una richiesta, da parte del difensore dell'appellante 2, di una "decisione formale sostanziata e motivata" [inteso: scritta] che si esprima su "quali conoscenze linguistiche dispongano i giudici" e di dargli "le massime garanzie che il processo possa essere condotto integralmente in italiano e che i giudici possano comprendere esattamente quello che viene detto e fatto in aula". Detta domanda è stata respinta, nella misura in cui era ricevibile, con ordinanza della Prima Camera penale del 2 novembre 2015, comunicata il 5 novembre 2015 (act. G.1 di entrambi gli incarti). Per la motivazione si rinvia a tale ordinanza, trasmessa alle parti, accusatori privati inclusi. In seguito

pagina 21 — 53 con scritto del 10 novembre 2015 il difensore dell'appellante 2 ha nuovamente espresso un "rilevante disagio nel dover perorare una causa di fronte a un Tribunale che, a mio modo di vedere, non domina ufficientemente [recte: sufficientemente] la lingua di Dante per rendere un sereno giudizio" (act. D.30 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. D.25 dell'inc. n. SK1-12-12). È poi stato indetto un nuovo dibattimento con decreto di citazione del 27 gennaio 2016 per l'udienza prevista per il 20 aprile 2016 (act. D.31 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. D.26 dell'inc. n. SK1-12-12). T. L'appellante 2 ha fatto inoltrare un'istanza di complemento di prova il 18 novembre 2015 (act. A.15 dell'inc. n. SK1-12-12), chiedendo l'assunzione delle seguenti prove: "a) Gli estratti RC in forma elettronica delle società E._____AG in liquidazione e A._____SA in liquidazione del 27.04.2015 qui annessi, vengono integrati nella procedura di appello no. SK 1 12 11/SK 1 12 12 quali doc. 1 e 2 di parte appellante. b) Qualora gli estratti RC di cui ai doc. 1 e 2 indicati alla precedente lettera a) non venissero ritenuti conformi e idonei ai sensi di legge, questo Tribunale è tenuto a richiamare dall'Ufficio del Registro di commercio dei Grigioni, Coira, gli estratti conformi e aggiornati delle società E._____AG in liquidazione e A._____SA in liquidazione. c) Dalla liquidatrice delle società E._____AG in liquidazione e A._____SA in liquidazione, ossia dalla F._____SA, L.4_____, sono richiamate tutte le dichiarazioni di tacitazioni sottoscritte dai clienti che si sono costituiti parti civili nel presente procedimento. d) Il signor K._____, L.54_____, che ha agito quale liquidatore per la F._____SA, L.4_____, è sentito quale teste nell'ambito del dibattimento orale in sede di appello. e) Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili." U. Con decreto del 31 marzo 2016 (act. D.37 dell'inc. n. SK1-12-11 e act. D.30 dell'inc. n. SK1-12-12) il presidente della Prima Camera penale ha dato parzialmente seguito all'istanza di complemento di prova del 18 novembre 2015 dell'appellante 2, sollecitando la F._____SA a trasmettere al Tribunale cantonale i documenti utili concernenti le tacitazioni sottoscritte dai clienti delle due società in liquidazione che sono nel frattempo state cancellate dal Registro di commercio (vedi act. F.1 di entrambi gli incarti). V. In sede di udienza, il 20 aprile 2016, in merito alle richieste di complemento di prova, la Prima Camera penale ha deciso come segue: "1. Gli estratti del Registro di commercio sono ammessi e presi agli atti.

pagina 22 — 53 2. Con questo decade la necessità di chiedere degli estratti originali dall'Ufficio del Registro di commercio dei Grigioni. 3. La richiesta di chiedere alla F._____SA di L.4_____ di trasmettere tutte le dichiarazioni di tacitazioni sottoscritte dai clienti che si sono costituiti parti civili nel presente procedimento è accolta. Le copie dei documenti sono prese agli atti. 4. La richiesta di audizione quale teste di K._____ di L.54_____ che ha agito quale liquidatore della F._____SA è respinta." W. Nelle arringhe delle parti, l'appellante 1 ha chiesto nel senso che sia giudicato come segue: "1. L'appello sia accolto e X._____ sia prosciolto da ogni accusa. 2. Spese e ripetibili a carico dello Stato." Essenzialmente ha sostenuto quanto già fatto valere nella memoria scritta. Egli non vedrebbe riuniti gli elementi costitutivi della truffa. Per quanto attiene agli accusatori privati, l'appellante 1 ritiene che essi avrebbero palesemente violato i più elementari obblighi di diligenza. Difatti o i clienti non avrebbero chiesto minimamente informazioni sulle spese e sulle commissioni, o gli stessi avrebbero sì posto delle domande, ma si sarebbero accontentati delle risposte fornite loro al telefono dal consulente. Non vi sarebbero state delle particolari pressioni nella fase precontrattuale. Le parti offese sarebbero state vittime della loro leggerezza e della loro superficialità invero disarmante. Avrebbero affidato del denaro a dei perfetti sconosciuti, senza che si fosse istaurato un particolare rapporto di fiducia. L'interlocutore al telefono, mai visto e mai conosciuto in precedenza, non potrebbe essere ritenuto meritevole di fiducia e non potrebbe far abbassare il livello di prudenza, anzi. I clienti sarebbero stati perfettamente consci degli elevati rischi intrinsechi a simili investimenti speculativi e avrebbero agito accecati dall'ingordigia. Lui stesso invece non avrebbe mai intascato un centesimo. Per la denegata ipotesi in cui la Corte dovesse riconoscere adempiuti i presupposti della truffa, afferma che non vi sarebbe responsabilità penale da parte sua. Le decisioni in merito alla commissione prelevata non avrebbero competuto a lui, esse sarebbero state prese esclusivamente da Y._____. Lui invece sarebbe, anzi, intervenuto per convincere Y._____ ad abbassare i costi [inteso: la commissione]. Inoltre lui non avrebbe rivestito nessun ruolo di dirigente né avrebbe avuto responsabilità gestionale nelle società, essendo stato un consulente semplice. Sarebbe sorprendente che non sarebbero stati indagati anche altri collaboratori fra cui V._____, T._____, S._____ o R._____. Del resto andrebbe ricordato che al momento dell'assunzione sua, l'attività di A._____SA

pagina 23 — 53 sarebbe già stata avviata, la società sarebbe stata operativa a tutti gli effetti e il modus operandi ideato esclusivamente da Y._____ sarebbe già stato in atto. Di conseguenza l'appellante 1 non avrebbe influito sulle strategie aziendali. Egli non avrebbe avuto accesso ai conti e si sarebbe fidato di quanto gli avrebbe detto Y._____. In parole proprie l'imputato stesso ha infine dichiarato che, a cuor suo, non sentirebbe di aver truffato nessuno. Per questi motivi riterrebbe di dover essere prosciolto da ogni accusa. X. L'appellante 2 ha invece fatto testualmente le seguenti proposte di giudizio nelle sue arringhe il 20 aprile 2016, riprendendo pure lui essenzialmente quanto già esposto nella motivazione scritta d'appello: "In via principale: 1. Per violazione del principio "ne bis in idem", il procedimento penale nei confronti di Y._____, L.13_____, per titolo di truffa per mestiere giusta l'art. 146 cpv. 2 CP e di reiterata falsità in documenti a mente dell'art. 251 cifra 1 CP è abbandonato definitivamente. 2. Tutte le azioni adesive di compendio di questo procedimento sono respinte. 3. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili. In via eventuale: 1. L'impugnata sentenza 20.01/8.03.2012 del Tribunale distrettuale Moesa è parzialmente annullata, rispettivamente riformata come segue. 2. Il dispositivo no. 5 è annullato. Per conseguenza, Y._____, L.13_____, è prosciolto dalle imputazioni di reiterata falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 cifra 2 CP e di truffa per mestiere ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP. 3. Il dispositivo no. 6 è annullato. Tutte le azioni adesive sono respinte. 4. Il dispositivo no. 7/7.4 è annullato nel senso che l'appellante viene affrancato da ogni spesa d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni e da ogni tassa di giudizio. 5. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili. In via ancor più subordinata: 1. Y._____, L.13_____, è dichiarato autore colpevole di truffa per mestiere ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP. Per conseguenza viene condannato a 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. 2. Tutte le azioni adesive sono respinte. Eventualmente sono rinviate al foro civile. 3. Spese e tasse a norma di legge."

pagina 24 — 53 Quale motivazione di tali proposte ha addotto, tenendosi ai temi della memoria scritta, innanzitutto che sarebbe violato il principio del ne bis in idem, poiché il Tribunale ordinario di Pordenone lo avrebbe già assolto dal reato di truffa proprio per gli stessi fatti. A prescindere, qualora si volesse procedere nuovamente nei suoi confronti, andrebbe considerato il comportamento delle persone che lui chiama presunte vittime, in un concorso di responsabilità. A tale proposito la sentenza impugnata sarebbe una clamorosa forzatura dei fatti. La questione cui andrebbe data una sensata risposta sarebbe se, date le concrete circostanze, sarebbe stato così irragionevole esigere dai clienti una verifica sull'ammontare della provvigione prelevata sugli importi affidati alle due società. La risposta sarebbe evidentemente positiva. Ai clienti sarebbe bastato chiedere nelle dovute forme. Tuttavia a loro questo aspetto nemmeno gli interessava. Agli atti non vi sarebbe una sola prova che dimostri che le società non abbiano dato le necessarie informazioni, o peggio ancora, che abbiano impedito delle verifiche a chi voleva farle. La questione della tutela degli investitori andrebbe pertanto determinata nel singolo caso a dipendenza della rispettiva posizione e bisogno di protezione del diretto interessato, tenendo conto pure delle sue particolari cognizioni in materia e della sua esperienza commerciale. Nella fattispecie ciò non sarebbe stato fatto nemmeno superficialmente. Manco un esame a campione sarebbe stato effettuato. Dagli atti emergerebbe invece una chiara e preponderante corresponsabilità dei clienti. Essi, a suo dire accecati dall'ingordigia di grandi guadagni pur essendo informati sui rilevanti rischi che correvano, avrebbero non di meno accettato l'investimento, noncuranti sia del rischio sia delle sue condizioni quadro. Il reato di truffa non sarebbe così minimamente configurato. Per quanto concerne invece la falsità in documenti, Y._____ non avrebbe alcuna formazione professionale e avrebbe una bassa scolarizzazione. Non avrebbe alcuna nozione commerciale specifica. Perciò sarebbe inimmaginabile conferire alle sue conferme d'opzione un valore probatorio accresciuto. La Procura pubblica dei Grigioni si sarebbe limitata a sostenere che le conferme d'opzione sarebbero posticce poiché attestavano la totalità degli interventi dei clienti. Ciò sarebbe un modo sbrigativo e fuorviante di apprezzare la fattispecie, in quanti la conferma d'opzione avrebbe rappresentato solo e unicamente il costo complessivo del prodotto acquistato dal cliente, paragonabile a una ricevuta. Magari sarebbe stato esoso, ma non truffaldino. Sarebbe vero che la commissione non era separatamente esposta, ma ciò non creerebbe ancora un documento falso. Le indicazioni sarebbero state, anzi, tutte veritiere.

