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Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 26.05.2016 KSK 2016 21

26 maggio 2016·Italiano·Grigioni·Tribunale cantonale Giudice unico·PDF·1,160 parole·~6 min·5

Riassunto

avviso di pignoramento | Aufsicht Beschwerde (17 Abs. 1 SchKG)

Testo integrale

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 26 maggio 2016 Comunicata per scritto il: KSK 16 21 25 luglio 2016 (Con sentenza 5A_596/2016 del 16 agosto 2016 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro questa decisione.) Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento di X._____, ricorrente, contro l'avviso di pignoramento dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa del 27 aprile 2016, comunicato lo stesso giorno, in re dell'Y._____, resistente, contro la ricorrente, concernente avviso di pignoramento,

pagina 2 — 5 in constatazione e in considerazione, – che in data 9 settembre 2015 l'Y._____ (Y._____) inoltrò una domanda di esecuzione all'allora Ufficio esecuzioni del Circolo di Mesocco [dal 1° gennaio 2016 Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa] nei confronti di X._____ per l'importo di CHF 1'748.35 oltre a interessi al 5%, quelli fino al 9 settembre 2015 ammontando complessivamente a CHF 25.40 (act. UEF.1), – che quale titolo di credito l'escutente indicò prestazioni di cassa malati ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 OAMal, più dettagliatamente le partecipazioni ai costi del 10 febbraio 2015, 3 marzo 2015, 11 marzo 2015, 24 marzo 2015, 16 giugno 2015 e 13 agosto 2015, – che il rispettivo precetto esecutivo n. 20151562 fu notificato all'escussa il 16 settembre 2015 e che lei interpose opposizione lo stesso giorno (act. UEF.2 e UEF.3), – che, dopo aver ottenuto il rigetto definitivo dell'opposizione con decisione del 21 dicembre 2015, notificata alla debitrice il 22 dicembre 2016 e in seguito cresciuta in giudicato senza essere impugnata (act. UEF.5, UEF.6 e UEF.9), il 1° febbraio 2016 l'escutente inoltrò una domanda di proseguire l'esecuzione (act. UEF.4), – che l'Ufficio esecuzioni Moesa notificò all'escussa l'avviso di pignoramento il 27 aprile 2016 (act. UEF.7), segnalandole che il pignoramento sarebbe effettuato il 12 maggio 2016 alle ore 11.00 nella sua abitazione a San Bernardino, – che la debitrice escussa si rivolse all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa con e-mail del 29 aprile 2016, chiedendo nel senso l'annullamento del pignoramento, al che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa rispose con e-mail di stessa data che l'opposizione al precetto esecutivo sarebbe stata rigettata e che in caso lei voglia opporsi al pignoramento, dovrebbe presentare ricorso al Tribunale cantonale (act. UEF.8), – che l'escussa ha interposto ricorso al Tribunale cantonale scritto a mano il 6 maggio 2016 (act. A.1), trasmettendo in allegato diversa corrispondenza oltre all'avviso impugnato e il precetto esecutivo (act. B.1-B.8), – che con decreto del 9 maggio 2016 (act. D.1) il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, competente in materia, ha trasmesso il ricorso alla creditrice escutente e all'autorità precedente per osservazioni,

pagina 3 — 5 – che l'autorità precedente, cioè l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa, ha inoltrato la sua presa di posizione il 10 maggio 2016 (act. A.2) nella quale riassume essenzialmente i fatti e lo svolgimento della procedura finora, chiedendo la reiezione del ricorso, – che la creditrice escutente non si è espressa, – che le osservazioni dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente il 25 maggio 2016 (act. D.2), al che quest'ultima ha rispedito la lettera del Tribunale cantonale alla Corte, sul quale ha aggiunto delle osservazioni scritte a mano il 28 maggio 2016, – che giusta l'art. 17 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento (cpv. 1) e che il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (cpv. 2), – che sotto questi aspetti il ricorso è di principio ricevibile in ordine, – che nel caso del credito qui posto in esecuzione trattasi di partecipazioni a spese di cura del marito della debitrice escussa, deceduto lui il 15 maggio 2015, – che a detto tipo di credito si applicano in parte norme diverse dalla normale procedura esecutiva e di rigetto dell'opposizione, – che nella fattispecie la debitrice escussa qui ricorrente, cittadina italiana iscritta all'AIRE nel Comune di O.1_____, dichiara di ricevere una pensione italiana e di non avere alcun reddito in Svizzera, perciò sarebbe assicurata esclusivamente in Italia tramite il modulo E121 che ora si chiamerebbe S1, dimodoché non dovrebbe pagare nulla per spese di malattia in Svizzera, – che la stessa cosa sarebbe valsa, in vita, per il suo marito ormai defunto, – che in altre parole la ricorrente fa valere nel senso che lei (rispettivamente allora suo marito) non sarebbe soggetta all'obbligo di pagare una partecipazione alle spese di cura del marito deceduto, queste spese dovendo andare a carico dello Stato (sia quello Svizzero o quello Italiano), – che ciò significa che adduce obiezioni materiali, ossia mette in dubbio il sussistere del credito posto in esecuzione,

pagina 4 — 5 – che queste obiezioni sono manifestamente inammissibili in procedura di ricorso contro l'avviso di pignoramento, – che difatti nell'occorrenza, come descritto, la ricorrente sollevò opposizione contro il precetto esecutivo del 16 settembre 2015 e che di seguito la creditrice qui resistente chiese il rigetto definitivo dell'opposizione, – che nel seguito è stato concesso il rigetto definitivo dell'opposizione con decisione del 21 dicembre 2015 basandosi sull'art. 49 LPGA, nella quale è stato spiegato per quale motivo la qui ricorrente è tenuta a pagare una partecipazione alle spese di malattia, come del resto anche i cittadini svizzeri, – che detta decisione contiene pure una dettagliata indicazione dei rimedi giuridici (mezzi di impugnazione) sull'ultima pagina, – che la ricorrente non ha impugnato la decisione di rigetto, cosicché essa è cresciuta in giudicato, – che se la decisione di rigetto è cresciuta in giudicato, non vi è più spazio per esaminare delle obiezioni materiali sul sussistere del credito, – che difatti in questa sede l'Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento può esaminare soltanto se nell'avvisare il pignoramento il modo di procedere dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa è stato corretto, – che ciò è manifestamente il caso, l'autorità avendo agito come prescritto dalla legislazione applicabile, – che di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente infondato e va respinto, – che questa decisione può essere presa dal presidente della Camera sulle esecuzioni e sui fallimenti, poiché il valore litigioso è manifestamente sotto la soglia di CHF 5'000.00 (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC), – che la procedura di ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF è esente da tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), cosicché le spese restano a carico del Cantone dei Grigioni, – che giusta l'art. 62 cpv. 2 OTLEF nella procedura di ricorso non sono riconosciute indennità a titolo di ripetibili alle parti,

pagina 5 — 5 decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non sono prelevate spese processuali. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. Comunicazione a:

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