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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 23.01.2003 SB 2002 46

23 gennaio 2003·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·4,581 parole·~23 min·4

Riassunto

indennizzo e riparazione ai sensi dell'art. 161 LGP | Strafprozessrecht (StPO)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun Rif.: Coira, 23 gennaio 2003 Comunicata per iscritto il: SB 02 46 (non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Vicepresidente Schlenker, giudici cantonali Schäfer e Vital, attuaria ad hoc Baretta. —————— Vista l’istanza di P., istante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Martino Luminati, Via Sottosassa 71, 7742 Poschiavo, concernente indennizzo e riparazione ai sensi dell'art. 161 LGP, è risultato:

2 A. Il 23 ottobre 2000, verso le ore 8, P. era intenzionato a raggiungere l’abitazione di A. a B., il quale lo aveva invitato la mattina stessa per chiarire i fatti accaduti il giorno precedente. Giunto in dogana P. veniva arrestato e portato al posto di polizia di C., dove veniva ripetutamente interrogato sui motivi della sua azione. Il giorno precedente costui si era infatti introdotto nella casa parrocchiale attraverso una finestra aperta. La sua intenzione era quella di portare soccorso alla madre di A., D., la quale pur trovandosi in casa non aveva aperto la porta d’entrata, nonostante che lui precedentemente avesse suonato più volte il campanello. A. sporse in seguito querela di parte lesa contro P. per violazione di domicilio e furto. Da tempo si riscontravano infatti dei furti a danno delle case parrocchiali di B. e E.. Dopo questo avvenimento si nutrivano forti dubbi sulla colpevolezza di P.. Per questi motivi fu trattenuto in fermo di polizia presso le carceri del posto di polizia di C. dal 23 al 24 ottobre 2000. B. Con decreto del 16 agosto 2001 la Procura pubblica dei Grigioni ha posto P. in stato d’accusa per violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP dinanzi alla Commissione del Tribunale del Distretto Bernina. Inizialmente l’istruttoria penale veniva condotta anche per furto; per mancanza di prove venne però sospesa. Con sentenza del 7 novembre 2001, comunicata il 6 dicembre 2001, la Commissione sopraccitata dichiarava P. colpevole di violazione di domicilio. Per questo veniva punito ad una pena detentiva di 15 giorni e al pagamento di una multa di fr. 300.--. L’esecuzione della pena veniva sospesa dietro imposizione di un periodo di prova di due anni. C. Il 27 dicembre 2001 P. è insorto contro questo giudizio con appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata ed il proscioglimento da qualsiasi accusa. Con sentenza del 6 marzo 2002, comunicata il 18 aprile 2002, quest’ultima ha integralmente accolto l’appello ed ha annullato la sentenza impugnata. La seconda istanza ha ritenuto che allorquando P. si è introdotto nella casa parrocchiale ha agito per effetto di una supposizione erronea sullo stato di necessità e, dato che questa supposizione gli è favorevole, ha concluso che andava giudicato secondo la stessa. La Commissione del Tribunale cantonale ha così ritenuto che il delitto previsto e punito dall’art. 186 CP non si era verificato, dato che P. si sarebbe introdotto nella canonica, credendo che D. si trovasse in pericolo. Per quel che riguarda i costi giudiziari suddetta commissione ha stabilito quanto segue:

3 “I costi della procedura d’inchiesta di fr. 2'690.20 vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che per questa procedura rifonde a P. un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 3'000.--. I costi della procedura dinanzi alla Commissione del Tribunale distrettuale Bernina di fr. 1'000.-- sono sopportati dal Distretto Bernina, che per questa procedura paga a P. ripetibili dell’importo di fr. 1'000.--. I costi della procedura d’appello di fr. 1'200.-- sono addossati al Cantone dei Grigioni che per questa procedura versa all’appellante ripetibili dell’importo di fr. 1'000.--.” D. Il 10 dicembre 2002 alla Commissione del Tribunale cantonale è pervenuta un’istanza di risarcimento ai sensi dell’art. 161 LGP, con la quale P. ha chiesto: “1. Lo Stato del Cantone dei Grigioni sia obbligato a versare a P. fr. 65'263.- - quale indennizzo e riparazione, più interessi legali a decorrere dal 6 marzo 2002. 2. Eventualmente l’indenizzo e la riparazione siano fissati tenor libero apprezzamento del giudice. 3. Spese e ripetibili a carico del convenuto.” L’importo richiesto risulterebbe composto dalle seguenti cifre: “- risarcimento per torto morale fr. 8'000.-- - risarcimento spese avvocato in G. fr. 274.-- - risarcimento spese d’immatricolazione fr. 1'261.-- -risarcimento per ritardo nella conclusione degli studi fr. 55'728.-totale danno fr. 65'263.--“ Il 27 dicembre 2002 la Procura pubblica dei Grigioni ha proposto la reiezione dell’istanza, inoltrando la presa di posizione interna del giudice istruttore di Samedan del 19 dicembre 2002 e facendo riferimento agli atti. Dei motivi posti a fondamento dell’istanza e della presa di posizione interna si dirà, se necessario, nei considerandi. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Se un accusato viene assolto o il procedimento contro di lui è sospeso oppure se una misura coercitiva eseguita nei suoi confronti risulta ingiustificata, in

4 ottemperanza all’art. 161 LGP lo Stato deve a sua richiesta aggiudicargli un risarcimento (indennizzo, riparazione) per gli svantaggi che egli ha subito causa le misure d’istruttoria. Il diritto alla riparazione da parte della persona illegalmente arrestata e incarcerata è previsto pure dall’art. 5 n. 5 CEDU; l’avente diritto può quindi fondare la sua pretesa anche su questa norma (Trechsel, Die Europäische Menschenrechtskonvention, ihr Schutz der persönlichen Freiheit und die Schweizerischen Strafprozessrechte, diss., Berna 1974, pag. 371). Questa norma non impone però alcun obbligo al Cantone dei Grigioni, dato che con la norma giusta l’art. 161 LGP quest’ultimo conosceva già prima della ratifica della Convenzione indennità siffatte. Le richieste di risarcimento sono decise dall’autorità presso cui il procedimento era in sospeso da ultimo (art. 161 cpv. 2 LGP). Con sentenza del 6 marzo 2002, comunicata il 18 aprile 2002, la Commissione del Tribunale cantonale ha assolto P. dalla condanna di violazione di domicilio. Questa sentenza non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato. Suddetta commissione è quindi l’autorità competente per giudicare la domanda di risarcimento (cfr. PTC 1996 no. 35; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale del 7 novembre 2001 in re D. G., SB 01/58). Il diritto a un tribunale indipendente e imparziale giusta l'art. 30 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU non è violato quando il giudice di merito statuisce successivamente su una domanda d'indennità (DTF 119 Ia 226 seg.). Le domande di risarcimento vanno presentate entro i termini di prescrizione (cfr. DTF 109 IV 63 riguardante la prescrizione del diritto ad un'indennità ai sensi dell'art. 122 PP) e di perenzione. La domanda di risarcimento di P. del 10 dicembre 2002 è tempestiva e di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Come esposto in precedenza (cfr. cifra 1) la Commissione del Tribunale cantonale ha prosciolto P.. Questa sentenza di assoluzione conferma quindi che la procedura penale aperta nei confronti dell’imputato era ingiustificata. In simili circostanze sussiste per principio il diritto ad un’indennità giusta l’art. 161 LGP, anche se non si tratta di una procedura illegale come pretende il rappresentante di P., l’avvocato Martino Luminati, dato che anche in caso di procedura ingiustificata è esplicitamente prevista un’indennità dalla norma di cui in parola (cfr. Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2.a edizione, Coira 1996, cifra 1.6 seg. all’art. 161). Nell’evenienza concreta non si può infatti parlare di procedura illegale, visto che la Commissione del tribunale cantonale ha comunque riconosciuto che al richiedente doveva venir imputata una grave negligenza. In ap-

5 plicazione dei combinati disposti di cui agli artt. 19 cpv. 1 e 186 CP è però pacifico che il verdetto pronunciava l’assoluzione di P., in quanto l’art. 186 CP non reprime la violazione di domicilio commessa per negligenza (cfr. art. 19 cpv. 2 CP). L’obbligo d’indennizzo presuppone una certa gravità obiettiva delle operazioni istruttorie e l’esistenza di un pregiudizio considerevole da esse causato (DTF 107 IV 155; cfr. anche Padrutt, op. cit., cifra 1.3 seg. all’art. 161). L’accusato prosciolto è tenuto a provare tale pregiudizio (DTF 107 IV 155). Lo Stato non può sottrarsi a questo suo obbligo quando sono raggiunti i presupposti richiesti dalla legge. Il 23 ottobre 2000 P. veniva arrestato e ripetutamente interrogato dalla polizia. Veniva rilasciato solamente il giorno seguente, il 24 ottobre 2000, verso le ore 18. Egli è stato quindi trattenuto per circa 34 ore. Il suo rappresentante ritiene che già nell’ambito del primo interrogatorio il richiedente avrebbe ammesso la fattispecie oggettiva di una violazione di domicilio e in più avrebbe spiegato in dettaglio i motivi per cui era entrato in quel modo nell’appartamento, quindi non vi sarebbe più stata alcuna ragione che giustificasse il suo fermo. Benchè la privazione della libertà di certo è stato l’atto che ha cagionato il danno maggiore, il rappresentante del richiedente, ha precisato che quest’ultimo è stato vittima di altri infondati atti istruttori. Il 23 ottobre 2000 infatti i Carabinieri di M. avrebbero effettuato una perquisizione domiciliare accompagnati da due poliziotti svizzeri in borghese. Questa azione, la quale sarebbe addirittura stata avviata senza una regolare domanda di rogatoria, avrebbe innescato una reazione a catena nella città natale di P.. Innanzitutto questa azione avrebbe causato uno strascico giudiziario anche in G.. Inoltre P. ricoprendo alcune cariche pubbliche era una persona conosciuta dalla popolazione. Con una lettera anonima, la quale sarebbe stata recapitata sia al sindaco della città che a tutti i membri del consiglio comunale, il richiedente veniva accusato quale colpevole dei furti perpetrati a danno delle case parrocchiali. Nella stessa lettera sarebbe addirittura stata messa in dubbio l’opportunità di lasciare degli incarichi pubblici al richiedente. Questa campagna denigratoria gli avrebbe causato un crollo psicologico. Le accuse infondate infatti avrebbero messo oltre che l’imputato stesso, pure tutti i suoi famigliari in una situazione estremamente disagevole. La gravità obiettiva delle operazioni istruttorie sarebbe infine documentata dal fatto che la Procura pubblica avrebbe trascinato P. in tribunale, sebbene antecedentemente non si sia mai curata di appurare la fattispecie soggettiva. La Procura non si sarebbe infatti mai posta il quesito, se sussisteva un errore sui fatti. L’argomentazione addotta dal rappresentante è in grado di evidenziare in tutta la sua ampiezza la gravità obiettiva delle operazioni istruttorie condotte dalla

6 Procura pubblica contro P.. È inoltre innegabile che tali operazioni hanno causato un pregiudizio considerevole a danno dello stesso. Dato che la fattispecie posta a fondamento delle pretese sollevate adempie i presupposti testé citati, al richiedente spetta per principio un’indennità giusta l’art. 161 LGP. È quindi dato a questa commissione di entrare nel merito di tutto il ventaglio di richieste di risarcimento formulate. 3. L’accusato prosciolto in sede giudiziaria ha diritto ad un’indennità nella forma del risarcimento dei danni materiali diretti e della riparazione del torto morale (per quest’ultimo cfr. cifra 5). Per danno materiale che va indennizzato va inteso sia il danno emergente sia il mancato guadagno per il perdurare del procedimento penale, premesso in ogni caso l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr. Guhl/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, 9.a edizione, Zurigo 2000, § 10, pag. 72, cifra 36). In analogia all’art. 42 cpv. 2 CO, chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. Alla parte che se ne prevale incombe quindi non soltanto l’obbligo di provare l’insorgenza di un danno in nesso di causalità adeguata con l’agire ingiusto della controparte, ma altresì l’entità dello stesso (Padrutt, op. cit., cifra 1.7 seg. all’art. 161). La richiesta deve essere fondata su fatti precisi e deve essere debitamente documentata (cfr. Guhl/Koller, op. cit., § 10, pag. 71, cifra 35). All’obbligo di sostanziare il danno si pongono condizioni molto severe, siccome solo l’avente diritto può presentare gli elementi necessari per calcolare il danno occorso in relazione con la procedura ingiusta. Solo grazie a queste prove il giudice è in grado di pronunciare un equo giudizio. Il risarcimento può essere negato o ridotto se il richiedente con il suo comportamento riprovevole o leggero ha provocato l’istruttoria o l’ha resa più difficile (art. 161 cpv. 1, 2.a frase). Chi dà fondato motivo per il compimento di un determinato atto istruttorio con il suo comportamento sospetto non può poi pretendere che l’autorità inquirente non agisca in base alla impressione suscitata dal di lui atteggiamento. Nella fattispecie in oggetto il comportamento di P. gli è costato l’imputazione di una grave negligenza (cfr. sentenza della Commissione del Tribunale cantonale del 6 marzo 2002, pag. 9), poichè usando le dovute precauzioni avrebbe potuto evitare l’errore sullo stato di necessità. A questa istanza è pertanto data la possibilità di ridurre la somma d’indennità richiesta, dato che P. con il suo comportamento leggero ha sicuramente provocato l’istruttoria nei suoi confronti. 4. A mente dell’istante nella fattispecie in esame il suo danno materiale diretto ammonta a fr. 57'263.-- ( = fr. 65'263.-- - fr. 8'000.-- per torto morale). Questa

7 somma comprenderebbe le spese per un avvocato in G. di fr. 274.--, le spese d’immatricolazione di fr. 1'261.-- ed il risarcimento per il mancato guadagno di fr. 55'728.- -. a) La richiesta di risarcimento delle spese d’avvocato in G. deve essere accolta. P. si è infatti visto costretto a consultare l’avvocato I., dato che la procedura penale aperta nei suoi confronti dalle autorità svizzere ha avuto uno strascico giudiziario anche in G.. In occasione della perquisizione domiciliare del 23 ottobre 2000 da parte della Procura della Repubblica è stata aperta un’ulteriore inchiesta per furto e per qualsiasi altra forma di sottrazione di cose (doc. 01/31) presso il Tribunale di K. (doc. 01/28). P. veniva iscritto nell’elenco degli indagati. Solamente il 19 aprile 2001 il Giudice per le indagini preliminari ha decretato l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia (doc. 01/29). È palese che queste spese sono direttamente riconducibili al procedimento apertosi ingiustamente nei confronti di P.. Visto le accuse sollevate nei suoi confronti è inevitabile che l’imputato si sia immediatamente rivolto ad un avvocato. Nulla può venir rimproverato a questa sua scelta. Anche il giudice istruttore non adduce alcun motivo nella propria presa di posizione, per cui questa richiesta non possa essere accolta. I costi del legale in G. di P. ammontano, come già esposto in precedenza, a fr. 274.-- (doc. 01/30). L’esistenza del danno è stato debitamente provato. Inoltre sussiste il nesso causale fra esso e la procedura ingiusta. L’istanza di risarcimento su questo punto va pertanto accolta. A P. vengono risarcite le spese che costui ha sopportato ingaggiando un avvocato in G. per un ammontare di fr. 274.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 6 marzo 2002. b) Il richiedente pretende inoltre il risarcimento delle spese d’immatricolazione di fr. 1'261.--. Il 2 ottobre 2000 P. aveva infatti pagato per l’anno accademico 2000/2001 la prima rata delle tasse di iscrizione e contributi universitari per un ammontare di fr. 627.-- (€ 418.33)(doc. 01/35) e il 29 novembre 2001 la prima rata per l’anno accademico 2001/2002 per un importo di fr. 634.-- (€ 423.49)(doc. 01/36). Fra gli atti si trova pure una copia del pagamento della seconda rata per l’anno accademico 2000/2001 (doc. 01/35). L’ammontare di questa rata non è però stata sommata alla cifra richiesta per il risarcimento delle spese d’immatricolazione. Seppure l’ammontare della seconda rata non è affatto cospicua nei confronti della prima, questo tribunale ignora i motivi per cui non si abbia chiesto pure il risarcimento della stessa. Per quel che riguarda invece il risarcimento della seconda rata dell’anno accademico 2001/2002, si può invece dedurre che questo non è stato richiesto in quanto in data 18 aprile 2002 la Commissione del Tribunale cantonale comunicava l’assoluzione a P. e secondo quanto sostiene il suo rappresentante,

8 appena dopo il proscioglimento dall’accusa, il richiedente è riuscito di nuovo a dedicarsi allo studio. I problemi di salute insorti in seguito all’azione ingiusta nei suoi confronti gli avrebbero impedito di sostenere degli esami per un periodo pari a 20 mesi (doc. 01/33). Tutto l’insieme delle circostanze createsi intorno alla procedura in parola gli avrebbero infatti causato un crollo psicologico. Di conseguenza egli avrebbe dovuto rivolgersi all’Azienda sanitaria locale della Provincia di K. e durante i mesi di novembre e dicembre del 2000 avrebbe dovuto effettuare settimanalmente dei colloqui di sostegno psicologico, in quanto costui presentava delle sintomatologie di tipo ansioso depressivo, legato ad una situazione traumatica accadutagli precedentemente (doc. 01/24 e 01/25). Questa diagnosi viene confermata anche dal dott. L., medico di fiducia del richiedente, il quale certificò sia in data 18 gennaio 2001 (doc. 01/26) che in data 13 agosto 2002 (doc. 01/27) di aver visitato il predetto in data 26 ottobre e 28 ottobre 2000 e in seguito di averlo visitato periodicamente. Egli avrebbe riscontrato nel paziente un “gran stato di agitazione anche psicomotoria” ed in seguito “uno stato ansioso con insonnia ribelle e spunti depressivi”. Solamente in data 19 giugno 2002 il richiedente sarebbe riuscito a sostenere il primo esame dopo l’accaduto. Le spese d’immatricolazione le avrebbe quindi affrontate invanamente, dato che durante il periodo in questione lui non sarebbe riuscito a sostenere alcun esame. Questa argomentazione non può essere condivisa. Dal fatto che il richiedente non abbia sostenuto esami, non si può semplicemente trarre la conclusione che i costi d’immatricolazione siano stati sopportati inutilmente. Pagando le relative tasse per l’immatricolazione, il richiedente poteva accedere a tutti i servizi che un’università solitamente offre e godere di tutti i vantaggi che lo stato di studente apporta. Dagli atti non emerge che P. nel periodo in qestione non abbia mai frequentato dei corsi, ma solamente che quest’ultimo non ha mai sostenuto degli esami (doc. 01/33). Il sostenimento di esami implica di regola il pagamento di un’ulteriore tassa. Dalla fattispecie in esame non emerge che P. abbia pagato delle simili tasse d’iscrizione e poi non si sia presentato agli esami a causa del suo stato emotivo precario. L’unico esame al quale P. si era iscritto, era quello di Storia Medievale del 24 ottobre 2000, alle ore 9.30 (doc. 01/32). A questo esame lui non potè presentarsi, dato che era sotto fermo provvisorio di polizia. In simili circostanze sarebbe stato possibile risarcire al richiedente gli eventuali costi per l’iscrizione all’esame. Nel caso di cui in parola però l’obbligo di sostanziare il danno non è stato ossequiato; non viene infatti in alcun modo menzionato che il richiedente abbia pagato una tassa d’iscrizione all’esame. Su questo punto la richiesta è respinta. I costi d’immatricolazione ammontanti a fr. 1'261.-- non sono risarcibili.

9 c) Infine P. ha preteso il risarcimento del mancato guadagno, siccome lui per i suddetti motivi di salute si è visto costretto a posticipare la conclusione degli studi. La sua pretesa in questo punto ammonta a fr. 55'728.--. Questa cifra sarebbe il risultato dei seguenti calcoli: Se gli eventi sopraccitati non fossero accaduti il richiedente avrebbe concluso la propria formazione due anni prima. Con la sua laurea in lettere quest’ultimo avrebbe potuto trovare un’occupazione quale insegnante di scuola media. In base alle tabelle degli stipendi per il personale della scuola un insegnante simile percepisce durante i primi anni un salario mensile lordo di fr. 2'322.-- (€ 1'548.--)(doc. 01/34). Il ritardo nel dare gli esami sarebbe chiaramente riconducibile alle conseguenze delle operazioni istruttorie ingiustamente avviate nei suoi confronti, ne conseguirebbe che il comprovato ritardo avrebbe causato un danno equivalente a fr. 55'728.-- (=24 x 2'322.--). Anche in questo punto l’argomentazione addotta a sostegno della richiesta non è debitamente documentata. È infatti inequivocabile che non esiste sufficiente concretezza della presumibile occupazione futura del richiedente. Non emerge minimamente dagli atti che al richiedente sia stata assicurata una simile occupazione, per cui il mancato guadagno non è risarcibile nel contesto qui in discussione. I presupposti per l’ottenimento di un’indennità ai sensi del richiamato art. 161 LGP non sono dati. La somma pretesa quale risarcimento si fonda su di un’ipotesi. Non v’è infatti il minimo indizio che lui avrebbe terminato gli studi entro il tempo da lui previsto e neppure che avrebbe ottenuto subito un’occupazione a tempo pieno quale insegnante di scuola media. P. era studente allorquando si aprì una procedura penale nei suoi confronti ed era studente al momento del suo proscioglimento. Non svolgendo alcuna attività lucrativa non può pertanto pretendere il risarcimento del mancato guadagno. La sua pretesa si fonda solamente su di un ipotetico mancato guadagno. Simili pretese sono infondate e non possono essere accolte. Anche a tal riguardo l’azione va respinta. 5. Per la lesione degli interessi personali, come già osservato, va pure riconosciuta all’istante un’indennità per torto morale (cfr. DTF 113 Ia 184). Nel caso in esame P. pretende la somma di fr. 8'000.-- a titolo di risarcimento del danno morale. Nella valutazione del torto morale, il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze. Nel caso concreto non deve perciò essere esaminato se l’importo preteso, dal punto di vista quantitativo, è giustificato o meno. Anche se l’art. 161 LGP non lo dice espressamente, per il calcolo del danno morale devono essere date le condizioni richieste dall’art. 49 CO, ossia una grave lesione oggettiva, dalla quale si può dedurre la sofferenza morale del richiedente (cfr. Roland Brehm, Berner Kommentar, 2.a edizione, Berna 1998, no. 17 all’art. 49 CO; PTC 1993 no. 40; DTF 120 II 97; sentenza della Camera di gravame del Tribunale cantonale del

10 13 dicembre 2000 in re R. R., BK 00/44). In considerazione entrano solamente le violazioni gravi della personalità. La quantificazione non è semplice, per le diverse ragioni che concorrono a determinare il danno. La sua valenza soggettiva e la possibilità di compensarlo concretamente impediscono di formulare un principio con validità generale (cfr. Hauser / Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a. edizione, Basilea 2002, § 109, pag. 536, cifra 8a). Dei criteri indicativi possono per esempio essere il genere e la gravità del pregiudizio, l’intensità e la durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, il grado di colpa dell’autore ed altri ancora (cfr. DTF 112 II 133). Nonostante che la giurisprudenza si sia evolta in questa materia, non è pertanto ancora possiblile determinare regole generali né fissare limiti di calcolo. Per una corretta valutazione del torto morale devono però sicuramente essere considerate le circostanze del caso concreto. Quest’ultime, in parte già menzionate in precedenza, verranno riassunte brevemente nelle considerazioni sottostanti. Nell’evenienza in esame P. è stato trattenuto per 34 ore in un posto di polizia. A mente dell’istante questo arresto avrebbe innescato una serie di ripercussioni, delle quali egli, persona assai sensibile ne risentirebbe ancora attualmente. Durante il suo arresto veniva inoltre ordinata una perquisizione della sua abitazione a M. (doc. 01/21). Come sostiene il giudice istruttore nella propria presa di posizione, questa misura verrebbe regolarmente messa in atto, quando una persona è accusata di furto, indipendentemente dal fatto che l’abitazione si trovi in Svizzera o all’estero. Questa misura istruttoria avrebbe però aggravato ulteriormente la situazione di P., rovinandogli definitivamente la reputazione. In M. infatti costui sarebbe una personalità in vista oltre che una persona impegnata. Con una lettera anonima (doc. 01/22), la quale fu recapitata sia al sindaco (doc. 01/23) e ai membri del Consiglio comunale che ad altre persone, si sarebbe relegato il richiedente quale persona disonesta. Si sarebbe inoltre giudicato inopportuno che P. continuasse a mantenere cariche pubbliche, quali ad esempio quella di membro del Consiglio della Biblioteca comunale o quella di presidente di una corale cittadina. Sempre nella stessa lettera si sarebbe inoltre temuto che il richiedente avrebbe potuto entrare a fare parte del Consiglio comunale nel caso che un consigliere di maggioranza desse le sue dimissioni, P. sarebbe infatti risultato il primo dei candidati non eletti. Queste dicerie si sarebbero divulgate velocemente in tutta la cittadina. A causa di questo trauma P. avrebbe innanzitutto avuto bisogno di numerose visite mediche, ma soprattutto di sostegno psicologico per un notevole lasso di tempo (cfr. cifra 4. b). Questo suo stato depressivo influì inoltre negativamente sulla continuazione dei suoi studi. Il 7 novembre 2001 la Commissione del Tribunale del Distretto Bernina

11 dichiarò P. colpevole di violazione di domicilio (doc. 01/20). Sebbene ci sarebbero stati grossi dubbi circa l’adempimento della fattispecie soggettiva, la commissione sopraccitata avrebbe condannato P. a 15 giorni di detenzione e a fr. 300.-- di multa. A mente del rappresentante di quest’ultimo, l’intera procedura sarebbe stata caratterizzata da un’istruttoria estenuante e a tratti addirittura irregolare. Il fatto che la prima sentenza non sia stata assolutoria avrebbe poi lasciato delle tracce indelebili nella vita del richiedente. A questo punto vanno innanzitutto relativizzati gli effetti nefasti della lettera anonima. In concreto è infatti priva di pertinenza l’argomentazione con cui l’istante sostiene che la lettera abbia pubblicizzato la procedura aperta nei suoi confronti e questo abbia aperto il campo ad una vera e propria campagna denigratoria. Dagli atti non emerge infatti che P. abbia dovuto abbandonare le sue cariche. La lettera non è quindi stata suscettibile di esercitare un influsso negativo, come preteso dal richiedente. Anzi da quanto esposto nella domanda di risarcimento discende che P. nell’estate del 2002 è diventato membro del Consiglio comunale. Egli sarebbe infatti subentrato quale primo non eletto al posto di un consigliere dimissionario. Alla luce di queste constatazioni, la violazione invocata si avvera d’acchito priva di fondamento. Il rappresentante ritiene inoltre che la procedura contro P. sia stata condotta con un certo e mal comprensibile accanimento. Anche questa affermazione non può essere pienamente accolta. La Commissione del Tribunale cantonale ha imputato a P. una grave negligenza. Quindi sia l’istruttoria che l’arresto non possono essere ritenuti come illegali. Alla luce dell’art. 161 LGP non merita di essere approfondita ulteriormente questa questione, in quanto, come già esposto in precedenza (cfr. cifra 2), un’indennità è esplicitamente dovuta in entrambi i casi. Il fatto che al richiedente è stata imputata una grave negligenza influisce però negativamente sulla libertà di apprezzamento di questo giudice. Una certa lesione dei suoi diritti della personalità, in particolare del diritto ad un’integrità psichica, non può essere negato. La procedura penale ha sicuramente avuto degli effetti indesiderati non solo sulla sua situazione personale, ma anche in quella famigliare e professionale. In conclusione tenuto inoltre conto del protrarsi di più ore di carcerazione ingiusta a danno di una persona rivelatasi in seguito innocente, ma anche della soddisfazione personale già derivabile da questo riconoscimento nella sentenza della Commissione del Tribunale cantonale, per cui è del tutto

12 relativizzabile la sofferenza che ne permane, appare equo attribuire per questo titolo l’importo di fr. 1'500.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 6 marzo 2002. 6. L’istanza di risarcimento per quel che riguarda il danno materiale diretto è stata per la gran maggioranza respinta. Mentre per il risarcimento del torto morale l’esito dell’istanza è irrilevante per la decisione dei costi della procedura, in quanto l’ammontare del torto morale è lasciato al potere d’apprezzamento del giudice. Si giustifica perciò di accollare i costi della procedura di fr. 1'200.-- per due terzi all’istante e per un terzo al Cantone dei Grigioni, che rifonde inoltre al richiedente una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--.

13 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’istanza è parzialmente accolta e il Cantone dei Grigioni paga a P. l’importo complessivo di fr. 1'774.--, di cui fr. 1'500.-- a titolo di riparazione del torto morale e fr. 274.-- a titolo di indennizzo, più interessi del 5% a decorrere dal 6 marzo 2002. 2. I costi della procedura di fr. 1'200.-- vanno per due terzi a carico dell’istante e per un terzo a carico del Cantone dei Grigioni, che rifonde al richiedente una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--. 3. Avverso questa sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto federale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuaria ad hoc

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