Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT
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Berna, il 9 aprile 2021
Raccomandazione secondo l’art. 14 della legge federale sulla trasparenza
in merito alla procedura di mediazione fra
X (richiedente)
e
Ufficio centrale di compensazione UCC
I. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza accerta quanto segue: 1. In conformità alla legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3), il 18 gennaio 2021 il richiedente (persona privata) ha domandato per e-mail all’Ufficio centrale di compensazione UCC (UCC) l’accesso all’ ”[e]stratto conto individuale riguardante l’assicurazione AVS/AI della signora Y […] relativo agli anni di contribuzione dal 2015 al 2019.” 2. Con lettera del 20 gennaio 2021, l’UCC ha pregato il richiedente di inviargli nuovamente la domanda, allegata dei documenti necessari alla trattazione della richiesta (procura con firma originale e carta d’identità). 3. Con lettera pervenuta il 19 febbraio 2021 il richiedente ha presentato una domanda di mediazione all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), in cui afferma che l’UCC “non mi ha risposto entro il termine previsto dalla legge. Il 12/02/2021 ho inviato un sollecito ma anch’esso è rimasto inevaso.” 4. Con e-mail del 22 febbraio 2021 l’Incaricato ha confermato al richiedente la ricezione della domanda di mediazione ed ha avviato una procedura di mediazione. Inoltre ha impartito all’UCC un termine di 10 giorni per inoltrargli il documento richiesto e un’eventuale presa di posizione. L’Incaricato ha altresì informato le parti che in considerazione della situazione epidemiologica le procedure di mediazione si sarebbero svolte per iscritto fino a nuovo avviso. Ha quindi dato al richiedente la possibilità di esprimersi per iscritto sulla richiesta (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione, OTras; RS 152.31). 5. Con e-mail del 2 marzo 2021 l’UCC ha inoltrato all’Incaricato la sua presa di posizione. Dapprima vi precisa che la “domanda di accesso è stata trattata in maniera “standard” dal personale dell’UCC, in applicazione delle disposizioni sulle assicurazioni sociali concernenti l’obbligo del segreto. È stata rinviata al [richiedente] e gli è stato chiesto di completarla con una procura firmata dalla […] i cui dati sono oggetto della domanda. In assenza dei documenti richiesti, non abbiamo emesso l’estratto di conto individuale.” Di seguito chiarisce il contenuto del documento richiesto: “[g]li estratti di conti individuali sono informazioni relative a una persona identificata o identificabile (articolo 3 lett. a LPD). Queste informazioni sono protette
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dalla legge sulla protezione dei dati (LPD), e anche coperte dall’obbligo di mantenere il segreto nei confronti di terzi iscritto nell’articolo 33 LPGA. Solo l’assicurato può esigere un estratto di tutti i conti individuali tenuti per lui, esclusi i terzi non mandati da lui (articolo 50a cpv. 4 lett. b LAVS e contrario).” Infine l’UCC illustra i motivi per cui l’accesso all’estratto debba essere negato. In sostanza ritiene che “queste disposizioni delle assicurazioni sociali costituiscono disposizioni speciali che prevalgono sulla legge sulla trasparenza. L'estratto di conto individuale è un’informazione segreta che deve essere mantenuta tale nei confronti di terzi, e non può essere comunicata a terzi in applicazione degli art. 33 LPGA e 50a LAVS. Per questi motivi, l’UCC nega […] l’accesso […] in applicazione degli articoli 4 lett. a LTras, 33 LPGA e 50a LAVS, senza il consenso scritto della persona interessata.” 6. Le ulteriori dichiarazioni del richiedente e dell’UCC e i documenti presentati sono trattati, se necessario, nei considerandi seguenti. II. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza considera quanto segue: A. Nella forma: mediazione e raccomandazione secondo l’art. 14 LTras 7. Il richiedente ha presentato una domanda di accesso ai sensi dell’art. 6 LTras presso l’UCC, il quale non ha preso posizione nei termini di legge. Il richiedente ha partecipato alla procedura preliminare di domanda di accesso e può quindi presentare una domanda di mediazione (art. 13 cpv. 1 let. b LTras). La domanda (art. 13 cpv. 2 LTras) è stata presentata all’Incaricato nella forma prevista (forma scritta semplice) ed entro i termini di legge (20 giorni dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione). 8. La procedura di mediazione può essere svolta in forma scritta oppure orale (alla presenza di tutti gli interessati o di alcuni di essi), sotto la direzione dell‘Incaricato che ne decide le modalità.1 Se la mediazione non ha successo oppure non si intravvede la possibilità di giungere ad una soluzione consensuale, in virtù dell’art. 14 LTras l’Incaricato emana una raccomandazione scritta fondata sulla propria valutazione della fattispecie. B. Nel merito 9. Secondo l’art. 12 cpv. 1 OTras, l’Incaricato esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda. 10. Nella sua presa di posizione all’Incaricato (cfr. n. 5) l’UCC ha identificato quale documento ufficiale oggetto della richiesta d’accesso l’estratto di tutti i conti individuali di Y per gli anni compresi fra il 2015 e il 2019. Benché l’accesso non sia stato esplicitamente negato al richiedente, l’autorità ha confermato all’Incaricato la sua posizione di diniego. 11. L’UCC ritiene che l’art. 33 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e l’art. 50a della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) costituiscano un’eccezione ai sensi dell’art. 4 let. a LTras. 12. In base all’art. 33 LPGA le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell’esecuzione delle leggi d’ assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi. L’art. 50a cpv. 4 let. b LAVS fissa poi le condizioni che permettono la comunicazione di dati personali a terzi nel campo dell’AVS in deroga all’art. 33 LPGA: la
