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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2026 F-3205/2026

11 maggio 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,209 parole·~11 min·9

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 aprile 2026

Testo integrale

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Corte VI F-3205/2026

Sentenza dell ’ 11 maggio 2026 Composizione

Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l’approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nato il (…), Azerbaigian, alias A._______, nato il (…), Armenia, alias B._______, nato il (…), Azerbaigian, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 aprile 2026.

F-3205/2026 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2026. Con decisione del 29 aprile 2026 (notificata il 4 maggio 2026), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del richiedente, con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Francia ed esecuzione del precitato provvedimento, nonché constatando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. B. Con ricorso del 6 maggio 2026, l’insorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, a titolo processuale la concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, nonché la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ha postulato, secondo il senso, l’annullamento del provvedimento e che la SEM entri nel merito della sua domanda d’asilo applicando la clausola di sovranità. Il 7 maggio 2026 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente.

Diritto: 1. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 2. 2.1 Innanzitutto, il ricorrente non contesta a ragione che nel caso concreto trovi applicazione il RD III (regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i

F-3205/2026 Pagina 3 meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea {GU} L 180/31 del 29.06.2013]). Difatti, dalle ricerche effettuate dall’autorità inferiore nell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac” in data 2 aprile 2026, è risultato che il ricorrente aveva presentato delle pregresse domande d’asilo in Francia il (…) rispettivamente il (…), ed in C._______ invece il (…) (cfr. [atti della SEM] n. [{…}]- 8/2 e 9/1). Circostanze che sono inoltre state confermate anche dall’insorgente nell’ambito del suo colloquio Dublino tenutosi il (…) aprile 2026, salvo che egli ha addotto che la prima domanda d’asilo in Francia l’avrebbe depositata nel mese di (…) e non in (…) (cfr. n. 15/4, pag. 2). La SEM, il 16 aprile 2026, ha trasmesso alle autorità francesi una domanda di ripresa in carico del ricorrente sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 16/11). Queste ultime hanno accettato espressamente la richiesta predetta in data 29 aprile 2026, fondandosi sulla medesima norma (cfr. n. 23/2). Partendo da queste premesse, la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che la Francia fosse in linea di principio competente per proseguire la sua procedura ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III in combinato disposto con l’art. 25 par. 1 RD III. 2.2 Quanto asserito dal ricorrente nel corso del colloquio Dublino (cfr. n. 15/4) e nel ricorso, circa delle supposte irregolarità nella conduzione della sua procedura d’asilo da parte delle autorità francesi, e meglio che la seconda decisione negativa in Francia, non gli sarebbe stata notificata per tempo, e per questo motivo egli non avrebbe potuto introdurre ricorso contro di essa (cfr. n. 15/4, pag. 2), come rettamente già argomentato nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 2 seg.), non sono in grado di confutare la suddetta conclusione in merito alla competenza della Francia. Egli non ha difatti apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza per provare, o perlomeno rendere verosimili, che le autorità francesi non abbiano trattato nel rispetto del diritto comunitario ed internazionale applicabile, le sue procedure d’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della sua domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relativa all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). Anzi, dalle sue dichiarazioni, si deduce piuttosto il contrario, avendo egli potuto presentare ben due volte una domanda d’asilo in Francia,

F-3205/2026 Pagina 4 avendo egli asserito di essere stato ascoltato in entrambe le procedure e di avere avuto occasione d’impugnare i provvedimenti negativi. Se egli poi ritiene che la seconda decisione negativa francese non gli sia stata notificata regolarmente, spettava e spetterà a lui adire le preposte autorità giudiziarie per prevalersi di tale motivo, essendo la Francia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante. Nulla permette invero di ritenere che l’insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori di tale Paese – e perfino adire la Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU) – se ritenesse che le autorità francesi siano venute meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati. Inoltre, anche a supporre che l’ultima decisione negativa d’asilo sia definitiva, resta possibile per l’interessato contestarla dinnanzi alle autorità francesi, eventualmente sollevando dei nuovi motivi d’asilo o delle nuove circostanze che si opporrebbero al suo allontanamento (cfr. art. 40 della direttiva procedura). Va inoltre sottolineato ancora in proposito che, visto tale contesto, il fatto che in Francia egli abbia già ricevuto due decisioni negative circa le domande d’asilo presentate, una decisione definitiva che respinge la sua domanda d’asilo e pronuncia il suo allontanamento verso il paese d’origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza del TAF D-3912/2024 del 1° luglio 2024 consid. 6.2 con ulteriore rif. cit.). 3. Altresì, l’autorità inferiore, ha a ragione constatato che il sistema d’asilo e d’accoglienza francese non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 3 della decisione avversata; anche ex multis la sentenza del TAF F-2583/2026 del 16 aprile 2026 consid. 5.1 con ulteriori rif. cit.), conclusione alla quale si può senz’altro rinviare, non avendola del resto il ricorrente contestata nel suo gravame. Non presentando la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Francia delle carenze sistemiche, come già precedentemente osservato, non risultano poi necessari ulteriori commenti circa il rischio di respingimento (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 30 novembre 2023, cause congiunte C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21 [ECLI:EU:C:2023:934], §129-142 e cifra 2 del dispositivo), di cui si è prevalso l’insorgente nel ricorso, nel caso venisse trasferito in territorio francese. 4. 4.1 Inoltre, a differenza di quanto argomentato nel ricorso, nel caso in esame, non sussiste alcun ostacolo derivante dal diritto internazionale che

F-3205/2026 Pagina 5 obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente sulla base dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. al riguardo la DTAF 2015/9 consid. 8.2). 4.2 Invero, per opporsi al suo trasferimento in Francia, il ricorrente ha dichiarato nell’ambito del suo colloquio Dublino, che ivi sarebbe costretto a vivere per strada come l’ultima volta, quando non gli sarebbe stato fornito alcun alloggio o assistenza (cfr. n. 15/4, pag. 2). Nel suo ricorso, egli reitera tali affermazioni, rilevando come su suolo francese egli non avrebbe ricevuto alcun sostegno né l’assistenza necessaria. In merito a tali asserti, si osserva dapprima come egli non li abbia corroborati con alcun indizio rispettivamente mezzo di prova concreto, restando pertanto delle mere allegazioni di parte. Inoltre, nella decisione avversata, l’autorità inferiore si è riferita a tali dichiarazioni dell’insorgente. In assenza di elementi circostanziati e concreti che permettano di concludere che le autorità francesi competenti non sarebbero in misura o non sarebbero disposte ad apportargli il sostegno necessario, è a giusto titolo che la SEM ha rilevato nel giudizio impugnato che la natura e l’estensione del sostegno al quale il ricorrente avrà diritto in Francia deriva dal diritto nazionale (cfr. p.to II, pag. 3 seg. del provvedimento avversato) e non vi è luogo di presumere che nel caso di un suo trasferimento, egli si troverà in una situazione esistenziale critica e violante le norme internazionali, in particolare l’art. 3 CEDU. 4.3 Infine, in relazione al suo stato di salute, riprodotto correttamente e nel dettaglio nella decisione impugnata, alla quale si può senz’altro rinviare onde evitare inutili ripetizioni (cfr. p.to II, pag. 4), lo stesso si caratterizza essenzialmente in diagnosi di tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra, per la quale è stata prescritta della fisioterapia (cfr. n. 21/4). Stando così le cose, il suo stato valetudinario, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU, [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Francia. Del resto, egli potrà continuare le cure ed i trattamenti ricevuti in Svizzera anche nel suddetto Paese, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-2763/2026 del 24 aprile 2026 consid. 3.3).

F-3205/2026 Pagina 6 4.4 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d’apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Francia è competente per la ripresa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste all’art. 18 par. 1 lett. d RD III. 5. Alla luce di quanto precede, è pertanto a ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando il suo trasferimento verso la Francia ai sensi dell’art. 44 LAsi. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 6. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto. Altresì, con la presente sentenza, la misura supercautelare pronunciata dal Tribunale il 7 maggio 2026 decade. 7. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.–, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 8. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

F-3205/2026 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Basil Cupa Alissa Vallenari

Data di spedizione:

F-3205/2026 — Bundesverwaltungsgericht 11.05.2026 F-3205/2026 — Swissrulings