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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 04.10.2017 KSK 2017 52

4 ottobre 2017·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·1,343 parole·~7 min·5

Riassunto

ritenzione | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 04 ottobre 2017 Comunicata per scritto il: KSK 17 52 12 ottobre 2017 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento della X . _____ , ricorrente, rappresentata da A._____, contro l'inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa del 18 luglio 2017, preso in consegna il 18 settembre 2017, in re della Y . _____ , resistente, rappresentata da B._____, contro la ricorrente, concernente ritenzione,

pagina 2 — 5 presa conoscenza del ricorso trasmesso dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa in data 2 ottobre 2017, presa visione degli atti di procedura, in costatazione e in considerazione, – che il 3 luglio 2017 la Y._____ (creditrice) ha inoltrato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa una domanda per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione nei confronti della X._____ (debitrice), – che nella giustificazione della domanda la creditrice (locatrice) ha fatto valere di aver concluso un contratto di locazione con la debitrice (conduttrice) e ha sostenuto che la pigione ammontava complessivamente a CHF 3500.00 (7 rate mensili da CHF 500.00) e che la conduttrice non avrebbe pagato tali affitti (act. UEFM.1), – che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa ha allestito l'inventario di ritenzione in data 18 luglio 2017 (ritenzione n. 3/2017), il quale è stato spedito lo stesso giorno e preso in consegna dalla debitrice il 18 settembre 2017 (act. UEFM.2 e UEFM.3), – che nel frattempo il 14 luglio 2017 la creditrice ha presentato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa una domanda di esecuzione nei confronti della debitrice per un credito di CHF 8500.00 (pigione + spese d sostituzione cilindri di CHF 5000.00) oltre interessi del 4% dal 31 dicembre 2016 (esecuzione n. 20176971; act. UEFM.5) e che in data 3 agosto 2017 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa ha chiesto all'Ufficio di esecuzione Locarno la notifica in via rogatoria del precetto esecutivo del 25 luglio 2017 al domicilio del rappresentante della debitrice, A._____, ad O.1_____ (act. UEFM.6 e UEFM.7), – che con semplice e-mail del 2 ottobre 2017 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa la debitrice X._____, rappresentata da A._____, ha dichiarato di inoltrare – a titolo cautelare – reclamo [recte: ricorso] contro l'inventario di ritenzione per tutti gli oggetti e valori siti nello stabile e gli spazi in affitto (act. UEFM.4), – che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa ha subito risposto al rappresentante della debitrice, segnalandogli che il reclamo [recte: ricorso] sarebbe tardivo e che esso sarebbe trasmesso per competenza alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, – che tale trasmissione è avvenuta lo stesso giorno del 2 ottobre 2017, allegando gli atti (act. A.1.0),

pagina 3 — 5 – che il 3 ottobre 2017 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa ha inoltre trasmesso a questa Corte un'ulteriore e-mail di stessa data del rappresentante della debitrice a detto Ufficio, con il quale il mittente afferma che la lettera [inteso: l'inventario di ritenzione] non sarebbe stata presa in consegna da lui personalmente, bensì da una terza persona incaricata durante la sua assenza all'estero e che lui avrebbe poi telefonato e scritto a detto Ufficio entro tre giorni, di conseguenza ora farebbe formale richiesta di restituzione dei termini (act. A.2), – che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa ha risposto al mittente sempre lo stesso giorno che anche la restituzione dei termini non competerebbe a detto Ufficio, bensì pur essa alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti e di conseguenza la domanda sarebbe trasmessa per competenza a lei, – che tale trasmissione è avvenuta lo stesso giorno del 3 ottobre 2017, – che nella presente procedura di impugnazione si è rinunciato a chiedere osservazioni alla controparte, – che giusta l'art. 17 cpv. 1 e 2 LEF salvo i casi nei quali la stessa LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso [e non reclamo] entro 10 giorni all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento, – che nell'inventario di ritenzione è stata espressamente indicata questa possibilità di ricorso con il termine d'inoltro, – che dagli atti risulta che l'inventario di ritenzione è stato preso in consegna dalla X._____ il 18 settembre 2017, la destinataria avendo in precedenza fatto prolungare il termine di giacenza (estratto Track&Trace della Posta CH SA della spedizione _____; act. _____), – che di conseguenza il termine di ricorso è scaduto il 28 settembre 2017, cosicché il 2 ottobre 2017, quando è stato fatto ricorso, il termine era già chiaramente scaduto da tempo, – che ne segue che non si può entrare nel merito del ricorso, l'osservazione del termine essendo un presupposto processuale, – che del resto il ricorso non è nemmeno motivato, cosa che costituisce pur essa una condizione per l'entrata nel merito, e non spiega neanche per quale ragione la ricorrente lo abbia presentato "a titolo cautelare",

pagina 4 — 5 – che inoltre ricorsi inoltrati per semplice e-mail non sono validi, poiché manca la firma originale del ricorrente, perciò anche per questo motivo non si potrebbe comunque entrare nel merito del ricorso, – che ciò vale pure per la domanda di restituzione del termine spedita anch'essa per semplice e-mail all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa il 3 ottobre 2017 da A._____, – che difatti dalla semplice e-mail va distinta la trasmissione per via elettronica ammessa ai sensi dell'art. 33a LEF tramite una delle piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura (vedi l'Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 [OCE-PCPE; RS 272.1]), la quale presuppone comunque una firma elettronica qualificata secondo la Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali del 18 marzo 2016 (Legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03), – che vi si aggiunge ancora che nella domanda di restituzione del termine non è stata addotta nessuna prova per l'impedimento ad agire stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa ai sensi dell'art. 33 cpv. 4 LEF e che la ricorrente non ha tuttora compiuto l'atto asseritamente omesso, cioè non ha presentato un (ulteriore) memoriale scritto di ricorso, – che ai sensi dell'art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF la procedura di ricorso è gratuita, cosicché le spese della procedura di ricorso di CHF 500.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni, – che giusta l'art. 62 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35) nella procedura di reclamo [recte: in questo caso ricorso] ai sensi dell'art. 17 LEF non sono riconosciute indennità a titolo di ripetibili alle parti, – che ciò non si giustificherebbe comunque, la controparte non essendo stata invitata a esprimersi e non essendo stata patrocinata da un avvocato, – che la presente decisione può essere presa dal presidente della competente Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000),

pagina 5 — 5 decide: 1. Non si entra nel merito né del ricorso né della domanda di restituzione del termine di ricorso. 2. Le spese della procedura di ricorso di CHF 500.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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