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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 07.01.2015 KSK 2014 87

7 gennaio 2015·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·1,361 parole·~7 min·5

Riassunto

determinazione del minimo vitale | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 07 gennaio 2015 Comunicata per scritto il: KSK 14 87 20 gennaio 2015 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento di X._____, e di Y._____, entrambi ricorrenti e patrocinati dall'avv. Carmelo Seminara, Via Soldino 22, 6903 Lugano-Besso, contro il decreto dell'Ufficio d'esecuzione Roveredo del 12 dicembre 2014, comunicato lo stesso giorno, in re dei ricorrenti contro Z._____, opponente al ricorso, patrocinato dall'avv. Daniele Funghini, Via Diaz 58, IT-22100 Como, nel sequestro no. 4/2014, concernente determinazione del minimo vitale,

pagina 2 — 6 presa conoscenza del ricorso del 15 dicembre 2014, delle osservazioni dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo (nel seguito: Ufficio di esecuzione Roveredo) del 16 dicembre 2014 e di quelle dell'opponente al ricorso del 30 dicembre 2014, presa visione degli atti di procedura, in constatazione e in considerazione, – che in data 27 novembre 2014 il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa, su richiesta di Y._____ e X._____, ha decretato il sequestro nei confronti del debitore Z._____ per l'importo di CHF 55'186.65, basandosi sull'art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF, – che l'Ufficio di esecuzione Roveredo ha udito il debitore l'11 dicembre 2014, – che l'Ufficio di esecuzione Roveredo ha eseguito tale decreto di sequestro lo stesso 11 dicembre 2014, pignorando il salario versato dalla A._____ a favore di Z._____ e fissando provvisoriamente il minimo vitale a CHF 3'000.–, – che l'indomani, il 12 dicembre 2014, l'Ufficio di esecuzione Roveredo ha fissato definitivamente il minimo vitale del debitore, ritenendo in conclusione che non vi sarebbe un'eccedenza pignorabile, – che X._____ e Y._____ hanno fatto presentare ricorso contro questa decisione il 15 dicembre 2014, – che il ricorso è stato erroneamente spedito all'Ufficio di esecuzione Roveredo, il quale però il 16 dicembre 2014 lo ha subito trasmesso per competenza al Tribunale cantonale quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, – che nel ricorso sono biasimati due punti della determinazione del minimo vitale (importo base mensile di CHF 1'700.– e pagamenti rateali mensili del leasing di CHF 553.–), – che con osservazioni del 16 dicembre 2014 l'Ufficio di esecuzione Roveredo ha proposto la reiezione del ricorso, – che il debitore ha fatto proporre anche lui la reiezione del ricorso con osservazioni del 30 dicembre 2014, – che giusta l'art. 17 LEF salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento, – che nell'occorrenza il ricorso è stato presentato tempestivamente e nella forma prescritta, cosicché si può entrare nel merito dello stesso,

pagina 3 — 6 – che i ricorrenti censurano innanzitutto che il minimo vitale [inteso: l'importo base] per coniugi sarebbe di CHF 1'700.–, ma per due persone, di conseguenza il debitore beneficerebbe soltanto di un importo base di CHF 850.–, corrispondente alla metà di CHF 1'700.–, – che inoltre l'importo base andrebbe poi ridotto ancora del 20% circa per il "notorio caro vita inferiore" in Italia rispetto alla Svizzera, – che secondo le direttive della Conferenza degli ufficiali d'esecuzione e dei fallimenti della Svizzera per la determinazione del minimo vitale l'importo base mensile per coniugi, due persone in unione domestica registrata o una coppia con figli è di CHF 1'700.–, – che per il calcolo dell'eccedenza pignorabile del debitore può tuttavia essere computato questo importo esclusivamente se solo uno dei coniugi, vivente in unione domestica, dispone di un reddito, – che in casi in cui invece ambedue i coniugi dispongono di un reddito, il minimo vitale va determinato secondo il metodo della ripartizione percentuale (cfr. la decisione della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni KSK 14 52 del 1° settembre 2014; vedi anche GEORGES VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed., Basilea 2010, n. 34 ad art. 93 LEF con rinvio alle DTF 116 III 75 e DTF 114 III 12), – che dall'udizione del debitore da parte dell'Ufficio di esecuzione Roveredo e dalle osservazioni dell'opponente al ricorso risulta che Z._____ è coniugato, – che dagli atti non risulta tuttavia chiaramente se egli vive in unione domestica con la moglie (cfr. il verbale dell'11 dicembre 2014, nel quale il debitore ha dichiarato di vivere in economia domestica separata; vedi inoltre il contratto di locazione agli atti), – che l'accertamento della situazione del debitore va operato d'ufficio, – che in caso di unione domestica con la moglie andrebbe inoltre accertato se la moglie disponga di un proprio reddito, – che ciononostante non si intravvede alcun motivo per decurtare ulteriormente l'importo base mensile per il costo della vita più basso in Italia, ritenuto che in zone di prossimità del confine il costo della vita è solo marginalmente diverso da quello in Svizzera (cfr. GEORGES VONDER MÜHLL, op. cit., n. 19 ad art. 93

pagina 4 — 6 LEF) e che nell'occorrenza il debitore trascorre quale frontaliere gran parte del suo tempo in territorio elvetico, – che in questo contesto va segnalato un ulteriore punto da chiarire, – che l'Ufficio di esecuzione di Roveredo ha difatti riconosciuto CHF 1'082.– (EUR 900.–) di spese di locazione secondo il contratto del 20 maggio 2011, – che dagli atti si rileva tuttavia che quali conduttori dell'appartamento affittato per EUR 900.– figurano Z._____ e B._____, – che va dunque verificato se una parte di tale importo non sia da mettere a carico di B._____, – che infine i ricorrenti censurano pure il riconoscimento delle spese per il leasing dell'automobile di CHF 553.– (EUR 461.40), – che nella determinazione del minimo vitale sono computate anche le spese per un'automobile, incluse le rate leasing, a condizione che l'automobile abbia carattere di bene impignorabile (cosiddetto "Kompetenzcharakter"), ovvero purché essa sia necessaria per l'esercizio della professione (cfr. GEORGES VONDER MÜHLL, op. cit., n. 28 ad art. 93 LEF; DTF 140 III 337), – che dal conteggio salariale del 30 novembre 2014 si evince unicamente che il debitore abbia prestato del lavoro a turni quale operaio impiegato, – che non è invece stato accertato se o in che misura, a conseguenza del lavoro a turni, il debitore dipenda effettivamente dall'automobile per raggiungere il posto di lavoro rispettivamente casa sua, – che, considerate le spese molto elevate fatte valere di circa CHF 1'200.– al mese, tali accertamenti sono senz'altro necessari, – che in conclusione il ricorso va dunque accolto e all'Ufficio di esecuzione Roveredo va ordinato di eseguire una nuova determinazione del minimo vitale ai sensi dei considerandi, – che giusta l'art. 61 cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35) la procedura di ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF è esente da tassa, cosicché le spese della procedura di ricorso restano a carico del Cantone dei Grigioni, – che giusta l'art. 62 cpv. 2 OTLEF nella procedura di reclamo [recte: ricorso] ai sensi dell'art. 17 LEF non è riconosciuta nessuna indennità alle parti,

pagina 5 — 6 – che la presente decisione può essere pronunciata dal presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti in qualità di giudice unico in applicazione dell'art. 18 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000),

pagina 6 — 6 decide: 1. Il ricorso è accolto e all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo è ordinato di eseguire una nuova determinazione del minimo vitale ai sensi dei considerandi. 2. Le spese della procedura di ricorso di CHF 800.– restano a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c/d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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