pagina 25 — 53 In merito alle azioni civili presentate in via adesiva non vi sarebbe alcun elemento sostanziale e probatorio che qualifichi, quantifichi e comprovi il presunto danno patito dalle supposte vittime. Inoltre le azioni civili non sarebbero state proposte in una forma legalmente accettabile. Infine nella commisurazione della pena i giudici di primo grado non avrebbero considerato delle circostanze rilevanti, ossia: la prescrizione del reato di violazione della LFFINMA [recte: LFINMA], il fatto che nei loro interventi nei confronti delle due società negli anni 2004 e 2005 il Ministero pubblico della Confederazione e la CFB non avrebbero trovato nulla da ridire sulle loro attività pur disponendo di tutte le informazioni, la fattiva e spontanea collaborazione posta in essere dall'imputato nell'ambito dell'inchiesta e nella liquidazione delle società, e il lungo tempo trascorso dai fatti, i quali avrebbero avuto il loro apice nel 2004/2006. L'appellante 2 sarebbe dunque da concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena irrorata [recte: irrogata], ridotta questa massicciamente verso il basso. Y. La Procura pubblica dei Grigioni, rappresentata dal suo Primo Procuratore, ha auspicato la conferma della sentenza impugnata in reiezione integrale degli appelli, accollando le spese della procedura d'appello agli appellanti. In via subordinata ha proposto che sia eventualmente concessa la sospensione condizionale all'appellante 2 (Y._____), per il resto però gli appelli siano respinti e le spese della procedura d'appello addossate agli appellanti. Z. Il dispositivo anticipato della presente sentenza del 20 aprile 2016 è stato notificato per scritto il 25 aprile 2016. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine al procedimento può essere proposto appello. Nel Cantone dei Grigioni i tribunali distrettuali – sostituiti con l'entrata in vigore della Riforma territoriale in data 1° gennaio 2017 dai tribunali regionali – sono i tribunali di primo grado ai sensi dell'art. 19 CPP (art. 19 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]) e il Tribunale cantonale è il tribunale d'appello ai sensi dell'art. 21 CPP

pagina 26 — 53 (art. 22 LACPP). Competente per giudicare gli appelli in materia penale è la Prima Camera penale (art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). 1.1. L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza (art. 399 cpv. 1 CPP in unione con l'art. 84 cpv. 2 e 3 CPP e l'art. 384 lett. a CPP). Va poi presentata una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP). In seguito giusta l'art. 403 cpv. 1 CPP il tribunale d'appello decide in una procedura scritta se entra nel merito dell'appello. In tal caso chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'ulteriore procedura d'appello, ordinando la procedura scritta o orale (art. 403 cpv. 4 CPP). Il tribunale d'appello può trattare l'appello in procedura scritta se occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche (art. 406 cpv. 1 lett. a CPP), nel qual caso chi dirige il procedimento impartisce all'appellante un termine per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). In seguito invita le altre parti a presentare le loro osservazioni e statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte (art. 406 cpv. 4 in unione con l'art. 390 cpv. 2 e 4 CPP). Se necessario, può essere ordinato un secondo scambio di scritti (art. 390 cpv. 3 CPP). Di principio però secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – la massima Corte elvetica – e la concezione del nuovo Codice nonché in virtù delle disposizioni della CEDU, l'appello va trattato in procedura orale e l'imputato appellante ha diritto a un dibattimento. Nel caso in cui fosse stata ordinata la procedura scritta, al tribunale d'appello è comunque concesso di indire un'udienza (art. 390 cpv. 5 CPP), sia in rispetto del diritto a un dibattimento pubblico sia per trattare questioni di fatto. 1.2. Contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 20 gennaio 2012, comunicata oralmente lo stesso giorno, in dispositivo il 24 gennaio 2012 e con motivazione scritta l'8 marzo 2012, l'appellante 1 ha annunciato appello il 27 gennaio 2012, richiedendo la motivazione scritta della sentenza, poi il 27 marzo 2012 ha inoltrato al Tribunale cantonale la dichiarazione d'appello e, dopo che è stata ordinata la procedura scritta il 26 giugno 2012, la motivazione scritta d'appello in data 11 ottobre 2012. L'appellante 2, a sua volta, ha annunciato appello il 25 gennaio 2012, richiedendo pure lui la motivazione scritta della

