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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2019 F-7110/2018

29 gennaio 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,270 parole·~16 min·5

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 dicembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-7110/2018

Sentenza d e l 2 9 gennaio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A._______, nato (…), alias B._______, nato (…), alias C._______, nato (…), alias C._______, nato (…), Guinea, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 dicembre 2018 / N (…).

F-7110/2018 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 22 ottobre 2018, il verbale dell'audizione sulle generalità del 7 novembre 2018 con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. atto A11), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 dicembre 2018, notificata il 10 dicembre 2018 (cfr. atto A20), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, Stato competente per l'esame della sua domanda d'asilo, il ricorso del 12 dicembre 2018 (data d'entrata: 17 dicembre 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM e per il cui tramite l'interessato ha postulato preliminarmente la concessione dell'effetto sospensivo; in via principale l'annullamento della decisione impugnata con conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; altresì la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del Tribunale del 19 dicembre 2018 che respingeva le istanze di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di assistenza giudiziaria ed invitava il ricorrente a versare, entro il 3 gennaio 2019, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, la richiesta di pagamento rateale inoltrata dal ricorrente il 21 dicembre 2018 (data d'entrata: 24 dicembre 2018), la decisione incidentale del Tribunale dell'11 gennaio 2019, da notificare all'insorgente tramite il Centro di registrazione e di procedura di D._______, che respingeva la richiesta di pagamento rateale, annullava il punto 3 del dispositivo della decisione incidentale del 19 dicembre 2018 e fissava un termine di grazia di tre giorni per il versamento dell'anticipo di CHF 750.– con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine,

F-7110/2018 Pagina 3 la richiesta telefonica da parte dell'insorgente del 18 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali) in merito allo stato della sua procedura; in particolare egli non avrebbe ancora ricevuto una risposta alla sua richiesta di pagamento rateale poiché il Centro di registrazione e di procedura di D._______ non gli avrebbe ancora notificato la decisione incidentale dell'11 gennaio 2019, il pagamento dell'anticipo spese avvenuto il 21 gennaio 2019, la conferma del 25 gennaio 2019 da parte del Centro di registrazione e di procedura di D._______ della mancata notificazione della decisione incidentale dell'11 gennaio 2019 al ricorrente (cfr. risultanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che il termine di pagamento dell'anticipo spese, inizialmente fissato al 3 gennaio 2019 con decisione incidentale del 19 dicembre 2018, è stato annullato e sostituito da un termine di grazia di tre giorni con decisione incidentale dell'11 gennaio 2019, che tuttavia, tale decisione incidentale non è stata notificata dal Centro di registrazione e di procedura di D._______ al ricorrente (cfr. conferma del 25 gennaio 2019 del Centro); che si può ad ogni modo partire dal presupposto che egli sia venuto a conoscenza del contenuto al più presto il 18 gennaio 2019 dopo aver chiesto informazioni al Tribunale in merito allo stato della procedura (cfr. risultanze processuali),

F-7110/2018 Pagina 4 che di conseguenza, il pagamento dell'anticipo avvenuto il 21 gennaio 2019 risulta nella fattispecie tempestivo (cfr. anche art. 38 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che in sede d'audizione sulle generalità (comprendente pure il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo) il richiedente ha allegato di non voler far ritorno in Italia poiché avrebbe un problema di natura sessuale per il quale avrebbe bisogno d'aiuto; che inoltre, il suo ex datore di lavoro non gli avrebbe versato il salario per alcuni mesi ed eserciterebbe pressione nei suoi confronti grazie a dei video in cui egli sarebbe stato ripreso in situazione compromettente (cfr. verbale 1, pag. 10 e 11), che nella decisione impugnata la SEM ha da una parte ritenuto l'Italia competente per l'esame della domanda d'asilo del richiedente – avendo egli depositato una prima richiesta in tale Stato nel settembre 2014 – dall'altra ha negato sia la presenza di indizi che permetterebbero di ritenere che il trasferimento comporterebbe la violazione di disposizioni di diritto internazionale sia la sussistenza di motivi umanitari, che nel ricorso l'insorgente allega di non poter tornare in Italia a causa dei problemi con il suo datore di lavoro il quale lo chiamava omosessuale e lo avrebbe inoltre filmato in una situazione compromettente, che, nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che, di conseguenza, le conclusioni tendenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,

F-7110/2018 Pagina 5 che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento

F-7110/2018 Pagina 6 inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO- DAC», che l'interessato aveva depositato domanda d'asilo in Italia il (…) settembre 2014, che la SEM ha presentato, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, alle autorità italiane competenti una richiesta, di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III), che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda (cfr. verbale 1, pag. 6 e 11), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data, che non vi sono del resto fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei

F-7110/2018 Pagina 7 richiedenti asilo che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33) che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che nel caso in disamina, il ricorrente non ha inoltre dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura,

F-7110/2018 Pagina 8 che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto 2016), agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in definitiva, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che per quel che riguarda il problema con l'ex datore di lavoro, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che per quel che concerne invece il problema di natura sessuale per il quale egli necessiterebbe aiuto, come rettamente rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti, che l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),

F-7110/2018 Pagina 9 che l'autorità inferiore, con il provvedimento impugnato, non ha neppure riconosciuto l'esistenza di motivi umanitari che giustificherebbero l'entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se l'autorità di prima istanza ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,

F-7110/2018 Pagina 10 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo di CHF 750.– versato il 21 gennaio 2019, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-7110/2018 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.– versato il 21 gennaio 2019. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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