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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 08.07.2014 KSK 2014 38

8 luglio 2014·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·2,032 parole·~10 min·6

Riassunto

notifica del precetto esecutivo | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 8 luglio 2014 Comunicata per scritto il: KSK 14 38 14 luglio 2014 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Attuario ad hoc Paganini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento della X . _____ , ricorrente, contro il precetto esecutivo dell'Ufficio d'esecuzione Mesocco del 14 maggio 2014, in re di Y._____, opponente, patrocinata dall'avvocato Simona Lepori, Via dei Gorini 2, 6901 Lugano, concernente notifica del precetto esecutivo, è risultato:

pagina 2 — 7 I. Fattispecie A. Il 14 maggio 2014 Y._____ presentò una domanda di esecuzione (act. E.1.1) all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Mesocco (nel seguito: Ufficio esecuzione Mesocco) nei confronti della X._____, con sede a O.1_____, per un credito di complessivi CHF 20 000.–. B. Il 14 maggio 2014 l'Ufficio esecuzione Mesocco trasmise il precetto esecutivo nei confronti della X._____ all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona per la notifica in via rogatoriale a A._____, amministratore unico della X._____ (act. E.1.3). C. In seguito, il funzionario incaricato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona dichiarò la notifica di consegna a A._____ con data del 22 maggio 2014 (act. E.1.4). L'esemplare del precetto esecutivo contenente la notifica fu poi spedito alla creditrice il 13 giugno 2014. D. Il 17 giugno 2014 A._____ ha interposto ricorso di vigilanza al Tribunale cantonale dei Grigioni contro detta decisione di notifica del precetto esecutivo (act. A.1). Stando al ricorrente la notifica sarebbe scorretta, egli chiede perciò che il Tribunale cantonale giudichi: "1. Il precetto esecutivo n. _____ dell'ufficio esecuzioni di Mesocco è nullo. In subordine 2. La notifica del precetto esecutivo _____ dell'ufficio esecuzioni di Mesocco è nulla e all'Ufficio esecuzioni di Mesocco è ordinato di procedere a una nuova e corretta notifica. In subordine 3. è riconosciuta la validità dell'opposizione interposta in sede di ricorso al precetto esecutivo _____ dell'ufficio esecuzioni di Mesocco 4. Protestate tasse, spese e ripetibili." E. A seguito dell'invito con decreto del 18 giugno 2014 del Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (act. D.1), l'Ufficio esecuzione Mesocco e Y._____ hanno inoltrato le proprio osservazioni al ricorso il 26 risp. il 30 giugno 2014. Nel suo scritto (act. A.2), l'Ufficio esecuzione Mesocco sostiene che la notifica sarebbe avvenuta il 22 maggio 2014 e che esso non sarebbe per tanto responsabile delle notifiche di precetti esecutivi effettuate in via rogatoriale da altri uffici d'esecuzione, in quanto esso non sarebbe in grado di verificare il corretto svolgimento della procedura. Y._____, dal canto suo, contesta che il precetto

pagina 3 — 7 esecutivo sia stato notificato in modo erroneo, nelle sue osservazioni (act. A.3) chiede così di giudicare: "1. Il ricorso è respinto sia nella domanda principale che in quelle di subordine. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili." F. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Tale ricorso, secondo il cpv. 2 di detta norma, deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato. 1.1 A._____, quale amministratore unico della X._____, è indiscutibilmente legittimato a ricorrere a nome della X._____. 1.2 Stando alle censure del ricorso, la notifica sarebbe avvenuta con deposito nella cassetta della posta di una busta datata 22 maggio 2014, il ricorrente però l'avrebbe trovata non prima del 13 giugno 2014. Inoltre, malgrado nel precetto esecutivo venisse indicato che una notifica per lettera non è lecita, esso sarebbe stato inviato per posta B, senza dunque essere notificato personalmente. La creditrice Y._____, invece, fa valere che la notifica sarebbe avvenuta a mezzo usciere, tanto che alla creditrice sarebbe stata imposta una tassa di CHF 22.–. In più la busta allegata dal ricorrente (act. B.2), non corrisponderebbe a quella con cui sarebbe stato intimato il precetto esecutivo poiché innanzitutto in testa alla stessa si leggerebbe O.2_____ quale luogo di provenienza, e oltre a ciò nella dichiarazione di notifica risulterebbe che il Sgt. Chiesi della Polizia comunale di O.3_____ ha consegnato personalmente il precetto esecutivo a A._____ il 22 maggio 2014. Del resto, sempre stando a Y._____, la busta non porterebbe alcuna indicazione, né la dicitura Ufficio esecuzioni Bellinzona né quella Comune o Polizia di O.3_____, essa sarebbe infine datata 21 maggio 2014, mentre che la dichiarazione di notifica è datata 22 maggio 2014.