pagina 27 — 53 sentenza, poi il 29 marzo 2012 ha inoltrato al Tribunale cantonale la dichiarazione d'appello e, dopo che è stata ordinata la procedura scritta, la motivazione scritta d'appello in data 10 ottobre 2012. Con questo sia l'appellante 1 sia l'appellante 2 hanno rispettato tutti i termini e le forme prescritte dal CPP. Di conseguenza la Prima Camera penale competente in materia può entrare nel merito dei loro appelli. Siccome è stata tenuta un'udienza pubblica possono ormai essere trattate anche questioni di fatto. La cognizione della Prima Camera penale è dunque piena (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP). 1.3. Considerando che si dirigono entrambi contro la stessa sentenza di primo grado, la Prima Camera penale del Tribunale Cantonale dei Grigioni può trattare i due appelli in un'unica sentenza (cfr. art. 30 CPP). 1.4. Sia infine menzionato a titolo meramente informativo per gli accusatori privati che – differentemente dall'Italia (cfr. gli artt. 544 segg. del Codice di procedura penale italiano [approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447] con gli artt. 80 segg. CPP e le leggi cantonali in materia) – in Svizzera storicamente non sono i giudici a motivare la sentenza, bensì questo compito di redazione della motivazione – obbligatoria per sentenze d'appello, cioè secondo il nuovo diritto processuale federale non vi si può rinunciare – è delegato a una persona con formazione giuridica impiegata dal tribunale. Nel Cantone dei Grigioni la persona che riveste questa funzione è tradizionalmente chiamata "attuario" (=cancelliere o segretario giuridico; cfr. l'art. 14 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giungo 2010 [LOG; CSC 173.000]), al contrario ad esempio dal Cantone Ticino. Nei dibattimenti del tribunale ha meramente voto consultivo (art. 14 LOG). 2. Innanzitutto gli appellanti sollevano – come già in prima istanza – l'eccezione del ne bis in idem. Il principio ne bis in idem vieta che una persona sia perseguita penalmente due volte per gli stessi fatti; esso è violato quando sono identici l'oggetto del procedimento, la persona interessata e i fatti considerati. L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 239 del 22 settembre 2000 pagg. 0019-0062) [nel seguito: CAS] prevede che una persona che sia giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta a un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa

pagina 28 — 53 più essere eseguita. Secondo la dottrina ciò vale anche in caso di assoluzione (vedi fra tanti BRIGITTE TAG, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung I, 2a ed., Basilea 2014, n. 8 ad art. 11 CPP). Secondo l'art. 2 n. 1 in unione con l'allegato A dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen del 26 ottobre 2004 (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31), entrato in vigore il 1° marzo 2008, la Svizzera attua e applica fra l'altro anche l'art. 54 CAS. La Svizzera ha però dichiarato ai sensi dell'art. 55 n. 1 e 2 CAS di non essere vincolata dall'art. 54 CAS, fra l'altro, quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti totalmente o in parte sul suo territorio; in quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente in cui la sentenza è stata pronunciata. Infine il Tribunale federale ha statuito che, al contrario dell'art. 54 CAS, il principio fondamentale del ne bis in idem ancorato nelle norme sui diritti fondamentali (art. 6 CEDU, art. 4 n. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU, artt. 8 cpv. 1 e 29 cpv. 1 Cost.) non ha una portata transnazionale. Ha inoltre precisato sotto quali condizioni l'art. 54 CAS abbia un effetto impeditivo nell'area Schengen (vedi la sentenza del Tribunale federale 1B_148/2012 del 2 aprile 2012 consid. 4). In particolare ha ricordato che detta norma esclude soltanto un nuovo procedimento in un altro Stato se nel primo Stato vi è stata una condanna cresciuta in giudicato, il che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) significa che dev'essere stata pronunciata una sanzione (ad esempio pecuniaria) e una costatazione di colpa; inoltre dall'evasione della prima procedura non possono risultare pregiudizi giuridici per terzi, in particolare danneggiati. 2.1. Nel caso qui in giudizio la parte fondamentale dei fatti è avvenuta su territorio elvetico, posto che a L.1_____ avevano sede le due società, lavoravano i dipendenti delle società, venivano prese tutte le decisioni circa le modalità e le strategie da adottare per la raccolta dei fondi, venivano contattati telefonicamente tutti i potenziali clienti ed erano elaborati le brochure e il materiale informativo per l'acquisizione di clienti, nonché i conteggi e le conferme d'acquisto di opzioni dei clienti. Come hanno confermato gli imputati stessi, l'idea o lo svolgimento standard era concepito così che i clienti venivano negli uffici a L.1_____ per firmare il contratto. Solo in caso di impedimento veniva inviato un corriere, per la più parte nella persona di W._____, per perfezionare il negozio al domicilio dei clienti in Italia. L'operato potenzialmente truffaldino veniva dunque svolto in prevalenza, per non dire quasi esclusivamente, in Svizzera. Già per questi motivi l'art. 54 CAS non

pagina 29 — 53 torna applicabile. Vi si aggiunge, come precisato a ragione dalla Procura pubblica dei Grigioni, che il CAS si estende alla Svizzera soltanto dal 1° marzo 2008, cioè dopo i fatti qui incriminati. Anche per quello non ci si può riferire a detto articolo. 2.2. In secondo luogo, va ribadito, come lo hanno fatto a ragione i primi giudici, che non vi è identità dei fatti (cfr. BRIGITTE TAG, op. cit., n. 16 ad art. 11 CPP), posto che nella sentenza del Tribunale ordinario di Pordenone in composizione monocratica (act. PP.A.1.52.1) la fattispecie si riferiva a investimenti di un solo cliente delle due società potenzialmente truffaldine (J.16_____). I giudici italiani non hanno esaminato né la questione della provvigione del 50% in favore delle società – la quale neanche era loro conosciuta in quel momento –, né il contenuto delle conferme d'acquisto delle opzioni con il raddoppio dell'effettivo costo dell'opzione, le quali potrebbero rivelarsi ingannevoli e costituire perciò il reato di falsità in documenti. La Corte italiana si è limitata a osservare che non vi sarebbero le prove secondo cui le somme corrisposte da J.16_____ non fossero state – almeno in parte – investite, nulla più. Hanno così ritenuto che il fatto non sussisterebbe, assolvendo di conseguenza gli imputati per questo motivo (vedi la prima ipotesi dell'art. 530 primo comma del Codice di procedura penale italiano). Tale sentenza si avvicina perciò piuttosto a un decreto di abbandono, mancando comunque chiaramente una sanzione e una qualsivoglia costatazione di colpa (cfr. anche la già citata sentenza del Tribunale federale 1B_148/2012 del 2 aprile 2012 consid. 4.8). Vi è inoltre una sovrapposizione solo minima dei fatti incriminati, aldilà della qualifica giuridica comunque diversa (l'aggravante del mestiere non era stata presa in considerazione, essendoci un solo investitore), del volume degli investimenti delle vittime (199 clienti con investimenti pari a complessivi EUR 4'170'729.00) e della partecipazione/pretese delle parti civili (40 azioni civili di diversi danneggiati per un valore litigioso totale di ca. EUR 661'671.00 e USD 96'852.00). In sostanza, il Tribunale ordinario di Pordenone si è limitato ad accertare che "non vi è prova alcuna che le somme corrisposte dalla persona offesa [inteso: J.16_____] non siano state realmente impiegate per gli investimenti prospettati dal cliente", laddove in concreto, e per stessa ammissione degli imputati, solo il 50% veniva realmente investito, come essi hanno concesso in primo grado e confermano ora in sede d'appello (cfr. la costellazione nella già citata sentenza del Tribunale federale 1B_148/2012 del 2 aprile 2012 e le ponderazioni della massima Corte a riguardo al consid. 4.7). Di conseguenza questa Corte può trattare l'accusa, il principio del ne bis in idem non è violato, come già costatato pienamente a ragione dai primi giudici.

pagina 30 — 53 3. Ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Giusta l'art. 10 cpv. 1 CPP ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato (cosiddetto principio in dubio pro reo, art. 10 cpv. 3 CPP). 3.1. Dalla presunzione d'innocenza menzionata pocanzi risulta la regola di ripartizione dell'onere della prova tenor la quale non è l'accusato a dover provare la sua innocenza, bensì incombe alle autorità penali comprovare l'esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata (WOLFGANG WOHLERS, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 ad art. 10 CPP con diversi rinvii; cfr. PAOLO BERNASCONI, in Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario [in seguito: Commentario CPP], Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 e 14 ad art. 10 CPP). A questa prova vanno poste severe esigenze. Esatta è più di una semplice probabilità, tuttavia non una prova assoluta della reità. Secondo la regola di valutazione delle prove in dubio pro reo derivante dall'art. 6 n. 2 CEDU, dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 10 cpv. 3 CPP però il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi considerevoli e insormontabili che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono determinanti, poiché sono sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa (sentenza del Tribunale federale 6B_277/2010 del 7 giugno 2010 consid. 2.3.3). Deve piuttosto trattarsi di rilevanti e insopprimibili dubbi, vale a dire che si impongono a seconda della situazione giuridica oggettiva (DTF 120 Ia 31 consid. 2.c). Compito del giudice è quello di scartare possibili dubbi senza essere vincolato da delle regole di prova e di decidersi con convinzione per una determinata fattispecie, tenuto conto che l'acquisizione della sua convinzione deve essere oggettivabile e condivisibile (cfr. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO] – Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 segg. ad art. 10 CPP e il Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 pag. 1038). La colpa dell'accusato deve infine fondarsi su prove e indizi che non lasciano dei ragionevoli dubbi (cfr. PTC 1987 n. 12). Questa regola generale del diritto non si applica già in presenza di esposizioni contrastanti. Il giudice deve piuttosto vagliare, fondandosi su tutti gli indizi, le prove e le circostanze che

pagina 31 — 53 risultano dagli atti, quale delle due esposizioni sia atta a convincerlo: quella dell'accusa o quella dell'accusato. Unicamente nel caso che una tale convinzione non possa essere acquisita né dall'una né dall'altra esposizione dei fatti, il giudice deve ammettere la fattispecie a favore dell'accusato conformemente al principio in dubio pro reo (vedi ad esempio PTC 1978 n. 31). In tal caso va pronunciato il proscioglimento. 3.2. Dal sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l'assenza di una gerarchia dei mezzi di prova (PAOLO BERNASCONI, in Commentario CPP, n. 21 ad art. 10 CPP; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, n. 5 e 7 ad art. 10 CPP). Il principio dell'accertamento della verità materiale (art. 6 CPP) esclude difatti di doversi (o potersi) tenere meramente alle richieste e allegazioni delle parti (ZR 90/1991 n. 30). In particolare le deposizioni di testimoni, di persone informate sui fatti e dell'imputato hanno pieno valore e la stessa idoneità di prova. Anche se l'imputato è direttamente partecipe al procedimento, la sua deposizione rappresenta comunque un mezzo di prova e il giudice dovrà valutare le sue dichiarazioni in merito alla loro veridicità materiale. Va notato però pure che secondo la giurisprudenza meritano più particolare attenzione le prime dichiarazioni dinanzi alla Polizia, poiché tipicamente esse sono rilasciate subito dopo l'accaduto e sono meno affette da lacune di memoria o da possibile collusione di deposizioni fatte settimane o mesi dopo (cfr. anche la PTC 1991 n. 39 e la DTF 121 V 45 consid. 2.a nel campo del diritto delle assicurazioni sociali). Nell'ambito della valutazione delle prove non è determinante la forma, bensì l'impressione globale, ossia l'esposizione e la forza di persuasione del mezzo di prova nel caso concreto (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 54 n. 5). In altri termini non è decisiva in prima linea la credibilità della persona deponente come tale, bensì la forza probante e l'attendibilità della concreta deposizione. Diversi indizi che, se esaminati singolarmente, indicano in genere solo con una certa probabilità la reità o i fatti, assieme possono invece apportare la piena prova e così la piena convinzione ed escludere ogni ragionevole dubbio. In tal caso non vanno valutati singolarmente, ma nel loro insieme (sentenza del Tribunale federale 1P.87/2002 del 17 giugno 2002 consid. 3.4 con rinvii). 3.3. Nel caso dell'apprezzamento di deposizioni, la giurisprudenza del Tribunale federale segue essenzialmente la metodologia d'apprezzamento sviluppata da UNDEUTSCH. Secondo il suo approccio, dal punto di partenza empirico dell'analisi di deposizioni si considera che le prestazioni intellettuali richieste per

pagina 32 — 53 testimonianze basate su eventi fattuali realmente vissuti sono diverse da quelle per dichiarazioni non fondate sull'esperienza vissuta. Si verifica in primo luogo l'ipotesi a sapere se la persona deponente, tenuto conto delle circostanze, delle sue capacità di prestazione intellettuale e delle sue motivazioni, avrebbe potuto fare una simile deposizione anche senza un reale contesto esperienziale. Dal punto di vista metodologico, l'esame complesso è effettuato in modo tale che il risultato – ottenuto d'un canto nell'ambito di un modo di procedere diretto da ipotesi, mediante un'analisi del contenuto (caratteristiche qualitative intrinseche alla deposizione, cosiddetti "Realkennzeichen") e una valutazione della genesi delle dichiarazioni, e d'altro canto dal comportamento di asserzione complessivo – viene esaminato su eventuali fonti di errori. Oltre a questo si analizza la competenza personale della persona chiamata a deporre, vale a dire il suo vissuto, la sua storia personale, la costellazione sistemica e i diversi elementi esterni. Per il giudizio sull'attendibilità di una deposizione, poi, si deve considerare in ogni caso che la dichiarazione può non essere fondata sulla realtà. Qualora si giunga alla conclusione che l'ipotesi secondo la quale le affermazioni sono false (cosiddetta 'ipotesi nulla') non corrisponde più ai fatti costatati, la si rigetta. Si accetta in tal caso l'ipotesi alternativa, cioè che la dichiarazione è veritiera. È necessaria innanzitutto anche un'analisi dell'origine e dello sviluppo della deposizione (cosiddetta 'genesi della deposizione'). Va infine distinto rigorosamente fra la credibilità in generale, che concerne la persona come tale, e l'attendibilità riferita invece specificamente a una dichiarazione concreta e che è l'oggetto dell'analisi e della valutazione psicologiche della deposizione. L'esame di detta attendibilità è in primo luogo compito dei tribunali (sentenza del Tribunale federale 6B_375/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 2.2.2 e soprattutto DTF 128 I 81 consid. 2 e DTF 129 I 49 consid. 5 seg.). 4. Nel caso in giudizio gli eventi descritti nell'atto d'accusa della Procura pubblica dei Grigioni sono – nella loro sostanza – incontestati, cioè le parti sono d'accordo in merito agli importi investiti dagli accusatori privati e in merito alle commissioni del 50% decurtate da tali importi da parte degli imputati rispettivamente delle società incriminate. Litigiosa è invece la fattispecie circa le intenzioni dei vari protagonisti e la loro qualificazione giuridica. Entra in rassegna il reato di truffa. 4.1. Si rende colpevole di truffa giusta l'art. 146 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

pagina 33 — 53 subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP se il colpevole fa mestiere della truffa la pena comminata è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. I cinque elementi costitutivi della truffa sono dunque, in ordine cronologico e causale: l'inganno astuto, l'errore, la disposizione, il pregiudizio al patrimonio e il profitto (ingiusto o indebito) quale controvalore di detto pregiudizio. Sotto il profilo oggettivo, perché vi sia truffa ex art. 146 CP in Svizzera – al contrario di diversi altri ordinamenti giuridici, in particolare nel territorio germanofono (nell'ordinamento italiano però la soluzione pare leggermente più vicina a quella Svizzera; cfr. l'art. 640 del Codice penale italiano [approvato con Regio Decreto del 19 ottobre 1930 n. 1398]) – non basta che la vittima sia stata ingannata, bensì è necessario che sia stata ingannata con astuzia. Nel confronto internazionale, in Svizzera l'asticella è molto elevata in questo senso, anche se la giurisprudenza della massima Corte elvetica non ha sempre seguito il proprio ragionamento con lo stesso rigore. Secondo la dottrina e giurisprudenza vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un tessuto di menzogne (anche denominato 'edificio di menzogne'), di maneggi fraudolenti o di una messa in scena (ciò che è innanzitutto il caso quando l'autore presenta dei documenti falsificati), ma anche laddove egli si limiti a fornire delle informazioni fasulle la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile, oppure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù segnatamente di un particolare rapporto di fiducia. Il carattere astuto non dipende dal buon esito dell'inganno. È invece determinante sapere se per l'autore l'inganno non era, o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima, tenuto conto dei mezzi di verifica di cui questa disponeva. L'astuzia va negata, qualora la vittima avrebbe potuto difendersi dando prova di un minimo di attenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza. Nemmeno è però necessario che la vittima abbia dato prova della più grande diligenza e adottato tutte le misure di prudenza possibili. Non si tratta quindi di sapere se la vittima abbia fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata. L'astuzia va negata solo quando la vittima è corresponsabile del danno, per non aver osservato le misure elementari che si imponevano. Di conseguenza la tutela penale non decade in presenza di una qualsiasi negligenza della vittima, ma solo di una leggerezza tale da relegare in secondo piano il comportamento truffaldino dell'autore. Soltanto eccezionalmente quindi la corresponsabilità della vittima esclude la punibilità penale del truffatore. Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di

pagina 34 — 53 prudenza non ci si deve domandare come avrebbe reagito all'inganno una persona ragionevole ed esperta, né se una persona di media esperienza o capacità sarebbe stata in grado di subodorare la frode. Per sapere se il danneggiato merita una tutela dal profilo del diritto penale in funzione dell'elementare prudenza che avrebbe dovuto applicare per (eventualmente) evitare l'inganno astuto occorre bensì prendere in considerazione la situazione concreta della vittima nel singolo caso, così come l'autore la conosce e la sfrutta (vedi per il tutto fra tante la sentenza del Tribunale federale 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2 con rinvii; cfr. in particolare la DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3). Il Tribunale federale – la massima Corte svizzera – ha però precisato anche che con il principio secondo cui alla vittima incombe un certo dovere di prudenza non si è inteso elevare particolarmente la soglia dell'astuzia e incoraggiare l'impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base a una semplice esistente possibilità astratta di verifica o controllo. Questo principio va applicato, dunque, dando prova di rigore e di prudenza, ritenuto peraltro che, di regola, l'attitudine sconsiderata della vittima può essere d'ostacolo al riconoscimento dell'inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all'autore. Decisiva, al proposito, è la situazione concreta, segnatamente l'esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l'autore ne conosce i limiti e li sfrutta a suo favore (vedi la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 2.5 con rinvii). 4.2. La fattispecie così come esposta dalla Procura pubblica dei Grigioni raggruppa di principio tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa per mestiere ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP. Vi è stato un inganno e un errore degli investitori divenuti clienti, in quanto essi dichiarano che non avrebbero mai investito se avessero saputo della vera natura del negozio e della commissione detratta; vi è manifestamente stata una disposizione, i vari clienti avendo dimostrato sufficientemente di aver provveduto a versare gli importi in questione, o per assegno o in contanti al corriere in mani alle due società; vi è stato un pregiudizio al patrimonio, in quanto tutti i clienti qui costituitisi accusatori privati hanno debitamente documentato di aver perso tutto quello che avevano investito o quasi; e vi è stato il profitto da parte delle due società. Infatti si costata che le società hanno trattenuto una provvigione assai elevata del 50% – una commissione esosa di sproporzione manifesta, il che è stato ammesso addirittura dagli imputati qui appellanti e dai loro difensori. Y._____ dichiarò difatti in interrogatorio dinanzi alla Procura pubblica dei Grigioni su rispettiva domanda che "conoscendo i mercati

