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Corte VI F-2260/2016
Sentenza d e l 5 ottobre 2016 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______, rappresentato da B._______, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
F-2260/2016 Pagina 2
Fatti: A. Il 7 dicembre 2015 A._______, cittadino dello Sri Lanka nato il (…) ha sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la rappresentanza elvetica a Colombo per recarsi in Svizzera presso i genitori residenti a C._______. B. Con decisione del 28 dicembre 2015 la summenzionata rappresentanza svizzera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto dall’interessato mediante il modulo standard Schengen. C. Il 25 gennaio 2016 A._______, rappresentato dal padre B._______, ha inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione della rappresentanza svizzera a Colombo. L’opponente ha in particolare asserito di essere sordomuto dalla nascita e di essere sempre stato accudito dalla madre, la quale si è trasferita in Svizzera unitamente al padre. Al momento della partenza dei genitori egli è stato affidato alle cure della nonna, che tuttavia non è in grado di comunicare e di prendersi cura di lui. L’interessato ha sostenuto che dal momento della partenza della madre egli si troverebbe in una situazione di isolamento che ha comportato un netto peggioramento delle sue condizioni di salute, tale da metterne in pericolo la vita. D. Il 10 marzo 2016 la SEM ha respinto l’opposizione di A._______, ritenendo in particolare che viste la situazione personale di quest’ultimo e le condizioni socioeconomiche dello Sri Lanka, il ritorno dell’interessato nel suo paese d’origine non sarebbe garantito. Per questo motivo l’autorità inferiore ha rifiutato l’entrata in Svizzera del richiedente sulla base di un visto Schengen di tipo C. La SEM ha inoltre negato a A._______ il rilascio di un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari ritenendo che, malgrado una situazione personale precaria, egli non ha dimostrato di essere direttamente, seriamente e concretamente in pericolo. E. Agendo nuovamente per il tramite del padre in data 11 aprile 2016 (data
F-2260/2016 Pagina 3 del plico raccomandato: 12 aprile 2016) A._______ è insorto contro la citata decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). L’interessato ha innanzitutto precisato di non avere richiesto il rilascio di un visto Schengen di tipo C, ma di avere unicamente postulato la concessione di un visto di territorialità limitata per motivi umanitari. Il ricorrente ha contestato le argomentazioni dell’autorità inferiore, precisando di trovarsi in una situazione di rischio per la propria vita in quanto le sue già precarie condizioni di salute, dovute al grave handicap che lo ha colpito alla nascita, sono drammaticamente peggiorate con la partenza della madre verso la Svizzera. A._______ sarebbe di conseguenza stato affidato alle cure dell’anziana nonna, la quale tuttavia non sarebbe, contrariamente alla madre, in grado di assicurargli l’assistenza di cui necessita. F. Il 30 giugno 2016 l’autorità inferiore ha presentato le proprie osservazioni in merito al gravame dell’11 aprile 2016. La SEM si è riconfermata nella decisione del 10 marzo 2016, considerando che l’interessato non ha addotto argomentazioni che le permettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), avendo partecipato alla procedura dinanzi all’autorità inferiore (cfr. lett. C supra), essendo toc-
F-2260/2016 Pagina 4 cato dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all’annullamento della stessa. Il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione elvetica, come tutti gli altri Stati non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
F-2260/2016 Pagina 5 prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti). 4. 4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1 alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr). 4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del regolamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr. 4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). 4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
F-2260/2016 Pagina 6 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice frontiere Schengen). 4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012, il Parlamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999 2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012, ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV, entrato in vigore il 1° ottobre 2012, e conformemente alla normativa Schengen, la SEM può, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste dalla normativa Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi. 4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3). 4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di asilo dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, pagg. 3923- 3924; Istruzione della SEM del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario]; sentenza del TAF D-4107/2014 del 24 agosto 2015 consid. 3.6 in fine ed i riferimenti ivi citati).
F-2260/2016 Pagina 7 5. 5.1 Il ricorrente è cittadino dello Sri Lanka, di conseguenza al fine di potere entrare in Svizzera egli necessita dell’ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché il regolamento [CE] n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]). 5.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr. atto ricorsuale dell’11 aprile 2016, pag. 2) e come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alle quali si rinvia, un visto Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto della situazione economica dello Sri Lanka, nonché delle condizioni personali in cui versa il richiedente, egli non ha fornito garanzie che lascerà la Svizzera al momento della scadenza del visto. 6. 6.1 Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schengen di tipo C, di seguito verrà analizzato se sono dati i presupposti per la concessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’Istruzione visto umanitario. 6.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430). 6.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, l’interessato non si trova in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità. 6.4 Va innanzitutto rilevato che quand’anche il ricorrente abbia fornito elementi a sostegno delle sue precarie condizioni di salute, essendo egli sordomuto, e della difficile situazione personale dovuta in particolare alla partenza della madre – la quale secondo A._______ sarebbe l’unica persona in grado di prendersi cura di lui – l’interessato non si trova in una situazione differente da quella dei propri connazionali nelle medesime condizioni. Sebbene sia indubbio che il sistema sanitario dello Sri Lanka non presenti
F-2260/2016 Pagina 8 le stesse caratteristiche di quello elvetico per quanto concerne la presa a carico delle persone portatrici di handicap e gravemente malate, e malgrado sia verosimile che l’anziana nonna non sia in grado di prendersi cura del nipote in maniera sufficiente, ciò non può indurre il Tribunale a considerare che A._______ corra un rischio diretto, serio e concreto per la propria integrità fisica. Occorre peraltro rilevare che il ricorrente non ha allegato l’esistenza di minacce o pericoli per la propria persona, inoltre non risulta che egli sia oggetto di persecuzioni. Come si è visto A._______ si è richiamato unicamente alle precarie condizioni di salute ed al conseguente bisogno di assistenza da parte della madre, tuttavia questi elementi non possono giustificare la concessione di un VTL per motivi umanitari. 7. Pertanto, visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l’interessato non si trova in una situazione di pericolo concreta giustificante il rilascio di un visto per motivi umanitari, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 700.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 9 maggio 2016. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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