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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 13.11.2019 KSK 2019 85

13 novembre 2019·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·2,628 parole·~13 min·3

Riassunto

dichiarazione di fallimento | Konkurs

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 8 Decisione del 13 novembre 2019 N. d'incarto KSK 19 85 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Pedrotti, presidente Brunner e Michael Dürst Baldassarre, attuario Parti X._____ reclamante patrocinata dall'avv. Cristina Keller San Roc, 6537 Grono contro Y._____ resistente Oggetto dichiarazione di fallimento Atto impugnato decisione 25.09.2019 del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 335.18.369) Comunicazione 28 novembre 2019

2 / 8 Ritenuto in fatto: A. Mediante istanza 26 novembre 2018 la Y._____ (in seguito: creditrice), sulla scorta del precetto esecutivo notificato il 21 giugno 2018 e la comminatoria di fallimento 19 luglio 2018 (esecuzione n. 20182218 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa), ha postulato presso il Tribunale regionale Moesa la dichiarazione del fallimento della X._____ (in seguito: debitrice). B. La creditrice, dopo aver convenuto un piano di dilazione con la debitrice, ha più volte chiesto e ottenuto il rinvio del dibattimento. C. A seguito di ulteriore richiesta di (ultimo) rinvio da parte della creditrice, il Presidente ha in data 5 giugno 2019 citato le parti a comparire al dibattimento previsto il 25 settembre 2019. D. Con scritto 30 luglio 2019 la creditrice ha comunicato al Tribunale regionale Moesa che il debito in esecuzione era ulteriormente diminuito e che per l'importo residuo confermava la domanda di fallimento. E. Mediante decisione 25 settembre 2019, dopo che nessuna delle parti è comparsa al dibattimento indetto lo stesso giorno, il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in veste di giudice unico, ha dichiarato il fallimento della debitrice a far tempo dalla stessa data, ore 09:15. La decisione è stata notificata alla debitrice il 30 settembre successivo. F. Con inoltro 9 ottobre 2019 la debitrice ha presentato reclamo contro la decisione di fallimento, postulandone l'annullamento. La debitrice ha pure chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al suo atto impugnativo. G. Mediante decreti 10 ottobre 2019 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha concesso provvisoriamente al reclamo l'effetto sospensivo, ha fissato alla creditrice un termine di 10 giorni per presentare la sua risposta e ha invitato la debitrice a versare entro il 22 ottobre 2019 un anticipo spese di CHF 500.00. La debitrice vi ha provveduto tempestivamente. La creditrice non ha per contro presentato alcuna risposta entro il termine fissato.

3 / 8 Considerando in diritto: 1.1. Giusta l'art. 174 cpv. 1 LEF, la decisione del giudice di fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo gli artt. 319 segg. CPC. Nel Cantone dei Grigioni è competente la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100] in combinato disposto all'art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). 1.2. La decisione impugnata è stata notificata alla debitrice il 30 settembre 2019. Il reclamo inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni il 9 ottobre 2019 è pertanto tempestivo. 2.1. In virtù dell'art. 320 CPC possono essere censurati tramite reclamo sia l’applicazione errata del diritto, sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di principio inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Tuttavia, l'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF ammettendo fatti e mezzi di prova riguardanti il pagamento del debito e la solvibilità del debitore, seppur venuti in essere in seguito alla decisione di prima istanza (cosiddetti nova in senso proprio), deroga come lex specialis al principio dell'art. 326 cpv. 1 CPC. 2.2. La debitrice allega di aver saldato il debito in seguito alla decisione di prima istanza e che la creditrice ha revocato la domanda di fallimento (act. A.1 pag. 4), nonché di essere solvibile (act. A.1 pag. 6). Essendo pertanto debitamente motivato ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, il reclamo è ricevibile in ordine. 3.1. Giusta l'art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può in particolare annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 consid. 4.5; sentenza del Tribunale federale 5A_921/2014 dell'11 marzo 2015 consid. 3.4.2) la sua solvibilità (consid. 5.2.1 segg. infra) e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF; consid. 4 infra). 3.2.1. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte. Concretamente, per l'annullamento della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono essere poste delle esigenze troppo severe,

4 / 8 in particolar modo quando la possibilità che la società sopravviva economicamente non può essere negata a priori. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere verosimile la sua solvibilità, ovvero di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili. La ratio legis dell'art. 174 LEF è quella di evitare il fallimento quando la persona giuridica sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011 consid. 2 con diversi rinvii, confermata più volte, da ultimo nella sentenza 5A_175/2015 del 5 giugno 2015). L'illiquidità deve inoltre essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Ai sensi della giurisprudenza, il termine di solvibilità in questo contesto è infine definito in contrasto con il termine di insolvenza giusta gli artt. 190 cpv. 1 n. 2 e 191 LEF, implicando così che un'illiquidità temporanea di per sé non rappresenta ancora un'insolvenza in tal senso, bensì che il debitore deve trovarsi in questa situazione a tempo indeterminato. 3.2.2. La solvibilità dev'essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Eventuali accordi di pagamento rateale di debiti esigibili, come anche le rate già versate, devono essere documentati (Roger Giroud, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2.a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF). Un indizio d'insolvibilità può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. 4. A comprova dell'avvenuto pagamento a saldo del debito (spese comprese) e del ritiro della domanda di fallimento da parte della creditrice, la debitrice ha allegato al suo atto impugnativo lo scritto 7 ottobre 2019 della Y._____ (act. B.3), in cui quest'ultima conferma di aver ricevuto il versamento a saldo sia dell'importo posto in esecuzione, sia delle spese relative alla procedura di fallimento, e rinuncia al fallimento richiedendo la revoca della decisione di prima istanza. Pertanto, la debitrice ha comprovato per mezzo di documenti di aver saldato il debito e che la creditrice ha ritirato la domanda di fallimento. 5.1. In merito alla dichiarazione di fallimento che qui ci occupa, la debitrice fa valere di non aver compreso che il decreto 5 giugno 2019 del Presidente del Tribunale regionale Moesa fosse una citazione, credendo invece trattarsi di un rinvio. Solo dopo aver ricevuto la decisione di fallimento e le dovute spiegazioni

5 / 8 dalla fiduciaria avrebbe compreso appieno la gravità della situazione. Per questo motivo si sarebbe quindi prodigata per sanare la situazione, sottoponendo fra l'altro all'Amministrazione federale delle contribuzioni una proposta di estinzione dell'IVA dovuta (esecuzioni n. 20180640 e 20180844, entrambe sfociate in attestato di carenza di beni). 5.2.1. In merito alla sua asserita solvibilità la debitrice argomenta nel suo reclamo che tre delle quattro esecuzioni avviate nei suoi confronti sarebbero dovute alla negligenza della sua precedente fiduciaria, A._____. La quarta esecuzione sarebbe stata avviata proprio da detta fiduciaria, la quale, a seguito dell'opposizione interposta dalla debitrice, non ne avrebbe chiesto il rigetto. In virtù dell'art. 88 cpv. 2 LEF, visto il tempo trascorso, la A._____ non potrebbe più procedervi. Da quando la debitrice ha incaricato quale fiduciaria la B._____ non si sarebbero più accumulati ritardi nei pagamenti e non sarebbero più state promosse esecuzioni nei suoi confronti. 5.2.2. La debitrice fa inoltre valere che la sua attività è solida, con un ottimo potenziale. Ciò sarebbe dimostrato dai lavori in corso e acquisiti per complessivi CHF 116'300.00. Essa avrebbe anche ottime possibilità di ottenere un ulteriore incarico. A comprova di ciò la debitrice produce un contratto di appalto e due preventivi. Si rileva tuttavia che nessuno dei documenti è stato firmato per conferma dall'asserita committenza. La debitrice avrebbe infine ridotto i costi aziendali al minimo. Oltre al gerente fruirebbe di un solo collaboratore aziendale esterno. 5.3.1. Si rileva innanzitutto che, negli ultimi cinque anni, sono state avviate quattro esecuzioni contro la debitrice, di cui una, promossa dalla precedente fiduciaria A._____, è stata contestata con successo. La quantità dei debiti posti in esecuzione appare pertanto circoscritta. Non emergono inoltre dall'estratto del registro delle esecuzioni comminatorie di fallimento precedenti o successive a quella che qui ci occupa. La debitrice risulta quindi attualmente in grado di far fronte ai propri (nuovi) debiti. 5.3.2. Emerge altresì dagli atti che tutte le esecuzioni contro la debitrice sono state avviate nel corso di un breve lasso di tempo, tra febbraio e giugno 2018. Ciò rende verosimile la giustificazione addotta dalla debitrice, secondo cui i ritardi nei pagamenti sarebbero dovuti alla negligenza dell'ex fiduciaria. Inoltre si può inferire dalla suddetta circostanza che l'eventuale insolvibilità della debitrice sia di natura prettamente temporanea e pertanto insufficiente a giustificare la conferma della dichiarazione di fallimento.

6 / 8 5.3.3. Si rileva infine che, ad oggi, dei debiti posti in esecuzione contro la debitrice rimangono esigibili unicamente quelli sfociati in attestati di carenza beni in favore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, per un importo complessivo di circa CHF 8'000.00. Non risultano peraltro esecuzioni concernenti importi irrisori (act. B.2). 5.4. In conclusione, la solvibilità della debitrice dev'essere considerata verosimile. Va comunque rilevato che, in caso di nuova dichiarazione di fallimento contro la debitrice, anche a fronte di una situazione debitoria analoga alla presente, non è escluso un diverso esito di un'eventuale procedura di reclamo. A tal proposito si osserva che le prove qui offerte – segnatamente la completa assenza di documentazione contabile e la produzione di offerte e preventivi privi di firma per accettazione da parte della committenza – sono insufficienti. 6. Poiché la debitrice ha reso verosimile la sua solvibilità entro il termine di reclamo e ha dimostrato per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, nonché che la creditrice ha ritirato la domanda di fallimento, il reclamo merita accoglimento. La dichiarazione di fallimento del 25 settembre 2019 va pertanto annullata. 7.1. In applicazione analoga dell'art. 318 cpv. 3 CPC, laddove l'istanza di reclamo riforma la decisione di prima istanza, essa ripartisce nuovamente le relative spese giudiziarie (cfr. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3.a ed., Zurigo 2016, n. 24 ad art. 327 CPC). 7.2. Le spese processuali della procedura di prima istanza sono state fissate a CHF 200.00 (act. TRM 15 pag. 1). Tale importo è rimasto incontestato ed è altresì proporzionato e in linea con quanto previsto dall'art. 52 lett. b dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35). 7.3. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in base agli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF a CHF 500.00. 7.4. Giusta l'art. 106 CPC le spese giudiziarie sono di norma poste a carico della parte soccombente. Tale principio di ripartizione è tuttavia relativizzato dall'art. 107 CPC, in virtù del quale il giudice può in determinate circostanze assegnare le spese giudiziarie secondo equità. L'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC dispone segnatamente che il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e assegnare le spese giudiziarie secondo equità laddove circostanze speciali fanno

7 / 8 apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura. Le spese giudiziarie inutili sono infine in ogni caso da porre a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). 7.5. Nonostante l'esito della presente procedura, le spese giudiziarie di prima e seconda istanza, così come eventuali spese dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, devono pertanto essere messe a carico della debitrice, in quanto causate dal mancato tempestivo pagamento del debito da parte di quest'ultima in seguito alla ricezione della comminatoria di fallimento. 7.6. In virtù dell'art. 111 cpv. 1 CPC le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. Giusta l'art. 98 CPC il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili. Inoltre, chi presenta domanda di fallimento è responsabile delle spese occorrenti fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori comprese (art. 169 cpv. 1 LEF). Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime (cpv. 2). 7.7. Nella fattispecie la creditrice ha anticipato CHF 1'500.00 al Tribunale regionale Moesa, richiesti a copertura delle spese processuali della procedura di prima istanza (CHF 200.00) e di eventuali spese dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa in caso di pronuncia di fallimento (CHF 1'300.00), in applicazione combinata degli artt. 98 CPC e 169 cpv. 2 LEF. Nella procedura di reclamo l'anticipo di CHF 500.00 è stato invece versato dalla debitrice in applicazione dell'art. 98 CPC. 7.8. Dagli atti risulta che la creditrice ha ricevuto dalla debitrice il versamento a saldo delle spese relative alla procedura di fallimento, inclusi l'anticipo e le spese processuali (act. B.3). Un'eventuale eccedenza relativa all'importo di CHF 1'300.00 (anticipato dalla creditrice a copertura di eventuali spese dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa in caso di pronuncia del fallimento) dovrà pertanto essere versata direttamente alla debitrice. 8. In prima istanza la creditrice non ha espressamente fatto valere spese ripetibili. La stessa non ha peraltro reagito alla mancata assegnazione delle stesse nella decisione di fallimento. Nella procedura di reclamo la creditrice non ha presentato osservazioni e non ha quindi postulato alcunché. Ben si giustifica quindi non assegnare spese ripetibili in suo favore.

8 / 8 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è accolto e la dichiarazione di fallimento del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 25 settembre 2019 è annullata. 2.1. Le spese processuali del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, di CHF 200.00, sono poste a carico della X._____ e compensate con l'anticipo di CHF 200.00 prestato dalla Y._____ al Tribunale regionale Moesa a copertura delle spese processuali di prima istanza. 2.2. Le spese dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa conseguenti alla dichiarazione di fallimento sono poste a carico della X._____ e compensate con l'anticipo di CHF 1'300.00 prestato dalla Y._____ al Tribunale regionale Moesa. Un'eventuale eccedenza dovrà essere versata direttamente alla X._____. 3. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico della X._____ e compensata con l'anticipo prestato dalla stessa. 4. Non si assegnano ripetibili. 5. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6. Comunicazione a:

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