pagina 35 — 53 come li conosco io, in qualità di cliente, non avrei fatto un simile investimento. Questo a causa del mercato a rischio. […] Se mi fosse stato detto, in qualità di cliente, che la commissione sarebbe stata del 50%, a meno di credere di ottenere un guadagno massiccio, non penso che avrei acconsentito all'investimento" (act. PP.A.14.1 pag. 9). W._____ alla stessa domanda rispose "Assolutamente no. Il 10% l'avrei ancora accettato. Il 50% no." (act. PP.A.14.3 pag. 7) e X._____ dichiarò meramente che "[a] questa domanda preferisco non rispondere" (act. PP.A.14.4 pag. 7). Su domanda se non gli sembrava troppo elevata luna commissione del 50% X._____ rispose "Onestamente sì" (act. PP.A.14.4 pag. 4). È dunque assodato che gli imputati avevano l'intenzione di approfittare di clienti poco ben informati, allettandoli a degli investimenti redditizi in prima linea per le società, piuttosto che per i clienti stessi. Quegli elementi base costituenti il reato di truffa paiono dunque debitamente documentati e non sono stati discussi né in prima istanza né in via d'appello. Tuttavia il punto qui controverso è sempre stato – fin dall'inizio – quello a sapere se l'inganno sia stato astuto. Secondo la Procura pubblica dei Grigioni e gli accusatori privati, ciò sarebbe il caso, non essendo stato possibile ai clienti verificare l'entità e le modalità precise della commissione prelevata. A mente degli imputati qui appellanti, invece, dagli atti emergerebbe "una chiara, evidente e preponderante corresponsabilità dei clienti" che escluderebbe l'astuzia. Questi avrebbero agito "accecati dall'ingordigia di lauti guadagni" e, "pur essendo informati sui rilevanti rischi che correvano", avrebbero "accettato l'investimento, noncuranti sia del rischio sia delle sue condizioni quadro". Gli appellanti ammettono di aver saputo fin dall'inizio che la commissione era del 50%, sostengono però che i clienti non si sarebbero mai interessati concretamente per tale fatto e che se lo avessero fatto, glielo avrebbero rivelato. Secondo gli appellanti, tutti i clienti avrebbero avuto le possibilità di verifica che volevano. Le società non avrebbero "messo in atto nessun artificio per nascondere e/o impedire un controllo". 4.3. Per una sentenza di condanna occorre che i giudici competenti siano convinti oltre ogni ragionevole dubbio che i fatti si siano svolti come descritto dall'accusa. Nel seguito va inquadrato più in dettaglio l'atteggiamento messo in atto dagli imputati e i loro ausiliari e quanto sapevano i clienti delle due società al momento in cui hanno deciso di fare gli investimenti poi rivelatisi privi di successo alcuno. Non si impone in questa sede statuire quanti clienti abbiano guadagnato e quanti abbiano perso; basta sapere che la Procura pubblica dei Grigioni sostiene con convinzione e con rinvio agli atti che a non perdere sarebbero stati solo 3 di 199, mentre gli appellanti si limitano a delle affermazioni vaghe, cercando di far

pagina 36 — 53 credere che sia stata una parte grande quasi quanto quella dei clienti che hanno perso tutto o parte di quanto investito, descrivendo le perdite come normali, visto l'alto rischio degli investimenti proposti. Più rilevante è invece il quesito a sapere se i clienti siano stati informati che su ogni investimento – e su ogni reinvestimento – veniva prelevata una commissione del 50% sull'importo consegnato alle due società e se abbiano interpellato le società o i loro impiegati in merito, in particolare i due qui imputati, in altre parole si pone la questione della corresponsabilità dei danneggiati. 4.4. Al quesito menzionato non può essere risposto univocamente. Gli appellanti sostengono che ciò non sarebbe stato affatto il caso. Agli atti vi sono invece vari accenni a tali domande, anche ripetute, da parte degli investitori nei confronti delle società. Va tuttavia costatato anche che diversi accusatori privati hanno scritto alla Procura pubblica dei Grigioni di essere venuti a conoscenza del fatto che da parte delle due società venisse applicata una commissione altissima, o meglio del 50%, solo con la notifica del decreto di chiusura d'indagine da parte della Procura pubblica dei Grigioni dell'11 maggio 2010 (vedi fra tanti act. PP.D.26, nel quale J.27_____ dichiara: "al momento dell'investimento non ero, né sono stato, a conoscenza delle spese cui sarei stato soggetto per l'esecuzione dell'operazione" [evidenziamenti rimossi]). J.28_____ ha esposto ad esempio di essere stato informato da V._____ che la percentuale che gli "veniva trattenuta era del 3% sia sul capitale investito che sul successivo guadagno reinvestito". Ha però proseguito dichiarando che "mi è sembrato anche strano una percentuale così bassa a fronte di possibili alti guadagni", ma che sia V._____ per telefono che W._____ di persona gli avrebbero spiegato che gestendo grandi capitali sulle stesse operazioni relative alle materie prime interessate, comporterebbero un lavoro minimo perché frutto di un'unica operazione borsistica. In merito al motivo perché i qui danneggiati abbiano deciso di investire, in diversi dichiarano di aver affidato denaro alle due società "soprattutto perché da parte dei suoi incaricati è stato più volte sottolineato come la normativa svizzera sia rigorosa e selettiva riguardo agli operatori finanziari", come scrive ad esempio J.17__

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