Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 30 aprile 2012 Comunicata per iscritto il: KSK 12 23 4 giugno 2012 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento della X . , reclamante, rappresentata e patrocinata dall’avvocato Stefano Arnold, Piazza Cioccaro 8, 6901 Lugano, contro la decisione del Tribunale distrettuale Moesa, giudice unico, del 15 marzo 2012, comunicata il 15 marzo 2012, in re della reclamante contro la Y . , resistente, rappresentata dall’A., concernente dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione,
pagina 2 — 5 presa conoscenza del reclamo del 21 marzo 2012 e dei documenti allegati, presa visione degli atti di procedura trasmessi dal Tribunale distrettuale Moesa, in constatazione e in considerazione, – che con istanza del 26 gennaio 2012 la Y. chiese al giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa di pronunciare il fallimento della X. con sede a Roveredo, basandosi sull’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF, – che in motivazione dell’istanza la Y. fece valere che da diversi anni la debitrice non avrebbe più pagato importi considerevoli di imposte sul valore aggiunto, cosicché nel frattempo sarebbero venuti in essere diversi attestati di carenza di beni per una somma di CHF 256'016.85 e il debito complessivo ammonterebbe a CHF 430'492.82, – che il 29 febbraio 2012 la convenuta richiese il rigetto dell’istanza, – che il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa accolse l’istanza con decisione del 15 marzo 2012 e dichiarò il fallimento della X. a far tempo dal 15 marzo 2012 alle ore 16.00, – che la X. ha interposto reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni contro tale decisione in data 21 marzo 2012, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il rigetto dell’istanza di fallimento, – che la reclamate avanza in particolare di essere proprietaria di un frigorifero a Martigny, il quale sarebbe però stato pignorato dalla Y. stessa che ne ha chiesto pure la vendita, impedendo così alla reclamante di disporre liberamente del bene e con ciò del reddito da esso prodotto, – che la Y. avrebbe dunque dovuto rivolgersi all’Ufficio di esecuzione di Martigny per chiedere i pagamenti, – che al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo con ordinanza del 27 marzo 2012, – che la Y. non ha presentato osservazioni, – che giusta l’art. 174 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC; le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cfr. anche l’art. 251 in unione con l’art. 309 lett. b cifra 7, nonché gli artt. 319 segg. CPC),
pagina 3 — 5 – che tenor l’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti, – che anche il non pagamento di debiti di diritto pubblico può indicare una sospensione dei pagamenti e che anche creditori di diritto pubblico possono procedere ai sensi dell’art. 190 LEF (cfr. Alexander Brunner/Felix H. Boller, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2a ed., Basilea 2010, n. 13 e 19 ad art. 190 LEF con rinvii alla prassi del Tribunale federale), – che in tali casi non è applicabile l’eccezione all’esecuzione in via di fallimento per pretese di diritto pubblico giusta l’art. 43 cifra 1 LEF, – che il termine “sospensione dei pagamenti” è una nozione giuridica non definita, il che conferisce al giudice di fallimento un vasto potere di apprezzamento, – che una tale sospensione di pagamento sussiste quando il debitore non salda dei crediti incontestati ed esigibili, quando vi sono diverse esecuzioni in corso nei suoi confronti ecc. e che dimostra con un simile atteggiamento di non disporre dei mezzi liquidi per rispondere ai suoi obblighi, – che non è invece necessario che il debitore sospenda tutti i pagamenti, bensì basta già che il suo rifiuto di pagare si esplichi nei confronti di una parte sostanziale delle sue attività commerciali, – che addirittura il mancato pagamento di un unico debito può indicare una sospensione dei pagamenti, se il debito è considerevole e il rifiuto di pagamento perdura (cfr. per il tutto DTF 137 III 460 con rinvii; Alexander Brunner/Felix H. Boller, op. cit., n. 11 ad art. 190 LEF), – che è incontestato che la reclamante ripetutamente non ha pagato notevoli importi d’imposte sul valore aggiunto da circa 10 anni a questa parte e che nel frattempo la somma dovuta è cresciuta ad oltre CHF 430'000.–, – che tali debiti aperti si riferiscono indubbiamente ad una parte sostanziale delle sue attività commerciali, – che, vista la durata estesa del non pagamento, la sospensione dei pagamenti non è manifestamente di natura passeggera, bensì durevole, – che poco importa se la debitrice ha adempiuto ad altri obblighi di pagamento, dato che in base alla giurisprudenza enunciata basta perfino che un unico debito non sia stato onorato per ammettere una sospensione dei pagamenti,
pagina 4 — 5 – che anche l’osservazione della reclamante che le sarebbe stato sottratto il potere di disposizione dei mezzi liquidi mira nel vuoto, considerato che tenor le indicazioni della stessa debitrice nelle sue osservazioni del 29 febbraio 2012, tale situazione è venuta in essere soltanto dalla primavera del 2011, mentre la sospensione dei pagamenti ha avuto inizio molto prima, – che è inoltre fuor di dubbio che le fatture concernenti le imposte sul valore aggiunto erano indirizzate alla X. e che quest’ultima non ha dimostrato nessun intento a far saldare detti debiti dall’ufficio d’esecuzione con le entrate dal frigorifero pignorato, – che sotto queste circostanze l’istanza precedente ha ammesso a giusta ragione che la debitrice ha sospeso i pagamenti delle imposte sul valore aggiunto nei confronti della Y., – che il reclamo va dunque respinto, – che, visto l’esito della procedura di reclamo, le spese della stessa vanno a carico della reclamante, – che giusta l’art. 18 cpv. 3 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) questa decisione compete al presidente della camera competente in qualità di giudice unico,
pagina 5 — 5 decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 500.– vanno a carico della reclamante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 74 cpv. 2 lett. c/d della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: