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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 26.09.2016 KSK 2016 2

26 settembre 2016·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·3,589 parole·~18 min·6

Riassunto

rigetto definitivo dell'opposizione | Rechtsöffnung

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 26 settembre 2016 Comunicata per scritto il: KSK 16 2 28 settembre 2016 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Presidenza Michael Dürst Giudici Brunner e Pritzi Attuario Rogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento dell'X . _____SA , reclamante, patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo, contro la decisione del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa del 28 dicembre 2015, comunicata lo stesso giorno, in re della Comunione d e i comproprietari d e l Condominio Residenza Y . _____ , resistente, patrocinata dall'avv. Giuseppe Gianella, Via Dogana 2, 6500 Bellinzona, contro la reclamante, concernente rigetto definitivo dell'opposizione, è risultato:

pagina 2 — 11 I. Fattispecie A. Nell'ambito di una procedura di provvedimenti cautelari e superprovvisionali promossa dall'X._____SA nei confronti della Comunione dei comproprietari della Residenza Y._____ dinanzi al giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa (inc. no. 135.15.100), il 14 luglio 2015 le parti giunsero al seguente accordo (vedi l'act. TDM.2.3 nell'inc. no. 335.15.177 qui in giudizio): "1. Parte convenuta dà atto di essere stata tacitata da controparte per quanto concerne le spese accessorie (piscina compresa) e riscaldamento sino all'anno 2011 compreso. 2. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 parte attrice dà atto di dovere a controparte l'importo complessivo di CHF 100'208.05 per il consumo della nafta. Parte convenuta riconosce a controparte il versamento di anticipi per l'utilizzo della nafta per gli anni 2013 e 2014 di complessivi CHF 88'651.-. Parte attrice verificherà immediatamente l'ammontare complessivo degli acconti versati per gli anni 2013 e 2014. Nel caso risultassero acconti per un importo superiore, parte attrice ne darà immediatamente notizia a controparte, documentando. In caso di mancata contestazione entro il 27 luglio 2015, parte attrice accetterà l'importo di CHF 88'651.- quali acconti complessivamente versati per gli anni 2013 e 2014. 3. Parte attrice verserà alla convenuta entro fine luglio 2015 l'importo costituente la differenza fra CHF 100'208.05 e l'ammontare complessivo degli acconti versati per gli anni 2013 e 2014, riconosciuto dalla convenuta nella misura di CHF 88'651.-. 4. A valere quale acconto per il consumo della nafta, parte attrice verserà alla convenuta mensilmente ed anticipatamente, la prima volta entro fine luglio 2015 (per agosto 2015), l'importo di CHF 8'000.-. Dal gennaio 2016 gli acconti mensili saranno ridotti a CHF 3'300.-; il primo acconto ridotto a CHF 3'300.- (per gennaio 2016) dovrà essere versato entro fine dicembre 2015. 5. A valere quale garanzia per il pagamento degli acconti di cui al punto 4, parte attrice verserà a controparte entro fine luglio 2015 l'importo di CHF 12'000.- (l'importo sarà depositato dalla convenuta su un conto intestato a parte attrice) oppure fornirà per lo stesso importo garanzia analoga assicurativa o bancaria a prima richiesta. 6. Tasse di giustizia a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, ripetibili compensate." In base a tale accordo, il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa stralciò la causa (inc. no. 135.15.100) dal ruolo. B. Con scritto del 27 luglio 2015 (act. TDM.2.4) l'X._____SA informò la Comunione dei comproprietari di avere versato anticipi per CHF 9'600.00 nel 2011