pagina 4 — 7 1.3 Occorre innanzitutto esaminare se la consegna del precetto esecutivo a A._____ è effettivamente avvenuta il 22 maggio 2014, data del provvedimento impugnato e da cui inizierebbe a decorrere il termine di dieci giorni per l'inoltro del ricorso ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LEF. 1.3.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 cifra 2 LEF la notificazione diretta contro una società anonima può avvenire a qualunque membro dell'amministrazione. Inoltre, l'art. 64 cpv. 1 LEF prescrive che gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Stando all'Ufficio esecuzione Mesocco, la X._____ a O.1_____ non disporrebbe né di personale né di uffici, ragion per cui le procedure esecutive a carico della X._____ vengono inviate in via rogatoriale all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, il quale notifica dette procedure a A._____, domiciliato a O.3_____, membro e amministratore unico con firma individuale della X._____ (cfr. act. A.2). La consegna del precetto esecutivo a A._____, quale amministratore unico della X._____, è dunque evidentemente avvenuta conformemente a quanto prescritto dalle normative di cui sopra. 1.3.2 Giusta l'art. 72 cpv. 2 LEF, all'atto della consegna, colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali in qual giorno e a chi questa sia stata fatta. Nell'esemplare del precetto esecutivo (act. E.4) è attestata ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 LEF la dichiarazione di notifica a A._____ firmata dal Sgt. Chiesi della Polizia comunale di O.3_____, incaricato della consegna. Tale notifica del 22 maggio 2014 costituisce un documento pubblico, che secondo l'art. 9 cpv. 1 CC fa piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto. Dal momento che l'Ufficio esecuzioni Mesocco è in grado di dimostrare una valida dichiarazione di notifica, spetta quindi al ricorrente il dovere di presentare l'eventuale prova contraria di vizio di una notifica (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_29/2009 del 18 marzo 2009 consid. 2.3; HANS SCHMID/FLAVIO LARDELLI, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4a ed. 2010, n. 30 ad art. 9). Nel caso di specie tuttavia, suddetta controprova non è stata corroborata da parte del ricorrente, il quale difatti si è limitato ad allegare una copia di una busta (act. B.2), la quale, stando ad egli, avrebbe contenuto il precetto esecutivo. Suddetta busta non è però un mezzo di prova sufficientemente convincente, soprattutto poiché essa non attesta alcun mittente. Il ricorrente non è quindi in grado di comprovare che tale busta provenga dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, per tanto essa non è atta a dimostrare l'inesattezza della notifica del precetto esecutivo in questione. Per queste ragioni si giunge alla conclusione che la notifica del precetto esecutivo è avvenuta personalmente il 22

pagina 5 — 7 maggio 2014, come attestato dal documento act. E.1.4. Il termine di dieci giorni previsto dalla legge è perciò trascorso, il ricorso con timbro postale del 17 giugno 2014, di conseguenza, non è tempestivo. 1.3.3 In base alle considerazioni sopra menzionate non bisognerebbe quindi neppure entrare nel merito del ricorso. 2. Del resto, pur entrando nel merito del ricorso, questo andrebbe comunque respinto per i motivi esposti qui di seguito. 2.1 Incontestato è il fatto che A._____ ha preso conoscenza del precetto esecutivo benché, stando alla sua versione dei fatti, la notifica sarebbe avvenuta solamente il 13 giugno 2014 e non il 22 maggio 2014. Laddove il ricorrente chiede che si giudichi nullo il precetto esecutivo non può quindi essere seguito, visto che, pur volendo ammettere che la consegna fu difettosa ai sensi della legge, il precetto esecutivo produce lo stesso i suoi effetti se il documento giunge nelle mani del debitore (cfr. PAUL ANGST, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 64 con riferimento alla prassi). 2.2 Per tanto la notifica non è nulla, cosicché una ripetizione della notifica, come richiesto dall'appellante, è possibile solo se persiste un interesse giuridico rilevante. Tale interesse non è dato nel caso in cui, malgrado il difetto della notifica, i diritti del ricorrente sono comunque rispettati (cfr. DTF 112 III 81 consid. 2a pag. 85). Rilevante per il presente caso di ricorso, è il diritto di A._____ a fare opposizione contro il precetto esecutivo. Sempre supponendo la presenza di un difetto della notifica, il termine per fare opposizione al precetto esecutivo inizierebbe a decorrere al momento di presa di conoscenza dello stesso, secondo il parere di A._____ quindi il 13 giugno 2014. Nel presente ricorso inoltrato il 17 giugno 2014, il ricorrente formula opposizione al precetto esecutivo nella misura in cui si ritiene corretta la notifica. Tuttavia, l'art. 74 cpv. 1 LEF statuisce che la dichiarazione d'opposizione, se non è stata comunicata a chi consegna il precetto, va annunciata entro dieci giorni dalla notificazione del precetto all'ufficio d'esecuzione. La richiesta del ricorrente di riconoscere la validità dell'opposizione al precetto esecutivo interposta in sede di ricorso è perciò da respingere in quanto il Tribunale cantonale, quale autorità di vigilanza, non è competente in materia. Esso, inoltre, non sottostà alla regola di cui all'art. 32 cpv. 2 LEF, disciplinante l'obbligo di un ufficio incompetente di trasmettere tale atto all'ufficio competente. Rilevante è tuttalpiù l'art. 63 CPC (cfr. JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ/HANS ULRICH

pagina 6 — 7 WALDER, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen und Bundesgerichtspraxis, 18a ed. 2012, n. 6 ad art. 32). Giusta il cpv. 1 di detta norma, se l'atto respinto per incompetenza è riproposto entro un mese davanti all'autorità competente, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto la prima volta. L'Ufficio esecuzione Mesocco finora non ha ancora deciso in merito alla tempestività dell'opposizione. A tale riguardo non esiste perciò alcuna decisione di un ufficio d'esecuzione che possa essere impugnata ai sensi dell'art. 17 cpv.1 LEF, ragion per cui non si può entrare a priori nel merito del petito alla cifra 3 del ricorso. Non essendo quindi possibile decidere sulla tempestività dell'opposizione nella presente procedura, il Tribunale si limita a constatare che il precetto esecutivo è stato notificato correttamente il 22 maggio 2014. 3. Considerato quanto rilevato in questa sede d'esame, può essere lasciata aperta la questione se il ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF è stato inoltrato tempestivamente, dacché esso va in ogni caso respinto ai sensi del considerando 2. 4. Dato che, la procedura di ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF davanti alle autorità cantonali di vigilanza è gratuita (art. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), le spese restano a carico del Cantone dei Grigioni. In conformità con l'art. 62 cpv. 2 OTLEF all'opponente non sono assegnate indennità a titolo di ripetibili. 5. La presente decisione è emanata dal Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale giudice unico in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 LOG.

pagina 7 — 7 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese di procedura di Fr. 800.– restano a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Non sono riconosciute indennità a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c/d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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