1 Messaggio del 12 febbraio 2003 concernente la legge federale sulla trasparenza dell’amministrazione, FF 2003 1783.
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persona interessata deve dare il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, si deve poter presumere secondo le circostanze che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato. 13. L’art. 33 LPGA ha lo scopo essenziale di proteggere sia la personalità degli assicurati i cui dati sono oggetto di trattamento che le persone o organismi che hanno trasmesso informazioni agli organi preposti all’applicazione o alla vigilanza delle assicurazioni sociali. La portata di questa disposizione non va oltre a quella del segreto d’ufficio (art. 22 LPers2), il quale non può essere considerato una norma speciale ai sensi dell’art. 4 let. a LTras.3 Con l’entrata in vigore della legge sulla trasparenza, il segreto d’ufficio e le norme generali sull’obbligo di segreto similari sono state svuotate del loro significato a vantaggio del principio generale di pubblicità sancito nella nuova legge.4 Ne consegue che pure l’art. 33 LPGA non può essere considerato una disposizione d’eccezione ai sensi dell’art. 4 let. a LTras.5 14. Resta da esaminare se l’art. 50a cpv. 4 let. b LAVS possa essere considerato un’eccezione ai sensi dell’art. 4 let. b LTras. Questa disposizione concretizza le eccezioni alla segretezza sancita nell’art. 33 LPGA, per ciò che riguarda il settore dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Stabilendo le condizioni che rendono possibile la trasmissione di dati personali, anche l’art. 50a cpv. 4 let. b LAVS rientra nella categoria delle norme che regolano la protezione dei dati personali. Il Tribunale amministrativo federale, in un caso paragonabile a quello di cui si tratta, ha stabilito che anche la norma specifica della LAINF6 sulla protezione dei dati personali (in casu art. 97 cpv. 6 LAINF) deve essere interpretata in modo restrittivo in osservanza al principio di pubblicità introdotto con la legge sulla trasparenza.7 Avendo l’art. 50a cpv. 4 let. b LAVS lo stesso identico tenore dell’art. 97 cpv. 6 LAINF8, le stesse considerazioni possono essere applicate per analogia all’art. 50a cpv. 4 let. b LAVS. 15. Come per l’art. 33 LPGA alla stessa conclusione si deve quindi arrivare nell’interpretazione dell’art. 50a cpv. 4 let. b LAVS, ovvero che neanche questa disposizione rappresenta un’eccezione ai sensi dell’art. 4 let. b LTras. Se così non fosse, conseguenza sarebbe che nella legislazione sull’AVS il diritto d’accesso a documenti ufficiali potrebbe essere fatto valere solo nei casi particolari definiti dalla LAVS e l’art. 33 LPGA recupererebbe l’estinto valore di obbligo di segreto. In definitiva varrebbe nuovamente il principio del segreto dell’amministrazione con riserva di pubblicità, proprio quel principio che si è voluto abolire con l’introduzione della legge sulla trasparenza.9 16. Questa interpretazione si giustifica anche con il fatto che le modalità di accesso ai dati personali sono già esplicitamente regolate nella legge sulla trasparenza, in particolare all’art. 7 cpv. 2 e all’art. 9 LTras, di cui si tratta qui di seguito. 17. Il richiedente ha fatto richiesta di un documento contenente dati attinenti una persona esplicitamente menzionata (Y), ciò che impedisce di per sé l’anonimizzazione dei dati. Se concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, una domanda d’accesso va trattata ai sensi dell’art. 19 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), fermo restando che la procedura di accesso si basa sulla legge sulla trasparenza (art. 9 cpv. 2
2 Legge sul personale federale, RS 172.220.01. 3 FF 2003 1808; BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mäder [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar zum BGÖ, Art. 4 RZ 10. 4 Cfr. BERTIL COTTIER, nota precedente. 5 Cfr. raccomandazione IFPDT del 4.7.2013 n. 22 e seg. 6 Legge federale sull’assicurazione infortuni, LAINF, RS 832.20). 7 sentenza TAF A-5111/2013 del 6 agosto 2014 consid. 4.4. 8 BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mäder [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar zum BGÖ, Art. 4 RZ 11. 9 FF 2003 1818.