pagina 3 — 11 che non sarebbero stati riportati nei conti successivi. Il saldo a favore della Comunione dei comproprietari sarebbe pertanto di CHF 1'957.00. C. La Comunione dei comproprietari della Residenza Y._____ rispose l'indomani (act. TDM.2.5) che il 2011 sarebbe stato oggetto di un precedente accordo e che per ciò che attiene ai CHF 9'600.00, essi sarebbero già compresi negli acconti da lei riconosciuti e che non potrebbero essere riportati una seconda volta. Di conseguenza chiese il pagamento di CHF 11'557.00 [inteso: CHF 100'208.05 – CHF 88'651.00, lasciando a parte i CHF 0.05] entro il 3 agosto 2015. D. Il 6 agosto 2015 la Comunione dei comproprietari della Residenza Y._____ fece spiccare un precetto esecutivo dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa (esecuzione n. 20151467) nei confronti dell'X._____SA per l'importo di CHF 9'600.00 oltre a 5% di interessi dal 1° agosto 2015, riferendosi quale titolo di credito alla "sentenza 14.07.2015 del Tribunale distrettuale Moesa". La debitrice interpose opposizione l'8 agosto 2015, contestando l'intero importo (act. TDM.2.1). E. Con istanza del 19 agosto 2015 (act. TDM.1.1) la Comunione dei comproprietari della Residenza Y._____ chiese quanto segue [evidenziamenti rimossi]: "I. In via principale : 1. L'istanza è accolta. 2. L'opposizione interposta l'8 agosto 2015 dall'escussa al precetto esecutivo n. 201514667 del 6 agosto 2015 è rigettata in via definitiva fino a concorrenza di CHF 9'600.- oltre interessi al 5% dall'1. agosto 2015 e spese esecutive. 3. Protestate spese processuali e spese ripetibili. II. In via subordinata : 1. L'istanza è accolta. 2. L'opposizione interposta l'8 agosto 2015 dall'escussa al precetto esecutivo n. 201514667 del 6 agosto 2015 è rigettata in via provvisoria fino a concorrenza di CHF 9'600.- oltre interessi al 5% dall'1. agosto 2015 e spese esecutive. 3. Protestate spese processuali e spese ripetibili." Nella motivazione dell'istanza la creditrice fece valere in sintesi che l'accordo del 14 luglio 2015 sarebbe un accordo giudiziale, cosicché costituirebbe un riconoscimento di debito giudiziale che varrebbe quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF. In via subordinata, nella denegata ipotesi che esso non valga quale titolo di rigetto definitivo, esso dovrebbe essere qualificato come

pagina 4 — 11 riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Difatti sarebbe firmato dall'escussa e se ne evincerebbe la volontà di pagare o perlomeno di riconoscere all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Si chiederebbe quindi il rigetto provvisorio dell'opposizione. F. Il 30 settembre 2015 si tenne il dibattimento dinanzi al giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa (cfr. act. TDM.1.5), in occasione del quale la debitrice convenuta contestò le allegazioni di controparte e chiese la reiezione dell'istanza, protestando spese e ripetibili. G. Con decisione del 28 dicembre 2015 (act. TDM.1.6), comunicata con motivazione scritta lo stesso giorno, il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa decise quanto segue [evidenziamenti rimossi]: "1. L'istanza è parzialmente accolta, di conseguenza: È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dall'X._____SA, O.1_____, al precetto esecutivo n. 20151467 dell'UE del Circolo di Mesocco limitatamente all'importo di CHF 9'600.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° agosto 2015. 2. Le spese processuali di CHF 300.-, già anticipate dall'istante, sono poste a carico della convenuta. Quest'ultima rifonderà CHF 600.all'istante a titolo di indennità. 3. Contro la presente decisione può essere interposto reclamo, scritto e motivato, al Tribunale cantonale dei Grigioni, Coira, entro 10 giorni. 4. (Notificazioni)" H. L'X._____SA ha interposto reclamo in data 8 gennaio 2016, presentando le seguenti richieste (act. A.1): "1. Il reclamo è accolto e l'impugnata sentenza è annullata. 2. Con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte di prima e seconda istanza." I. Invitata a presentare una risposta al reclamo con decreto dell'11 gennaio 2016 (act. D.2), la Comunione dei comproprietari della Residenza Y._____ ha proposto la reiezione del reclamo, protestando spese processuali e spese ripetibili di prima e seconda istanza (act. A.2) e inoltrando congiuntamente un nuovo documento (act. C.1). La risposta al reclamo è stata trasmessa con l'allegato alla reclamante il 22 gennaio 2016 (act. D.4). J. Con scritto del 25 gennaio 2016 (act. A.3) la reclamante ha censurato che la controparte avrebbe allegato alla sua risposta al reclamo un nuovo documento,

pagina 5 — 11 il che non sarebbe ammissibile. Questo scritto è stato comunicato alla resistente il 26 gennaio 2016 (act. D.5). K. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. Nelle procedure sommarie di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 251 lett. a CPC in unione con gli artt. 80 segg. LEF contro le decisioni dei competenti giudici unici dei tribunali distrettuali (cfr. l'art. 15 della vecchia Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 ottobre 1996 [OE della LEF; già CSC 220.100] in vigore fino al 31 dicembre 2015 oppure, per il diritto attualmente in vigore, l'art. 10 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 aprile 2014 [LAdLEF; CSC 220.000] in unione con l'art. 4 cpv. 1 lett. a della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]) giusta l'art. 319 lett. a CPC in unione con l'art. 309 lett. b n. 3 CPC è proponibile il reclamo. Nel Cantone dei Grigioni il reclamo, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC in unione con l'art. 7 cpv. 1 LACPC). Competente all'interno del Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). Il reclamo dell'X._____SA dell'8 gennaio 2016 contro la decisione del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa del 28 dicembre 2015, comunicata con motivazione scritta lo stesso giorno, è qui ritenuto tempestivo e debitamente motivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. In procedura di reclamo ai sensi degli artt. 319 segg. CPC, fatte salve speciali disposizioni di legge qui non rilevanti, non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Come fatto valere giustamente dalla reclamante (act. A.3), il documento inoltrato da controparte assieme alla sua risposta al reclamo (act. C.1) non è ammissibile e va ignorato.

pagina 6 — 11 3. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. L'art. 80 cpv. 2 LEF chiarisce che sono parificati alle decisioni giudiziarie innanzitutto le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (n. 1). Ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito costatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Nel caso in giudizio si pone già di principio la domanda a sapere se vi sia un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi di detta norma, in particolare se agli atti vi sia una transazione giudiziaria oppure un riconoscimento di debito giudiziale. Le opinioni delle parti divergono in questo punto. Intanto però il primo giudice ha escluso che nel caso dello stralcio della procedura di provvedimenti cautelari e superprovvisionali (inc. no. 135.15.100) si sia trattato di una transazione giudiziaria, concludendo piuttosto a un riconoscimento di debito giudiziale. 3.1. Il concetto di riconoscimento di debito, non definito dalla legge, è contenuto sia nell'art. 82 LEF sia nell'art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF. La differenza fra le due disposizioni – e così pure fra il rigetto provvisorio e quello definitivo, basati entrambi su un riconoscimento di debito – sta nel fatto che mentre quella prevista dall'art. 82 LEF è la nozione di base, quella dell'art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF presuppone come condizione supplementare che si tratti di un riconoscimento di debito giudiziale, cioè concluso davanti al giudice o consegnato al giudice per essere registrato a verbale. Per sapere dapprima se vi sia un riconoscimento di debito ci si può dunque rifare alla nozione di base di cui all'art. 82 LEF. Nella dottrina e giurisprudenza il riconoscimento di debito ai sensi di detta norma è stato descritto come una dichiarazione di volontà con la quale il debitore (escusso) si obbliga a pagare a una determinata persona (il creditore, escutente) una somma di denaro determinata o facilmente determinabile in CHF (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2008 del 30 giugno 2008 innanzitutto consid. 3.3 con rinvii nonché la sentenza lì impugnata del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 14.2007.54 del 12 dicembre 2007 consid. 5 con rinvii; per la dottrina vedi fra l'altro DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 segg. ad art. 82 LEF; DOMINIK VOCK, in HUNKELER [ed.], Kurzkommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2014, n. 3 segg. ad art. 82 LEF; e PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag. 328 segg.). Detta volontà deve manifestarsi in un documento scritto e deve essere firmata dal debitore o da un suo rappresentante. Può inoltre essere manifestata anche in un atto giuridico bilaterale oppure risultare da un complesso di documenti. In ogni

pagina 7 — 11 caso deve però essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (vedi la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 10 aprile 1987, in Repertorio di giurisprudenza patria 122/1989 pag. 185 seg.; cfr. per la giurisprudenza attuale DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rinvii). 3.2. Nella motivazione della decisione qui impugnata il primo giudice ha ritenuto che vi sarebbe un riconoscimento di debito giudiziale per l'intera somma di CHF 100'208.05 e, anzi, che ve ne sarebbe un altro per almeno CHF 8'000.00 (n. 4 dell'accordo del 14 luglio 2015, act. TDM.2.3, vedi A. supra). La debitrice non avrebbe posto alcuna condizione all'effettiva esigibilità dei CHF 100'208.05. Giusta l'art. 75 CO l'esigibilità era perciò immediata. Il giudice di prime cure ha tuttavia dichiarato esplicitamente di non comprendere perché il precetto esecutivo si riferisca a soli CHF 9'600.00, tale importo non risultando da nessun titolo di credito, né da semplici calcoli eseguibili in base al medesimo e nemmeno l'istanza offrendo alcune spiegazioni al proposito, non essendo quella né chiara né lineare. Egli ha accolto cionondimeno l'istanza, ammettendo il rigetto definitivo dell'opposizione in virtù del principio in maiore minus. L'accoglimento è solo parziale perché è stato negato il rigetto dell'opposizione per ciò che attiene le spese esecutive. 3.3. La debitrice escussa, qui reclamante, concede intanto di aver dato atto (=riconosciuto) di dovere a controparte l'importo complessivo di CHF 100'208.05 per il consumo della nafta negli anni 2012, 2013 e 2014. Parimenti tuttavia controparte avrebbe riconosciuto il pagamento di anticipi per l'utilizzo della nafta negli anni 2013 e 2014 di complessivi CHF 88'651.00. Riprendendo testualmente l'accordo concluso fra le parti e verbalizzato dal giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa il 14 luglio 2015, la reclamante fa valere inoltre che le parti avrebbero previsto la possibilità per la debitrice di documentare altri acconti, ciò che lei avrebbe a punto fatto tempestivamente con scritto del 27 luglio 2015, adducendo e documentando un versamento di CHF 9'600.00. Questo pagamento, avvenuto nel 2011, sarebbe un acconto supplementare che non sarebbe compreso nei conteggi 2013 e 2014, cosicché lo scoperto dovuto si ridurrebbe da CHF 11'557.05 (cioè i CHF 100'208.05 dovuti inizialmente e riconosciuti incontestatamente dalla debitrice meno i CHF 88'651.00 di acconti riconosciuti incontestatamente dalla creditrice) a CHF 1'957.05. Il credito posto in esecuzione di CHF 9'600.00 non sarebbe liquido, ergo l'opposizione non potrebbe essere levata, né in via definitiva e nemmeno in via provvisoria.

pagina 8 — 11 3.4. La creditrice ribatte che l'accordo di cui sopra costituirebbe un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Con il verbale la controparte si sarebbe riconosciuta debitrice di CHF 100'208.05 non sottoponendo ad alcuna condizione questo riconoscimento di debito. L'ammontare degli acconti pagati da controparte di CHF 88'651.00 sarebbe stato anch'esso accettato dalla stessa controparte. Difatti gli acconti supplementari menzionati nello scritto del 27 luglio 2015 concernerebbero esclusivamente il 2011, anno per il quale le parti si sarebbero già dichiarate tacitate, e non centrerebbero nulla con la somma posta in esecuzione. La somma di CHF 1'957.05 (cioè CHF 11'557.05 – CHF 9'600.00) sarebbe stata bonificata in data 31 luglio 2015. Andrebbe perciò confermata la decisione impugnata nella misura in cui concede il rigetto definitivo dell'opposizione per i CHF 9'600.00 restanti. 3.5. Come conclude a ragione la reclamante, mentre non è chiaro se l'accordo del 14 luglio 2015 non possa costituire una transazione giudiziaria, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quella questione può rimanere aperta. Si costata innanzitutto che secondo il testo stesso dell'accordo la lite portava ormai solo sugli anni 2012, 2013 e 2014, le parti dichiarandosi tacitate per l'anno 2011. La debitrice, poi, "dà atto" di dovere alla creditrice CHF 100'208.05 e la creditrice riconosce espressamente di aver già ricevuto CHF 88'651.00. Se ne desume che l'intento ultimo delle parti era di trovare un accordo e stabilire in quale misura erano già state saldate le spese di riscaldamento e per quale importo invece restava ancora un credito residuo a favore della Comunione dei comproprietari. Questo importo pare così esser stato fissato a CHF 11'557.05. 3.6. Va precisato però a questo punto che è stata fatta una concessione alla debitrice nel senso che gli è stato dato un termine fino al 27 luglio 2015 per "verificare l'ammontare complessivo degli acconti versati per gli anni 2013 e 2014". Nel caso fossero risultati "degli acconti per un importo superiore", la debitrice qui reclamante si impegnava a darne "immediatamente notizia a controparte, documentando". Soltanto "in caso di mancata contestazione entro il 27 luglio 2015", ovvero se la debitrice non avrebbe più fatto alcuna comunicazione, ciò sarebbe stato qualificato quale accettazione (definitiva) dell'importo di CHF 88'651.00 già riconosciuto dalla creditrice. In altre parole in tale ipotesi la debitrice avrebbe riconosciuto di dovere alla creditrice la differenza di CHF 11'557.05. L'accordo fra le parti portava dunque sì sui CHF 11'557.05 qui pretesi meno i CHF 1'957.05 già ricevuti (=CHF 9'600.00), tuttavia esplicitamente sotto la condizione che la debitrice non facesse valere di aver pagato altri acconti.

pagina 9 — 11 Se invece la debitrice asserisce (e documenta) di aver fatto dei tali ulteriori pagamenti, si dovrebbe invece ritenere che non vi sarebbe più alcun accordo (salvo che la creditrice non accetti a suo turno detti nuovi pagamenti, in qual caso però la somma dovuta secondo nuovo accordo sarebbe evidentemente inferiore a CHF 9'600.00). 3.7. Nell'occorrenza la debitrice ha incontestatamente fatto una comunicazione tempestiva ai sensi del n. 2 dell'accordo. Le parti divergono unicamente sulla fondatezza della cosiddetta "contestazione", ossia l'imputabilità del pagamento di CHF 9'600.00 addotto dalla debitrice sulla restanza di cui all'accordo. A questo punto però non è più chiaro l'importo effettivamente dovuto, potendo esso andare da CHF 0.00 come affermato dalla debitrice reclamante a CHF 9'600.00 come sostiene invece la creditrice. Non è il compito del giudice del rigetto dell'opposizione di stabilire la fondatezza materiale del credito o di stabilire quale sia l'importo effettivamente dovuto, questo compito spettando al giudice di merito. Si può rinviare in particolare alla DTF 135 III 315 (con altri rinvii) concernente un caso in cui il dispositivo di una decisione su misure a protezione dell'unione coniugale conteneva una riserva generale – non quantificata – concernente i contributi di mantenimento già pagati. In detta sentenza la massima Corte ha considerato che non sarebbe possibile concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, poiché l'importo ancora dovuto non trasparirebbe dal dispositivo della decisione. Anche nel caso in giudizio non è possibile determinare l'importo ancora scoperto in base all'accordo concluso fra le parti. Non vi è, anzi, (più) nessun accordo in merito fra le parti, cosicché non si può (più) parlare di una volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo determinato o facilmente determinabile. Ne segue necessariamente che l'istanza di rigetto dell'opposizione – sia in via definitiva sia in via provvisoria – va integralmente respinta. 4. La decisione impugnata è riformata, cosicché devono essere ripartite a nuovo pure le spese giudiziarie di primo grado. Con la presente, l'attrice creditrice (qui resistente) diviene parte soccombente. Di conseguenza le spese processuali fissate dal primo giudice a CHF 300.00 vanno a suo carico e sono prelevate dall'anticipo da lei versato di CHF 300.00 (art. 111 cpv. 1 CPC). L'attrice è inoltre condannata a rifondere alla convenuta un'indennità di CHF 500.00 a titolo di ripetibili.

pagina 10 — 11 5. Le spese processuali della procedura di reclamo di CHF 450.00, calcolate secondo gli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35), sono poste a carico della resistente, risultata qui parte integralmente soccombente. Esse sono prelevate dall'anticipo versato tempestivamente dalla reclamante di CHF 450.00, richiesto con decreto dell'11 gennaio 2016 (act. D.1). La resistente deve rimborsare detto importo alla reclamante ed è inoltre condannata a pagarle CHF 500.00 a titolo di ripetibili (art. 111 cpv. 1 e 2 CPC).

pagina 11 — 11 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1. Il reclamo è accolto. 2. La domanda di rigetto dell'opposizione è integralmente respinta. 3. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 300.00 vanno a carico dell'attrice e sono prelevate dall'anticipo di CHF 300.00 da lei prestato. L'attrice è inoltre condannata a rifondere alla convenuta un'indennità di CHF 500.00 a titolo di ripetibili. 4. Le spese della procedura di reclamo di CHF 450.00 vanno a carico della resistente e sono prelevate dall'anticipo di CHF 450.00 prestato dalla reclamante. La resistente è inoltre condannata a rifondere alla reclamante un'indennità di CHF 500 a titolo di ripetibili. 5. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi, il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 6. Comunicazione a:

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