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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 17.02.2020 KSK 2019 111

17 febbraio 2020·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·1,527 parole·~8 min·3

Riassunto

rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 6 Decisione del 24 febbraio 2020 N. d'incarto KSK 19 111 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Pedrotti, Presidente Parti X._____ reclamante rappresentata da Fidusmart Treuhand & Steuerberatung GmbH Geibelstrasse 40, 8037 Zurigo contro Y._____ resistente patrocinato dall'avv. Mattia Guerra World Trade Center, Via Lugano 18, Box 318, 6982 Agno Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione Atto impugnato decisione 06.12.2019 del Tribunale regionale Moesa, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 335.19.257) Comunicazione 25 febbraio 2020

2 / 6 In considerazione – che in data 16 settembre 2019 X._____ ha presentato presso il giudice unico del Tribunale regionale Moesa un'istanza di rigetto dell'opposizione in via provvisoria contro Y._____, – che detto inoltro è così stato motivato: "(…) con la presente presentiamo il rigetto d'opposizione in via provvisoria per la procedura esecutiva avviata dalla X._____ a carico di Y._____. Abbiamo allegato il precetto e l'ammissione di debito in duplice copia e in originale il precetto a cui è stata fatta opposizione, secondo le normative prescritte dalla LEF e le procedure amministrative.", – che nelle sue osservazioni scritte 14 novembre 2019 Y._____, oltre a contestare il debito oggetto della vertenza, ha in particolare eccepito la mancanza di indicazioni da parte della controparte sul calcolo da lei effettuato per giungere all'importo da questa posto in esecuzione, – che nella sua replica scritta spontanea (il giudice del rigetto non avendo difatti ordinato un secondo scambio di allegati scritti) 28 novembre 2019 X._____ ha addotto nuovi fatti, senza però meglio sostanziare l'ammontare del debito da lei posto in esecuzione, limitandosi per contro ad allegare diversa documentazione, tra cui anche un suo scritto a controparte del 6 maggio 2019, dal quale si evincono i singoli importi costituenti quello poi posto in esecuzione, – che con decisione 6 dicembre 2019, con particolare rimando alla massima dispositiva, il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in veste di giudice unico, ha respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione, l'istante non avendo sostanziato l'ammontare dell'importo da lei posto in esecuzione, – che contro detta decisione in data 19 dicembre 2019 (data del timbro postale) X._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo, con cui fa in particolare valere di avere presentato tutti i documenti; a detta della reclamante, prendendo "il documento del calcolo e il contrato con una calcolatrice", si riuscirebbe a giungere al totale, – che nella procedura di rigetto dell'opposizione trova applicazione la massima attitatoria (KSK 16 60 con vari rimandi a dottrina e giurisprudenza); spetta quindi alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC), non bastando per contro un semplice rinvio a documenti allegati alla memoria scritta, salvo che gli argomenti proposti in quella scrittura rinviino a uno o più documenti specifici (TREZZINI in:

3 / 6 Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2.a edizione, Volume 1, n. 32 ad art. 55 CPC), – che nella procedura sommaria, applicabile alla procedura di rigetto dell'opposizione, non è di principio previsto un secondo scambio di allegati scritti; ne discende che tutti i fatti e i mezzi di prova devono essere allegati nel primo scambio scritto (sentenza del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino 14.2015.138 del 5 gennaio 2016 consid. 6.1 con vari rimandi), – che il diritto alla replica non è assoluto, lo stesso essendo garantito solo laddove il debitore eccepisca nuove e rilevanti eccezioni, sulle quali il debitore non doveva ancora prendere posizione, in quanto non prevedibili (STAEHELIN in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2.a edizione, n. 49 ad art. 84 LEF e STAEHELIN in: Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Auflage, ad n. 52 ad art. 84 LEF), – che giusta l'art. 56 CPC, se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi, ponendole pertinenti domande, – che l'interpello non ha quale scopo quello di correggere negligenze e dimenticanze processuali delle parti; in generale, la procedura di rigetto dell'opposizione essendo di natura sommaria e documentale, l'onere d'interpello del giudice è limitato; un eventuale interpello da parte del giudice presuppone in ogni caso l'allegazione della fattispecie, anche in modo rudimentale (decisione Obericht del Canton Zurigo RT170196 del 12 marzo 2018 consid. 3.3.5), – che il giudice del rigetto accerta unicamente d'ufficio, a valere quale applicazione d'ufficio del diritto (Daniel Staehelin, Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schzuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Auflage, ad n. 50 ad art. 84 LEF), in particolare se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito, se il credito è indicato precisamente nella domanda di esecuzione e nel precetto esecutivo, se il negozio giuridico alla base del riconoscimento di debito è nullo, se il debitore al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito era capace di intendere e volere, se il debitore ha reso verosimili le eccezioni da lui sollevate e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con

4 / 6 il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (STAEHELIN in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2.a edizione, n. 50 ad art. 84 LEF), – che giusta l'art. 326 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, – che il divieto di nova previsto dall'art. 326 CPC esclude anche la possibilità di indire un colloquio alfine di meglio illustrare i fatti, così come richiesto dalla reclamante; si ricorda inoltre che il reclamo deve essere motivato entro il termine di impugnazione, – che l'istanza di rigetto presentata dalla qui reclamante era priva di qualsivoglia allegazione concernente la fattispecie, sebbene spettasse a lei in tale sede l'onere di allegare in modo sostanziato tutti i fatti rilevanti, comprese quindi spiegazioni in merito alla composizione dell'importo posto in esecuzione, – che il giudice di prime cure non era in ogni caso pertanto tenuto, a valere quale interpello, a dare alla qui reclamante la possibilità di rimediarvi, prima di trasmettere l'istanza alla controparte per osservazioni, – che la qui reclamante, nonostante l'eccezione sollevata da controparte in merito all'assenza di allegazioni di fatto relative all'importo posto in esecuzione, non vi ha nemmeno (seppur tardivamente) rimediato nella sua replica spontanea; oltre ad altra documentazione ha prodotto il suo scritto 6 maggio 2019 a controparte; riguardo a quest'ultimo manca però infatti nella replica ogni sorta di allegazione di fatto come pure un rinvio specifico allo stesso, – che la reclamante nel suo atto impugnativo allega tardivamente nuovi fatti – che non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio – e, riguardo all'importo posto in esecuzione, si limita a far valere che vi si può "arrivare" in base ad un non meglio precisato "documento di calcolo" ed il contratto "con una calcolatrice", ciò che in realtà spettava a lei e non al giudice di prime cure, – che il giudice di prime cure ha pertanto a ragione respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione causa carente allegazione sostanziata riguardo alla composizione dell'importo posto in esecuzione, non spettando infatti allo stesso, in assenza di ogni sorta di spiegazione, fondare il proprio giudizio sulla sola documentazione allegata dalla qui reclamante alle sue comparse scritte,

5 / 6 – che la reclamante non lamenta peraltro nei confronti del giudice di prime cure né di non aver tenuto conto a torto del suo scritto 6 maggio 2019 a controparte, annesso alla replica, né di aver violato il dovere di interpello, – che, nella procedura di reclamo trovando applicazione il principio di contestazione (Rügeprinzip), il reclamo è pertanto palesemente infondato, ragione per cui, in applicazione degli artt. 18 cpv. 3 LOG e 7 cpv. 2 LACPC, questa decisione compete al Presidente della Camera in qualità di giudice unico, – che le spese giudiziarie della procedura di reclamo devono essere poste carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), – che le spese processuali della procedura di reclamo vanno fissate a CHF 600.00 in applicazione degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, – che alla controparte non essendo stato fissato alcun termine per la risposta al reclamo, non viene riconosciuta alcuna indennità,

6 / 6 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali della procedura di reclamo di CHF 600.00 sono poste a carico della X._____, O.1_____, e sono prelevate dall'anticipo di CHF 600.00 da lei prestato. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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