Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 9 luglio 2012 Comunicata per iscritto il: SK1 11 36 [non comunicata oralmente] 10 luglio 2012 Sentenza Prima Camera penale Presidenza Brunner Giudici Schlenker e Michael Dürst Attuario Rogantini Nell'appello penale di X., appellante, patrocinato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 1° settembre 2011, comunicata il 23 settembre 2011, in re della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellata, contro l’appellante, concernente danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), è risultato:
pagina 2 — 13 I. Fattispecie A. Come constatato in un rapporto dell’Ufficio tecnico comunale di Y. del 21 ottobre 2009 (act. PP.3.01.1) è incontestatamente esistito da sempre uno scarico dell’acqua in esubero della camera di rottura di pressione dell’acquedotto comunale Z. a Y. che scorre liberamente sul terreno sottostante in direzione del fiume V.. A seguito di diverse reclamazioni nella primavera del 2008 il Municipio di Y. incaricò C. dell’Ufficio tecnico comunale di risolvere il problema. Avendo eseguito un sopraluogo assieme in maggio 2008, X. acconsentì oralmente al Comune di Y. di posare e utilizzare nella selva di sua proprietà in zona W. un tubo per lo scarico e deviamento dell’acqua in esubero proveniente dall’acquedotto soprastante. L’Ufficio tecnico comunale di Y. procedette alla posa della tubazione dall’11 al 13 giugno 2008. B. Con scritto del 1° ottobre 2009 al Municipio di Y. X. chiese, fra l’altro, la rimozione della condotta sulla sua proprietà e la sistemazione del terreno “come da accordi verbali con il responsabile U.T. signor C.” entro 10 giorni dalla data dello stesso scritto (act. PP.3.01.2). C. Più tardi all’occasione di un interrogatorio (act. PP.5.02) il municipale di allora A. asserì che a seguito della lettera del 1° ottobre 2009 di X. il Municipio avrebbe dato l’incarico al tecnico comunale di Y. di fare un sopraluogo risp. una costatazione sul posto. Nel precitato rapporto del 21 ottobre 2009 dell’Ufficio tecnico comunale C. dichiarò di aver constatato quel giorno che l’acqua avrebbe ripreso a scorrere lungo la selva e la strada come prima dell’esecuzione dei lavori. Un operaio gli avrebbe inoltre confermato che il tubo di scarico interrato sarebbe stato strappato e rotto (vedi act. PP.3.01.5). A seguito di tale rapporto il Municipio di Y. convocò X. per un colloquio il 13 novembre 2009 (act. PP.3.01.3), annunciando che sarebbero presenti i municipali di allora A. e B.. Su un documento intitolato “note d’ufficio, 13.11.09” non firmato (act. PP.3.01.4) figura che X. “ammette di aver ‘troncato’ il tubo in Z., perché il Municipio entro 10 giorni dalla lettera del 1° ottobre 2009!”. D. Con querela penale del 19 gennaio 2010 il Comune di Y., rappresentato dal suo Municipio, presentò querela penale, chiedendo che venga aperto un procedimento penale per danneggiamento ai sensi dell’art. 144 CP nei confronti di X. e che egli venga condannato a norma di legge (act. PP.3.01). Riassumendo i fatti, il Comune di Y. ritenne che X. avrebbe ammesso “esplicitamente di aver
pagina 3 — 13 personalmente e intenzionalmente troncato il tubo della condotta comunale, in quanto il Comune non avrebbe risposto entro 10 giorni alla sua lettera del 1° ottobre 2009”. Quali mezzi di prova furono offerte, fra l’altro, espressamente anche le testimonianze di C., A. e B. (vedi cifre II.1, II.2 e IV. della querela). E. Con decreto del 24 agosto 2010 la Procura pubblica dei Grigioni aprì un procedimento penale contro X. per danneggiamento ai sensi dell’art. 144 CP e incaricò l’allora Ufficio del giudice istruttore di Coira dell’inchiesta (act. PP.1.01). Il Comune di Y. si costituì quale accusatore privato con modulo del 23 febbraio 2011, chiedendo un risarcimento danni di CHF 2'000.– per un nuovo tubo, il trasporto sul posto, nonché lo scavo e la posa dello stesso (act. PP.1.05 e PP.1.06). F. In sede d’interrogatorio svoltosi in data 12 maggio 2010 X. ammise che sarebbe venuto in essere un accordo bonale e orale con il quale egli avrebbe concesso al Comune di Y. di posare un tubo di scarico per l’acqua in esubero sulla selva di sua proprietà. Egli smentì invece di aver detto nella riunione del 13 novembre 2009 di aver tagliato il tubo e dichiarò di non avere conoscenza di chi sia l’autore del danneggiamento (act. PP.4.03; affermazioni confermate anche in occasione del secondo interrogatorio il 2 settembre 2010 dinanzi all’allora Giudice istruttore, act. PP.5.01). G. Con atto d’accusa del 5 maggio 2011 (act. TD.2) la Procura pubblica, ormai divenuta autorità competente per il perseguimento penale, promosse l’accusa tenor il nuovo CPP federale, chiedendo che X. sia dichiarato colpevole di danneggiamento e punito con una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di CHF 250.– ciascuna, pena sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e con multa di CHF 500.–. H. Il 1° settembre 2011 il Tribunale distrettuale Moesa pronunciò: “1. X., 1964, Y., è ritenuto colpevole di danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP. X. è condannato a una pena pecuniaria di 2 aliquote giornaliere di CHF 90.– cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di CHF 100.–, sostituibile, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 1 giorno. 2. L’azione civile 23 febbraio 2011 del Comune di Y. è rinviata al foro civile. 3. Le spese d’istruzione della Procura pubblica di CHF 1'625.–, la tassa di giudizio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 2'000.– e la multa di CHF 100.–, in totale CHF 3'725.–, sono a carico dell’imputato e
pagina 4 — 13 vanno versati al Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Notificazione a: [...]” I. X. presentò un annuncio d’appello in data 9 settembre 2011 al Tribunale distrettuale Moesa (act. A.01), il quale lo trasmise assieme agli atti di procedura e la sentenza motivata al Tribunale cantonale dei Grigioni il 23 settembre 2011 (act. D.01). Il 26 settembre 2011 poi X. inoltrò la sua dichiarazione d’appello al Tribunale cantonale (act. A.02), chiedendo: “1. I dispositivi no. 1 e 3 dell’impugnata sentenza sono integralmente annullati. 2. X. è prosciolto dall’accusa di danneggiamento ex art. 144 cpv. 1 CP. 3. Si protestano spese, tasse e ripetibili tutte, di prima e seconda istanza, a carico dello Stato.” A causa di un errore di comunicazione interna la dichiarazione d’appello non ha raggiunto il Presidente della prima Camera penale, cosicché quest’ultima ha dapprima deciso la non entrata nel merito dell’appello con ordinanza del 14 novembre 2011, comunicata il 21 novembre 2011 (act. F.01). In seguito il difensore dell’appellante ha validamente dimostrato di aver trasmesso la dichiarazione scritta d’appello tempestivamente con posta raccomandata al Tribunale cantonale (act. D.03). Di conseguenza il Presidente della prima Camera penale ha ritenuto con ordinanza del 25 novembre 2011, comunicata il 28 novembre 2011 (act. F.03), che la dichiarazione scritta d’appello sarebbe stata inoltrata tempestivamente, annullando così nel senso l’ordinanza precedente del 14 novembre 2011. Contemporaneamente egli ha dato alla Procura pubblica la possibilità di presentare obiezioni alla continuazione della procedura d’appello. La Procura pubblica non essendosi opposta alla continuazione della procedura d’appello, il 19 dicembre 2011 il Presidente della prima Camera penale le ha intimato la dichiarazione d’appello per osservazioni (act. D.06). Con scritto del 21 dicembre 2011 la Procura pubblica ha rinunciato a esprimersi a tale proposito, non opponendosi così all’entrata nel merito (act. A.03). J. In ormai ordinata procedura scritta l’appellante ha inoltrato la sua motivazione dell’appello in data 20 febbraio 2012 (act. A.04). Con questa egli fa valere essenzialmente che le deposizioni di A. e B. non sarebbero ammissibili e che non esisterebbe nessuna servitù di diritto civile a favore del Comune di Y., perciò X. andrebbe prosciolto da ogni accusa.
pagina 5 — 13 K. Invitati a presentare osservazioni circa la motivazione dell’appello con ordinanza del 21 febbraio 2012 (act. D.11), il Tribunale distrettuale Moesa ha dichiarato con scritto del 24 febbraio 2012 (act. A.05) di non avere osservazioni e la Procura pubblica ha rinunciato a una presa di posizione con scritto del 27 febbraio 2012 (act. A.06). L. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) il 1° gennaio 2011, i codici di procedura penale cantonali vennero abrogati. L’art. 448 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPP dispone il principio generale secondo il quale procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti. Di conseguenza, analogamente, ai mezzi di ricorso contro decisioni emanate dopo l’entrata in vigore del CPP si applica quest’ultimo. Nella fattispecie dunque l’appello è disciplinato dalle norme del nuovo CPP federale. L’appellante ha rispettato tutti i termini e le forme prescritte e ha motivato sufficientemente il suo appello dal punto di vista del diritto processuale. Il Tribunale cantonale può dunque entrare nel merito dello stesso, essendo questo ricevibile in ordine. 2. L’appellante sostiene che le deposizioni di A. e di B. non sarebbero ammissibili per diversi motivi. Per prima cosa egli rinvia all’art. 170 CPP e al suo equivalente, l’art. 90, della vecchia LGP cantonale. A suo dire per autorizzare i testi a deporre non sarebbe sufficiente che il Comune di Y. ne abbia richiesto l’audizione nella querela penale del 19 gennaio 2010, bensì occorrerebbe una vera e propria autorizzazione scritta, cioè un documento distinto e apposito. In secondo luogo le conclusioni dell’autorità precedente secondo cui la difesa fra l’altro non avrebbe provato una violazione dell’art. 320 CP sarebbero “estremamente riduttive” e violerebbero “crassamente la legge”. 2.1 Il CPP essendo applicabile nel caso in giudizio, esso fa stato pure per l’esame di atti processuali svolti prima della sua entrata in vigore. L’art. 448 cpv. 2 CPP precisa inoltre che gli atti procedurali disposti prima dell’entrata in vigore
pagina 6 — 13 mantengono la loro validità, anche se p.e. non più previsti nel nuovo CPP. Nella fattispecie però poco importa se è applicabile il CPP oppure la LGP cantonale per giudicare l’ammissibilità delle audizioni dei due testi, siccome l’art. 90 LGP non prevedeva altro che l’art. 170 CPP oggi. Al massimo, l’art. 90 LGP era meno severo quanto alle prescrizioni di forma dell’autorizzazione, non imponendo la forma scritta (vedi per il tutto Willy Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden [StPO], 2a ed., Coira 1996, n. 5.3 ad art. 90 LGP). Se dunque l’istanza precedente ha rispettato l’art. 170 CPP, le deposizioni dei due testi sono comunque ammissibili. 2.2 L’art. 170 cpv. 1 CPP prevede la facoltà di non deporre per funzionari in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Il cpv. 2 dispone invece che essi sono tenuti a deporre se la loro autorità superiore glielo autorizza per scritto. La disposizione legale citata non definisce i dettagli del processo d’autorizzazione. È sufficiente rilevare comunque che prescrive quantomeno un’autorizzazione scritta da parte dell’autorità superiore, senza specificarne le modalità. Nella fattispecie il Comune di Y., rappresentato dal suo Municipio, ha esplicitamente proposto l’audizione di A. e B. nella querela penale scritta del 19 gennaio 2010 (act. PP.3.01) – querela che si dirige contro un danneggiamento di proprietà del comune. Con questo il Municipio di Y. – autorità superiore ai sensi dell’art. 170 cpv. 2 CPP – ha sufficientemente dato d’intendere a tutti di autorizzare la deposizione dei due municipali di allora. Non s’intravvede del resto per quale motivo un comune dovrebbe prima richiedere l’audizione di un teste per poi negargli l’autorizzazione a deporre se poi ha un interesse immediato all’accertamento della verità materiale risp. a trovare il colpevole di un danneggiamento di cose in sua proprietà. L’argomentazione avanzata in questo senso dall’appellante è puramente teorica e lontana dalla realtà. Il fatto di richiedere un’autorizzazione supplementare e distinta costituirebbe del formalismo eccessivo. Quale autorizzazione ai sensi dell’art. 170 cpv. 2 CPP deve piuttosto bastare che il Comune di Y. ha espressamente proposto alla Procura pubblica di interpellare i suoi due municipali nella sua querela penale, come deciso a giusta ragione dal Tribunale distrettuale Moesa. 2.3 Anche se si dovesse considerare insufficiente l’avviso da parte dell’autorità interrogante del testimone quanto alla sua facoltà di non deporre (art. 177 cpv. 3 CPP), l’interrogatorio non sarebbe di per sé inutilizzabile. La dottrina non è
pagina 7 — 13 concorde sull’interpretazione dell’art. 177 CPP a tale proposito (vedi ad esempio Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 7 segg. ad art. 177 CPP; Andreas Donatsch, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 39 segg. ad art. 177 CPP; Roland Kerner, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 13 segg. ad art. 177 CPP; Maria Galliani/Luca Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 segg. ad art. 177 CPP). Ciononostante la questione può rimanere irrisolta poiché i testi nella fattispecie non hanno in seguito opposto la facoltà di non deporre (art. 177 cpv. 3 CPP). Questo a sua volta non l’hanno fatto perché erano appunto autorizzati – e quindi tenuti – a deporre (vedi consid. 2.2 sopra). Di conseguenza le loro deposizioni sono ammissibili e utilizzabili. 2.4 L’argomentazione dell’appellante non va seguita neanche laddove egli biasima le considerazioni di cui alla sentenza di primo grado nella misura in cui a suo dire l’autorità precedente avrebbe sostenuto che sarebbe stato compito di X. di provare una violazione dell’art. 320 CP. Una simile dichiarazione non risulta infatti in nessun considerando della sentenza impugnata e non è nemmeno stata verbalizzata all’occasione del dibattimento (cfr. act. TD.13), anche perché sarebbe effettivamente errata. 2.5 In conclusione le deposizioni di A. e di B. sono valide e ammissibili ai sensi del CPP. Il Tribunale distrettuale Moesa le ha dunque considerate a ragione nella sua decisione nel merito. 3. Impugnando l’intera sentenza di primo grado, nel merito X. richiede nel senso di essere prosciolto dall’accusa di danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP. Va dunque riesaminata la condanna a tale titolo, tenendo conto di tutti gli elementi e delle argomentazioni dell’appellante dinanzi ad entrambi i tribunali. 3.1 L’appellante sostenne in primo grado e sostiene in sede d’appello innanzitutto che non esisterebbe nessuna servitù valida di diritto civile a favore del Comune di Y. per posare un tubo sulla sua proprietà. Questa necessiterebbe infatti perlomeno la forma scritta, mentre nella fattispecie sussisterebbe unicamente un accordo orale fra X. e C.. Ci si potrebbe inoltre chiedere addirittura se tale accordo andrebbe a favore del Comune di Y. o meno. 3.1.1 Tenor la lettera dell’art. 144 cpv. 1 CP chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a