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LTras).10 Questa disposizione disciplina la comunicazione dei dati personali da parte degli organi federali. 18. Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1bis LPD gli organi federali, nel quadro dell’informazione al pubblico, possono comunicare dati personali d’ufficio (informazione attiva) o sulla base della legge sulla trasparenza (informazione passiva), se i suddetti dati sono in relazione con l’adempimento di compiti pubblici (let. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (let. b). 19. La prima condizione (adempimento di compiti pubblici) deriva dal principio della destinazione vincolata, proprio della legislazione sulla protezione dei dati, e risulta già nel quadro della legge sulla trasparenza dalla definizione del concetto di “documento ufficiale” di cui all’art. 5 cpv. 1 let. c. Concretamente, il rapporto tra i dati personali richiesti e l’attività legale dell’UCC deve essere confermato. 20. Per ciò che concerne la seconda condizione (interesse pubblico preponderante), l’autorità deve operare una ponderazione degli interessi tra la protezione dell’interesse privato della persona i cui dati sono stati richiesti e l’interesse pubblico alla divulgazione dei dati (art. 6 OTras). 21. La ponderazione dell’interesse privato deve avvenire sulla base delle informazioni richieste, della funzione o della posizione della persona interessata e delle possibili conseguenze di una divulgazione.11 Nel conto individuale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (numero AVS, redditi, periodi di contribuzione, crediti per compiti assistenziali).12 Il documento richiesto, ovvero l’estratto dei conti individuali racchiude tutti i dati dei singoli conti individuali. Quindi nel caso concreto si richiede la divulgazione di dati personali relativi ad Y ai sensi dell’art. 3 let. a LPD. La procura richiesta (cfr. n. 2) secondo l’UCC non è mai pervenuta. 22. Secondo l’art. 6 cpv. 2 OTras l’interesse pubblico alla trasparenza può prevalere, tra l’altro, quando la pubblicazione risponde a un particolare bisogno di informazione del pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi (let. a), la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l’ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica (let. b) o la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha una relazione di diritto o di fatto con una delle autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, dalla quale ricava vantaggi considerevoli (lett. c). Il richiedente non ha fatto valere alcun argomento a favore di un qualsiasi interesse pubblico alla divulgazione dei dati richiesti, né l’Incaricato ne intravvede sulla base delle conoscenze attuali. 23. L’Incaricato giunge quindi alla conclusione che la divulgazione dei dati personali di Y non sarebbe giustificata da un interesse pubblico preponderante. Egli non ritiene neanche necessario che l’UCC proceda ad una consultazione di Y ai sensi dell’art. 11 LTras. 24. In considerazione di quanto espresso, l’accesso all’estratto dei conti individuali di Y deve essere negato.
10 sentenza TAF A-3220/2015 del 22 febbraio 2016, consid. 4.2.1. 11 Ufficio federale di giustizia, rapporto esplicativo sull’Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione - 24 maggio 2006, n. 3.5. 12 1.01.i (ahv-iv.ch). https://www.ahv-iv.ch/p/1.01.i
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III. Considerato quanto precede, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza formula le seguenti raccomandazioni: 25. L’Ufficio centrale di compensazione non concede l’accesso all’estratto dei conti individuali di Y per gli anni compresi fra il 2015 e il 2019. 26. Se non concorda con la presente raccomandazione, il richiedente può richiedere all’Ufficio centrale di compensazione l’emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 5 PA (art. 15 cpv. 1 LTras) entro 10 giorni dalla ricezione della stessa. 27. L’Ufficio centrale di compensazione pronuncia una decisione se non concorda con la presente raccomandazione (art. 15 cpv. 2 LTras). 28. L’Ufficio centrale di compensazione pronuncia la decisione entro 20 giorni dalla ricezione della presente raccomandazione o dalla richiesta di decisione (art. 15 cpv. 3 LTras). 29. La presente raccomandazione è pubblicata. Per garantire la protezione dei dati personali dei partecipanti alla procedura di mediazione, il nome del richiedente è reso anonimo (art. 13 cpv. 3 OTras). 30. La presente raccomandazione è notificata mediante:
- X - lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Ufficio centrale di compensazione UCC Av. Edmond-Vaucher 18 cp 3100 1211 Ginevra 2
Reto Ammann Alessandra Prinz
I. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza accerta quanto segue: II. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza considera quanto segue: A. Nella forma: mediazione e raccomandazione secondo l’art. 14 LTras B. Nel merito III. Considerato quanto precede, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza formula le seguenti raccomandazioni: