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Bundesverwaltungsgericht 25.01.2018 F-2522/2017

25 gennaio 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,902 parole·~20 min·6

Riassunto

Visto con validità territoriale limitata (VTL) | Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-2522/2017

Sentenza d e l 2 5 gennaio 2018 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Fulvio Haefeli, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, senza recapito in Svizzera, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.

F-2522/2017 Pagina 2

Fatti: A. Dopo avere preventivamente contatto con l’Ambasciata elvetica a Teheran (Iran) nel corso del mese di dicembre 2016, in data 14 febbraio 2017 A._______ e B._______, cittadini iraniani nati rispettivamente il (…) ed il (…), unitamente alla figlia C._______, anch’essa cittadina iraniana, nata il (…), hanno sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la citata rappresentanza elvetica per recarsi in Svizzera. B. Con decisione del medesimo giorno l’Ambasciata di Svizzera a Teheran ha rifiutato il rilascio del visto richiesto dagli interessati mediante il modulo standard Schengen. C. Il 22 febbraio 2017 i richiedenti hanno inoltrato opposizione contro la decisione di cui sopra della rappresentanza svizzera a Teheran all’indirizzo della medesima (data di ricezione: 28 febbraio 2017), la quale in data 1° marzo 2017 l’ha trasmessa alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Nella loro opposizione A._______, B._______ e C._______ hanno contestato l’argomentazione dell’Ambasciata secondo cui non vi sarebbe l’intenzione di lasciare la Svizzera allo scadere dell’autorizzazione d’entrata Schengen ed hanno ribadito le motivazioni già avanzate nella loro richiesta di rilascio del visto. Gli interessati hanno in particolare sostenuto che A._______ si è convertito al cristianesimo da cinque anni, ciò che lo espone al rischio di una pesante condanna e di persecuzioni da parte delle autorità iraniane, anche in ragione dei contatti intrattenuti con associazioni cristiane. Inoltre egli sarebbe stato interrogato più volte e posto sotto osservazione da parte dei servizi di sicurezza a seguito delle proteste del 2009 che egli avrebbe ripreso con il suo telefono cellulare. D. In data 6 aprile 2017 la SEM ha respinto la citata opposizione. L’autorità inferiore ha osservato che la rappresentanza elvetica a Teheran nel suo rifiuto di concedere il visto richiesto ha indicato come motivazione l’assenza di garanzie in merito alla partenza dallo spazio Schengen dei richiedenti al termine della validità del visto, mentre in una nota trasmessa alla stessa SEM il 1° marzo 2017 ha altresì precisato che si trattava di una richiesta di visto per motivi umanitari, come peraltro risulta dalla richiesta degli interessati. A questo proposito l’autorità federale ha ritenuto che le argomentazioni

F-2522/2017 Pagina 3 avanzate da A._______ non le permettono di accogliere l’opposizione, in quanto il cristianesimo è una religione ufficiale e riconosciuta in Iran e sebbene a volte gli adepti di tale credo subiscano soprusi ed angherie, non si può considerare che le persone convertite subiscano minacce alla vita o all’integrità fisica. La SEM non ha negato l’esistenza di condizioni di vita difficili per i richiedenti a seguito della conversione, ma ha nondimeno considerato che non è stato dimostrato alcun pericolo concreto o imminente, ragione per la quale è a giusto titolo che l’Ambasciata di Svizzera a Teheran ha rifiutato la concessione dei visti postulati. E. A._______, B._______ e C._______ sono insorti avverso la decisione della SEM del 6 aprile 2017 mediante ricorso datato 29 aprile 2017 (data di entrata: 2 maggio 2017) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l’annullamento e la conseguente autorizzazione ad entrare in Svizzera. Essi hanno ribadito come un tale visto dovrebbe essere concesso in ragione della conversione di A._______ e delle conseguenze sulla sua persona che ciò può comportare, circostanza peraltro evocata anche nella decisione impugnata. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto di avere dimostrato il pericolo in cui essi si trovano, poiché – come d’altronde spiegato nelle precedenti prese di posizione – la questione non si limita alla sola conversione, bensì anche al timore da parte delle autorità iraniane che essi intrattengano contatti con entità estere per favorire un cambiamento di regime in patria; a mente dei ricorrenti l’autorità inferiore avrebbe completamente omesso di considerare questo importante fatto. A._______ ha in seguito spiegato di frequentare settimanalmente dei corsi di violino presso un insegnante di religione cristiana che vive in un’altra città. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato accusato da parte della polizia di avere organizzato riunioni di correligionari presso il domicilio del citato insegnante e di temere di essere pedinato e sottoposto ad intercettazioni delle sue comunicazioni da parte delle autorità. È stato inoltre evocato un episodio in cui B._______ durante un viaggio in automobile aveva tolto il velo, che in Iran le donne sono tenute ad indossare, dal proprio capo e pertanto la polizia aveva fermato i ricorrenti, tenuto in custodia il veicolo per un mese ed obbligato gli interessati a pagare un’ammenda. I ricorrenti hanno successivamente espresso il loro sentimento di minaccia da parte delle autorità iraniane, sostenendo che non sia necessaria una

F-2522/2017 Pagina 4 condanna ad una pena detentiva per dimostrare l’esistenza di un pericolo atto a giustificare la concessione di una protezione da parte della Confederazione. F. Preso atto del ricorso, con ordinanza del 10 maggio 2017 il Tribunale ha ingiunto agli interessati di designare un recapito in Svizzera ai sensi dell’art. 11b PA. A._______, B._______ e C._______ non hanno ottemperato a tale richiesta ed i successivi atti istruttori sono pertanto stati notificati mediante pubblicazione sul Foglio Federale in ossequio all’art. 36 lett. b PA. G. Il 18 ed il 27 luglio 2017 i ricorrenti hanno chiesto, tramite messaggi di posta elettronica, al Tribunale un aggiornamento in merito alla vertenza. H. Con decisione incidentale del 27 luglio 2017 lo scrivente Tribunale ha chiesto ad A._______, B._______ e C._______ di versare, entro un termine di 30 giorni dalla notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Federale, un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato, parziale o tardivo pagamento. I ricorrenti hanno tempestivamente adempiuto a detta richiesta. I. In data 14 settembre 2017 la SEM si è riconfermata nella decisione impugnata, considerando che i ricorrenti non hanno addotto argomentazioni che le permettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie. L’autorità federale intimata ha in tal senso precisato che il caso della famiglia A._______ è stato oggetto di un’attenta analisi individualizzata e che la loro vita non può essere definita direttamente, seriamente e concretamente minacciata in Iran, nonostante la conversione al cristianesimo di A._______. J. Gli insorgenti non hanno dato seguito all’invito a presentare un atto di replica emanato dal Tribunale il 21 settembre 2017.

F-2522/2017 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______, B._______ e C._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Confederazione Elvetica autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli

F-2522/2017 Pagina 6 Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti). 4. 4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1 alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr). 4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr. 4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché

F-2522/2017 Pagina 7 giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen, nonché art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). 4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti ed art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen). 4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012, il legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999 2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012, ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. Per questo motivo è stato modificato l’art. 2 cpv. 4 OEV, che concretizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l’art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare il territorio della Confederazione dopo un soggiorno di tre mesi. 4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere

F-2522/2017 Pagina 8 il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3). 4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di asilo dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010 , FF 2010 3889, pagg. 3923- 3924; Istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario]). 4.8 Va altresì considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato una sentenza concernente i visti con territorialità limitata (VTL) nella quale ha ritenuto che l’art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto con territorialità limitata – la cui durata è in principio limitata – con lo scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese che emanerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. sentenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato belga). 4.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in funzione dell’art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l’OEV costituiscono delle basi legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condizioni d’entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di protezione ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in

F-2522/2017 Pagina 9 questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda di asilo. 5. 5.1 A._______, B._______ e C._______ sono di nazionalità iraniana, di conseguenza al fine di potere entrare in Svizzera necessitano dell’ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché il regolamento [CE] N. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]). 5.2 Nella fattispecie l’autorità inferiore ha giustamente rinunciato ad analizzare se i ricorrenti potessero postulare la concessione di un visto Schengen di tipo C, avendo gli stessi e la rappresentanza elvetica a Teheran indicato chiaramente che la domanda oggetto del procedimento concerneva un visto di tipo umanitario. Di conseguenza qui di seguito verrà analizzato se sono dati i presupposti per la concessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’Istruzione visto umanitario. 5.3 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430). 5.4 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli interessati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità elvetiche. 5.5 Nella richiesta tendente all’ottenimento di un visto (cfr. incarto Simic, pagg. 3-4) A._______ ha affermato di essersi convertito al cristianesimo cinque anni orsono, e conscio dei rischi che una tale scelta religiosa può comportare in Iran, ha cercato di nasconderla. Tuttavia a causa di alcuni scambi di messaggi di posta elettronica con entità cristiane, egli sarebbe più volte stato contattato dalle autorità iraniane per dei chiarimenti al proposito, e teme pertanto di venire incarcerato per un lungo periodo e di subire persecuzioni qualora emergessero questioni di natura politica, in aggiunta alla problematica della sua conversione. Detti propositi sono stati

F-2522/2017 Pagina 10 riconfermati anche nelle successive prese di posizione dinanzi all’Ambasciata di Svizzera a Teheran ed alla SEM, uniti all’affermazione secondo le quali le forze dell’ordine della Repubblica Islamica dell’Iran lo avrebbero interrogato nell’ambito delle manifestazioni tenutesi a seguito delle elezioni presidenziali del 2009, in quanto con il suo telefonino avrebbe filmato detti raduni di protesta (cfr. incarto Simic, pagg. 5 e 39), ed all’asserzione secondo cui egli sarebbe oggetto di pedinamenti e sorveglianza delle comunicazioni da parte delle autorità iraniane. 5.6 A fronte di queste allegazioni il Tribunale considera che i ricorrenti non hanno invero dimostrato l’esistenza di minacce dirette serie e concrete per la loro incolumità. Al contrario A._______ ha sollevato unicamente generici riferimenti ad un potenziale rischio di persecuzioni a causa della sua conversione al cristianesimo, peraltro avvenuta ormai diversi anni orsono, senza che vi siano state conseguenze gravi. Nel corso del presente procedimento ed in quello dinanzi alla SEM, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto a sostegno degli asseriti rischi per la loro integrità fisica. 5.7 Occorre inoltre osservare che la considerazione espressa dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, secondo la quale non si può affermare che la conversione al cristianesimo di cittadini iraniani implichi l’esistenza di minacce per le persone interessate, sebbene sia possibile che esse possano essere oggetto di soprusi ed angherie, non può essere biasimata. In una recente sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il ritorno in Iran di cittadini provenienti da questo paese che si sono convertiti al cristianesimo è possibile, poiché non sussiste il rischio di trattamenti degradanti, qualora essi non esercitino la loro fede in maniera vistosa e pubblica e di conseguenza non vengano percepiti dalle autorità del paese di origine come una minaccia (cfr. sentenza della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 44). A mente del Tribunale il caso dei ricorrenti rientra in questa categoria, in quanto per stessa ammissione di A._______, egli esercita la sua fede in maniera discreta da ormai diversi anni (cfr. consid. 5.5 supra). Sebbene secondo le sue allegazioni le autorità iraniane sembrano essere venute a conoscenza della sua conversione, non si può affermare che sussista un rischio diretto e concreto di persecuzioni. In questo senso va considerato come non risulta che A._______ sia ritenuto nel suo paese come una minaccia da parte delle forze dell’ordine, dato che non sono state intraprese misure nei suoi confronti a seguito degli episodi del 2009 da egli citati e successivamente rispetto alle domande poste in relazione ai corsi di violino frequentati presso un maestro cristiano in un’altra città, nonché a seguito degli scambi di posta elettronica menzionati con entità cristiane.

F-2522/2017 Pagina 11 5.8 In sintesi sebbene la conversione al cristianesimo della famiglia A._______ possa non essere ben accettata dalle autorità iraniane, non vi sono elementi o indizi concreti per potere concludere che essi si trovano in un contesto tale da rendere indispensabile l’intervento delle autorità elvetiche. 6. Pertanto, alla luce di quanto precede, l'istanza inferiore ha rettamente ritenuto che gli interessati non si trovano in una situazione di pericolo concreta giustificante la concessione di un visto per motivi umanitari, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 15 agosto 2017. 3. Comunicazione a: – ricorrenti (notificazione tramite pubblicazione sul Foglio Federale in applicazione dell’art. 36 lett. b PA) – autorità inferiore (n. di rif. […], […] e […], incarti di ritorno)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

Data di spedizione:

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