pagina 8 — 13 favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Per il resto giusta l’art. 82 cpv. 4 CPP può essere rinviato alle considerazioni di diritto nella sentenza del Tribunale distrettuale Moesa che si rivelano accurate e complete (act. B.01 consid. 4). 3.1.2 Nella fattispecie è stato strappato dal suolo e rotto un tubo ivi istallato dal Comune di Y.. Va senza dirsi che il fatto di rompere risp. tagliare un tubo costituisce indubbiamente una variante di commissione di un danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP (vedi le fotografie agli atti, act. PP.3.01.5). A pari merito è manifesto che il tubo è di proprietà del Comune di Y. e che rappresenta quindi una cosa altrui ai sensi di detta disposizione penale. Poco importa a questo proposito se il tubo è stato collocato in base ad una servitù di diritto civile o meno. Per quanto concerne questo punto il ragionamento dell’appellante mira dunque nel nulla. 3.1.3 Nella sua deposizione del 12 maggio 2010 (act. PP.4.03) X. ammette espressamente di aver concesso al Comune di Y. di posare una tubazione su una particella di sua proprietà nel bosco in zona W. per evacuare l’acqua in eccesso dell’acquedotto, anche perché non gli avrebbe creato nessun inconveniente. Ciò l’ha senz’altro potuto fare anche in via precaristica (vedi Peter Liver, in Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband IV 2b, 3a ed., Zurigo 1980, n. 59 segg. ad art. 730 CC e n. 99 ad art. 732 CC), senza la conclusione di un contratto di servitù vero e proprio. Pure in questo senso dunque il Comune di Y. era autorizzato a posare la tubazione sulla proprietà di X.. Quand’anche si volesse ammettere che l’appellante abbia revocato l’accordo bonale, ciò non gli avrebbe comunque dato il diritto di distruggere il tubo, essendo restato questo incontestatamente in proprietà del Comune di Y.. Egli avrebbe piuttosto dovuto tenersi alle prescrizioni della protezione del possesso di cui agli artt. 928 seg. CC. 3.2 È dunque stabilito che è stato commesso un danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP. Resta da verificare se ne è stato dichiarato colpevole a ragione X.. 3.2.1 Il Tribunale distrettuale Moesa ha accertato che sarebbe stato X. a strappare il tubo e romperlo risp. tagliarlo. Si è basato in prima linea sulle due testimonianze dei municipali di allora A. e B. tenor le quali all’occasione dell’incontro del 13 novembre 2009 X. avrebbe ammesso di aver commesso l’atto incriminato e su un documento intitolato “note d’ufficio, 13.11.09” redatto a mano (act. PP.3.01.4) sul quale figura letteralmente che X. “ammette di aver ‘troncato’ il
pagina 9 — 13 tubo in Z., perché il Municipio entro 10 giorni dalla lettera del 1° ottobre 2009!”. L’appellante contesta di aver confessato in tal senso e mette in dubbio l’attendibilità delle due deposizioni come pure delle note d’ufficio. 3.2.2 Giusta l’art. 10 CPP ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Con questo è detto pure che l’onere della prova per il reato messo a carico dell’accusato lo ha di massima lo stato (Paolo Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, op. cit., n. 8 e 14 ad art. 10 CPP). Alla prova sono poste severe esigenze. Esatta è più di una semplice probabilità, tuttavia non una prova assoluta della reità. Nell’ambito della valutazione delle prove il giudice gode di un ampio potere discrezionale. È tuttavia determinante che le prove conducano il giudice alla convinzione delle conclusioni che deve trarre – o in un senso, o nell’altro. In altre parole il giudice deve essere convinto delle sue considerazioni e queste ultime devono inoltre essere oggettivabili e condivisibili (Niklaus Schmid, op. cit., n. 4 segg. ad art. 10 CPP e il messaggio del Consiglio federale, FF 2006 989 pag. 1038). La colpa dell’accusato deve infine fondarsi su prove o indizi che non lasciano dei ragionevoli dubbi. Unicamente nel caso che né dall’una né dall’altra deposizione può essere acquistata la convinzione – e non semplicemente già dirimpetto a contrastanti esposizioni – il giudice deve ammettere, conformemente al principio costituzionale e convenzionale “in dubio pro reo” (art. 32 cpv. 1 Cost.; art. 6 cifra 2 CEDU), la fattispecie a favore dell’accusato (vedi ad esempio PTC 1978 n. 31). Una valutazione delle prove è arbitraria se è manifestamente insostenibile, se sta in chiaro contrasto con la reale situazione di fatto, se si fonda su un manifesto errore o se è contraria al senso di giustizia. Essa è arbitraria segnatamente se il giudice, in base a particolari circostanze, dubita della credibilità di una testimonianza e ciononostante fonda il suo giudizio su quest’ultima. Semplici dubbi teorici non sono determinanti, poiché sono sempre possibili e una sicurezza assoluta non può essere pretesa. Deve per contro trattarsi di rilevanti, insopprimibili dubbi (DTF 120 Ia 31 consid. 2). Arbitrio nella valutazione delle prove non è già dato quando la conclusione del giudice riguardante la credibilità del testimone non collima con quella del reo (DTF 120 Ia 37 consid. 3 seg., DTF 118 Ia 28 consid. 1.b e 1.c). 3.2.3 Nel caso concreto in considerazione di tutti questi aspetti può essere constatato in primo luogo che il 1° ottobre 2009 X. ha preteso dal Comune di Y. fra l’altro che questo tolga entro 10 giorni il tubo posato un anno prima sulla sua proprietà, dando d’intendere del resto con il suo scritto anche di essere manifestamente in disaccordo con il comune per diversi motivi, soprattutto – ma
pagina 10 — 13 non solo – quanto al tubo in questione. Il Comune di Y. non avendo risposto alla lettera dell’appellante, poco più di 10 giorni dopo il tubo fu strappato dal suolo e rotto. Il momento esatto dell’atto è sconosciuto; essendo stato notato dal tecnico comunale C. il 21 ottobre 2009 però può essere presunto che verosimilmente è intervenuto nel corso del mese di ottobre e sicuramente prima del 21 (cfr. act. PP.4.02). Già questa straordinaria coincidenza, a dir poco, impedisce di escludere che il colpevole di tale atto potrebbe essere stato X.. Ciò anche perché il luogo del delitto è lontano da ogni centro, in zona forestale e montagnosa, dove non s’intravvede chi altro potrebbe aver avuto alcun interesse nel demolire un tubo – peraltro parzialmente sotterrato. Il tubo, infatti, devia l’acqua in esubero dell’acquedotto in modo da evitare che questa scorra liberamente su vari terreni sottostanti, perciò quantomeno tutti i proprietari, usufruttuari, locatori o altri interessati di parcelle sottostanti dovrebbero avere, di fatto, un interesse diretto alla preservazione del tubo che riduce i danni ai loro fondi. L’unico che potrebbe sentirsi infastidito dalla posa del tubo – e che peraltro lo ha anche reso inequivocabilmente ed espressamente noto al comune – è X.. Non vi è nessun indizio negli atti, né è stato fatto valere, né appare verosimile che una terza persona che avrebbe commesso l’atto abbia voluto far incriminare l’appellante. Fin’ora quindi tutti gli indizi suggeriscono che l’autore del fatto sia X.. 3.2.4 In seconda linea negli atti si trova fra l’altro un documento intitolato “note d’ufficio” datato il 13 novembre 2009, giorno del colloquio tra A., B. e X., su cui figura che l’appellante avrebbe ammesso di aver commesso l’atto incriminato. Tale versione è poi confermata expressis verbis anche da tre persone, C., A. e B., che – indipendentemente l’uno dall’altro – hanno dichiarato congruentemente che l’appellante avrebbe rilasciato una tale confessione all’occasione dell’incontro citato (vedi consid. 3.2.6 sotto). Anche questi elementi sono a favore della reità dell’imputato. 3.2.5 Negli interrogatori susseguenti X. ha affermato, senza ricordarsi le sue dichiarazioni esatte, che i due testi dovrebbero averlo capito male (cfr. interrogatori del 12 maggio 2010, act. PP.4.03, e del 2 settembre 2010, act. PP.5.01) e comunque che egli non avrebbe mai detto di aver rotto e strappato lui il tubo. Più tardi, il 14 dicembre 2010, l’appellante sembra ricordarsi più precisamente di aver pronunciato “ché mi a som mia stacc a strepà o daneggià el tubo” (act. PP.5.02) – ovvero la stessa frase di cui alle note d’ufficio, ma al negativo. Pare assai sorprendente, per non dire contraddittorio, che prima non ci si ricordi le parole esatte della propria dichiarazione risp. si affermi di mai aver detto una frase concreta simile che poi si afferma di aver detto al negativo, appena
pagina 11 — 13 avendola sentita all’affermativo da un teste a sostegno dell’accusa (vedi act. PP.5.02). La deposizione dell’appellante quale imputato pare dunque poco attendibile. 3.2.6 In terzo luogo, su richiesta espressa del Comune di Y. quale querelante, sono stati interrogati A. e B. a tale proposito (act. PP.4.04 e PP.4.05). A. e B. sono stati nuovamente sentiti, il primo dalla Procura pubblica il 14 dicembre 2010 (act. PP.5.02) e il secondo in sede di dibattimento dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa il 1° settembre 2011 (act. TD.15), perlomeno questa volta entrambi sotto la comminatoria dell’art. 307 CP. Le loro deposizioni devono quindi essere ritenute attendibili, poiché da un canto i testi – a differenza dell’imputato che, volendo, può mentire senza conseguenze – hanno deposto sotto la comminatoria dell’art. 307 CP e dall’altro né è stato preteso, né vi sono indizi agli atti, né è neppure ravvisabile che essi abbiano voluto incolpare a torto l’appellante. Anche sotto la comminatoria penale difatti hanno confermato ambedue le loro stesse affermazioni fatte all’occasione del primo interrogatorio e hanno mantenuto fermamente che X. avrebbe confessato l’atto durante l’incontro in data 13 novembre 2009. 3.3 In base a quanto constatato accuratamente dal Tribunale distrettuale Moesa, a cui nuovamente si rinvia ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 CPP, e alle considerazioni di cui sopra è stabilito senza ragionevoli dubbi che X. si è reso colpevole di danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CPP. Per questo va punito a norma di legge. 4. Il Tribunale cantonale confermando la condanna di X. e ritenuto che la motivazione quanto alla commisurazione della pena appare del tutto ragionevole e che l’appellante non espone in nessun modo perché o in che senso essa andrebbe corretta, non vi è motivo ravvisabile per modificare la pena pronunciata in primo grado. Per il resto ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 CPP si può rinviare a quanto già correttamente constatato dal Tribunale distrettuale Moesa. Di conseguenza l’appello va integralmente respinto. 5. Nella decisione finale, il Tribunale cantonale determina anche le conseguenze in materia di spese (art. 421 cpv. 1 CPP). Visto l’esito della procedura d’appello non vi è motivo per modificare la distribuzione delle spese d’istruzione e delle procedurali di primo grado, anche perché pure a tale proposito l’appellante non espone i motivi che ne imporrebbero una modifica. Vanno anzi a
pagina 12 — 13 carico dell’appellante pure le spese della procedura d’appello che nella fattispecie sono fissate d’ufficio a CHF 2'500.– (art. 428 cpv. 1 CPP).
pagina 13 — 13 III. La prima Camera penale pronuncia: 1. L’appello è respinto. 2. Le spese della procedura d’appello di CHF 2'500.– vanno a carico dell’appellante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: