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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2020 F-25/2019

17 giugno 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,428 parole·~22 min·5

Riassunto

Visto Schengen | Visto Schengen

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-25/2019, F-28/2019

Sentenza d e l 1 7 giugno 2020 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, cancelliere Dario Quirici.

Parti

1. A._______, 2. B._______, rappresentato da sua madre C._______, entrambi patrocinati dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, casella postale 743, 6903 Lugano, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Visto Schengen.

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 2 Fatti: A. C._______, cittadina della Repubblica dominicana (RD) nata il … 1980, sposatasi nel … 2010 con il cittadino svizzero D._______, e nel frattempo divorziata, risiedente in Ticino e titolare di un permesso di domicilio C dal 2015, attiva come assistente di cura, è madre di tre figli avuti dallo stesso padre d’origine dominicana, emigrato negli Stati Uniti, che vivevano o vivono nella RD con la loro nonna paterna, tra cui A._______ e B._______ (la/il ricorrente, i ricorrenti), nati rispettivamente il … 1997 e il … 2005. B. Il 19 luglio 2018, la ricorrente ha presentato all’Ambasciata di Svizzera nella RD (ASRD) una richiesta di visto Schengen di breve durata (90 giorni), corredata dei documenti necessari, compresi un biglietto d’aereo andata – ritorno e una lettera d’invito di sua madre, e ciò allo scopo di rendere visita alla medesima durante il periodo estivo dal 6 al 30 agosto 2018. Nel corso del colloquio all’ASRD la ricorrente ha dichiarato, in sintesi, di frequentare il sesto semestre di “Negocios Internacionales” all’università di E._______ e di essere finanziata dai suoi genitori. C. Il 23 ottobre 2018, il ricorrente, rappresentato da sua sorella, ha depositato a sua volta presso l’ASRD una domanda di visto Schengen di breve durata (90 giorni), munita dei documenti richiesti, in particolare di un biglietto d’aereo andata – ritorno e di una lettera d’invito di sua madre, per visitare quest’ultima durante il periodo natalizio dal 12 dicembre 2018 al 12 gennaio 2019. Nel corso del colloquio all’ASRD, accompagnato da sua sorella, il ricorrente ha affermato, in sostanza, di frequentare la scuola dell’obbligo a F._______ (RD) e di essersi già recato due volte da sua madre in Svizzera, nel 2014 e 2016, in base ad un visto Schengen. Dal canto suo, la ricorrente ha precisato che il loro padre ha ormai ottenuto il passaporto statunitense, che il loro comune fratello vive presentemente negli Stati Uniti, che lei stessa dispone di un permesso di soggiorno per questo Paese e che la loro madre avrebbe manifestato l’intenzione di chiedere, in futuro, il ricongiungimento familiare con il ricorrente. D. Il 31 ottobre 2018, tramite moduli standard Schengen, l’ASRD si è rifiutata di emettere i visti richiesti per la ragione che le informazioni fornite dai ricorrenti non sarebbero affidabili e che la loro intenzione di lasciare il

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 3 territorio degli Stati membri dello spazio Schengen non avrebbe potuto essere stabilita. Il 9 novembre 2018, l’ASRD ha notificato le due decisioni negative alla ricorrente. E. Il 16 novembre 2018, patrocinati dalla loro legale, i ricorrenti hanno formulato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro le rispettive decisioni di rifiuto dei visti prese dall’ASRD (N.B.: il ricorrente minorenne è rappresentato da sua madre). Il 6 dicembre 2018, constatata la tempestività delle opposizioni e del versamento degli anticipi spese di fr. 200.– ognuno, la SEM le ha respinte, adducendo come ragione principale che “dalla situazione personale [dei ricorrenti] (giovane, nubile, studentessa, mantenuta dai genitori, il padre abiterebbe negli Stati Uniti d’America, legami familiari in patria non sufficienti a garantirne il ritorno, non ha mai viaggiato nello spazio Schengen [rispettivamente] minorenne, scolaro, il padre abiterebbe negli Stati Uniti d’America, legami familiari non sufficienti a garantirne il ritorno), nonché dalla situazione socioeconomica prevalente nel [loro] Paese d’origine, la [loro] partenza dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non può essere considerata sufficientemente garantita. La SEM non può infatti escludere che, una volta giunt[i] nello spazio Schengen, [i ricorrenti] desideri[no] protrarvi il [loro] soggiorno nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria”. In relazione al ricorrente, la SEM ha inoltre rilevato, come elemento a sfavore del rilascio di un visto Schengen, che sua madre “avrebbe l’intenzione di richiedere il congiungimento familiare”. F. Il 2 gennaio 2019, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa visione degli atti, congiunzione delle due procedure nonché concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, che i loro ricorsi siano accolti e “le decisioni impugnate […] annullate” (N.B.: il ricorrente minorenne è rappresentato da sua madre). In compendio, i ricorrenti fanno valere che “le ragioni alla base del rifiuto sono […] troppo generiche e prive di una relazione con i dati oggettivi”, e che, rispetto alla questione dell’eventuale ricongiungimento familiare, “[…] l’autorità preposta all’accoglimento o meno di una [tale] domanda non sono né le rappresentanze svizzere all’estero né la SEM”, sottolineando che,

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 4 vista l’età del ricorrente, la medesima “sarebbe tardiva […] per cui ci sarebbe la via convenzionale per rifiutare un ricongiungimento familiare senza ricorrere al diniego preventivo di un visto d’entrata”. Dal canto suo, la ricorrente adduce che, siccome “è in possesso di un permesso di domicilio negli Stati Uniti, dove le condizioni socioeconomiche sono pari a quelle che […] troverebbe in Svizzera”, se intendesse migliorare la sua situazione di vita, potrebbe semplicemente trasferirsi negli Stati Uniti, per cui “i timori della SEM risultano oltremodo infondati e senza alcun oggettivo legame con la causa in oggetto”. G. Il 16 gennaio 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha congiunto le procedure F-25/2019 e F-28/2019 e invitato i ricorrenti a saldare, entro il 14 febbraio 2019, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 700.–, comunicando loro, nel contempo, che la questione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sarebbe stata trattata nel prosieguo. H. Il 17 gennaio 2019, i ricorrenti hanno informato questo Tribunale che la richiesta vertente sull’assistenza giudiziaria “era stata formulata principalmente per ottenere la dispensa dal versamento dell’anticipo sulle spese di giustizia”. Il 29 gennaio 2019, i ricorrenti hanno nondimeno pagato l’anticipo spese di fr. 700.–. I. Il 13 febbraio 2019, questo Tribunale ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 14 marzo successivo, ed ha trasmesso ai ricorrenti, come da essi richiesto con i loro gravami, copie dei loro rispettivi incarti. Il 22 febbraio 2019, la SEM ha osservato di non intravedere nuovi elementi per cambiare il proprio apprezzamento delle fattispecie, affermando così la necessità di respingere i ricorsi e confermare le decisioni su opposizione impugnate. J. Il 28 marzo 2019, questo Tribunale ha concesso ai ricorrenti un termine fino al 13 maggio seguente per replicare, ma essi non si sono più manifestati.

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e i provvedimenti del 6 dicembre 2019 (conferme dei rifiuti dei visti), che non rientrano peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituiscono delle decisioni ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare i presenti ricorsi. Dato che le procedure vertono su decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l’entrata in Svizzera di persone che non sono cittadine di uno Stato membro dell’Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, i ricorrenti sono i destinatari delle decisioni su opposizione impugnate, precisato che il ricorrente minorenne è rappresentato da sua madre. Essi hanno inoltrato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, i loro gravami, ed hanno peraltro versato nel termine impartito l'anticipo di fr. 700.– relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che i ricorsi sono ammissibili e nulla osta quindi all’esame del merito dei litigi. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 6 decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali). 3. Le presenti cause vertono sul rifiuto della SEM di rilasciare ai ricorrenti i visti Schengen di breve durata (90 giorni) da essi richiesti allo scopo di rendere visita alla loro madre in Svizzera. Si tratta dunque di verificare, nel prosieguo, se le condizioni per l’emissione di tali visti, secondo la normativa Schengen, siano o non siano soddisfatte. 4. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che “la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell’immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale […] Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l’entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente” (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell’8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen non garantiscono un diritto all’ottenimento di un visto d’entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d’apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l’uguaglianza giuridica e la protezione dall’arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3). 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all’entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; dal 1° gennaio 2019, in seguito a modifiche materiali che non influiscono tuttavia sulla trattazione del presente ricorso,

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 7 la LStr [RU 2018 3171] è denominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20], designazione adottata qui di seguito). 4.3 Si applica invece l’Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell’acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti: - il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017); - il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009); - il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018). 4.4 Dal canto suo, l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), applicabile ratione temporis alla presente procedura (cfr. art. 70 OEV), specifica che le condizioni d’entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) sono rette dall’art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli art. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). 4.5 Le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l’art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 8 di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d’origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all’art. 5 cpv. 1 LStrI. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un’assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell’esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all’art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI. 4.7 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 cpv. 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 cpv. 1 lett. a del codice dei visti). 5. In concreto, essendo di nazionalità dominicana, i ricorrenti hanno l’obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, indipendentemente dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intendono intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l’art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l’allegato I del regolamento UE 2018/1806).

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 9 Ciò posto, nelle sue decisioni di rigetto delle opposizioni e di contestuale diniego delle autorizzazioni d’entrata nello spazio Schengen, la SEM ricorda, da un lato, la “situazione personale” dei ricorrenti, riferendone, senza propriamente analizzarle, diverse caratteristiche, come pure la “situazione socioeconomica”, senza ulteriori precisazioni, della RD; dall’altro lato, la SEM esprime il timore, rispetto al ricorrente, che sua madre richieda il ricongiungimento familiare. In base a questi elementi, la SEM conclude di non poter “escludere che, una volta giunt[i] nello spazio Schengen, [i ricorrenti] desideri[no] protrarvi il [loro] soggiorno nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria” (cfr. consid. E). 6. Per valutare se l’uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, bisogna riferirsi ai dati disponibili sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. Questa valutazione deve essere effettuata in relazione alla situazione generale del paese di residenza dello straniero, nella misura in cui non si può escludere che una situazione politicamente, socialmente o economicamente meno favorevole di quella vigente negli Stati Schengen, e in particolare in Svizzera, possa influire sul comportamento dello straniero. Si noti che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s’impone una verifica critica dell’insieme degli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, sovente, incompatibili con l’obiettivo e lo scopo di un’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo (cfr., ad esempio, la sentenza TAF F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1, con i relativi riferimenti giurisprudenziali). 7. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica della RD, menzionata dalla SEM nella decisione impugnata, importa rilevare che il paese, secondo le proiezioni del Fondo monetario internazionale (FMI) e i dati della Banca centrale dominicana (BCD) per il 2019, ha registrato un prodotto interno lordo (PIL) di 89.5 miliardi di USD, un PIL per abitante pari a USD 8'630.–, una crescita economica del 5%, una disoccupazione del 6.4% ed un’inflazione del 3.7%. I settori principali che contribuiscono al volume del PIL sono, in ordine crescente, l’agricoltura (5.4%), l’industria (30.10%) e i

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 10 servizi (64.5%), in particolare il turismo. Giocano un ruolo importante nell’economia i trasferimenti di fondi operati dalla diaspora, principalmente dagli Stati-Uniti, che hanno rappresentato nel 2018 circa 6.52 miliardi di USD, ossia il 7% del PIL. In proposito, su una popolazione di quasi 11 milioni di abitanti, 2 milioni vivono all’estero, di cui 1.3 milioni negli Stati- Uniti (cfr. https://www.diplomatie.gouv.fr, alla rubrica “dossiers-pays”, consultato il 27 maggio 2020). È ancora utile rilevare che, nella classifica di 189 paesi, stilata in funzione dell’indice di sviluppo umano (“Human Development Index – HDI”) nel 2019, e pubblicata dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), la RD occupa l’89esimo rango (cfr. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/DOM, richiamato il 27 maggio 2020).

7.2 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera (PIL per abitante nel 2019: USD 82'294.–; classifica HDI: 2° rango [cfr. https://fr.countryeconomy.com/gouvernement/pib/suisse nonché http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/DOM, consultati il 27 maggio 2020]), va da sé che il rischio che i ricorrenti possano essere tentati di non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza dei visti richiesti, non può essere minimizzato. In questo senso, la valutazione della SEM, secondo cui, date le condizioni socioeconomiche della RD, “la partenza [dei ricorrenti] dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non può essere considerata sufficientemente garantita”, è condivisibile. Tuttavia, bisogna sottolineare che, se si traessero delle conclusioni soltanto in base alla situazione socioeconomica generale del paese d’origine, la valutazione della fattispecie risulterebbe oltremodo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l’insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione familiare, sociale e professionale dei ricorrenti può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che i ricorrenti non intendano lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini dei visti, può essere considerato elevato (cfr. sentenza TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3). 8. Riguardo alla situazione personale e familiare dei ricorrenti, menzionata dalla SEM, nelle decisioni su opposizione impugnate, in modo piuttosto generale, senza propriamente rapportare i dati concreti disponibili alle condizioni d’entrata nello spazio Schengen e alle condizioni per il rilascio del relativo visto di breve durata, si deve osservare quanto segue.

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 11 8.1 Per quanto la concerne, la ricorrente è ventitreenne, nubile, senza figli e sta compiendo i suoi studi universitari a E._______. In questo senso, da un alto, non può far valere un nucleo familiare compatto, come potrebbe essere un partner o un marito con dei bambini in tenera età, che la integri solidamente nella RD, senza contare che suo padre e sua madre vivono all’estero, il primo negli Stati Uniti e la seconda in Svizzera. Dall’altro lato, la ricorrente non può nemmeno rivendicare, per il momento, di avere un’attività professionale redditizia che, dal punto di vista finanziario, l’ancori fortemente nel suo Paese d’origine o in un altro paese, come per esempio gli Stati Uniti. Si noti ancora che il fatto che la ricorrente disponga di un permesso di soggiorno negli Stati Uniti, non ha alcuna valenza particolare nell’ottica della richiesta del visto Schengen di breve durata. Di conseguenza, sotto il profilo dell’attuale situazione familiare e personale della ricorrente, si deve ammettere, con la SEM, che il rischio di non ritorno nella RD, prima della scadenza del visto richiesto, non è sottovalutabile (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti [consid. 4.6]). 8.2 Lo stesso discorso vale pure, mutatis mutandis, per il ricorrente. Egli è quindicenne, frequenta la scuola dell’obbligo e vive con la sua nonna paterna. Se si considera che suo padre risiede negli Stati Uniti e sua madre in Svizzera, è lecito presumere, alla luce del ruolo importante che svolgono, sul piano psicologico e affettivo, i genitori, come persone di riferimento, durante l’adolescenza dei figli, che il ricorrente sia ancora meno ancorato saldamente nel suo Paese d’origine che sua sorella, tuttavia non tanto per ragioni economiche, quanto per motivi psicoaffettivi. Il fatto che egli abbia già ottenuto a due riprese un visto Schengen per visitare sua madre in Svizzera non scardina, di per sé, questa conclusione, nella misura in cui non si può pretendere, per induzione, che se egli ottenesse il visto Schengen una terza volta, rientrerebbe senz’altro nella RD, come in passato, allo scadere dello stesso. In questo senso, dalla prospettiva dell’attuale situazione familiare e personale del ricorrente, si deve riconoscere, con la SEM, che il rischio di non ritorno nella RD, prima della scadenza del visto richiesto, non è sottovalutabile (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). Cionondimeno è ancora necessario aggiungere, a scanso di equivoci, che l’eventuale intenzione della madre di richiedere il ricongiungimento familiare con il ricorrente, paventata dalla SEM nelle sue decisioni su opposizione, è senza pertinenza ai fini del trattamento delle richieste di visti Schengen di breve durata, come giustamente esposto nelle impugnative

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 12 (cfr. consid. F), dimodoché questa questione non ha nessun influsso sull’esito delle presenti procedure. 8.3 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che tematizzano l’insieme degli elementi risultanti dagli incarti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l’intenzione dei ricorrenti di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza dei visti richiesti (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). 9. In conclusione, respingendo le opposizioni dei ricorrenti contro le decisioni di rifiuto dell’ASRD di rilasciare loro un visto Schengen di breve durata (90 giorni), la SEM non ha violato la normativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, i ricorsi devono essere respinti e le decisioni su opposizione confermate. 10. La domanda di assistenza giudiziaria rimasta aperta con la decisione incidentale del 16 gennaio 2019, può restare inevasa ai sensi dello scritto dei ricorrenti del 17 gennaio seguente, secondo il quale la richiesta tendeva principalmente ad ottenere la dispensa dal versamento dell’anticipo sulle spese di giustizia (cfr. consid. G e H). 11. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l’esito negativo dei ricorsi, le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da loro già versato. Ai ricorrenti non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS- TAF).

F-25/2019, F-28/2019 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da loro già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – ai ricorrenti (raccomandata); – alla SEM (restituzione degli incarti SIMIC … e …).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

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