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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2019 F-4318/2019

4 dicembre 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,531 parole·~13 min·6

Riassunto

Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone | Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-4318/2019

Sentenza d e l 4 dicembre 2019 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, cancelliere Dario Quirici.

Parti

1. A._______, 2. B._______, …, …, …, entrambe patrocinate dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, casella postale 6319, 6901 Lugano, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone.

F-4318/2019 Pagina 2 Fatti: A. Il 28 febbraio 2019, A._______, nata … settembre 19…, vedova (di seguito, la ricorrente madre), e sua figlia B._______, nata il … luglio 20… (di seguito, la ricorrente figlia; insieme, le ricorrenti), cittadine della Turchia, hanno presentato una domanda d’asilo alla Svizzera, e sono state attribuite, per la durata della relativa procedura, tuttora pendente, al Canton Ticino. B. Il 4 aprile 2019, la ricorrente madre ha chiesto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di verificare se fosse possibile un trasferimento, con sua figlia, dal Canton Ticino al Canton Lucerna o in un altro cantone della Svizzera tedesca. Precisando che “den Grundsatz der Einheit der Familie kann ich nicht geltend machen”, la ricorrente madre invoca, a sostegno della sua richiesta, il fatto che il suo “Lebenspartner”, un cittadino … titolare di un permesso di dimora B, che conosce da venti anni e con il quale forma una coppia da quattro anni, risiede nel Canton Lucerna, dove è “sehr gut integriert”, e le rende visita in Ticino “so oft wie möglich”. In aggiunta a ciò, la ricorrente madre asserisce di essere “psychisch stark angeschlagen”, di avere depositato la domanda d’asilo in base a “frauenspezifische Fluchtgründe” e, a causa della presenza di molti uomini nel centro ..., dove abita con sua figlia, di essere tormentata da “Panikattacken und Schlafstörungen”, concludendo che necessita “dringend” dell’appoggio del suo compagno. C. Il 3 maggio 2019, il Servizio asilo del Cantone Ticino ha comunicato alla SEM di non avere nulla in contrario ad un trasferimento delle ricorrenti nel Canton Lucerna. L’8 maggio 2019, da parte sua, il Canton Lucerna ha informato la SEM di considerare che le condizioni per un cambiamento di cantone non siano soddisfatte, rilevando in particolare, con riferimento al disagio della ricorrente madre nel centro ..., che la stessa potrebbe chiedere di essere trasferita in un altro luogo in Ticino. D. Il 29 maggio 2019, la SEM ha ricevuto dalle ricorrenti un certificato medico del 23 maggio 2019, stilato dalla dott.ssa C._______, psichiatra e

F-4318/2019 Pagina 3 psicoterapeuta FMH, nonché dalla dott.ssa D._______, medico assistente, entrambe attive presso il Servizio Psico-sociale di …. Nel detto certificato, che concerne lo stato di salute della ricorrente madre, è formulata la diagnosi di “disturbo postraumatico da stress (ICD10: F43.1), in una paziente vittima di torture, violenze fisiche e sessuali (ICD10: Z65.4)”, con terapia antidepressiva, ed è pure riferito che il collocamento in Ticino della ricorrente madre, da sola con sua figlia, “ha ulteriormente aggravato [il suo] stato psichico già precario”. Le redattrici del certificato affermano inoltre che le visite del suo compagno rappresentano, per la ricorrente, “una risorsa dal punto di vista psichico e timico”, concludendo di sostenere, “da un punto di vista medico psichiatrico”, il trasferimento della ricorrente madre, con sua figlia, nel Canton Lucerna, dove potrà proseguire le cure, considerato come ciò “possa influire favorevolmente sia sui sintomi attuali sia sul decorso del disturbo; inoltre questo favorirebbe un miglioramento anche del quadro psichico affettivo della figlia”. E. Il 14 agosto 2019, la SEM ha respinto la domanda di cambiamento di cantone, argomentando che le ricorrenti non possono far valere un diritto all’unità della famiglia e che non sono esposte ad una grave minaccia, con la precisazione che, ad ogni modo, il Canton Lucerna ha rifiutato di acconsentire al trasferimento richiesto. F. Il 26 agosto 2019, rappresentati dalla loro legale, le ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previo annullamento della decisione della SEM, di attribuirle al Canton Lucerna. Le ricorrenti hanno inoltre trasmesso uno scritto, del 25 agosto 2019, in cui il compagno della ricorrente madre afferma, tra le altre cose, che la sposerà prossimamente, una volta che avrà divorziato da sua moglie, con la quale vive separato da oltre un anno. In sostanza, le conclusioni del ricorso riposano sulla “stabile ed importantissima […] relazione affettiva” tra la ricorrente madre e il suo compagno, e sul “precario stato di salute” della ricorrente madre, il quale “costituisce una minaccia non solo alla salute psicofisica della stessa, che non riesce in modo autonomo a far fronte alle necessità quotidiane, ma, ancora, a quello di [sua] figlia”. G. Il 5 settembre 2019, questo Tribunale ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. Il 15 ottobre seguente, la SEM ha dichiarato di confermare integralmente la sua decisione.

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Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 14 agosto 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione incidentale ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, emanata dalla SEM nell’ambito della procedura d’asilo relativa alle ricorrenti, tuttora pendente, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso (cfr. art. 27 cpv. 3, 105 e 107 cpv. 1 2a frase della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). Dato che la procedura verte su una decisione in materia d’asilo, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, le ricorrenti, tramite la loro legale, hanno inoltrato il ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui lo stesso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Si tratta in seguito di verificare se le ricorrenti possano ottenere il loro trasferimento dal Canton Ticino al Canton Lucerna, diversamente da quanto deciso dalla SEM, invocando il diritto all’unità della famiglia e/o la protezione contro una grave minaccia.

F-4318/2019 Pagina 5 2.1 Secondo l’art. 27 cpv. 3 LAsi, la SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d’attribuzione). Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia. L’art. 27 cpv. 3 3a frase LAsi è stato introdotto nella LAsi per tenere conto delle esigenze poste dagli art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101; cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, in particolare la pag. 54, Foglio federale 1996 II 1). Si osservi che, in accordo con la giurisprudenza federale, il principio dell’unità della famiglia si applica, in primis, alle relazioni in seno alla famiglia cosiddetta nucleare, ossia tra gli sposi nonché tra i genitori e i loro figli minorenni, ma può anche applicarsi, in funzione delle circostanze, ad altre configurazioni familiari o di parentela (cfr., in particolare, DTAF 2009/8 consid 5.3.2 e 2008/47 consid. 4.1.1 con i riferimenti). Peraltro, secondo la CorteEDU, “le concept de « vie familiale » visé par l’article 8 ne se borne pas aux seules familles fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres relations de facto […] Pour déterminer si une relation s’analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d’un certain nombre d’éléments, tels le point de savoir si les partenaires cohabitent, la durée de leur relation, la question de savoir s’ils ont, d’une quelconque manière, par exemple en ayant des enfants ensemble, démontré leur engagement l’un envers l’autre” (sentenza CorteEDU – Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). In concreto, le ricorrenti, come del resto da loro stesse inizialmente esposto (cfr. consid. B), non possono prevalersi, allo stato attuale delle cose, del diritto all’unità della famiglia con riferimento alla relazione che le lega al compagno della ricorrente madre. Innanzitutto, la ricorrente madre non è sposata con il suo compagno, il quale non è il padre della ricorrente figlia e, perdipiù, è tuttora vincolato dal matrimonio con un’altra donna, benché la coppia sembri essere sul punto di divorziare (cfr. consid. F). In secondo luogo, la pretesa durata di quattro anni della relazione con la ricorrente madre appare poco credibile, se si considera che il suo compagno risiede già da tempo in Svizzera, dove lei è invece giunta soltanto nel febbraio 2019, per cui non si può parlare di una coabitazione propriamente vissuta. Per finire, non vi sono altri elementi di fatto che permettano di ritenere, pertinentemente, che la ricorrente madre, insieme a sua figlia, conduca una

F-4318/2019 Pagina 6 vita assimilabile ad una vita di famiglia con il suo compagno, e ciò nonostante le visite che quest’ultimo rende loro in Ticino, fungendo loro da sostegno, affettivo, psicologico e morale, durante la procedura d’asilo tuttora pendente. Pertanto, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita familiare, il ricorso, pur volendo ammettere che sia ammissibile, è infondato e la decisione impugnata, che è conforme al diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA), deve essere confermata. 2.2 Conformemente all’art. 22 cpv. 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone. In concreto, il certificato medico delle dott.sse C._______ e D._______, che fa stato di una chiara diagnosi e della terapia necessaria, non permette di dubitare della serietà dei disturbi psichiatrici di cui soffre la ricorrente e, di riflesso, almeno in parte, sua figlia (cfr. consid. D). Tuttavia, non si può assennatamente sostenere che la salute delle ricorrenti sia esposta ad una grave minaccia in Ticino. A questo proposito, non soltanto la ricorrente madre segue una terapia psichiatrica e medicamentosa, ma bisogna pure aggiungere che, se il disagio che risente a vivere nel centro ... dovesse assumere proporzioni tali da risultare ulteriormente nocivo per il suo stato di salute, avrà la possibilità di chiedere alle autorità competenti ticinesi, per il tramite delle dott.sse C._______ e D._______, di essere trasferita, con sua figlia, in un altro centro di accoglienza per il tempo restante della procedura d’asilo. Di conseguenza, anche rispetto alla condizione dell’esistenza di una grave minaccia, il ricorso risulta infondato e la decisione impugnata, che è conforme al diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA), deve essere confermata, tanto più che il Canton Lucerna ha rifiutato di dare il suo consenso al trasferimento delle ricorrenti dal Canton Ticino, giustificando la propria posizione con validi argomenti (cfr. consid. C). Si noti ancora che l’attribuzione al Canton Ticino è valida per la durata della procedura d’asilo, e che le ricorrenti, se otterranno l’asilo, potranno stabilirsi, in linea di massima, ovunque sul territorio svizzero (cfr., mutatis mutandis, sentenza TAF F-3862/2016 del 16 agosto 2016, pag. 8). Peraltro, a prescindere dalla procedura d’asilo, una volta che il matrimonio

F-4318/2019 Pagina 7 con il suo compagno sarà concluso, la ricorrente madre, con sua figlia, potrà fondatamente invocare l’unità della famiglia allo scopo di trasferirsi nel Canton Lucerna. 3. In conclusione, accertato che le ricorrenti non possono invocare con successo né il principio dell’unità della famiglia, né la necessità di essere protette da una minaccia grave, e che il Canton Lucerna ha rifiutato di condiscendere alla loro richiesta di trasferimento dal Canton Ticino, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 4. Le spese processuali sono, di regola, messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerate le circostanze del caso, e nonostante l’esito negativo del ricorso, alle ricorrenti non si addossano spese processuali. Alle ricorrenti non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS- TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-4318/2019 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – alle ricorrenti (raccomandata; allegato: una copia della risposta della SEM del 15 ottobre 2019); – alla SEM (n. di rif. …: incarto ritornato); – all’Ufficio della migrazione, Sezione della popolazione (Servizio asilo) del Cantone Ticino, via Lugano 4, 6501 Bellinzona (per conoscenza); – all’Amt für Migration (Asyl) des Kantons Luzern, Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (per conoscenza).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

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