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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 16.07.2010 SK1 2010 28

16 luglio 2010·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·2,642 parole·~13 min·7

Riassunto

minaccia (art. 180 CP) | StGB 180-186 Freiheit

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 luglio 2010 Comunicata per iscritto il: SK1 10 28 [non comunicata oralmente] Sentenza I. Camera penale Presidenza Schlenker Giudici Brunner e Michael Dürst Attuario Crameri Visto l’appello penale di X., accusato ed appellante, rappresentato dal difensore di fiducia avv. Franco Janner, Via S. Gottardo 78, 6501 Bellinzona, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 23 aprile 2010, comunicata il 7 maggio 2010, in re Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, accusatrice ed appellata, contro l’accusato ed appellante, concernente minaccia (art. 180 CP), è risultato:

pagina 2 — 8 I. Fattispecie A. X. ha vissuto dapprima a Rometta con i propri genitori, cinque sorelle ed un fratello in condizioni normali. Nel _ si è trasferito con la famiglia a Clivio, Provincia di Varese (I), ed ha poi dimorato in altre località di questa provincia. In Sicilia e nel Varesotto ha frequentato le scuole dell’obbligo. Indi ha lavorato come frontaliere in veste di operaio, magazziniere e autista per diverse aziende del Canton Ticino. Dopo aver gestito per sei anni un albergo a Clivio ed esser stato impiegato per due anni quale pizzaiolo a Varese, nel 1992 è stato assunto per due anni come commesso e cassiere dalla C. di Mendrisio. Nel _ è emigrato in Svizzera ed ha vissuto a Stabio, Arbedo e Bellinzona, gestendo dei locali pubblici. Dal 2005 è titolare del certificato di esercente. Attualmente conduce il H. e il I. di E.. Per l’anno 2007 è stato provvisoriamente imposto per un reddito di fr. 8'910.-- e nessuna sostanza. X. gode di una buona reputazione. B. Dopo che con mandato penale del 21 agosto 2009 il Presidente del Circolo di E. aveva ritenuto X. colpevole di minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP e l’aveva condannato ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 40.-ciascuna, la cui esecuzione era stata condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 250.-- e dopo che a questo giudizio il condannato s’era opposto, con decreto del 27 ottobre 2009 la Procura pubblica dei Grigioni ha messo X. in stato d’accusa per minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP dinanzi alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa. L’atto d’accusa si fonda sulla seguente fattispecie: “In data 26 maggio 2007, dopo che A. aveva tentato senza successo di entrare nel locale apistico (recte: locale per la smielatura) sito al piano terra della casa D. a F. e dopo che questi aveva avuto una colluttazione con B., X. si recava con la sua automobile sul posto. Egli posteggiava il proprio veicolo dietro a quello di A.. Poco dopo sopraggiungevano in loco pure due agenti di polizia. In loro presenza X., dopo aver tenuto in mano un bastone di circa 50-60 cm di lunghezza e circa 3 cm di diametro, proferiva le seguenti parole nei confronti di A., incutendogli timore: “Non azzardarti a sfiorare con un solo dito un componente della mia famiglia, compreso il cane, altrimenti ti sotterro nell’orto.” Atti: 4.4, 4.6-4.8, 8.1-8.14. Sostenuta l’accusa oralmente, la Procura pubblica ha proposto che X. sia dichiarato colpevole di minaccia ai sensi dell’art. 180 CP, che sia condannato ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, la cui esecuzione è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e ad

pagina 3 — 8 una multa di fr. 200.--, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni. C. Con sentenza del 23 aprile 2010, comunicata il 7 maggio 2010, la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato: “1. ..... 2. X., 1956, G., è dichiarato colpevole di tentata minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP in unione all’art. 22 cpv. 1 CP. X. è condannato ad una pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere di CHF 40.-- cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di CHF 200.--, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni. Le spese e tasse d’istruttoria della Procura pubblica di CHF 1'000.--, i disborsi in contanti e la tassa dell’Ufficio di Circolo di E. di CHF 300.-- e la tassa di giudizio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 600.--, per un totale di CHF 1'900.--, sono posti a carico di X. e dovranno essere versati al Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. 3. (Rimedio legale). 4. (Comunicazione a).” D. Contro questo giudizio il 1° giugno 2010 il condannato ha presentato appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. L’appello è accolto. Di conseguenza, X. è prosciolto dall’imputazione di tentata minaccia. 2. Le spese del procedimento sono poste a carico delle istanze giudiziarie. 3. Protestate spese e ripetibili del procedimento innanzi alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa e della sede di appello.” La Commissione del Tribunale distrettuale e la Procura pubblica hanno rinunciato a presentare una presa di posizione. II. Considerandi 1. Presentato debitamente motivato il 1° giugno 2010 contro l’impugnata sentenza, presa in consegna il 12 maggio 2010, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli artt. 141 cpv. 1 e 142 cpv. 1 LGP. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della I. Camera penale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia

pagina 4 — 8 di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 3. Ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 3.1 La Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha accertato che X., in presenza di due agenti di polizia, aveva detto ad A. di non azzardarsi a sfiorare con un solo dito un componente della sua famiglia, compreso il cane, altrimenti l’avrebbe sotterrato nell’orto. La vittima aveva sostenuto di essere rimasta seriamente intimorita e spaventata dalle parole pronunciate, poiché a suo dire non era la prima volta che era stata minacciata. I giudici precedenti hanno poi esposto che ancorché l’accusato avesse precisato che non era sua intenzione mettere in atto quanto da lui proferito, vista nel contesto dei rapporti tesi e dei precedenti tra le parti, la frase pronunciata era senz’altro tale da minacciare il destinatario. In effetti, anche se il minacciatore aveva affermato di aver agito in un attimo d’ira, egli aveva comunque accettato il rischio che il suo comportamento avrebbe potuto incutere paura al minacciato. Infine i primi giudici hanno ritenuto che la minaccia non avesse spaventato o intimorito la vittima, posto che alcuni giorni dopo i fatti s’era ripresentata a F. e, senza accertarsi che i coniugi X. fossero in casa, aveva segato le assi della finestra del locale per la smielatura per poi entrarvi. Né la visita al H. testimoniava di un particolare stato di timore o paura. Anzi la vittima, cercando più volte il confronto col minacciatore, aveva dimostrato che l’episodio di F. non aveva lasciato alcun segno. I timori di cui essa aveva riferito non erano da mettere in relazione alla frase pronunciata dall’accusato, ma se del caso alla reazione assai violenta di B., che l’aveva spinta a rifugiarsi nella sua vettura. Paure e timori che erano però svaniti in concomitanza dell’arrivo degli agenti di polizia, come aveva affermato il minacciato stesso. A questa strega, posto che in concreto il risultato non s’era prodotto, poiché la vittima non s’era né impaurita, né allarmata udendo le parole del minacciatore, altrimenti, nei giorni seguenti, avrebbe assunto tutt’altra condotta, evitando in particolare il contatto coll’accusato, v’era stato solo tentativo di minaccia. 3.2 L’appellante contesta anzitutto d’avere espresso una grave minaccia. Egli fa valere che la frase pronunciata più che una minaccia, in ogni caso condizionata, non poteva non essere intesa dal destinatario che come un semplice avvertimento di astenersi in futuro da vie di fatto nei confronti dei familiari del minacciatore.

pagina 5 — 8 Sottoposto quindi ad una condizione dipendente dal comportamento della vittima stessa, l’evento prospettato poteva facilmente essere evitato. Ma questo argomento è infondato. 3.2.1 Corrisponde perfettamente che un male è previsto allo stesso modo da chi diffida e da chi minaccia e che un semplice avvertimento non adempie il requisito legale della minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Ma chi avverte preannuncia un futuro danno, che subentra indipendentemente dalla sua volontà, mentre che chi minaccia dichiara che provocherà lui stesso il pregiudizio (Donatsch, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, 18 Aufl. Zürich 2010, art. 180 n. 3; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7. Aufl. Zürich _, § 51 pag. 337; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5. Aufl. Bern 1995, § 5 n. 8 pag.110). Detto con altre parole, il male preannunciato deve essere presentato come dipendente dalla volontà del reo. Che questa dipendenza sussista veramente, non è necessario. Basta che secondo la presentazione dell’autore del delitto il sopravvento del pregiudizio appaia dipendente dalla sua volontà. Di più non esige la legge, poiché già in questo caso la minaccia può essere idonea a pregiudicare la libera formazione e dichiarazione di volontà della vittima. Proprio questa libertà d’azione è però il bene giuridico protetto dall’art. 180 CP (DTF 117 IV 445 cons. 2b pag. 448, 106 IV 125 cons. 2a pag. 128). 3.2.2 Nel concreto caso l’appellante oggettivamente ha presentato la realizzazione del minacciato male come dipendente dalla sua volontà. A ciò nulla muta la circostanza che il sopravvento del preannunciato pregiudizio poteva essere evitato dal comportamento del minacciato. Come è esposto non dipende dal comportamento della vittima se il prospettato danno è minaccia o avvertimento, bensì unicamente se il sopravvento del minacciato male dipende o non dipende dalla volontà del minacciatore. Che la minaccia di sotterrare la vittima era idonea ad incutere spavento o timore ad una persona ragionevole nella situazione del minacciato e che l’appellante ha accettato questo rischio è indubbiamente chiaro, come ha rilevato l’istanza precedente (cfr. la sentenza impugnata, pag. 11). Un tale preannunciato danno è obiettivamente adatto a pregiudicare la vittima in modo sostanziale nella sua libertà di formazione e dichiarazione della volontà. Se questo può essere realizzato, è irrilevante (Trechsel/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, art. 180 n. 2). 3.3 L’appellante contesta inoltre d’aver adempito la fattispecie di minaccia dal profilo soggettivo. Egli fa valere che la conclusione dell’istanza precedente d’aver

pagina 6 — 8 agito per dolo eventuale è errata. Nel suo agire mancava la coscienza e la volontà di proferire una concreta minaccia. Ma la sua argomentazione è pure destituita di fondamento. 3.3.1 Ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. L’intenzione richiede un’attuale consapevolezza delle circostanze di fatto. Se trattasi di delitti d’evento, la consapevolezza esige una prospettiva sulla relazione tra la propria azione e il successo. L’intenzione non concerne unicamente circostanze di fatto, di cui il reo ritiene sicuro che si realizzano. Essa si riferisce anche a quelle, la cui realizzazione, secondo lui, è soltanto possibile. Oltre alla consapevolezza della possibilità che il delitto si realizzi, l’intenzione richiede anche la volontà di realizzare la fattispecie. Il reo deve volere la violazione del bene giuridicamente protetto. Questa volontà è data, se la realizzazione della fattispecie è l’obiettivo dell’azione del reo o se gli appare come una premessa necessaria per raggiungere l’obiettivo. Lo stesso vale se per il reo la realizzazione del fatto è una necessaria conseguenza, anche se quest’ultima gli è indifferente o addirittura indesiderata. Oltre a questa intenzione diretta l’art. 12 cpv. 2 CP include anche il dolo eventuale. In questo caso il reo non persegue il successo, ma sa solamente che questo è possibilmente unito all’azione volontariamente compiuta. La giurisprudenza ammette il dolo eventuale, se il reo ritiene possibile la realizzazione del successo rispettivamente della fattispecie, ma agisce lo stesso, poiché è pronto a correre questo rischio, anche se non lo desidera (DTF 125 IV 242 cons. 3c pag. 251, 121 IV 249 cons. 3a/aa, 119 IV 1 cons. 5a, ognuna con riferimenti). 3.3.2 Non è il reo confesso, per la prova del dolo il giudice può fondarsi solo su indizi e massime d’esperienza, che da circostanze esterne gli permettono di trarre delle conclusioni sull’atteggiamento dell’autore del fatto. Secondo la giurisprudenza dalla consapevolezza del reo egli può concludere alla volontà, se per l’autore la realizzazione del pericolo era così probabile che la disponibilità di affrontarla quale conseguenza ragionevolmente può essere interpretata solo quale accettazione del successo (DTF 109 IV 140 con riferimenti). Circostanze da cui può essere concluso che l’autore del fatto ha accettato la realizzazione della fattispecie sono, fra altre, anche l’entità del rischio dell’avveramento del fatto, di cui egli ne era consapevole. Più alta è la probabilità che la fattispecie s’avvera, più evidente è la conclusione che il reo ne ha accettato la realizzazione. Circostanze rilevanti possono però anche essere i moventi

pagina 7 — 8 dell’autore e il genere dell’azione. La deduzione che il reo era disposto ad affrontare l’avveramento della fattispecie non può però esser tratta in ogni caso unicamente dal fatto che era cosciente del rischio della realizzazione (DTF 130 IV 58 cons. 8.3, 125 IV 242 cons. 3c). 3.3.3 Nell’evenienza concreta non può essere criticato che la Commissione del Tribunale distrettuale ha ritenuto che l’accusato ha commesso minaccia per dolo eventuale. Oltre all’alta probabilità che la minaccia potesse incutere spavento o timore al minacciato - precedenti tra le parti con conseguenti rapporti tesi, minacciatore accecato dall’ira ed armato di un bastone - dev’essere valutato anche il movente dell’autore. L’appellante fa valere d’avere inconfutabilmente pronunciato la minaccia, poiché nell’immediatezza pensava che B. era ferita e aveva paura per le sue figliolette e per sua moglie. Di fronte a questa situazione aveva reagito allo scopo di diffidare il minacciato ad astenersi in futuro da ulteriori atti lesivi alle persone a lui care, tenuto altresì conto delle sue ripetute provocazioni ed atti ostili e preoccupato per il possibile ripetersi di atti di violenza da parte sua. Unico movente dell’appellante era quindi quello di minacciare la vittima onde impedirle di avventarsi contro i suoi familiari. Di conseguenza l’appellante non può pretendere che nel suo agire mancava la coscienza e la volontà di proferire una concreta minaccia. 3.4 Quanto alla pena commisurata dall’istanza precedente (una pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, la cui esecuzione è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed una multa di fr. 200.--) è da rilevare che l’appellante ha chiesto unicamente il proscioglimento dall’imputazione di tentata minaccia e non ha speso una parola per criticarla nel caso che i giudici cantonali avessero confermato il verdetto di colpevolezza. Di conseguenza colla commisurazione della pena da parte dei giudici di primo grado, il discorso a tal riguardo può essere chiuso. 3.5 Da quanto esposto, la pretesa dell’appellante si rivela manifestamente infondata e la sentenza impugnata merita di essere confermata. L’appello va pertanto respinto. 4. I costi della procedura d’appello vanno a carico dell’appellante (art. 160 cpv. 1 LGP).

pagina 8 — 8 III. La I. Camera penale giudica 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello di fr. 2'000.-- vanno a carico dell’appellante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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